Ordinanza cautelare 26 luglio 2023
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00644/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00157/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 157 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LI AO NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato CE LLSO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Napoli, via Santa Lucia, 81;
nei confronti
Rem Società Agricola a RLS, Azienda Agricola Elena Catalano di Alessandro Russo, Società Agricola Feola S.r.l., Ditta di Leo Davide, Ditta De Gregorio Marisa, Società Agricola Biondi S.S., Ditta De Angelis Mario, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
I) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0547133 del 07.11.2022, con il quale il Dirigente U.O.D. 50 07 10 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – U.O.D. Strategia Agricola per le Aree a bassa Densità Abitativa di Avellino ha disposto la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 84250146929 prot. AGEA.ASR.2018.1164052, depositata in data 06.07.2018;
b – del verbale della Commissione di valutazione delle richieste di riesame reso all''esito della seduta del 21.09.2022, allegato e presupposto al provvedimento sub a);
c - del D.R.D. n. 385 del 13.10.2022 nell''ambito del quale “lette le sentenze del Tar Campania: nn. … 1543/2022 con le quali è stato disposto il riesame delle istanze proposte rispettivamente da … NN LI AO … ritenuto che, all''esito del riesame delle istanze sopra indicate, le medesime siano inammissibili a finanziamento, con conseguente disimpegno di ulteriori € 3.228.984,32 …”;
d - ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 400 del 19.10.2022 recante Rettifica della graduatoria unica regionale definitiva approvata con D.R.D. n. 157 del 3/08/2020, rettificata con D.R.D. n. 262 del 1/09//021 n. 336 del 2/11/2021, n. 568 del 16/12/2021, n. 57 del 02/02/2022 e n. 385 del 13/10/2022 nella parte in cui il ricorrente non è tra le domande ammissibili;
e – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0326001 del 23.06.2022, recante il preavviso di non ammissibilità della predetta domanda;
f - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
nonché per l''accertamento
del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.
II) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati depositati il 5/7/2023:
a – del provvedimento di cui alla nota prot. n. 0329094 del 28.06.2023, comunicato in pari data, con il quale il Dirigente presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – U.O.D. Strategia Agricola per le Aree a bassa Densità Abitativa di Avellino ha disposto la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 84250146929 prot. AGEA.ASR.2018.1164052, depositata in data 06.07.2018;
b – del verbale della Commissione di riesame prot. n. 2023.0304957 del 14.06.2023, trasmesso in allegato e presupposto al provvedimento sub a);
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0220196 del 27.04.2023 con la quale sono state comunicate ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 le ragioni ostative all''accoglimento della domanda di sostegno;
d – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 0015501 con la quale, in data 12.01.2023, è stato trasmesso il verbale reso dalla Commissione di riesame all''esito della seduta del 28.12.2022;
e - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali
nonché per l''accertamento
del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa IR UI e uditi per le parti i difensori CE LLSO dell'Avvocatura Regionale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Il ricorrente ha depositato la domanda di sostegno in relazione al bando di attuazione del “Progetto Integrato Giovani” (tipologia d’intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020 approvato dalla Regione Campania con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017).
Con nota prot. n. 0349132 del 23.07.2020, la Regione ha stabilito la non ammissibilità della domanda presentata in data 06.07.2018, annullata da questo Tribunale con sentenza n. 1543/2022, rimasta inoppugnata.
All’esito della rinnovata istruttoria, in data 23.06.2022, la Regione ha comunicato (ulteriori) motivi ostativi all’ammissibilità della domanda.
Con il gravato provvedimento prot. n. 0547133 del 07.11.2022, il preposto alla Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – U.O.D. Strategia Agricola per le Aree a bassa Densità Abitativa di Avellino ha disposto la non ammissibilità della domanda di sostegno n. 84250146929 prot. AGEA.ASR.2018.1164052, depositata dal ricorrente in data 06.07.2018.
