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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/04/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. nr. 4056/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4056/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Pia Pagano (c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e nato a [...] il [...], (c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Emanuela Comandini (c.f. – PEC C.F._4
, Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 9.4.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.9.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 474 bis.12 ss., depositato in data 9.8.2024, la signora – premesso Parte_1
che, dalla convivenza more uxorio con erano nati due figli, (n. a Roma, CP_1 Persona_1 il 23/12/2011) e (n. a Roma, il 15.3.2013) e che, a seguito dell'interruzione della Persona_2
pagina 1 di 9 relazione e, in difetto di accordo sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adìto Voglia: a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_1 Persona_2 responsabilità genitoriale, con l'obbligo reciproco di concordare le decisioni di maggiore rilevanza che concernono loro, in particolar modo, riguardanti la salute, l'istruzione scolastica e religiosa, utili e necessarie alla loro crescita ed al loro sviluppo sereno ed equilibrato, nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali, fermo restando il diritto di ciascun genitore di esercitare, anche autonomamente, la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
b) collocare i figli minori prioritariamente e prevalentemente presso la residenza della madre, coincidente con la casa familiare, sita in Ardea (RM), Via Rimini, n. 15; c) assegnare la casa familiare, con quanto in essa contenuto ed a corredo, alla signora , Parte_1
la quale sosterrà tutte le spese ordinarie, mentre le spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie saranno suddivise tra le Parti al 50%, come previsto dalla legge;
d) assegnare al signor una data entro la quale prelevare tutti i propri effetti personali dalla casa CP_1
familiare e restituire alla signora copia delle chiavi ancora in suo possesso;
e) Parte_1
disporre che la signora esegua le volture delle utenze, attualmente, ancora intestate al Pt_1 signor nonché compia ogni attività utile e necessaria ai fini dell'assunzione degli oneri e Per_2 spese connesse e conseguenti al possesso dell'immobile; f) in considerazione delle complessive capacità reddituali e patrimoniali del Signor come in premessa riportate e documentate, Per_2
stabilire a carico del padre un assegno mensile di contributo al mantenimento in favore della madre, per ciascun figlio minore, pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), e/o al maggiore importo che sarà ritenuto congruo, alla luce della documentazione che sarà, nel corso del giudizio, depositata e/o acquisita, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT; g) stabilire a carico del Signor la Per_2 partecipazione per la quota pari al 70% di tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale Civile di Velletri - al quale, integralmente, ci si riporta - che si dovessero rendere necessarie per i figli minori, purché, previamente, concordate tra i genitori ed
CP_ idoneamente e tempestivamente documentate;
h) disporre che l'assegno unico erogato dall' -
e/o qualsiasi ulteriore e/o diverso emolumento e/o assegno, agevolazione e beneficio connesso e collegato alla convivenza con i minori che dovesse essere previsto per legge - sarà percepito interamente, dalla signora con impegno del signor a presentare alle scadenze Parte_1 Per_2
richieste tempestiva dichiarazione ISEE e/o qualsiasi altra documentazione utile nonché a pagina 2 di 9 svolgere ogni ulteriore adempimento volto a garantirne l'erogazione; i) disporre che le Parti continuino ad usufruire, entrambe, di qualsiasi detrazione di imposta derivante, connessa, collegata e conseguente al mantenimento dei figli ed alle spese per questi sostenute secondo il regime previsto per legge;
l) disporre i tempi e le modalità della frequentazione dei figli minori con il padre e pernottamento presso l'abitazione di quest'ultimo nel rispetto degli impegni e attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, così come indicate nel piano genitoriale allegato, come segue: - il padre terrà con sé e a Per_1 Per_2 settimane alterne, dal giorno del venerdì dall'uscita della scuola o orario equivalente, fino alla domenica alle ore 21:30, allorquando li riporterà alla madre, presso la casa familiare;
nelle altre settimane, dal giorno del mercoledì dall'uscita della scuola, o ad un orario equivalente, fino al venerdì mattina all'entrata della scuola, o orario equivalente. Resta inteso che il sig. in tali Per_2 giorni, avrà l'onere di accompagnare i propri figli alla scuola o alla fermata dello scuolabus e di andarli a riprendere, nonché l'obbligo di rispettare gli orari stabiliti, garantire il contatto telefonico madre/figli e farsi carico di tutte le esigenze dei minori, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, consegne scolastiche, attività sportive ed eventuali impegni ludici e feste di compleanno. Resta, altresì, inteso che qualsiasi variazione di giorno e/o orario dovrà essere preventivamente concordata con la madre;
- durante le festività Natalizie, il padre trascorrerà con i figli, in via alternata, di anno in anno, con la madre, il 24 dicembre (con pernotto fino alle ore
10.00 del 25 dicembre allorquando li riporterà alla madre) ed il 31 dicembre (con pernotto fino alle 18.00 del 1° gennaio allorquando li riporterà alla madre) ovvero il 25 dicembre (dalle ore
10.00, con pernotto fino alle 18.00 del 26 dicembre allorquando li riporterà alla madre) ed il 6 gennaio (dalle ore 10.00 alle ore 19.00 allorquando li riporterà alla madre); - durante le festività
Pasquali, il padre trascorrerà con i figli, in via alternata, di anno in anno, con la madre, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo; - durante le altre festività, quali il 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, il padre terrà con sé e nel rispetto del Per_1 Per_2 principio dell'alternanza, secondo gli orari che saranno, di volta in volta, concordati;
- entrambi i genitori trascorreranno con i figli, alternativamente, di anno in anno, il giorno del compleanno di ciascun minore con la facoltà dell'altro genitore di trascorrere il giorno immediatamente successivo ovvero il sabato o la domenica immediatamente seguenti, indipendentemente dal regime di frequentazione ordinario;
- entrambi i genitori potranno, altresì, tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa della mamma o del papà, anche se la data coinciderà con i tempi di visita dell'una o dell'altra figura genitoriale;
- durante le vacanze pagina 3 di 9 estive, entrambi i genitori, inoltre, potranno trascorrere il periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno, luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 del mese di maggio di ciascun anno. Resta inteso l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro eventuali spostamenti ed indirizzi e recapiti telefonici delle strutture di soggiorno e, comunque, di garantire contatti telefonici dei figli con l'altro genitore;
- i suddetti tempi e le modalità di frequentazione potranno essere modificati, su accordo dei genitori, nel rispetto della volontà ed esigenze dei minori”.
