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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3457 dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a precetto, TRA (c.f. e p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., , con l'Avv. Giovanni Quero, Parte_2 opponente E
(c.f. , in persona del CP_1 Parte_3 P.IVA_2 procuratore speciale, , quale mandataria di Controparte_2 [...] con gli Avv.ti Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso, Parte_4 opposta All'udienza del 02.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al Parte_1 precetto notificatole in data 08 Luglio 2024 dall'odierna opposta, in forza di contratto di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato con AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; rilevato che parte opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione;
rilevato che con ordinanza del 23.08.2024, emessa da un diverso magistrato nel sub procedimento aperto per la delibazione dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente e pure prodotta dall'opposta nel presente procedimento principale, detta istanza veniva rigettata;
il tenore di detta ordinanza, per quanto rileva in questa sede e seguendo l'ordine dei motivi di opposizione sollevanti dall'opponente, era il seguente: “[…] Con il primo motivo di opposizione, la eccepisce la carenza di Parte_1 legittimazione del creditore contestando la Controparte_3 titolarità in capo a quest'ultima del credito (derivante da un contratto di mutuo agrario) acquisito da AN Monte dei Paschi di Siena. La doglianza appare priva di fondamento. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e, in particolare, alla prova dell'esistenza dell'effettiva cessione del credito controverso o della sua inclusione nel pacchetto di crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito i seguenti punti fermi (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409): − la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma1 ; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
− ai fini della prova può assumere rilievo anche il principio di non contestazione;
− qualora venga contestata la sola riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto di cessione, senza che sia messa in discussione l'esistenza della cessione stessa, il cessionario può fornire la relativa prova con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, solo se le indicazioni in esso contenute sulle caratteristiche dei rapporti ceduti consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco;
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione potrà comunque essere [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 1] fornita dal cessionario in altro modo2 ; − nel caso in cui venga invece contestata direttamente l'esistenza dell'operazione di cessione, il cessionario è tenuto a provare l'esistenza del contratto e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto;
il cessionario può comunque offrire tale prova attraverso la produzione del contratto, se redatto in forma scritta, o con ogni altro mezzo, incluso il ricorso alla prova presuntiva;
− tra gli indizi che concorrono a formare la prova presuntiva possono rientrarvi tutte le circostanze ritenute idonee dal giudice del merito, come, ad esempio, la stessa pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il fatto che tale pubblicazione sia avvenuta per iniziativa del cedente, il possesso in capo al cessionario di documenti inerenti all'operazione di cessione, il comportamento processuale del cedente (laddove risulti costituito insieme al ceduto), la dichiarazione del cedente che conferma l'esistenza della cessione e l'inclusione del [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 2] credito controverso tra quelli ceduti, etc. ; − la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio è da considerare come un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello3 . Nel caso di specie, ha affermato di essere titolare del credito per CP_1 cui è causa in ragione di un'operazione di scissione parziale posta in essere dalla AN Monte dei Paschi di Siena, per effetto della quale la stessa è divenuta titolare del CP_1 compendio di attività e passività indicato nell'atto di scissione del 25 novembre 2020. Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si fa, in particolare, riferimento:
• ai crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di AN d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); • ai crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di AN d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); • ai rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• agli strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• ad attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
• a passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati. A riprova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di scissione e successivo [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 3] trasferimento in capo ad , parte opposta ha prodotto sia una certificazione notarile che attesta la presenza CP_1 del credito tra quelli compresi nel citato atto di scissione, sia una dichiarazione proveniente da AN Monte dei Paschi di Siena che conferma l'avvenuta cessione. Depone poi nel senso dell'avvenuto raggiungimento della prova richiesta anche il fatto che la sia in CP_1 possesso della documentazione relativa al credito. Pertanto alla luce della documentazione prodotta, la prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione mediante scissione può certamente dirsi raggiunta in via presuntiva, essendo assistita da indizi gravi, precisi e concordanti. Con il secondo motivo di opposizione contesta l'idoneità del mutuo in parola a valere quale titolo esecutivo, rilevando che si tratta di un mutuo agrario condizionato. In particolare, osserva che l'art. 3 del contratto di mutuo stipulato il 15.10.2012 subordina l'erogazione della somma mutuata all'avverarsi di una serie di condizioni e che, nel caso di specie, la somma è stata dichiarata come erogata e quietanzata con l'atto di erogazione e quietanza finale del 12.09.2013. Ad avviso dell'opponente, mancherebbe la prova dell'avvenuta consegna del denaro al mutuatario nelle forme prescritte dall'art. 474 c.p.c. L'eccezione è priva di fondamento. Il contratto di mutuo, avente ad oggetto l'erogazione di finanziamento pari ad € 1.000.000,00, è stato strutturato in modo da prevedere delle erogazioni parziali periodiche del capitale mutuato (cfr. art. 1 del capitolato di mutuo, all. a). L'art. 3 ha inoltre previsto che l'erogazione sarebbe avvenuta dopo l'iscrizione di un'ipoteca in favore della banca (alle condizioni previste dalla citata clausola negoziale) e a seguito dell'adempimento, da parte del mutuatario a tutte le condizioni comunicate dalla mutuante. Parte opposta ha prodotto tre distinti atti di erogazione e quietanza redatti da un notaio, da cui si evince che la banca ha versato in favore del mutuatario gli importi di € 605.000,00, di € 275.000,00 e di € 120.000,00. Peraltro nell'atto di erogazione finale la parte mutuataria ha rilasciato quietanza per l'importo dell'intero finanziamento, pari ad € 1.000.000,00. Dalla complessiva lettura dell'atto di mutuo e dei successivi atti di erogazione e quietanza, tutti redatti da un notaio e quindi idonei a valere quale titolo esecutivo ex art. 474, co. 2, n. 3) c.p.c., si evince quindi che il mutuatario ha acquistato la disponibilità giuridica del capitale finanziato. Con un terzo motivo di opposizione, lamenta l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali con cui è stato indicato il tasso di interesse corrispettivo. L'art. 1 del contratto di mutuo fissa, al momento della stipula, la misura dell'interesse nominale annuo al 6,928%, salvo il diverso interesse che sarà stabilito nell'atto di erogazione e quietanza finale in relazione all'andamento del mercato finanziario tenuto conto anche delle modalità di assunzione della provvista del finanziamento come indicato al successivo art. 4 e salvo quello che, successivamente, per tutta la durata del finanziamento, risulterà in dipendenza di quanto pattuito al successivo articolo 6. All'art. 4, per quel che qui rileva, viene stabilito che, in relazione all'andamento del mercato finanziario e in ragione dell'acquisizione della provvista dei fondi, la banca si riserva di fissare i termini e le modalità di definizione dell'operazione e di stabilire l'inizio dell'erogazione del mutuo in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. L'art. 6 prevede che il mutuo per l'intera sua durata o per parte di essa potrà essere regolato a tasso variabile;
