Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2761
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione del creditore

    La prova della cessione del credito è stata raggiunta in via presuntiva, attraverso la produzione di una certificazione notarile attestante l'inclusione del credito nell'atto di scissione e una dichiarazione di AN Monte dei Paschi di Siena che conferma la cessione. La documentazione in possesso dell'opposta supporta ulteriormente tale prova.

  • Rigettato
    Inidoneità del mutuo a valere quale titolo esecutivo

    Sono stati prodotti tre atti di erogazione e quietanza redatti da un notaio, da cui si evince l'avvenuto versamento di somme parziali e la quietanza per l'intero finanziamento. Tali atti, unitamente al contratto di mutuo, sono idonei a valere quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dimostrando che il mutuatario ha acquisito la disponibilità giuridica del capitale.

  • Rigettato
    Indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali sul tasso di interesse corrispettivo

    Le clausole contrattuali, interpretate letteralmente e sistematicamente, definiscono un tasso di interesse composto da una quota fissa e una variabile (Euribor 6 mesi tasso 360). Le modalità di calcolo sono specificate, e i meccanismi sostitutivi per la determinazione del tasso sono previsti. L'eventuale indeterminatezza dell'ultima clausola sostitutiva non inficia la validità delle clausole precedenti.

  • Rigettato
    Superamento del tasso soglia usura per gli interessi moratori

    La commissione di estinzione anticipata non concorre alla determinazione del tasso usurario e va esclusa dal relativo calcolo, rendendo infondata la doglianza.

  • Rigettato
    Nullità dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese

    L'ammortamento alla francese è stato sottoscritto dai mutuatari. L'omessa specificazione del regime finanziario non comporta nullità per indeterminatezza, dato che il T.U.B. e la normativa di settore non impongono tale indicazione. Le informazioni fornite sono sufficienti a rendere edotto il mutuatario dei costi del prestito. Il meccanismo non configura anatocismo ai sensi dell'art. 1283 c.c., e la giurisprudenza di legittimità esclude la nullità per mancata indicazione delle modalità di ammortamento e regime di capitalizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2761
    Giurisdizione : Trib. Taranto
    Numero : 2761
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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