2. Si costitutiva in giudizio il signor contestando interamente la domanda della CP_1 ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso di legge pronunciare la regolamentazione tra il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,
nato a [...] in data [...] (C.F.: ) e nato Persona_1 C.F._5 Persona_2
a Roma in data 15.03.2013 (C.F.: , riconosciuti dai genitori all'atto della C.F._6
nascita, alle seguenti, CONDIZIONI In via pregiudiziale, stante la notifica tardiva effettuata da controparte del ricorso e pedissequo decreto, tra le altre cose effettuata non nel domicilio Per_ conosciuto alla ricorrente, si chiede termine a difesa affinché il Sig. possa spiegare le ulteriori difese che allo stesso sono state precluse, di cui all'art 473 bis 17 c.p.c.; In via preliminare, disporre il rigetto delle avverse condizioni avanzate dalla ricorrente, anche di natura economica e con stretto riferimento alle richieste inerenti il contributo al mantenimento che il resistente deve versare alla ricorrente per quanto concerne i figli ed in particolare si eccepisce la non corretta individuazione dell'ammontare dell'assegno avuto riguardo alle capacità delle parti, nonché quelle inerenti la distribuzione dell'assegno unico, che come per legge dovrà essere ripartito al 50% ed infine si chiede il rigetto della richiesta di ripartizione delle spese straordinarie secondo una diversa quota operata da controparte ed il non accoglimento dell'individuazione dei tempi di visita- frequentazione padre-figli prospettati sempre dalla ricorrente;
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Tale regime, nell'interesse dei minori, dovrà garantire la bigenitorialità e il diritto di visita del padre. Il Sig.
infatti, in ragione della sua qualità genitoriale, ha intesse a coltivare un rapporto autentico Per_2
con i propri figli;
da ciò discende il suo diritto di essere necessariamente coinvolto, dalla Sig.ra in tutte le scelte educative che riguardano la prole. In ragione di tale richiesta, ciascun Pt_1 genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, dovrà provvedere autonomamente pagina 4 di 9 durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé. Nei tempi di permanenza della prole presso ciascuno di loro, ognuno si dovrà comunque occupare dei figli personalmente, salvo eccezioni od imprevisti in cui i minori dovranno essere affidati a terze persone scelte di fiducia dal genitore che in quel momento avrà la custodia dei medesimi. Ogni genitore dovrà far conservare ai minori rapporti significativi con gli ascendenti di ambo i rami genitoriali e tale diritto non potrà essere impedito e/o ostacolato dai genitori, i quali al contempo dovranno favorire la conservazione dei rapporti familiari, intercedendo in questo senso personalmente con i propri parenti ed affini. I genitori si dovranno poi impegnare a mantenere un contegno di massimo rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra gli stessi nel precipuo interesse dei figli, facilitando e incoraggiando, altresì, sempre ed in ogni modo, il reciproco dialogo, prestando entrambi cura, educazione e istruzione alla prole e vigilando sugli stessi. Le parti dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse dei figli, relative all'istruzione, educazione e salute, con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
Collocare i figli minori in via prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Ardea (RM), Via Rimini,
n. 15 (già 9/c), ove manterranno la propria residenza ed assegnare al Sig. il termine di 30 Per_2
giorni dalla pronuncia della sentenza per asportare e prelevare tutti i propri effetti personali e beni mobili comprese le attrezzature da lavoro ancora presenti nell'unità immobiliare e di sua esclusiva proprietà; Assegnare la casa familiare alla Sig.ra in ragione del Parte_1
collocamento della prole ancora minorenne presso la stessa, la quale ultima dovrà sostenere per l'intero tutte le spese ordinarie oltre che disporsi l'obbligo della ricorrente a procedere alla voltura di tutte le utenze, attualmente ancora intestate al Sig. nonché compia tutte le attività Per_2 utili e necessarie ai fini dell'assunzione degli oneri e spese connessi e conseguenti al possesso dell'immobile; mentre le spese di natura straordinaria, sempre inerenti la casa familiare, che dovessero rendersi necessarie e previamente concordate e comunicate dalla ricorrente al resistente, dovranno suddividersi tra le parti al 50% come previsto dalla legge;
Con riguardo al contributo di mantenimento da disporsi in favore dei figli della coppia, in considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti ed ai tempi di visita frequentazione si chiede che il padre corrisponda sul c/c della Sig.ra il 15 di ogni mese la somma di Euro 300,00 Parte_2
per figlio, ossia Euro 600,00 totali e/o al minor importo che sarà ritenuto congruo, alla luce della documentazione depositata in atti e/o che il Giudice vorrà acquisire, oltre rivalutazione ISTAT come per legge a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale Ordinario di Velletri;