in tali ipotesi il mutuatario si assumerà ogni maggiore onere relativo – per effetto dell'adeguamento che la banca mutuante sarà autorizzata ad effettuare dell'interesse che sarà determinato nell'atto di erogazione e quietanza finale, a partire dalla prima rata, aggiungendo ad una componente fissa, pari a 6 punti annui, una componente variabile pari al tasso nominale annuo che verrà a risultare dal riferimento ad uno dei parametri rispettivamente previsti al patto n. 3 del capitolato allegato, da assumere ciascuno con i criteri ivi descritti. Al citato atto di erogazione e quietanza finale, la misura della componente fissa potrà subire modifiche e comunque non risulterà superiore a quanto indicato nei fogli informativi esposti nei locali della banca. Il tasso nominale annuo del mutuo risulterà pertanto, per il periodo dell'operazione regolata a tasso variabile, in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti sopra indicate e varierà in funzione dell'andamento del suddetto parametro. Con il suddetto atto di erogazione e quietanza finale potrà anche essere stabilito che il mutuo venga regolato per l'intera durata o per parte della stessa a tasso fisso la cui misura sarà determinata con l'atto medesimo. Al successivo articolo 7 del contratto di mutuo si prevede poi che il tasso di interesse da applicare ad ognuno dei versamenti rateali previsti al patto n. 1 dell'allegato capitolato viene determinato sulla base dell'Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il mese in cui viene effettuato il versamento rateale stesso, maggiorato di uno spread di sei punti annui, perciò attualmente pari al 6,448%. Detto tasso sarà indicizzato alle variazioni dell'Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la decorrenza della semestralità. L'art. 1 del capitolato prevede che:
• il mutuo potrà essere erogato, mediante versamenti rateali in preammortamento su stati di avanzamento approvati dalla banca mutuante;
• sui versamenti sarà applicato l'interesse al tasso stabilito in contratto, che la mutuataria è obbligata a pagare alle date dell'1 gennaio dell'1 luglio di ogni anno a partire dall'1 gennaio o dall'1 luglio immediatamente successivo ad ogni erogazione rateale, nonché al momento della stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza finale o degli atti con cui detti versamenti siano posti in ammortamento;
• gli interessi saranno calcolati secondo l'anno civile. L'art. 3 del capitolato stabilisce: “L'inizio dell'ammortamento, i termini e le modalità di rimborso, le date di scadenza delle rate di interessi e di ammortamento, nonché degli interessi di preammortamento saranno stabiliti con atto di erogazione e quietanza finale. Rimborso a rate semestrali: l'inizio dell'ammortamento avrà luogo di norma dal 1° Gennaio o dal 1° Luglio Immediatamente successivo alla data dell'atto di erogazione e quietanza finale. Le rate semestrali di rimborso del mutuo previste nel contratto dovranno essere pagate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre immediatamente successivo a quello nel quale ha avuto inizio l'ammortamento…. ..Nella ipotesi che venga stabilita con l'atto di erogazione e quietanza finale, l'applicazione al mutuo per tutta la sua durata o per parte di essa di un tasso di interesse variabile, la componente variabile del tasso stesso, prevista nel contratto, sarà determinata e indicizzata, tempo per tempo, con riferimento ai valori risultanti da uno dei parametri di seguito elencati, con le modalità, per il periodo di rilevazione, con le precisazioni ed eventuali maggiorazioni ed arrotontamenti stabiliti in appresso e di cui allo stesso atto di erogazione e quietanza finale, ferma restando inoltre la facoltà di pattuire con l'atto di cui sopra, il riferimento anche ad altri eventuali parametri, risultanti dai dati pubblicati dal quotidiano
“ ” o da altro quotidiano finanziario equipollente: rate semestrali: - EURIBOR CP_4 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo. Qualora i dati concernenti il suddetto tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati durante l'intero periodo di rilevazione previsto sarà preso a base il parametro EUR LIBOR rispettivamente a 6 mesi risultante dai dati pubblicati dal quotidiano “ ” o da CP_4 altro quotidiano finanziario equipollente o dalla pagina Reuters:LIBOR01 pubblicata a cura della British Banker Association. Per la determinazione del tasso di interesse fisso sarà fatto riferimento al parametro “Interest Rate Swap lettera euro” (IRS) pari alla durata contrattuale risultante dal “ o da altro quotidiano equipollente rilevato il CP_4 giorno lavorativo antecedente la data di stipula dell'atto di erogazione finale con le eventuali maggiorazioni stabilite nell'atto medesimo. Il predetto parametro dell'Euribor 6 mesi tasso 360 sarà preso a riferimento anche per le erogazioni rateali….. ….Tanto nel periodo di preammortamento che di ammortamento del mutuo, gli interessi saranno calcolati secondo l'anno civile….”. Nel successivo atto di erogazione e quietanza finale (cfr. pag. 3), le parti hanno convenuto di applicare al mutuo un tasso di interesse variabile per tutta la durata del rapporto. Al punto 3 dell'atto di erogazione e quietanza finale si legge infine che: “il tasso di interesse, a modifica di quanto previsto dall'art. n. 6 del contratto di mutuo e secondo quanto previsto dal patto n. 3 del capitolato ad esso allegato, sarà determinato, aggiungendo ad una componente fissa che viene stabilita in via definitiva nella misura di 6,80 (sei virgola ottanta) punti annui una componente variabile corrispondente a:
− Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo. Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati, nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevati dai dati pubblicati dal quotidiano “ ” CP_4
o da altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Associations. Qualora i suddetti tassi non venissero più calcolati o pubblicati, la AN mutuante è, fin d'ora autorizzata, in mancanza di una loro ufficiale sostituzione, a rilevare il tasso fra quelli calcolati e pubblicati dai quotidiani specializzati, più vicino per le proprie caratteristiche (compreso il valore) a quello non più esistente e con riferimento alla data di cessazione…. Il tasso stesso nominale annuo del mutuo verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento, pattuita in anni 10 (dieci), in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà semestre per semestre in funzione del citato parametro. In esecuzione di quanto pattuito col citato contratto, il saggio di interesse del mutuo, già indicato nel contratto stesso nella misura del 6,928%...nominale annuo, viene ora stabilito, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nella misura del 7,145% (sette virgola centoquarantacinque per cento) nominale annuo, salvo l'adeguamento del detto tasso come stabilito nel contratto medesimo e secondo le modalità sopra previste;