1.1. - A fondamento del suddetto provvedimento sono stati posti i seguenti due rilievi:
- la necessità di acquisizione della richiesta di autorizzazione sismica per gli interventi sull’immobile da adibire a stoccaggio e confezionamento delle uova;
- la mancanza del rispetto delle Disposizioni Generali del PSR Campania 2014/2020 – paragrafo 13.2.2.1 riferite ai preventivi unici relativi all’acquisto di macchine e attrezzature per l’allevamento di galline ovaiole.
La domanda è risultata non ammissibile e neanche finanziabile in ragione del punteggio complessivo di n. 61 punti attribuito al ricorrente (a fronte di quello di n. 73 punti in autovalutazione).
2. - Avverso il provvedimento che (per la seconda volta) ha ritenuto la domanda di finanziamento non ammissibile, con l’atto introduttivo del presente giudizio sono stati dedotti plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. - La Regione Campania si è costituita in giudizio in data 13 gennaio 2023 per resistere al ricorso.
4. - Con motivi aggiunti, depositati in data 5 luglio 2023, parte ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 0329094 del 28.06.2023, comunicato in pari data, di non ammissibilità della domanda di finanziamento a seguito del verbale della Commissione di riesame, prot. n. 2023.0304957 del 14.06.2023, anch’esso oggetto di gravame.
5. - La Regione Campania, con memoria depositata in data 14 luglio 2023, ha resistito anche ai motivi aggiunti, sollevando eccezione di difetto di interesse oltre a chiedere il rigetto per infondatezza delle doglianze dedotte da parte ricorrente.
Con ordinanza n. 1216 del 25 luglio 2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
Parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria in data 3 novembre 2025 per ribadire le ragioni poste a fondamento delle proprie doglianze e del proprio interesse alla decisione.
6. - Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. - Il ricorrente si duole della mancata ammissione al finanziamento di cui al bando di attuazione del “Progetto Integrato Giovani” (tipologia d’intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1) del P.S.R. Campania 2014/2020 approvato dalla Regione Campania con D.R.D. n. 239 del 13.10.2017 (pubblicato sul B.U.R.C. n. 75 del 16.10.2017), come successivamente integrato e modificato.
La controversia si inserisce nell’ambito di un più ampio contenzioso con riferimento al quale è già stato definito un precedente giudizio innanzi a questo T.A.R. con sentenza n. 1543/2022, rimasta inoppugnata, con cui sono stati annullati precedenti provvedimenti con cui la Regione ha disposto la non ammissibilità della domanda di parte ricorrente al finanziamento di cui al bando suindicato.
8. - La Regione, nel rideterminarsi, ha dapprima dichiarato la non ammissibilità della domanda con il provvedimento impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio.
9. - Con un successivo provvedimento, gravato con i motivi aggiunti, la Regione ha concluso, all’esito del riesame, il procedimento con la “ non ammissibilità della domanda di sostegno ”, rinviando per i motivi al verbale della commissione di riesame prot. n. 2023.0304957 del 14 giugno 2023.
11. - Alla luce di quanto ricostruito, il ricorso introduttivo è improcedibile, i motivi aggiunti sono infondati.
I provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti superano e sostituiscono i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, rendendo inutile la disamina delle censure relative agli atti impugnati con il detto ricorso, il quale, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, stante il sopravvenuto difetto di interesse.
Va, peraltro, rilevato che il nuovo provvedimento, emesso a seguito di riesame sollecitato dalla parte istante, spiega e illustra diffusamente e adeguatamente le ragioni della non ammissione della domanda del ricorrente, ripercorrendo tutte le ragioni addotte dall’amministrazione regionale a seguito dell’annullamento del primo diniego da parte di questo T.A.R. con la sentenza n. 1543/2022.
12. - Passando, pertanto, all’esame dei motivi aggiunti va preliminarmente osservato che, l’infondatezza nel merito dei suddetti, esime il Collegio dal soffermarsi sulle eccezioni di inammissibilità dei motivi aggiunti sollevate dalla Regione con la memoria del 7 luglio 2023.
