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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 465/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 465/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1
dall'avv. GIAMMARIA MARCO dall'avv. CHIARIERI ALESSIA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 dall'avv. GIAMMARIA MARCO e dall'avv. CHIARIERI ALESSIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 12/07/2014 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 3206/2022 del 25/11/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PIANELLA il 12/07/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 6 PIANELLA, nell'anno 2014 atto numero 4 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) la casa coniugale sita in Pianella alla Via Fonte Catena n. 13, di proprietà dei
IG.ri e , genitori della IG.ra , Parte_2 Controparte_2 Parte_1
viene a questa assegnata ed ella vi risiederà unitamente alla piccola Per_1
b) la piccola resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a curarla, educarla, e istruirla con costanza e continuità, evitando compagnie e frequentazioni non adeguate alla minore.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, mentre le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo esemplificativo per cure e interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
c) la piccola rimarrà collocata anagraficamente presso la casa Persona_2
coniugale, sita in Pianella (PE) alla Via Fonte Catena n. 13 di proprietà dei nonni materni;
mentre i genitori concordemente stabiliscono che trascorreranno con la loro figlia, nel rispetto degli interessi della minore e delle priorità educative, scolastiche e di crescita anche religiosa della stessa, le giornate e i fine settimana secondo il seguente calendario, che i coniugi comunque potranno concordemente modificare e che tengono conto del fatto che il IG. dipendente della ditta Edil CP_1
con sede in San Severo (FG) alla Via Podgora 11, lavora Parte_3
fuori regione:
- la piccola trascorrerà due venerdì al mese con il papà e due con la mamma Per_1
alternati, trascorrerà il week end con il genitore con cui non ha trascorso il venerdì. Il
IG. trascorrerà i venerdì con la figlia dalle ore 18:00 alle 21:30, orario CP_1 dopo il quale riporterà la figlia presso l'abitazione materna, e i fine settimana dalle pagina 3 di 6 ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, orario dopo il quale riporterà la piccola presso l'abitazione materna;
la giornata del 25 dicembre e del 1° Per_1 gennaio a partire dalle ore 10:00 e fino alle 21:30, 1 settimana all'anno coincidente con il periodo delle ferie da comunicare con tre giorni di anticipo all'altro coniuge;
- nel caso in cui il IG. torni a lavorare in regione, trascorrerà con la CP_1
piccola le giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle Per_1
21:30, orario dopo il quale riporterà la figlia presso l'abitazione materna, e i fine settimana alternati con la madre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, orario dopo il quale riporterà la piccola presso l'abitazione Per_1
materna; la giornata del 25 dicembre e del 1° gennaio a partire dalle ore 10:00 e fino alle 21:30, 1 settimana all'anno coincidente con il periodo delle ferie da comunicare con tre giorni di anticipo all'altro coniuge;
d) i ricorrenti stabiliscono concordemente che il IG. versi entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese alla IG.ra quale contributo al Parte_1 mantenimento per la figlia la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, somma che tiene conto del fatto che il IG. CP_1
deve far fronte al pagamento del canone di locazione e della rata di finanziamento per l'acquisto della vettura. Alla scadenza del predetto finanziamento, ovvero a partire dal 10 maggio 2026, il IG. verserà alla IG.ra CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento per la figlia la somma di €
[...] Per_1
250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il IG. e la IG.ra provvederanno a rimborsarsi il CP_1 Parte_1
50% delle spese sostenute per la piccola per finalità di istruzione, Per_1
formazione e per attività sportive-ricreative di base, come da Protocollo del
Tribunale di Pescara, previo espresso e preventivo accordo per dette spese e successiva dimostrazione della spesa sostenuta attraverso esibizione di idonea documentazione fiscale.
pagina 4 di 6 In merito alle spese straordinarie necessarie per la piccola le parti Per_1
stabiliscono concordemente che le stesse saranno divise in modo paritetico tra loro, previo accordo sulle stesse.
Sono da ritenersi spese straordinarie quelle relative a: acquisto libri scolastici;
spese sanitarie urgenti non convenzionate;
acquisto farmaci prescritti (vaccini) ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortopediche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
tasse scolastiche;
iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole di formazione;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione a esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e dopo-scuola; viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
corsi di attività artistiche (musica, disegno pittura..); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
conseguimento della patente presso autoscuole private;
attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
e) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione e/o mantenimento e di avere definito ogni pagina 5 di 6 reciproco rapporto di ordine economico e/o patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
f) i ricorrenti si concedono la reciproca autorizzazione all'espatrio, all'iscrizione della figlia sui propri documenti nonché per il rilascio di documenti Per_1
d'identità, compreso il passaporto, a nome della figlia Per_1
g) il IG. e la IG.ra dovranno comunicarsi CP_1 Parte_1
reciprocamente ogni variazione di indirizzo e di recapito telefonico, mobile e fisso, ai fini delle comunicazioni relative alla minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'08/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 465/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1
dall'avv. GIAMMARIA MARCO dall'avv. CHIARIERI ALESSIA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso CP_1 dall'avv. GIAMMARIA MARCO e dall'avv. CHIARIERI ALESSIA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/03/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 12/07/2014 avevano contratto matrimonio con rito
[...]
concordatario, in PIANELLA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Decreto omologazione n. cronol. 3206/2022 del 25/11/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PIANELLA il 12/07/2014, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di pagina 2 di 6 PIANELLA, nell'anno 2014 atto numero 4 parte I, serie -, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) la casa coniugale sita in Pianella alla Via Fonte Catena n. 13, di proprietà dei
IG.ri e , genitori della IG.ra , Parte_2 Controparte_2 Parte_1
viene a questa assegnata ed ella vi risiederà unitamente alla piccola Per_1
b) la piccola resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i Persona_2
genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a curarla, educarla, e istruirla con costanza e continuità, evitando compagnie e frequentazioni non adeguate alla minore.
Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, mentre le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (a titolo esemplificativo per cure e interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza;
c) la piccola rimarrà collocata anagraficamente presso la casa Persona_2
coniugale, sita in Pianella (PE) alla Via Fonte Catena n. 13 di proprietà dei nonni materni;
mentre i genitori concordemente stabiliscono che trascorreranno con la loro figlia, nel rispetto degli interessi della minore e delle priorità educative, scolastiche e di crescita anche religiosa della stessa, le giornate e i fine settimana secondo il seguente calendario, che i coniugi comunque potranno concordemente modificare e che tengono conto del fatto che il IG. dipendente della ditta Edil CP_1
con sede in San Severo (FG) alla Via Podgora 11, lavora Parte_3
fuori regione:
- la piccola trascorrerà due venerdì al mese con il papà e due con la mamma Per_1
alternati, trascorrerà il week end con il genitore con cui non ha trascorso il venerdì. Il
IG. trascorrerà i venerdì con la figlia dalle ore 18:00 alle 21:30, orario CP_1 dopo il quale riporterà la figlia presso l'abitazione materna, e i fine settimana dalle pagina 3 di 6 ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, orario dopo il quale riporterà la piccola presso l'abitazione materna;
la giornata del 25 dicembre e del 1° Per_1 gennaio a partire dalle ore 10:00 e fino alle 21:30, 1 settimana all'anno coincidente con il periodo delle ferie da comunicare con tre giorni di anticipo all'altro coniuge;
- nel caso in cui il IG. torni a lavorare in regione, trascorrerà con la CP_1
piccola le giornate del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18:00 alle Per_1
21:30, orario dopo il quale riporterà la figlia presso l'abitazione materna, e i fine settimana alternati con la madre dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:30 della domenica, orario dopo il quale riporterà la piccola presso l'abitazione Per_1
materna; la giornata del 25 dicembre e del 1° gennaio a partire dalle ore 10:00 e fino alle 21:30, 1 settimana all'anno coincidente con il periodo delle ferie da comunicare con tre giorni di anticipo all'altro coniuge;
d) i ricorrenti stabiliscono concordemente che il IG. versi entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese alla IG.ra quale contributo al Parte_1 mantenimento per la figlia la somma di € 200,00, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, somma che tiene conto del fatto che il IG. CP_1
deve far fronte al pagamento del canone di locazione e della rata di finanziamento per l'acquisto della vettura. Alla scadenza del predetto finanziamento, ovvero a partire dal 10 maggio 2026, il IG. verserà alla IG.ra CP_1 Parte_1
quale contributo al mantenimento per la figlia la somma di €
[...] Per_1
250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il IG. e la IG.ra provvederanno a rimborsarsi il CP_1 Parte_1
50% delle spese sostenute per la piccola per finalità di istruzione, Per_1
formazione e per attività sportive-ricreative di base, come da Protocollo del
Tribunale di Pescara, previo espresso e preventivo accordo per dette spese e successiva dimostrazione della spesa sostenuta attraverso esibizione di idonea documentazione fiscale.
pagina 4 di 6 In merito alle spese straordinarie necessarie per la piccola le parti Per_1
stabiliscono concordemente che le stesse saranno divise in modo paritetico tra loro, previo accordo sulle stesse.
Sono da ritenersi spese straordinarie quelle relative a: acquisto libri scolastici;
spese sanitarie urgenti non convenzionate;
acquisto farmaci prescritti (vaccini) ad eccezione di quelli da banco;
spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortopediche, oculistiche e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
tasse scolastiche;
iscrizioni e rette di scuole private;
iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole di formazione;
master e specializzazioni post universitarie;
spese per la preparazione a esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
pre-scuola e dopo-scuola; viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
corsi di attività artistiche (musica, disegno pittura..); corsi di informatica;
centri estivi;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
conseguimento della patente presso autoscuole private;
attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di psicoterapia e logopedia;
e) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione e/o mantenimento e di avere definito ogni pagina 5 di 6 reciproco rapporto di ordine economico e/o patrimoniale, non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra;
f) i ricorrenti si concedono la reciproca autorizzazione all'espatrio, all'iscrizione della figlia sui propri documenti nonché per il rilascio di documenti Per_1
d'identità, compreso il passaporto, a nome della figlia Per_1
g) il IG. e la IG.ra dovranno comunicarsi CP_1 Parte_1
reciprocamente ogni variazione di indirizzo e di recapito telefonico, mobile e fisso, ai fini delle comunicazioni relative alla minore.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANELLA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara l'08/05/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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