per cui il tasso stesso verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento, pattuita in via definitiva in anni 10 (dieci), in misura corrispondente a quella derivante delle componenti indicate e varietà semestre per semestre in funzione del citato parametro….”. Dall'esame complessivo delle richiamate clausole contrattuali si evince che le parti hanno previsto un tasso di interesse in misura fissa per la fase antecedente la stipula dell'atto di erogazione e quietanza finale, determinandone la misura nel 6,928%, e un tasso di interesse variabile per la fase successiva. Al punto 3 dell'atto di erogazione e quietanza finale hanno convenuto il predetto tasso variabile nel seguente modo: “aggiungendo ad una componente fissa che viene stabilita in via definitiva nella misura di 6,80 (sei virgola ottanta) punti annui una componente variabile corrispondente a: - Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo.”. Nell'art. 3 del capitolato hanno precisato che ai fini della rilevazione del tasso Euribor si sarebbero serviti dei dati pubblicati sul Quotidiano il Sole 24 ore. A pagina 8 dell'atto di erogazione e quietanza finale la parte mutuataria ha preso atto che, alla data odierna dell'epoca, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse preso in considerazione nel contratto rilevato l'11 settembre 2013 era il seguente: Euribor 6 mesi tasso 360 = 0,342. Sommando il valore Euribor all'epoca rilevato con la componente fissa del tasso, pari a 6,80, si ottiene il valore di 7,14, corrispondente a quello indicato nell'atto di erogazione e quietanza (pag. 4) come tasso variabile dell'epoca. Dalla complessiva lettura delle clausole contrattuali, si ricava quindi che il tasso di interesse convenuto è il risultato della sommatoria della quota fissa del 6,80% con la percentuale di volta in volta corrispondente al valore dell'Euribor 6 mesi tasso 360. L'interpretazione letterale della singola clausola, e delle clausole nel loro insieme, porta a ritenere che la componente variabile del tasso (da aggiungere a quella fissa) corrisponda esattamente al parametro Euribor 6 mesi 360 (individuato con le modalità specificate in contratto). Inoltre, l'illustrazione delle modalità di calcolo del tasso vigente all'epoca della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza consente di superare ogni ambiguità lessicale che potrebbe derivare dalla lettura del punto 3 e, in particolare, del periodo:
“aggiungendo ad una componente fissa che viene stabilita in via definitiva nella misura di 6,80 (sei virgola ottanta) punti annui una componente variabile corrispondente a: Euribor 6 mesi tasso 360”, laddove l'espressione equivoca potrebbe ravvisarsi nel sintagma “una componente variabile”, in grado di evocare, a una lettura superficiale, un generico e indeterminato riferimento ad una componente variabile dell'Euribor. Tuttavia, come visto, un simile rischio non si prospetta, venendo vanificato dall'interpretazione letterale e sistematica del contratto sopra propugnata. Le parti hanno poi previsto dei meccanismi sostitutivi per la determinazione della componente variabile del tasso, stabilendo che
“Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati, nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevati dai dati pubblicati dal quotidiano “ Ore” o da altro CP_4 quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Associations. Qualora i suddetti tassi non venissero più calcolati o pubblicati, la AN mutuante è, fin d'ora autorizzata, in mancanza di una loro ufficiale sostituzione, a rilevare il tasso fra quelli calcolati e pubblicati dai quotidiani specializzati, più vicino per le proprie caratteristiche (compreso il valore) a quello non più esistente e con riferimento alla data di cessazione….”. Una eventuale nullità potrebbe al più colpire quest'ultima clausola, nella parte in cui consente alla banca, in caso di mancata pubblicazione o calcolo dei tassi Euribor ed Eur Libor, a rilevare il tasso tra quelli calcolati e pubblicati dai quotidiani specializzati che sia più vicino per le caratteristiche a quello non più esistente e con riferimento alla data di cessazione. Ad ogni modo la nullità non si estenderebbe, sotto il profilo dell'indeterminatezza, alle clausole precedenti che, invece forniscono tutti gli elementi che consentono di individuare la misura del tasso d'interesse. Con un quarto motivo di opposizione, eccepisce il superamento del tasso soglia usura previsto per gli interessi moratori. La doglianza, per come articolata, appare priva di fondamento, in quanto l'opponente include arbitrariamente all'interno del t.e.g. di mora (da utilizzare quale base di calcolo del tasso soglia) anche la percentuale relativa alla commissione di estinzione anticipata dal mutuo, alterando in questo modo i risultati dei calcoli effettuati. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale voce non concorre alla determinazione del tasso usurario, sicché va esclusa dal relativo calcolo (Cassazione civile, sez. III, 14/03/2022, n. 8109). Con un quinto motivo di opposizione, invoca la nullità
“dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese col regime finanziario della capitalizzazione composta, unilateralmente scelto ed applicato dalla banca senza essere né scelto né convenuto contrattualmente”. Osserva in particolare che nell'atto di erogazione e quietanza è previsto l'ammortamento alla francese senza l'indicazione del piano prescelto e del regime di capitalizzazione, semplice o composta che lo governa. La censura appare priva di fondamento. Dall'esame dell'atto di erogazione e quietanza finale e, in particolare, dall'allegato piano di ammortamento, si evince che le parti hanno prescelto l'adozione dell'ammortamento alla francese, tanto che anche l'allegato, che costituisce parte integrante dell'accordo, risulta sottoscritto dai mutuatari. Peraltro va osservato che non si tratta di un vero e proprio ammortamento alla francese propriamente detto, ossia a rata costante, in quanto le parti hanno optato per un tasso di interesse variabile, con la conseguenza che a rimanere fissa è la sola quota di capitale da rimborsare con ciascuna rata, mentre muta, a seconda delle fluttuazioni del mercato, la quota della rata relativa agli interessi da rimborsare. Ciò posto, l'omessa specificazione del regime finanziario da applicare al calcolo degli interessi, sia esso composto o semplice, non comporta la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola che fissa la misura degli interessi. Come noto, la necessità di fornire indicazioni contrattuali sul regime finanziario praticato è abitualmente ricondotta al disposto dell'art. 117 co. 4) TUB, nella parte in cui si stabilisce che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”. Ad avviso di questo giudice, sebbene tale previsione, isolatamente considerata, possa prestarsi ad una lettura “estensiva”, la stessa previsione, se esaminata alla luce del contesto in cui si colloca nella disciplina di settore, porta, a ben vedere, ad escludere la necessità, per gli istituti di credito, di inserire nel contratto informazioni relative al criterio di calcolo sopra indicato. Ed invero, l'obbligo di fornire informazioni sul regime finanziario applicabile al calcolo degli interessi non trova riscontro né nelle delibere CIRC in tema di anatocismo bancario, né nella normativa primaria (Testo Unico ANrio), né tantomeno in quella regolamentare avente ad oggetto le modalità di calcolo del TAEG/ISC. Inoltre, dall'esame della