Disporre che l'assegno pagina 5 di 9 unico erogato dall' anche tenuto conto del regime di affidamento condiviso individuato dalle CP_2
parti, e/o qualsiasi ulteriore e/o diverso emolumento e/o assegno, agevolazione beneficio connesso e collegato che dovesse essere previsto per legge sia percepito dalle parti nella misura del 50% come previsto per legge, compresi gli introiti percepiti dalla ricorrente derivanti dall'utilizzo dei pannelli solari installati presso la casa familiare;
con impegno alle parti di presentare alle scadenze richieste tempestiva dichiarazione ISEE e/o qualsiasi documentazione utile nonché a svolgere ogni ulteriore adempimento volto a garantire l'erogazione; Disporre che le parti continuino ad usufruire, entrambe, di qualsiasi detrazione di imposta derivante, connessa, collegata e conseguente al mantenimento dei figli ed alle spese per questi sostenute secondo il regime previsto per legge;
In ordine al regime di visita-frequentazione padre-figli si rinvia a quanto stabilito e richiesto nel presente atto, riportandone il contenuto. Con riguardo al diritto di visita-frequentazione padre-figli il Sig. è disposto a osservare il seguente schema che potrà Per_2
essere utilizzato anche per il futuro. -Il Sig. terrà con sé e a settimane Per_2 Per_1 Per_2 alterne, dal giorno del venerdì dall'uscita della scuola o orario equivalente, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, occupandosi nel caso in cui i figli non dovessero entrare presso l'Istituto di portarli presso il domicilio materno entro le ore 11.00. Nella medesima settimana il padre potrà usufruire di ulteriori due giorni infrasettimanali coincidenti con il lunedì
e il mercoledì seguendo i tempi così indicati: il padre prenderà i figli il pomeriggio dall'uscita di scuola o orario equivalente e li terrà con sé sino alle ore 22:30, orario in cui dovrà occuparsi di riaccompagnarli presso la casa familiare. Nella settimana in cui il padre non usufruirà del week - end, terrà i figli dal giorno del mercoledì dall'uscita della scuola o ad un orario equivalente, fino al venerdì mattina all'entrata della scuola, occupandosi nel caso in cui i figli non dovessero entrare presso l'Istituto di portarli presso il domicilio materno entro le ore 11.00. Resta inteso che il sig. in tali giorni, avrà l'onere di accompagnare i propri figli a scuola o alla fermata dello Per_2 scuolabus e di andarli a riprendere, nonché l'obbligo di rispettare gli orari stabiliti, garantire il contatto telefonico madre/figli e farsi carico di tutte le esigenze dei minori, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, consegne scolastiche, attività sportive ed eventuali impegni ludici e feste di compleanno. Resta, altresì, inteso che qualsiasi variazione di giorno e/o orario dovrà essere preventivamente concordata tra le parti;
- Per le ferie ESTIVE: La permanenza dei genitori con i figli dalla chiusura della scuola fino alla sua ripresa seguirà orari più elastici. Il Sig. terrà Per_2
con sé e a settimane alterne, dal giorno del venerdì dalle ore 11.00, occupandosi Per_1 Per_2
di andarli a prendere presso la casa familiare, fino al lunedì mattina alle ore 11.00. Nella medesima settimana il padre potrà usufruire di ulteriori due giorni infrasettimanali coincidenti pagina 6 di 9 con il lunedì e il mercoledì seguendo i tempi così indicati: il padre prenderà i figli la mattina alle ore 11.00 e li terrà con sé sino alle ore 23:00, orario in cui dovrà occuparsi di riaccompagnarli presso la casa familiare. Nella settimana in cui il padre non usufruirà del week-end, terrà i figli dal giorno del mercoledì dalle ore 11.00, fino al venerdì mattina alle ore 11.00, occupandosi di portarli presso il domicilio materno. I genitori potranno trascorrere il periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno, luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 del mese di maggio di ciascun anno. Resta inteso l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro eventuali spostamenti ed indirizzi e recapiti telefonici delle strutture di soggiorno e, comunque, di garantire contatti telefonici dei figli con l'altro genitore. Per le ferie FESTIVITA', il Sig. è a proporre Per_2
la seguente regolamentazione: In particolare per le Festività NATALIZIE. Il padre è disposto a dividere in via alternata, di anno in anno, i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il tutto salvo diversi accordi. Per le Festività PASQUALI. I figli trascorreranno di norma ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta con uno dei due genitori. Per le ULTERIORI
FESTIVITA' Durante le altre festività, quali il 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, il padre terrà con sé e nel rispetto del principio dell'alternanza, secondo Per_1 Per_2 gli orari che saranno, di volta in volta, concordati. Per la FESTA DEL PAPA' E DELLA MAMMA
– COMPLEANNO DEI RICORRENTI Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa della mamma o del papà, anche se la data coinciderà con i tempi di visita dell'una o dell'altra figura genitoriale. Per i COMPLEANNI DEI