Al riguardo per completezza va osservato che, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente a fondamento della permanenza dell’interesse nell’ultima memoria depositata in data 3.11.2025, non può ritenersi dirimente l’accantonamento dei fondi disposto (con R.D.P. n. 400/2022) dalla Regione.
Giova, innanzitutto, rimarcare la natura prudenziale dell’accantonamento che non può, dunque, da solo radicare alcuna pretesa, peraltro in mancanza di dimostrazione della capienza dei residui fondi tale da arrivare a soddisfare anche la domanda di parte ricorrente (capienza esclusa dalla Regione, come ribadito nel corso della discussione in udienza). Dirimente risulta, altresì, quanto osservato dalla difesa regionale circa il punteggio complessivo attribuibile alla ricorrente nell’ipotesi di astratta fondatezza, non solo delle pretese di ammissibilità della domanda di ammissione al finanziamento, ma anche di attribuzione del maggior punteggio complessivo, pari a (70) settanta punti. Come rilevato dalla Regione, infatti, nella graduatoria delle domande risultate ammissibili, il beneficio del finanziamento è stato riconosciuto fino a coloro a cui, scorrendo la graduatoria in base alle risorse disponibili, è risultato attribuito il punteggio pari a 71, rimanendo, dunque, comunque esclusi dal finanziamento quelli a cui è stato attribuito il punteggio di 70.
13. - Tanto chiarito e in disparte i pur plausibili profili di inammissibilità, come già osservato, il ricorso è comunque da respingere nel merito.
13.1 - Con la prima delle censure dei motivi aggiunti parte ricorrente deduce la violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1543/2022, avendo, secondo la prospettazione di parte deducente, con la suddetta pronuncia, il T.A.R. già “ chiarito la piena ammissibilità della domanda ”.
La doglianza si rivela priva di fondamento.
A riguardo va osservato che nella vicenda in esame, con la sentenza di questo T.A.R. n. 1543/2022, si è avuto l'annullamento di un provvedimento amministrativo, a carattere discrezionale, che ha negato la soddisfazione di un interesse legittimo pretensivo. La sentenza ha, dunque, lasciato intatta la possibilità dell’adozione di una nuova determinazione negativa, purché adeguatamente motivata.
Ne consegue che la successiva fase conseguente a siffatto giudicato di annullamento non determina la sicura soddisfazione del bene della vita, ma è caratterizzato dall’obbligo dell'amministrazione di rinnovare il procedimento tenendo conto della portata conformativa della sentenza ( ex multis , Cons. stato, sez. IV, sent. 4987 del 6.10.2014; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 23-04-2009, n. 4071). La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, sulla questione, da tempo elaborato il principio del cd. “ one-shot ” temperato, in base al quale “ l’amministrazione non disporrebbe di una chance unica in sede provvedimentale per mettere sul tappeto tutte le ragioni da porre alla base del diniego. (Cons. Stato, V, 21 giugno 2023, n. 6107; cfr. anche, inter multis, Id., 8 gennaio 2020, n. 144, ove si valorizza il meccanismo del one-shot temperato quale “punto di equilibrio tra due opposte esigenze quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi ”; VI, 4 maggio 2022, n. 3480; VII, 14 giugno 2023, n. 5869).
Nel caso in esame, la Regione, all’esito della sentenza di annullamento del T.A.R., ha riavviato il procedimento, e lo ha poi concluso con la determinazione di non ammissibilità della domanda di sostegno di parte ricorrente, sulla base di una duplice motivazione:
- la necessità di acquisizione della richiesta di autorizzazione sismica per gli interventi sull’immobile da adibire a stoccaggio e confezionamento delle uova;
- la mancanza del rispetto delle Disposizioni Generali del PSR Campania 2014/2020 – paragrafo 13.2.2.1 da parte dei preventivi unici relativi all’acquisto di macchine e attrezzature per l’allevamento di galline ovaiole.
Il provvedimento è stato impugnato con l’atto introduttivo del presente giudizio.