disciplina posta dalla AN d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, non si evince alcun esplicito riferimento alla necessità di indicare tali informazioni nel contratto di finanziamento o nel prospetto informativo europeo standardizzato, così come ad analoghe conclusioni si giunge esaminando il modulo sulle informazioni europee di base sul credito al consumo, che contempla tutte le informazioni utili affinché il consumatore possa valutare nel modo più trasparente l'offerta di credito. Alla luce del quadro normativo richiamato, appare dunque preferibile una interpretazione del quarto comma dell'art. 117 TUB teleologicamente orientata alla normativa di settore, con la conseguenza che non appare censurabile la condotta degli intermediari finanziari creditizi che – operando nel perimetro delle indicazioni fornite dal legislatore e dalla AN D'Italia – abbiano omesso di indicare il criterio matematico di calcolo degli interessi, trattandosi di una informazione che nessuna fonte normativa impone di dare (ex multis, Trib. Firenze, 16.3.2023, Collegio di coordinamento ABF n. 14376/2022, ABF Torino, n. 8630/2022, ABF Milano n. 6906/2022, n. 6650/2022 e n. 7442/2022). A ciò si aggiunga che, secondo l'opinione attualmente dominante nella giurisprudenza di merito, l'indicazione, all'interno del contratto di finanziamento, del tasso d'interesse, delle singole rate, della loro periodicità e del loro ammontare, in uno all'allegazione di un piano di ammortamento compatibile con tali dati, è sufficiente a rendere edotto il soggetto finanziato (in anticipo) dei costi del prestito e, quindi, dell'entità della relativa obbligazione restitutoria. Nel caso di specie, è stata indicata la misura del tasso d'interesse e le modalità di calcolo del tasso variabile, è stato indicato il numero di rate da rimborsare e la loro periodicità, ed è stato anche allegato un prospetto di piano di ammortamento (inevitabilmente destinato a mutare per la quota relativa agli interessi, data la scelta del tasso variabile), nel quale sono state esemplificativamente indicate le somme da rimborsare e la composizione delle singole rate. In sostanza la banca mutuataria ha fornito al mutuatario tutte le informazioni di cui aveva bisogno al momento della stipula per assumere contezza del costo del finanziamento, ivi incluse le modalità di calcolo degli interessi prospettate con il piano di ammortamento. Per tali motivi non si pone quindi neanche un problema di indeterminatezza degli interessi passivi ultralegali ai sensi degli artt. 1284 c.c. e 117 T.u.b., poiché, il mutuatario era in grado di evincere il regime di capitalizzazione dalla lettura delle condizioni contrattuali pattuite4 . Va inoltre esclusa la possibilità di ravvisare un insito fenomeno anatocistico nel meccanismo di calcolo delle rate secondo il regime di capitalizzazione composta. Come noto, l'anatocismo, inteso quale fenomeno per il quale gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi, è generalmente vietato nel [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 4] nostro ordinamento, trovando un ostacolo nell'art. 1283 c.c.. Tale previsione stabilisce, infatti, che, “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”. Dall'esame della norma si evince che la maturazione di interessi anatocistici ha come presupposto la preventiva scadenza degli interessi primari, ossia di quegli interessi pattuiti in origine quali accessori del credito da rimborsare. In altri termini, gli interessi anatocistici rinvengono la propria fonte nella scadenza dell'obbligazione di pagamento degli interessi primari. A tali considerazioni va aggiunto che la ratio sottesa al generale divieto di anatocismo è quella di evitare il pericolo di indefinita crescita degli interessi5 , non calcolabile prima che si sia verificato l'inadempimento, ossia prima dell'avvenuta scadenza del termine di rimborso della rata comprensiva di una quota di capitale e di una quota di interessi primari. Muovendo da tali premesse, nel mutuo con ammortamento alla francese non si ravvisa nessuno dei presupposti che fondano il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.. Ed invero, gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili dal debitore ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto, sfuggendo al rischio di una indefinita proliferazione. Inoltre, e a prescindere dal tipo di capitalizzazione (semplice o composta) adottata nella stesura del piano di ammortamento, viene a mancare il principale attributo del divieto di anatocismo, ossia l'esigibilità immediata [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 5] degli interessi primari, atteso che sia la quota capitale, che la quota di interessi oggetto di ammortamento non risultano esigibili da parte del creditore prima della scadenza convenuta delle singole rate. Tali connotati inducono a ritenere che il piano di ammortamento alla francese, anche se elaborato attraverso un metodo di capitalizzazione composta, esuli quindi dall'ambito di operatività del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c6 . C'è infine da aggiungere che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito ai mutui a tasso fisso regolati da un piano di rimborso rateale con ammortamento alla francese, ha chiarito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non sono causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130). In definitiva, i motivi di opposizione sollevati non consentono di configurare il fumus boni iuris necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensiva. [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 6] C'è da aggiungere che l'opponente ha prodotto una perizia di parte priva di allegati e che non contiene i risultati degli eventuali ricalcoli da effettuare alla luce delle lamentate illegittimità, sicché anche sotto tale profilo l'istanza di sospensione risulta carente sul piano delle allegazioni, non consentendo neanche di valutare quale sarebbe l'entità del controcredito invocato dall'opponente e l'ammontare dell'eventuale debito residuo della banca. […]”; rilevato che le ragioni diffusamente ed esaustivamente esposte nella cennata ordinanza del 23.08.2024, condivise e ribadite in questa sede, depongono per l'infondatezza della proposta opposizione;
osservato che appare superfluo pronunziarsi in ordine all'eccezione di tardività del deposito da parte dell'opposta della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., considerato che con detta memoria non venivano prodotti documenti e che le argomentazioni costituenti le ragioni del rigetto, esposte nella citata ordinanza del 23.08.2024, pronunziata prima della scadenza del termine per il deposito della prima memoria istruttoria, non attingono da allegazioni esposte per la prima volta con la cennata memoria;
rilevato che l'opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta (comprensive di quelle relative alla fase della richiesta sospensione), nella misura liquidata in dispositivo;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede: a) rigetta l'opposizione; b) condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite, comprensive della fase di sospensione, che liquida in € 40.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta in primo grado nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 3457 dell'anno 2024, avente per oggetto: opposizione a precetto, TRA (c.f. e p.i. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., , con l'Avv. Giovanni Quero, Parte_2 opponente E