FIGLI Entrambi i genitori trascorreranno con i figli, alternativamente, di anno in anno, il giorno del compleanno di ciascun minore con la facoltà dell'altro genitore di trascorrere il giorno immediatamente successivo ovvero il sabato o la domenica immediatamente seguenti, indipendentemente dal regime di frequentazione ordinario. In ogni caso, i figli saranno comunque liberi di festeggiare separatamente con entrambi i genitori il compleanno. Con vittoria di spese e compensi, oltre il 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
3. All'udienza del 9.4.2025, il Giudice relatore, dopo l'audizione della coppia genitoriale, ha formulato, ai sensi dell'art 473 bis.21 u.c.., una proposta conciliativa che le parti, con l'ausilio dei loro difensori, dichiaravano di accettare alle seguenti condizioni: “
- affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
- diritti di visita del padre come segue: a w/e alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte del padre;
nella settimana in cui il w/e è
pagina 7 di 9 di pertinenza del padre il medesimo potrà vedere e tenere con sé il figli anche un giorno infrasettimanale (il martedì) dall'uscita di scuola sino a dopo cena con accompagnamento presso il domicilio materno entro le ore 21.30 e nel w/e di pertinenza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali ovvero il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì sera dopo cena quando li riporterà presso il domicilio della madre entro le ore 21.30;
- per le vacanze estive i figli potranno trascorrere 30 giorni anche non consecutivi con il padre e
30 giorni anche non consecutivi con la madre da concordare entro il 31.5; durante il periodo di chiusura delle scuole il calendario, nelle settimane diverse da quelle concordate come villeggiatura da trascorrere con i figli dai rispettivi genitori, i figli staranno con i genitori secondo il calendario ordinario ma con anticipo della giornata di spettanza dal mattino alle ore 9.30 e di norma con rientro entro le 21.30/22.00 salvo diverso accordo;
- il periodo natalizio sarà trascorso dai minori con il padre e la madre alternando le settimane dal
23/30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio compreso. Le altre festività saranno alternate tra i genitori che trascorreranno con entrambi i figli la rispettiva Festa del Papà e della mamma con prevalenza rispetto al calendario ordinario;
- Assegnazione della casa coniugale alla madre cui graveranno le utenze con oneri di voltura entro il termine di giorni 15 che varrà anche per il padre per ritirare definitivamente tutti i suoi effetti personali;
- Previsione a carico del padre di un assegno perequativo di mantenimento per la prole complessivamente pari ad euro 600,00 per il primo anno (dal mese di aprile 2025 compreso sino al mese di marzo 2026 compreso) suscettibile di rivalutazione secondo gli indici ISTAT costo della
Parte vita oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA;
dal mese di aprile 2026 l'assegno perequativo di mantenimento sarà ridotto ad euro 500,00 mese indipendentemente dal reperimento di un'attività lavorativa da parte della madre oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%; in ordine agli arretrati apri alla somma di euro 4.500,00 il Sig corrisponderà alla madre la somma di euro 500,00 Per_2 per 9 mensilità a tacitazione di ogni pretesa relativa al contributo di mantenimento;
l'AU, per accordo della parti, sarà percepito in deroga alla norma suppletiva per il primo anno decorrente dalla prima dichiarazione utile integralmente dalla madre nella misura del 100% e successivamente per l'anno successivo, per accordo delle parti, sarà percepito nella misura del
50% ferma restando la possibilità delle parti di rivedere la pattuizione per il futuro.
- Spese di lite compensate”.
pagina 8 di 9 4. Atteso l'accordo sulla richiamata proposta conciliativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
5. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda sia all'interesse preminente dei figli minori, anche con riferimento ai contributi economici in favore di questi, che delle parti e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
6. L'esito bonario della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per l'effetto, dispone Parte_1 CP_1
in conformità alle condizioni concordate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice Rel.
Dott. Prisca Picalarga Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I grado iscritto al n. r.g. 4056/2024 promosso da:
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maria Pia Pagano (c.f. – PEC , C.F._2 Email_1
RICORRENTE
e nato a [...] il [...], (c.f. ), rappresentato e CP_1 C.F._3 difeso dall'Avv. Emanuela Comandini (c.f. – PEC C.F._4
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RESISTENTE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e parte resistente come da verbale di udienza del 9.4.2025
Per il P.M.