La successiva fase procedimentale è stata avviata su impulso di parte ricorrente che ha presentato istanza di riesame della determinazione sopra riportata e si è conclusa con il provvedimento che ha confermato la non ammissibilità al finanziamento richiesto sulla base delle medesime ragioni, sia pure all’esito di un rinnovato esame da parte della Commissione del riesame che si concluso senza l’introduzione di alcuna ulteriore motivazione a sostegno della decisione di non ammissibilità della domanda al finanziamento.
Emerge in tutta evidenza che nessuna violazione del giudicato è ravvisabile, anche in applicazione del principio del “ one shot temperato” , in ossequio al quale, secondo la consolidata giurisprudenza sopra citata, ˂˂è dovere della stessa Pa riesaminare una seconda volta l'affare nella sua “interezza”. Sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione per l'avvenire e, in sostanza, di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato. Tale principio costituisce il punto di equilibrio tra due opposte esigenze: la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi˃˃ (Cons Stato, sez. VI, sent. 3480 del 4.05.2022 e C.G.A.R.S., sent. 299 del 21.04.2023)
13.2. - Né all’applicazione di tale principio nel caso di specie è ostativo l’art. 10- bis l. n. 241 del 1990, come modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e), d.l. n. 76 del 2020, conv. l. n. 120 del 2020, di cui parte ricorrente deduce la violazione con il secondo dei motivi aggiunti.
La norma prevede che « Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni» e, conseguentemente, che «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato ».
Per superare la censura è sufficiente richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza secondo cui la norma ha “ una valenza sostanziale di incidenza non solo sul riesercizio del potere a seguito di annullamento, ma ancor prima sull’esercizio del potere in sede di adozione del provvedimento iniziale, imponendo all’Amministrazione una valutazione concreta di tutti gli aspetti di legittimità già emersi in sede procedimentale, che non potranno più essere posti alla base di un eventuale nuovo diniego.
Per tale ragione la norma, che impone un limite sostanziale al potere amministrativo, è applicabile solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore, inteso come il procedimento inziale e non quello di riesercizio del potere a seguito di annullamento, in quanto è al momento dell’esercizio inziale che l’Amministrazione deve essere gravata dell’obbligo di prendere in esame e porre come motivo di eventuale rigetto tutti gli elementi emersi in sede procedimentale ” (Cons. Stato, II, 4 agosto 2022, n. 6829; analogamente, cfr. Id., 22 maggio 2023, n. 5072; VII, 11 agosto 2023, n. 7751, che fa riferimento appunto, ai fini dell’applicabilità ratione temporis della normativa, “ ai procedimenti successivi all’entrata in vigore della novella, avuto riguardo al loro ‘incardinamento’ originario e non alla data in cui viene riesercitato, ora per allora, il relativo potere ”).
Nel caso di specie, a fronte di un procedimento avviato con presentazione della originaria domanda in data 06.07.2018 il nuovo regime non è evidentemente applicabile. Allo stesso modo, non è ostativo alla rivalutazione nei sensi suindicati dell’ammissibilità del contributo in favore di parte ricorrente il fatto che l’elemento valorizzato fosse eventualmente logicamente antecedente a quelli fatti valere con l’originario provvedimento annullato: una volta ammessa la rivalutazione, secondo il one-shot temperato, essa attiene infatti all’intero affare, senza preclusioni o limiti quali quelli invocati da parte ricorrente (Cons. Stato, sez. V, sent. 1127 dell’11.02.2025).
13.3. - Il terzo argomento del ricorso per motivi aggiunti censura i due profili di non ammissibilità su cui l’amministrazione ha fondato, nella fase di ri-esercizio del potere, il non accoglimento della domanda di ammissione al finanziamento, e più specificamente relativi:
- il primo: al “ mancato deposito presso il genio civile della richiesta di autorizzazione sismica ovvero della documentazione strutturale per la realizzazione delle opere presso il locale deposito e confezionamento delle uova ”;
- il secondo: alla “presunta mancanza dei (tre) preventivi relativi alla selezionatrice delle uova in ditta RIVA SELEGG SAS e per le attrezzature dell’allevamento delle galline ovaiole in ditta BIG DUTCHMAN ” in violazione di quanto previsto delle Disposizioni generali del PSR Campania 2014/2020 – paragrafo 13.2.2.1.