(c.f. , in persona del CP_1 Parte_3 P.IVA_2 procuratore speciale, , quale mandataria di Controparte_2 [...] con gli Avv.ti Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso, Parte_4 opposta All'udienza del 02.12.2025 la causa veniva riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti, da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al Parte_1 precetto notificatole in data 08 Luglio 2024 dall'odierna opposta, in forza di contratto di mutuo agrario con garanzia ipotecaria stipulato con AN Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; rilevato che parte opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione;
rilevato che con ordinanza del 23.08.2024, emessa da un diverso magistrato nel sub procedimento aperto per la delibazione dell'istanza di sospensione avanzata dall'opponente e pure prodotta dall'opposta nel presente procedimento principale, detta istanza veniva rigettata;
il tenore di detta ordinanza, per quanto rileva in questa sede e seguendo l'ordine dei motivi di opposizione sollevanti dall'opponente, era il seguente: “[…] Con il primo motivo di opposizione, la eccepisce la carenza di Parte_1 legittimazione del creditore contestando la Controparte_3 titolarità in capo a quest'ultima del credito (derivante da un contratto di mutuo agrario) acquisito da AN Monte dei Paschi di Siena. La doglianza appare priva di fondamento. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione e, in particolare, alla prova dell'esistenza dell'effettiva cessione del credito controverso o della sua inclusione nel pacchetto di crediti ceduti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito i seguenti punti fermi (cfr. Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n.17944; Cassazione civile sez. I, 25/07/2023, n.22409): − la prova della cessione di un credito non e', di regola, soggetta a particolari vincoli di forma1 ; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito;
− ai fini della prova può assumere rilievo anche il principio di non contestazione;
− qualora venga contestata la sola riconducibilità dello specifico credito a quelli oggetto di cessione, senza che sia messa in discussione l'esistenza della cessione stessa, il cessionario può fornire la relativa prova con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta ufficiale, solo se le indicazioni in esso contenute sulle caratteristiche dei rapporti ceduti consentano di ricondurre con certezza il credito controverso a quelli oggetto della cessione in blocco;
se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione potrà comunque essere [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 1] fornita dal cessionario in altro modo2 ; − nel caso in cui venga invece contestata direttamente l'esistenza dell'operazione di cessione, il cessionario è tenuto a provare l'esistenza del contratto e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto;
il cessionario può comunque offrire tale prova attraverso la produzione del contratto, se redatto in forma scritta, o con ogni altro mezzo, incluso il ricorso alla prova presuntiva;
− tra gli indizi che concorrono a formare la prova presuntiva possono rientrarvi tutte le circostanze ritenute idonee dal giudice del merito, come, ad esempio, la stessa pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, il fatto che tale pubblicazione sia avvenuta per iniziativa del cedente, il possesso in capo al cessionario di documenti inerenti all'operazione di cessione, il comportamento processuale del cedente (laddove risulti costituito insieme al ceduto), la dichiarazione del cedente che conferma l'esistenza della cessione e l'inclusione del [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 2] credito controverso tra quelli ceduti, etc. ; − la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario al debitore ceduto con la produzione in giudizio è da considerare come un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello3 . Nel caso di specie, ha affermato di essere titolare del credito per CP_1 cui è causa in ragione di un'operazione di scissione parziale posta in essere dalla AN Monte dei Paschi di Siena, per effetto della quale la stessa è divenuta titolare del CP_1 compendio di attività e passività indicato nell'atto di scissione del 25 novembre 2020. Nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si fa, in particolare, riferimento:
• ai crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di AN d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); • ai crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di AN d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); • ai rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• agli strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• ad attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
• a passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati. A riprova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di scissione e successivo [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 3] trasferimento in capo ad , parte opposta ha prodotto sia una certificazione notarile che attesta la presenza CP_1 del credito tra quelli compresi nel citato atto di scissione, sia una dichiarazione proveniente da AN Monte dei Paschi di Siena che conferma l'avvenuta cessione. Depone poi nel senso dell'avvenuto raggiungimento della prova richiesta anche il fatto che la sia in CP_1 possesso della documentazione relativa al credito. Pertanto alla luce della documentazione prodotta, la prova dell'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione mediante scissione può certamente dirsi raggiunta in via presuntiva, essendo assistita da indizi gravi, precisi e concordanti. Con il secondo motivo di opposizione contesta l'idoneità del mutuo in parola a valere quale titolo esecutivo, rilevando che si tratta di un mutuo agrario condizionato. In particolare, osserva che l'art. 3 del contratto di mutuo stipulato il 15.10.2012 subordina l'erogazione della somma mutuata all'avverarsi di una serie di condizioni e che, nel caso di specie, la somma è stata dichiarata come erogata e quietanzata con l'atto di erogazione e quietanza finale del 12.09.2013. Ad avviso dell'opponente, mancherebbe la prova dell'avvenuta consegna del denaro al mutuatario nelle forme prescritte dall'art. 474 c.p.c. L'eccezione è priva di fondamento. Il contratto di mutuo, avente ad oggetto l'erogazione di finanziamento pari ad € 1.000.000,00, è stato strutturato in modo da prevedere delle erogazioni parziali periodiche del capitale mutuato (cfr. art. 1 del capitolato di mutuo, all. a). L'art. 3 ha inoltre previsto che l'erogazione sarebbe avvenuta dopo l'iscrizione di un'ipoteca in favore della banca (alle condizioni previste dalla citata clausola negoziale) e a seguito dell'adempimento, da parte del mutuatario a tutte le condizioni comunicate dalla mutuante. Parte opposta ha prodotto tre distinti atti di erogazione e quietanza redatti da un notaio, da cui si evince che la banca ha versato in favore del mutuatario gli importi di € 605.000,00, di € 275.000,00 e di € 120.000,00. Peraltro nell'atto di erogazione finale la parte mutuataria ha rilasciato quietanza per l'importo dell'intero finanziamento, pari ad € 1.000.000,00. Dalla complessiva lettura dell'atto di mutuo e dei successivi atti di erogazione e quietanza, tutti redatti da un notaio e quindi idonei a valere quale titolo esecutivo ex art. 474, co. 2, n. 3) c.p.c., si evince quindi che il mutuatario ha acquistato la disponibilità giuridica del capitale finanziato. Con un terzo motivo di opposizione, lamenta l'indeterminatezza delle pattuizioni contrattuali con cui è stato indicato il tasso di interesse corrispettivo. L'art. 1 del contratto di mutuo fissa, al momento della stipula, la misura dell'interesse nominale annuo al 6,928%, salvo il diverso interesse che sarà stabilito nell'atto di erogazione e quietanza finale in relazione all'andamento del mercato finanziario tenuto conto anche delle modalità di assunzione della provvista del finanziamento come indicato al successivo art. 4 e salvo quello che, successivamente, per tutta la durata del finanziamento, risulterà in dipendenza di quanto pattuito al successivo articolo 6. All'art. 4, per quel che qui rileva, viene stabilito che, in relazione all'andamento del mercato finanziario e in ragione dell'acquisizione della provvista dei fondi, la banca si riserva di fissare i termini e le modalità di definizione dell'operazione e di stabilire l'inizio dell'erogazione del mutuo in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. L'art. 6 prevede che il mutuo per l'intera sua durata o per parte di essa potrà essere regolato a tasso variabile;