Visto per l'intervento in data 9.9.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 474 bis.12 ss., depositato in data 9.8.2024, la signora – premesso Parte_1
che, dalla convivenza more uxorio con erano nati due figli, (n. a Roma, CP_1 Persona_1 il 23/12/2011) e (n. a Roma, il 15.3.2013) e che, a seguito dell'interruzione della Persona_2
pagina 1 di 9 relazione e, in difetto di accordo sia sugli aspetti dell'esercizio della responsabilità genitoriale che sulle questioni prettamente economiche, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “l'Ill.mo Tribunale adìto Voglia: a) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della Per_1 Persona_2 responsabilità genitoriale, con l'obbligo reciproco di concordare le decisioni di maggiore rilevanza che concernono loro, in particolar modo, riguardanti la salute, l'istruzione scolastica e religiosa, utili e necessarie alla loro crescita ed al loro sviluppo sereno ed equilibrato, nel rispetto delle loro capacità e inclinazioni naturali, fermo restando il diritto di ciascun genitore di esercitare, anche autonomamente, la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
b) collocare i figli minori prioritariamente e prevalentemente presso la residenza della madre, coincidente con la casa familiare, sita in Ardea (RM), Via Rimini, n. 15; c) assegnare la casa familiare, con quanto in essa contenuto ed a corredo, alla signora , Parte_1
la quale sosterrà tutte le spese ordinarie, mentre le spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie saranno suddivise tra le Parti al 50%, come previsto dalla legge;
d) assegnare al signor una data entro la quale prelevare tutti i propri effetti personali dalla casa CP_1
familiare e restituire alla signora copia delle chiavi ancora in suo possesso;
e) Parte_1
disporre che la signora esegua le volture delle utenze, attualmente, ancora intestate al Pt_1 signor nonché compia ogni attività utile e necessaria ai fini dell'assunzione degli oneri e Per_2 spese connesse e conseguenti al possesso dell'immobile; f) in considerazione delle complessive capacità reddituali e patrimoniali del Signor come in premessa riportate e documentate, Per_2
stabilire a carico del padre un assegno mensile di contributo al mantenimento in favore della madre, per ciascun figlio minore, pari ad € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), e/o al maggiore importo che sarà ritenuto congruo, alla luce della documentazione che sarà, nel corso del giudizio, depositata e/o acquisita, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'ISTAT; g) stabilire a carico del Signor la Per_2 partecipazione per la quota pari al 70% di tutte le spese straordinarie di cui al Protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale Civile di Velletri - al quale, integralmente, ci si riporta - che si dovessero rendere necessarie per i figli minori, purché, previamente, concordate tra i genitori ed
CP_ idoneamente e tempestivamente documentate;
h) disporre che l'assegno unico erogato dall' -
e/o qualsiasi ulteriore e/o diverso emolumento e/o assegno, agevolazione e beneficio connesso e collegato alla convivenza con i minori che dovesse essere previsto per legge - sarà percepito interamente, dalla signora con impegno del signor a presentare alle scadenze Parte_1 Per_2
richieste tempestiva dichiarazione ISEE e/o qualsiasi altra documentazione utile nonché a pagina 2 di 9 svolgere ogni ulteriore adempimento volto a garantirne l'erogazione; i) disporre che le Parti continuino ad usufruire, entrambe, di qualsiasi detrazione di imposta derivante, connessa, collegata e conseguente al mantenimento dei figli ed alle spese per questi sostenute secondo il regime previsto per legge;
l) disporre i tempi e le modalità della frequentazione dei figli minori con il padre e pernottamento presso l'abitazione di quest'ultimo nel rispetto degli impegni e attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute, così come indicate nel piano genitoriale allegato, come segue: - il padre terrà con sé e a Per_1 Per_2 settimane alterne, dal giorno del venerdì dall'uscita della scuola o orario equivalente, fino alla domenica alle ore 21:30, allorquando li riporterà alla madre, presso la casa familiare;
nelle altre settimane, dal giorno del mercoledì dall'uscita della scuola, o ad un orario equivalente, fino al venerdì mattina all'entrata della scuola, o orario equivalente. Resta inteso che il sig. in tali Per_2 giorni, avrà l'onere di accompagnare i propri figli alla scuola o alla fermata dello scuolabus e di andarli a riprendere, nonché l'obbligo di rispettare gli orari stabiliti, garantire il contatto telefonico madre/figli e farsi carico di tutte le esigenze dei minori, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, consegne scolastiche, attività sportive ed eventuali impegni ludici e feste di compleanno. Resta, altresì, inteso che qualsiasi variazione di giorno e/o orario dovrà essere preventivamente concordata con la madre;
- durante le festività Natalizie, il padre trascorrerà con i figli, in via alternata, di anno in anno, con la madre, il 24 dicembre (con pernotto fino alle ore
10.00 del 25 dicembre allorquando li riporterà alla madre) ed il 31 dicembre (con pernotto fino alle 18.00 del 1° gennaio allorquando li riporterà alla madre) ovvero il 25 dicembre (dalle ore
10.00, con pernotto fino alle 18.00 del 26 dicembre allorquando li riporterà alla madre) ed il 6 gennaio (dalle ore 10.00 alle ore 19.00 allorquando li riporterà alla madre); - durante le festività
Pasquali, il padre trascorrerà con i figli, in via alternata, di anno in anno, con la madre, il giorno di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo; - durante le altre festività, quali il 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, il padre terrà con sé e nel rispetto del Per_1 Per_2 principio dell'alternanza, secondo gli orari che saranno, di volta in volta, concordati;
- entrambi i genitori trascorreranno con i figli, alternativamente, di anno in anno, il giorno del compleanno di ciascun minore con la facoltà dell'altro genitore di trascorrere il giorno immediatamente successivo ovvero il sabato o la domenica immediatamente seguenti, indipendentemente dal regime di frequentazione ordinario;
- entrambi i genitori potranno, altresì, tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa della mamma o del papà, anche se la data coinciderà con i tempi di visita dell'una o dell'altra figura genitoriale;
- durante le vacanze pagina 3 di 9 estive, entrambi i genitori, inoltre, potranno trascorrere il periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno, luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 del mese di maggio di ciascun anno. Resta inteso l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro eventuali spostamenti ed indirizzi e recapiti telefonici delle strutture di soggiorno e, comunque, di garantire contatti telefonici dei figli con l'altro genitore;
- i suddetti tempi e le modalità di frequentazione potranno essere modificati, su accordo dei genitori, nel rispetto della volontà ed esigenze dei minori”.