13.3.1. - Circa la necessità della richiesta di autorizzazione sismica richiesta per lavori ai sensi delle NTC 2018 (Norma Tecniche per le costruzioni) approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 giova rilevare quanto segue. Nel ricorso per motivi aggiunti (pag. 9), depositati il 5 luglio 2023, la ditta afferma che sono state previste “ mere riparazioni delle piccole orditure del tetto di copertura ovvero la sostituzione di alcune minime parti strutturali già esistenti ”. Pertanto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, tale intervento non necessitava della richiesta del titolo sismico.
La Regione, già nella memoria depositata in data 19 gennaio 2023 (pag. 13), antecedente ai motivi aggiunti, ha rilevato, invece, lavori di più rilevante consistenza come espressamente dichiarati nel computo metrico allegato alla domanda di sostegno: “.. rimozione totale di manto di copertura, smontaggio di impalcati in legno di solai, smontaggio della grossa armatura in legno di solai compreso la ferramenta, la smuratura delle strutture stesse ..”.
Nulla parte ricorrente adduce a dimostrazione dell’effettiva consistenza dei lavori, nulla che smentisca quanto argomentato dalla Regione, limitandosi, anche nell’ultima memoria depositata in data 3 novembre 2025, a sostenere che le opere locali consisterebbero in “ mere riparazioni locali ”, in difformità rispetto a quanto riportato (come evidenziato dalla Regione) nella domanda dal medesimo ricorrente.
13.3.2. - Con riferimento alla seconda ragione di non ammissibilità, giova rilevare nel bando, depositato in atti dalla Regione in data 20 gennaio 2023, al punto 10, lett. b) “ realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per gli acquisti di macchine ed attrezzature nuove non comprese nel prezzario dei costi di riferimento”, la presenza della seguente precisazione: “ Nella suddetta relazione saranno evidenziati e opportunamente descritti e motivati dal tecnico progettista gli acquisti di eventuali beni altamente specializzati e/o macchine ed attrezzature a completamento di forniture preesistenti per le quali non è possibile reperire o utilizzare più fornitori. L’impossibilità di individuare altre ditte concorrenti per la particolare fornitura deve essere esplicitamente attestata e documentata anche dal fornitore stesso ”.
Ebbene, dalla documentazione depositata dal ricorrente unitamente al ricorso per motivi aggiunti in data 5 luglio 2023, risulta che le attestazioni di unicità delle due ditte, rispettivamente l’una per la fornitura di selezionatrice per uova S91 e l’altra per la fornitura di prodotti a marchio Big Dutchaman, non sono accompagnate da alcuna documentazione di supporto, in difformità da quanto richiesto dal bando.
14. - La ravvista legittimità delle ragioni ostative all’ammissibilità del finanziamento rendono superfluo l’esame delle ulteriori censure articolate con i motivi aggiunti con riferimento alla dedotta mancata attribuzione di ulteriori punti, in quanto nessuna utilità dall’eventuale fondatezza delle doglianze ricaverebbe parte ricorrente, essendo comunque la domanda risultata legittimamente non ammissibile, al di là delle pur plausibili considerazioni sopra evidenziate circa l’inutilità del punteggio ambito dal ricorrente (70) ai fini del collocamento tra i beneficiari del contributo (con punteggio ultimo utile pari a 71) e l’indisponibilità dei fondi per arrivare a soddisfare la richiesta di parte ricorrente, come ribadito nel corso dell’udienza pubblica dalla Regione.
15. - Per tutto quanto esposto, va ribadito che il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mente il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
16. - Le spese in considerazione dello sviluppo complessivo della vicenda contenziosa debbono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti:
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo;
- respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CH RI LI, Presidente
Carlo LLOlio, Consigliere
IR UI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR UI | CH RI LI |
IL SEGRETARIO