in tali ipotesi il mutuatario si assumerà ogni maggiore onere relativo – per effetto dell'adeguamento che la banca mutuante sarà autorizzata ad effettuare dell'interesse che sarà determinato nell'atto di erogazione e quietanza finale, a partire dalla prima rata, aggiungendo ad una componente fissa, pari a 6 punti annui, una componente variabile pari al tasso nominale annuo che verrà a risultare dal riferimento ad uno dei parametri rispettivamente previsti al patto n. 3 del capitolato allegato, da assumere ciascuno con i criteri ivi descritti. Al citato atto di erogazione e quietanza finale, la misura della componente fissa potrà subire modifiche e comunque non risulterà superiore a quanto indicato nei fogli informativi esposti nei locali della banca. Il tasso nominale annuo del mutuo risulterà pertanto, per il periodo dell'operazione regolata a tasso variabile, in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti sopra indicate e varierà in funzione dell'andamento del suddetto parametro. Con il suddetto atto di erogazione e quietanza finale potrà anche essere stabilito che il mutuo venga regolato per l'intera durata o per parte della stessa a tasso fisso la cui misura sarà determinata con l'atto medesimo. Al successivo articolo 7 del contratto di mutuo si prevede poi che il tasso di interesse da applicare ad ognuno dei versamenti rateali previsti al patto n. 1 dell'allegato capitolato viene determinato sulla base dell'Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il mese in cui viene effettuato il versamento rateale stesso, maggiorato di uno spread di sei punti annui, perciò attualmente pari al 6,448%. Detto tasso sarà indicizzato alle variazioni dell'Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente la decorrenza della semestralità. L'art. 1 del capitolato prevede che:
• il mutuo potrà essere erogato, mediante versamenti rateali in preammortamento su stati di avanzamento approvati dalla banca mutuante;
• sui versamenti sarà applicato l'interesse al tasso stabilito in contratto, che la mutuataria è obbligata a pagare alle date dell'1 gennaio dell'1 luglio di ogni anno a partire dall'1 gennaio o dall'1 luglio immediatamente successivo ad ogni erogazione rateale, nonché al momento della stipulazione dell'atto di erogazione e quietanza finale o degli atti con cui detti versamenti siano posti in ammortamento;
• gli interessi saranno calcolati secondo l'anno civile. L'art. 3 del capitolato stabilisce: “L'inizio dell'ammortamento, i termini e le modalità di rimborso, le date di scadenza delle rate di interessi e di ammortamento, nonché degli interessi di preammortamento saranno stabiliti con atto di erogazione e quietanza finale. Rimborso a rate semestrali: l'inizio dell'ammortamento avrà luogo di norma dal 1° Gennaio o dal 1° Luglio Immediatamente successivo alla data dell'atto di erogazione e quietanza finale. Le rate semestrali di rimborso del mutuo previste nel contratto dovranno essere pagate al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio o dal 1° luglio del semestre immediatamente successivo a quello nel quale ha avuto inizio l'ammortamento…. ..Nella ipotesi che venga stabilita con l'atto di erogazione e quietanza finale, l'applicazione al mutuo per tutta la sua durata o per parte di essa di un tasso di interesse variabile, la componente variabile del tasso stesso, prevista nel contratto, sarà determinata e indicizzata, tempo per tempo, con riferimento ai valori risultanti da uno dei parametri di seguito elencati, con le modalità, per il periodo di rilevazione, con le precisazioni ed eventuali maggiorazioni ed arrotontamenti stabiliti in appresso e di cui allo stesso atto di erogazione e quietanza finale, ferma restando inoltre la facoltà di pattuire con l'atto di cui sopra, il riferimento anche ad altri eventuali parametri, risultanti dai dati pubblicati dal quotidiano
“ ” o da altro quotidiano finanziario equipollente: rate semestrali: - EURIBOR CP_4 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il 1° luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo. Qualora i dati concernenti il suddetto tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati durante l'intero periodo di rilevazione previsto sarà preso a base il parametro EUR LIBOR rispettivamente a 6 mesi risultante dai dati pubblicati dal quotidiano “ ” o da CP_4 altro quotidiano finanziario equipollente o dalla pagina Reuters:LIBOR01 pubblicata a cura della British Banker Association. Per la determinazione del tasso di interesse fisso sarà fatto riferimento al parametro “Interest Rate Swap lettera euro” (IRS) pari alla durata contrattuale risultante dal “ o da altro quotidiano equipollente rilevato il CP_4 giorno lavorativo antecedente la data di stipula dell'atto di erogazione finale con le eventuali maggiorazioni stabilite nell'atto medesimo. Il predetto parametro dell'Euribor 6 mesi tasso 360 sarà preso a riferimento anche per le erogazioni rateali….. ….Tanto nel periodo di preammortamento che di ammortamento del mutuo, gli interessi saranno calcolati secondo l'anno civile….”. Nel successivo atto di erogazione e quietanza finale (cfr. pag. 3), le parti hanno convenuto di applicare al mutuo un tasso di interesse variabile per tutta la durata del rapporto. Al punto 3 dell'atto di erogazione e quietanza finale si legge infine che: “il tasso di interesse, a modifica di quanto previsto dall'art. n. 6 del contratto di mutuo e secondo quanto previsto dal patto n. 3 del capitolato ad esso allegato, sarà determinato, aggiungendo ad una componente fissa che viene stabilita in via definitiva nella misura di 6,80 (sei virgola ottanta) punti annui una componente variabile corrispondente a:
− Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo. Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati, nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevati dai dati pubblicati dal quotidiano “ ” CP_4
o da altro quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Associations. Qualora i suddetti tassi non venissero più calcolati o pubblicati, la AN mutuante è, fin d'ora autorizzata, in mancanza di una loro ufficiale sostituzione, a rilevare il tasso fra quelli calcolati e pubblicati dai quotidiani specializzati, più vicino per le proprie caratteristiche (compreso il valore) a quello non più esistente e con riferimento alla data di cessazione…. Il tasso stesso nominale annuo del mutuo verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento, pattuita in anni 10 (dieci), in misura corrispondente a quella derivante dalle componenti indicate e varierà semestre per semestre in funzione del citato parametro. In esecuzione di quanto pattuito col citato contratto, il saggio di interesse del mutuo, già indicato nel contratto stesso nella misura del 6,928%...nominale annuo, viene ora stabilito, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nella misura del 7,145% (sette virgola centoquarantacinque per cento) nominale annuo, salvo l'adeguamento del detto tasso come stabilito nel contratto medesimo e secondo le modalità sopra previste;