2. Si costitutiva in giudizio il signor contestando interamente la domanda della CP_1 ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto e insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso di legge pronunciare la regolamentazione tra il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,
nato a [...] in data [...] (C.F.: ) e nato Persona_1 C.F._5 Persona_2
a Roma in data 15.03.2013 (C.F.: , riconosciuti dai genitori all'atto della C.F._6
nascita, alle seguenti, CONDIZIONI In via pregiudiziale, stante la notifica tardiva effettuata da controparte del ricorso e pedissequo decreto, tra le altre cose effettuata non nel domicilio Per_ conosciuto alla ricorrente, si chiede termine a difesa affinché il Sig. possa spiegare le ulteriori difese che allo stesso sono state precluse, di cui all'art 473 bis 17 c.p.c.; In via preliminare, disporre il rigetto delle avverse condizioni avanzate dalla ricorrente, anche di natura economica e con stretto riferimento alle richieste inerenti il contributo al mantenimento che il resistente deve versare alla ricorrente per quanto concerne i figli ed in particolare si eccepisce la non corretta individuazione dell'ammontare dell'assegno avuto riguardo alle capacità delle parti, nonché quelle inerenti la distribuzione dell'assegno unico, che come per legge dovrà essere ripartito al 50% ed infine si chiede il rigetto della richiesta di ripartizione delle spese straordinarie secondo una diversa quota operata da controparte ed il non accoglimento dell'individuazione dei tempi di visita- frequentazione padre-figli prospettati sempre dalla ricorrente;
Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Tale regime, nell'interesse dei minori, dovrà garantire la bigenitorialità e il diritto di visita del padre. Il Sig.
infatti, in ragione della sua qualità genitoriale, ha intesse a coltivare un rapporto autentico Per_2
con i propri figli;
da ciò discende il suo diritto di essere necessariamente coinvolto, dalla Sig.ra in tutte le scelte educative che riguardano la prole. In ragione di tale richiesta, ciascun Pt_1 genitore, in ordine all'esercizio dell'ordinaria amministrazione, dovrà provvedere autonomamente pagina 4 di 9 durante i tempi di permanenza dei minori presso di sé. Nei tempi di permanenza della prole presso ciascuno di loro, ognuno si dovrà comunque occupare dei figli personalmente, salvo eccezioni od imprevisti in cui i minori dovranno essere affidati a terze persone scelte di fiducia dal genitore che in quel momento avrà la custodia dei medesimi. Ogni genitore dovrà far conservare ai minori rapporti significativi con gli ascendenti di ambo i rami genitoriali e tale diritto non potrà essere impedito e/o ostacolato dai genitori, i quali al contempo dovranno favorire la conservazione dei rapporti familiari, intercedendo in questo senso personalmente con i propri parenti ed affini. I genitori si dovranno poi impegnare a mantenere un contegno di massimo rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra gli stessi nel precipuo interesse dei figli, facilitando e incoraggiando, altresì, sempre ed in ogni modo, il reciproco dialogo, prestando entrambi cura, educazione e istruzione alla prole e vigilando sugli stessi. Le parti dovranno prendere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse dei figli, relative all'istruzione, educazione e salute, con responsabilità genitoriale affidata ad entrambi, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole;
Collocare i figli minori in via prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Ardea (RM), Via Rimini,
n. 15 (già 9/c), ove manterranno la propria residenza ed assegnare al Sig. il termine di 30 Per_2
giorni dalla pronuncia della sentenza per asportare e prelevare tutti i propri effetti personali e beni mobili comprese le attrezzature da lavoro ancora presenti nell'unità immobiliare e di sua esclusiva proprietà; Assegnare la casa familiare alla Sig.ra in ragione del Parte_1
collocamento della prole ancora minorenne presso la stessa, la quale ultima dovrà sostenere per l'intero tutte le spese ordinarie oltre che disporsi l'obbligo della ricorrente a procedere alla voltura di tutte le utenze, attualmente ancora intestate al Sig. nonché compia tutte le attività Per_2 utili e necessarie ai fini dell'assunzione degli oneri e spese connessi e conseguenti al possesso dell'immobile; mentre le spese di natura straordinaria, sempre inerenti la casa familiare, che dovessero rendersi necessarie e previamente concordate e comunicate dalla ricorrente al resistente, dovranno suddividersi tra le parti al 50% come previsto dalla legge;
Con riguardo al contributo di mantenimento da disporsi in favore dei figli della coppia, in considerazione delle capacità reddituali e patrimoniali delle parti ed ai tempi di visita frequentazione si chiede che il padre corrisponda sul c/c della Sig.ra il 15 di ogni mese la somma di Euro 300,00 Parte_2
per figlio, ossia Euro 600,00 totali e/o al minor importo che sarà ritenuto congruo, alla luce della documentazione depositata in atti e/o che il Giudice vorrà acquisire, oltre rivalutazione ISTAT come per legge a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale Ordinario di Velletri;
Disporre che l'assegno pagina 5 di 9 unico erogato dall' anche tenuto conto del regime di affidamento condiviso individuato dalle CP_2
parti, e/o qualsiasi ulteriore e/o diverso emolumento e/o assegno, agevolazione beneficio connesso e collegato che dovesse essere previsto per legge sia percepito dalle parti nella misura del 50% come previsto per legge, compresi gli introiti percepiti dalla ricorrente derivanti dall'utilizzo dei pannelli solari installati presso la casa familiare;
con impegno alle parti di presentare alle scadenze richieste tempestiva dichiarazione ISEE e/o qualsiasi documentazione utile nonché a svolgere ogni ulteriore adempimento volto a garantire l'erogazione; Disporre che le parti continuino ad usufruire, entrambe, di qualsiasi detrazione di imposta derivante, connessa, collegata e conseguente al mantenimento dei figli ed alle spese per questi sostenute secondo il regime previsto per legge;
In ordine al regime di visita-frequentazione padre-figli si rinvia a quanto stabilito e richiesto nel presente atto, riportandone il contenuto. Con riguardo al diritto di visita-frequentazione padre-figli il Sig. è disposto a osservare il seguente schema che potrà Per_2
essere utilizzato anche per il futuro. -Il Sig. terrà con sé e a settimane Per_2 Per_1 Per_2 alterne, dal giorno del venerdì dall'uscita della scuola o orario equivalente, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, occupandosi nel caso in cui i figli non dovessero entrare presso l'Istituto di portarli presso il domicilio materno entro le ore 11.00. Nella medesima settimana il padre potrà usufruire di ulteriori due giorni infrasettimanali coincidenti con il lunedì
e il mercoledì seguendo i tempi così indicati: il padre prenderà i figli il pomeriggio dall'uscita di scuola o orario equivalente e li terrà con sé sino alle ore 22:30, orario in cui dovrà occuparsi di riaccompagnarli presso la casa familiare. Nella settimana in cui il padre non usufruirà del week - end, terrà i figli dal giorno del mercoledì dall'uscita della scuola o ad un orario equivalente, fino al venerdì mattina all'entrata della scuola, occupandosi nel caso in cui i figli non dovessero entrare presso l'Istituto di portarli presso il domicilio materno entro le ore 11.00. Resta inteso che il sig. in tali giorni, avrà l'onere di accompagnare i propri figli a scuola o alla fermata dello Per_2 scuolabus e di andarli a riprendere, nonché l'obbligo di rispettare gli orari stabiliti, garantire il contatto telefonico madre/figli e farsi carico di tutte le esigenze dei minori, tra le quali, a mero titolo esemplificativo, consegne scolastiche, attività sportive ed eventuali impegni ludici e feste di compleanno. Resta, altresì, inteso che qualsiasi variazione di giorno e/o orario dovrà essere preventivamente concordata tra le parti;
- Per le ferie ESTIVE: La permanenza dei genitori con i figli dalla chiusura della scuola fino alla sua ripresa seguirà orari più elastici. Il Sig. terrà Per_2
con sé e a settimane alterne, dal giorno del venerdì dalle ore 11.00, occupandosi Per_1 Per_2
di andarli a prendere presso la casa familiare, fino al lunedì mattina alle ore 11.00. Nella medesima settimana il padre potrà usufruire di ulteriori due giorni infrasettimanali coincidenti pagina 6 di 9 con il lunedì e il mercoledì seguendo i tempi così indicati: il padre prenderà i figli la mattina alle ore 11.00 e li terrà con sé sino alle ore 23:00, orario in cui dovrà occuparsi di riaccompagnarli presso la casa familiare. Nella settimana in cui il padre non usufruirà del week-end, terrà i figli dal giorno del mercoledì dalle ore 11.00, fino al venerdì mattina alle ore 11.00, occupandosi di portarli presso il domicilio materno. I genitori potranno trascorrere il periodo di 30 giorni, anche non consecutivi, nel mese di giugno, luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 del mese di maggio di ciascun anno. Resta inteso l'obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro eventuali spostamenti ed indirizzi e recapiti telefonici delle strutture di soggiorno e, comunque, di garantire contatti telefonici dei figli con l'altro genitore. Per le ferie FESTIVITA', il Sig. è a proporre Per_2
la seguente regolamentazione: In particolare per le Festività NATALIZIE. Il padre è disposto a dividere in via alternata, di anno in anno, i giorni dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il tutto salvo diversi accordi. Per le Festività PASQUALI. I figli trascorreranno di norma ad anni alterni la Pasqua e la Pasquetta con uno dei due genitori. Per le ULTERIORI
FESTIVITA' Durante le altre festività, quali il 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno, il padre terrà con sé e nel rispetto del principio dell'alternanza, secondo Per_1 Per_2 gli orari che saranno, di volta in volta, concordati. Per la FESTA DEL PAPA' E DELLA MAMMA
– COMPLEANNO DEI RICORRENTI Entrambi i genitori potranno tenere con sé i figli il giorno del proprio compleanno nonché il giorno della festa della mamma o del papà, anche se la data coinciderà con i tempi di visita dell'una o dell'altra figura genitoriale. Per i COMPLEANNI DEI
FIGLI Entrambi i genitori trascorreranno con i figli, alternativamente, di anno in anno, il giorno del compleanno di ciascun minore con la facoltà dell'altro genitore di trascorrere il giorno immediatamente successivo ovvero il sabato o la domenica immediatamente seguenti, indipendentemente dal regime di frequentazione ordinario. In ogni caso, i figli saranno comunque liberi di festeggiare separatamente con entrambi i genitori il compleanno. Con vittoria di spese e compensi, oltre il 15% spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”.
3. All'udienza del 9.4.2025, il Giudice relatore, dopo l'audizione della coppia genitoriale, ha formulato, ai sensi dell'art 473 bis.21 u.c.., una proposta conciliativa che le parti, con l'ausilio dei loro difensori, dichiaravano di accettare alle seguenti condizioni: “
- affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
- diritti di visita del padre come segue: a w/e alternati dal venerdì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola da parte del padre;
nella settimana in cui il w/e è
pagina 7 di 9 di pertinenza del padre il medesimo potrà vedere e tenere con sé il figli anche un giorno infrasettimanale (il martedì) dall'uscita di scuola sino a dopo cena con accompagnamento presso il domicilio materno entro le ore 21.30 e nel w/e di pertinenza della madre, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due giorni infrasettimanali ovvero il mercoledì dall'uscita di scuola sino al giovedì sera dopo cena quando li riporterà presso il domicilio della madre entro le ore 21.30;
- per le vacanze estive i figli potranno trascorrere 30 giorni anche non consecutivi con il padre e
30 giorni anche non consecutivi con la madre da concordare entro il 31.5; durante il periodo di chiusura delle scuole il calendario, nelle settimane diverse da quelle concordate come villeggiatura da trascorrere con i figli dai rispettivi genitori, i figli staranno con i genitori secondo il calendario ordinario ma con anticipo della giornata di spettanza dal mattino alle ore 9.30 e di norma con rientro entro le 21.30/22.00 salvo diverso accordo;
- il periodo natalizio sarà trascorso dai minori con il padre e la madre alternando le settimane dal
23/30 dicembre e 31 dicembre 6 gennaio compreso. Le altre festività saranno alternate tra i genitori che trascorreranno con entrambi i figli la rispettiva Festa del Papà e della mamma con prevalenza rispetto al calendario ordinario;
- Assegnazione della casa coniugale alla madre cui graveranno le utenze con oneri di voltura entro il termine di giorni 15 che varrà anche per il padre per ritirare definitivamente tutti i suoi effetti personali;
- Previsione a carico del padre di un assegno perequativo di mantenimento per la prole complessivamente pari ad euro 600,00 per il primo anno (dal mese di aprile 2025 compreso sino al mese di marzo 2026 compreso) suscettibile di rivalutazione secondo gli indici ISTAT costo della
Parte vita oltre al 70% delle spese straordinarie come da protocollo siglato da questo Tribunale con il locale COA;
dal mese di aprile 2026 l'assegno perequativo di mantenimento sarà ridotto ad euro 500,00 mese indipendentemente dal reperimento di un'attività lavorativa da parte della madre oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura del 50%; in ordine agli arretrati apri alla somma di euro 4.500,00 il Sig corrisponderà alla madre la somma di euro 500,00 Per_2 per 9 mensilità a tacitazione di ogni pretesa relativa al contributo di mantenimento;
l'AU, per accordo della parti, sarà percepito in deroga alla norma suppletiva per il primo anno decorrente dalla prima dichiarazione utile integralmente dalla madre nella misura del 100% e successivamente per l'anno successivo, per accordo delle parti, sarà percepito nella misura del
50% ferma restando la possibilità delle parti di rivedere la pattuizione per il futuro.
- Spese di lite compensate”.
pagina 8 di 9 4. Atteso l'accordo sulla richiamata proposta conciliativa, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, ultimo comma.
5. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l'accordo raggiunto corrisponda sia all'interesse preminente dei figli minori, anche con riferimento ai contributi economici in favore di questi, che delle parti e, pertanto, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possa essere posto a fondamento della richiesta pronuncia.
6. L'esito bonario della presente controversia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra i signori e e, per l'effetto, dispone Parte_1 CP_1
in conformità alle condizioni concordate in motivazione;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente Il Giudice Rel.
Dott. Riccardo Massera Dott. Marco Valecchi
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