per cui il tasso stesso verrà a risultare, per tutta la durata dell'ammortamento, pattuita in via definitiva in anni 10 (dieci), in misura corrispondente a quella derivante delle componenti indicate e varietà semestre per semestre in funzione del citato parametro….”. Dall'esame complessivo delle richiamate clausole contrattuali si evince che le parti hanno previsto un tasso di interesse in misura fissa per la fase antecedente la stipula dell'atto di erogazione e quietanza finale, determinandone la misura nel 6,928%, e un tasso di interesse variabile per la fase successiva. Al punto 3 dell'atto di erogazione e quietanza finale hanno convenuto il predetto tasso variabile nel seguente modo: “aggiungendo ad una componente fissa che viene stabilita in via definitiva nella misura di 6,80 (sei virgola ottanta) punti annui una componente variabile corrispondente a: - Euribor 6 mesi tasso 360 rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo gennaio per la rata scadente il 1° luglio immediatamente successivo, e rilevato il quarto giorno lavorativo antecedente il primo luglio per la rata scadente il 1° gennaio immediatamente successivo.”. Nell'art. 3 del capitolato hanno precisato che ai fini della rilevazione del tasso Euribor si sarebbero serviti dei dati pubblicati sul Quotidiano il Sole 24 ore. A pagina 8 dell'atto di erogazione e quietanza finale la parte mutuataria ha preso atto che, alla data odierna dell'epoca, il valore del parametro di indicizzazione del tasso di interesse preso in considerazione nel contratto rilevato l'11 settembre 2013 era il seguente: Euribor 6 mesi tasso 360 = 0,342. Sommando il valore Euribor all'epoca rilevato con la componente fissa del tasso, pari a 6,80, si ottiene il valore di 7,14, corrispondente a quello indicato nell'atto di erogazione e quietanza (pag. 4) come tasso variabile dell'epoca. Dalla complessiva lettura delle clausole contrattuali, si ricava quindi che il tasso di interesse convenuto è il risultato della sommatoria della quota fissa del 6,80% con la percentuale di volta in volta corrispondente al valore dell'Euribor 6 mesi tasso 360. L'interpretazione letterale della singola clausola, e delle clausole nel loro insieme, porta a ritenere che la componente variabile del tasso (da aggiungere a quella fissa) corrisponda esattamente al parametro Euribor 6 mesi 360 (individuato con le modalità specificate in contratto). Inoltre, l'illustrazione delle modalità di calcolo del tasso vigente all'epoca della stipula dell'atto di erogazione finale e quietanza consente di superare ogni ambiguità lessicale che potrebbe derivare dalla lettura del punto 3 e, in particolare, del periodo:
“aggiungendo ad una componente fissa che viene stabilita in via definitiva nella misura di 6,80 (sei virgola ottanta) punti annui una componente variabile corrispondente a: Euribor 6 mesi tasso 360”, laddove l'espressione equivoca potrebbe ravvisarsi nel sintagma “una componente variabile”, in grado di evocare, a una lettura superficiale, un generico e indeterminato riferimento ad una componente variabile dell'Euribor. Tuttavia, come visto, un simile rischio non si prospetta, venendo vanificato dall'interpretazione letterale e sistematica del contratto sopra propugnata. Le parti hanno poi previsto dei meccanismi sostitutivi per la determinazione della componente variabile del tasso, stabilendo che
“Qualora i dati concernenti il tasso EURIBOR non venissero come sopra pubblicati, nel giorno di rilevazione previsto, sarà preso a base con le stesse modalità il valore dell'EUR LIBOR a 6 mesi rilevati dai dati pubblicati dal quotidiano “ Ore” o da altro CP_4 quotidiano equipollente o dalla pagina Reuters-LIBOR01 pubblicata a cura della British Bankers Associations. Qualora i suddetti tassi non venissero più calcolati o pubblicati, la AN mutuante è, fin d'ora autorizzata, in mancanza di una loro ufficiale sostituzione, a rilevare il tasso fra quelli calcolati e pubblicati dai quotidiani specializzati, più vicino per le proprie caratteristiche (compreso il valore) a quello non più esistente e con riferimento alla data di cessazione….”. Una eventuale nullità potrebbe al più colpire quest'ultima clausola, nella parte in cui consente alla banca, in caso di mancata pubblicazione o calcolo dei tassi Euribor ed Eur Libor, a rilevare il tasso tra quelli calcolati e pubblicati dai quotidiani specializzati che sia più vicino per le caratteristiche a quello non più esistente e con riferimento alla data di cessazione. Ad ogni modo la nullità non si estenderebbe, sotto il profilo dell'indeterminatezza, alle clausole precedenti che, invece forniscono tutti gli elementi che consentono di individuare la misura del tasso d'interesse. Con un quarto motivo di opposizione, eccepisce il superamento del tasso soglia usura previsto per gli interessi moratori. La doglianza, per come articolata, appare priva di fondamento, in quanto l'opponente include arbitrariamente all'interno del t.e.g. di mora (da utilizzare quale base di calcolo del tasso soglia) anche la percentuale relativa alla commissione di estinzione anticipata dal mutuo, alterando in questo modo i risultati dei calcoli effettuati. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che tale voce non concorre alla determinazione del tasso usurario, sicché va esclusa dal relativo calcolo (Cassazione civile, sez. III, 14/03/2022, n. 8109). Con un quinto motivo di opposizione, invoca la nullità
“dell'applicazione del piano di ammortamento alla francese col regime finanziario della capitalizzazione composta, unilateralmente scelto ed applicato dalla banca senza essere né scelto né convenuto contrattualmente”. Osserva in particolare che nell'atto di erogazione e quietanza è previsto l'ammortamento alla francese senza l'indicazione del piano prescelto e del regime di capitalizzazione, semplice o composta che lo governa. La censura appare priva di fondamento. Dall'esame dell'atto di erogazione e quietanza finale e, in particolare, dall'allegato piano di ammortamento, si evince che le parti hanno prescelto l'adozione dell'ammortamento alla francese, tanto che anche l'allegato, che costituisce parte integrante dell'accordo, risulta sottoscritto dai mutuatari. Peraltro va osservato che non si tratta di un vero e proprio ammortamento alla francese propriamente detto, ossia a rata costante, in quanto le parti hanno optato per un tasso di interesse variabile, con la conseguenza che a rimanere fissa è la sola quota di capitale da rimborsare con ciascuna rata, mentre muta, a seconda delle fluttuazioni del mercato, la quota della rata relativa agli interessi da rimborsare. Ciò posto, l'omessa specificazione del regime finanziario da applicare al calcolo degli interessi, sia esso composto o semplice, non comporta la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola che fissa la misura degli interessi. Come noto, la necessità di fornire indicazioni contrattuali sul regime finanziario praticato è abitualmente ricondotta al disposto dell'art. 117 co. 4) TUB, nella parte in cui si stabilisce che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”. Ad avviso di questo giudice, sebbene tale previsione, isolatamente considerata, possa prestarsi ad una lettura “estensiva”, la stessa previsione, se esaminata alla luce del contesto in cui si colloca nella disciplina di settore, porta, a ben vedere, ad escludere la necessità, per gli istituti di credito, di inserire nel contratto informazioni relative al criterio di calcolo sopra indicato. Ed invero, l'obbligo di fornire informazioni sul regime finanziario applicabile al calcolo degli interessi non trova riscontro né nelle delibere CIRC in tema di anatocismo bancario, né nella normativa primaria (Testo Unico ANrio), né tantomeno in quella regolamentare avente ad oggetto le modalità di calcolo del TAEG/ISC. Inoltre, dall'esame della disciplina posta dalla AN d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, non si evince alcun esplicito riferimento alla necessità di indicare tali informazioni nel contratto di finanziamento o nel prospetto informativo europeo standardizzato, così come ad analoghe conclusioni si giunge esaminando il modulo sulle informazioni europee di base sul credito al consumo, che contempla tutte le informazioni utili affinché il consumatore possa valutare nel modo più trasparente l'offerta di credito. Alla luce del quadro normativo richiamato, appare dunque preferibile una interpretazione del quarto comma dell'art. 117 TUB teleologicamente orientata alla normativa di settore, con la conseguenza che non appare censurabile la condotta degli intermediari finanziari creditizi che – operando nel perimetro delle indicazioni fornite dal legislatore e dalla AN D'Italia – abbiano omesso di indicare il criterio matematico di calcolo degli interessi, trattandosi di una informazione che nessuna fonte normativa impone di dare (ex multis, Trib. Firenze, 16.3.2023, Collegio di coordinamento ABF n. 14376/2022, ABF Torino, n. 8630/2022, ABF Milano n. 6906/2022, n. 6650/2022 e n. 7442/2022). A ciò si aggiunga che, secondo l'opinione attualmente dominante nella giurisprudenza di merito, l'indicazione, all'interno del contratto di finanziamento, del tasso d'interesse, delle singole rate, della loro periodicità e del loro ammontare, in uno all'allegazione di un piano di ammortamento compatibile con tali dati, è sufficiente a rendere edotto il soggetto finanziato (in anticipo) dei costi del prestito e, quindi, dell'entità della relativa obbligazione restitutoria. Nel caso di specie, è stata indicata la misura del tasso d'interesse e le modalità di calcolo del tasso variabile, è stato indicato il numero di rate da rimborsare e la loro periodicità, ed è stato anche allegato un prospetto di piano di ammortamento (inevitabilmente destinato a mutare per la quota relativa agli interessi, data la scelta del tasso variabile), nel quale sono state esemplificativamente indicate le somme da rimborsare e la composizione delle singole rate. In sostanza la banca mutuataria ha fornito al mutuatario tutte le informazioni di cui aveva bisogno al momento della stipula per assumere contezza del costo del finanziamento, ivi incluse le modalità di calcolo degli interessi prospettate con il piano di ammortamento. Per tali motivi non si pone quindi neanche un problema di indeterminatezza degli interessi passivi ultralegali ai sensi degli artt. 1284 c.c. e 117 T.u.b., poiché, il mutuatario era in grado di evincere il regime di capitalizzazione dalla lettura delle condizioni contrattuali pattuite4 . Va inoltre esclusa la possibilità di ravvisare un insito fenomeno anatocistico nel meccanismo di calcolo delle rate secondo il regime di capitalizzazione composta. Come noto, l'anatocismo, inteso quale fenomeno per il quale gli interessi scaduti possono a loro volta produrre interessi, è generalmente vietato nel [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 4] nostro ordinamento, trovando un ostacolo nell'art. 1283 c.c.. Tale previsione stabilisce, infatti, che, “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi”. Dall'esame della norma si evince che la maturazione di interessi anatocistici ha come presupposto la preventiva scadenza degli interessi primari, ossia di quegli interessi pattuiti in origine quali accessori del credito da rimborsare. In altri termini, gli interessi anatocistici rinvengono la propria fonte nella scadenza dell'obbligazione di pagamento degli interessi primari. A tali considerazioni va aggiunto che la ratio sottesa al generale divieto di anatocismo è quella di evitare il pericolo di indefinita crescita degli interessi5 , non calcolabile prima che si sia verificato l'inadempimento, ossia prima dell'avvenuta scadenza del termine di rimborso della rata comprensiva di una quota di capitale e di una quota di interessi primari. Muovendo da tali premesse, nel mutuo con ammortamento alla francese non si ravvisa nessuno dei presupposti che fondano il divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.. Ed invero, gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili dal debitore ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto, sfuggendo al rischio di una indefinita proliferazione. Inoltre, e a prescindere dal tipo di capitalizzazione (semplice o composta) adottata nella stesura del piano di ammortamento, viene a mancare il principale attributo del divieto di anatocismo, ossia l'esigibilità immediata [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 5] degli interessi primari, atteso che sia la quota capitale, che la quota di interessi oggetto di ammortamento non risultano esigibili da parte del creditore prima della scadenza convenuta delle singole rate. Tali connotati inducono a ritenere che il piano di ammortamento alla francese, anche se elaborato attraverso un metodo di capitalizzazione composta, esuli quindi dall'ambito di operatività del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c6 . C'è infine da aggiungere che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in merito ai mutui a tasso fisso regolati da un piano di rimborso rateale con ammortamento alla francese, ha chiarito che la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non sono causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti (cfr. Cassazione civile sez. un., 29/05/2024, n.15130). In definitiva, i motivi di opposizione sollevati non consentono di configurare il fumus boni iuris necessario ai fini dell'accoglimento della richiesta di sospensiva. [n.d.r. viene riportata a piè di pagina la nota 6] C'è da aggiungere che l'opponente ha prodotto una perizia di parte priva di allegati e che non contiene i risultati degli eventuali ricalcoli da effettuare alla luce delle lamentate illegittimità, sicché anche sotto tale profilo l'istanza di sospensione risulta carente sul piano delle allegazioni, non consentendo neanche di valutare quale sarebbe l'entità del controcredito invocato dall'opponente e l'ammontare dell'eventuale debito residuo della banca. […]”; rilevato che le ragioni diffusamente ed esaustivamente esposte nella cennata ordinanza del 23.08.2024, condivise e ribadite in questa sede, depongono per l'infondatezza della proposta opposizione;
osservato che appare superfluo pronunziarsi in ordine all'eccezione di tardività del deposito da parte dell'opposta della memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., considerato che con detta memoria non venivano prodotti documenti e che le argomentazioni costituenti le ragioni del rigetto, esposte nella citata ordinanza del 23.08.2024, pronunziata prima della scadenza del termine per il deposito della prima memoria istruttoria, non attingono da allegazioni esposte per la prima volta con la cennata memoria;
rilevato che l'opponente deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta (comprensive di quelle relative alla fase della richiesta sospensione), nella misura liquidata in dispositivo;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, così provvede: a) rigetta l'opposizione; b) condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta le spese di lite, comprensive della fase di sospensione, che liquida in € 40.000,00 per compensi, oltre spese generali, c.a.p. ed i.v.a. come per legge. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco