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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 03/07/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 520/2022 r.l.p.a. promossa da:
nata il [...] a [...] e ivi residente, in Via Danubio n. 5 (C.F.: Parte_1 [...]
), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Riommi, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti C.F._1
Daniele Verduchi e Salvatore Dettori;
ricorrente nei confronti di
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, e, per l' (CF , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Dirigente Generale pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31.03.1998, n. 80 e succ. modifiche, dal Dr. Giorgio Libero Sanna e dalla Dr.ssa Valentina Urraci, funzionari dello stesso , CP_1 domiciliati presso l' di cui all'art. 12, d.lgs. 30.03.2001, Controparte_3
n.165, sito in Oristano, via Lepanto s.n.c.; resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: voglia il Tribunale: dichiarare cessata la materia del contendere, con liquidazione delle spese processuali a carico della parte resistente e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nella misura indicata nella proposta formulata dal Tribunale, oltre al riconoscimento del rimborso del contributo unificato anticipato nella misura di euro 259.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, ritualmente notificato, insegnante a tempo Parte_1 indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di San Vero Milis in provincia di Oristano, ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento del Controparte_4 servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato al raggiungimento del 18° anno di servizio, maturato il 1° maggio 2019, ai fini della ricostruzione della propria carriera, con la condanna della parte resistente alla collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 a far data dal 01.09.2020, ovvero alla data antecedente ritenuta di giustizia, e al pagamento della somma di euro 2.052,91, oltre alle ulteriori pagina1 di 5 differenze retributive maturande dal 1.09.2022 e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché alla regolarizzazione degli importi dovuti per il trattamento di fine rapporto, con vittoria di spese di lite.
La parte ricorrente ha, in particolare, allegato di aver prestato servizio, con contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di insegnante di scuola materna e primaria, dall'anno scolastico 1982/1983 all'a.s.
2006/2007, per un totale di 9 anni di servizio calcolati ai sensi dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994 e di essere stata assunta dal contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in Controparte_1 data 20.09.2007.
La ricorrente ha dunque esposto:
- che, con decreto n. 244 del 01.06.2011, l'amministrazione scolastica aveva provveduto alla ricostruzione della carriera della docente e le aveva riconosciuto alla data del 01.09.2008 (data di conferma in ruolo all'esito del periodo di prova), un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 9, computandoli ai fini giuridici e economici in anni 7 e mesi 4 ed ai soli fini economici in anni 1 e mesi 8, oltre a una anzianità nel ruolo di anni 1 (periodo di prova) e, dunque, un'anzianità complessiva “utile ai fini giuridici ed economici” di anni 8 e mesi 4;
- di essere stata dunque collocata, con il medesimo decreto, alla stessa data del 1.09.2008 nella seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 3, con la precisazione che la residua anzianità sarebbe stata “utile per il passaggio alla successiva posizione” e che “l'anzianità utile ai soli fini economici anni 1 e mesi 8” sarebbe stata utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399 del 1988, richiamato dall'art.66 comma 6 del CCNL scuola del 4.08.1995;
- che, alla data del 30.04.2019, e cioè al compimento del 18° anno di anzianità di servizio, il ministero resistente contrariamente a quanto dallo stesso previsto nel decreto di ricostruzione della carriera, non aveva restituito alla parte ricorrente l'intera anzianità di servizio di anni 1 e mesi 8 ai fini economici, provvedendo invece a restituire solamente un periodo di 8 mesi;
- di aver provveduto, con raccomandata a.r., ricevuta il 3.06.2022, a diffidare la parte resistente al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale dell'intero servizio pre-ruolo prestato.
Sulla scorta di quanto esposto, la parte ricorrente, richiamata la normativa che disciplina la ricostruzione di carriera nella scuola pubblica e, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma terzo, del D.P.R. n. 399 del
1988, lamentando il comportamento inerte dell'amministrazione resistente, ha concluso affinché il Tribunale volesse: “accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre- ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 1.05.2019, o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto - condannare il al Controparte_1 riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto inserimento del gradone
pagina2 di 5 stipendiale, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 1.05.2019 ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a
27 già a decorrere dalla data del 01.09.2020, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente a quella del 01.09.2021 indicata dal datore e, per l'effetto - condannare il CP_1 [...]
al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto Controparte_1 avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali, pari alla data del
31.08.2022 a complessivi € . 2.052,91, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori differenze retributive maturande dal 01.09.2022 ed oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo - condannare il alla regolarizzazione in base agli importi Controparte_1 dovuti del trattamento di fine rapporto. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cpa ed oltre rimborso del contributo unificato versato”.
Si è costituito nel procedimento il , contestando la Controparte_4 propria responsabilità in ordine al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio vantata dalla ricorrente e eccependo la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni arretrate dovute a seguito dell'aggiornamento della progressione della carriera, a causa dell'inerzia della ricorrente nel periodo successivo al compimento del 18° anno di servizio.
Alla luce delle eccezioni e delle contestazioni sollevate, la parte resistente ha concluso affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni arretrate e rigettasse ogni avversa domanda, con condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'amministrazione, difesa a mezzo del proprio funzionario, ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
La causa, istruita a mezzo di sole produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione ai sensi degli artt.
127 ter e 429, c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
******
Deve darsi atto che nel corso del procedimento le parti sono addivenute a una soluzione condivisa della controversia facendo venir meno le reciproche ragioni del contrasto, nonché l'interesse delle stesse a ottenere una pronuncia giurisdizionale sulle pretese inizialmente formulate.
Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile –trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, della l. n. 1034 del 1971 (all'attualità, nell'art. 34, del codice del pagina3 di 5 processo amministrativo) –costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
È quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo –di una situazione che faccia venir meno l'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis: Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Nel corso del procedimento, a seguito dell'instaurazione del contradditorio, è stata accertata la sopravvenuta carenza di contrasto tra le parti in relazione alle domande originariamente proposte, avendo la parte ricorrente, nelle note autorizzate depositate in data 9 maggio 2024, reso le dichiarazioni del seguente tenore:
“con il cedolino di marzo 2023 la ricorrente ha viste riconosciute le proprie legittime pretese azionate in questa sede. Ed infatti, come è facilmente evincibile dal raffronto tra il cedolino di gennaio 2023 (all. 1) e quello di marzo 2023 (all. 2) la scadenza della fascia stipendiale “21” in suo godimento è stata anticipata al
“31/08/2027”, per cui conseguirà il passaggio alla fascia stipendiale da anni 28 a 34 a decorrere dal
01.09.2027 in conformità a quanto indicato nel ricorso introduttivo (in cui il passaggio alla fascia stipendiale da anni 21 a 27 è stato rivendicato con decorrenza dal 01.09.2020 con conseguente passaggio alla successiva fascia da anni 28 a 34 dopo 7 anni e, quindi, a decorrere dal 01.09.2027). Sotto tale profilo, pertanto, la ricorrente dà atto del venir meno dell'interesse a coltivare il presente giudizio. Anche per quanto riguarda le differenze retributive connesse all'anticipazione del passaggio alla fascia stipendiale da anni 21 a 27 (che sarebbe dovuto avvenire in data 01.09.2020 mentre l'Amministrazione datrice ha operato tale passaggio solo a decorrere dal 01.09.2021) con il cedolino di marzo 2023 è stata corrisposta a titolo di
“arretrati progressione economica a.p.” la somma di € 1.862,81 al netto delle ritenute previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali (cfr. all. 2) e, quindi, una somma assolutamente in linea con quella rivendicata in giudizio per lo stesso titolo (€ 2.052,91 al lordo sia delle ritenute previdenziali che delle ritenute fiscali)”.
L'intervenuto riconoscimento, nel corso del procedimento, delle pretese azionate dalla ricorrente, come rappresentato nelle note autorizzate depositate in data 9 maggio 2024 e come documentato nelle produzioni ivi allegate, risulta idoneo a porre fine alla situazione di conflittualità che aveva determinato l'insorgere del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti.
Sulla scorta di quanto accertato, il Tribunale con ordinanza resa in data 24 febbraio 2025 ha proposto alle parti di definire la presente vertenza mediante il riconoscimento della cessazione della materia del contendere, con imposizione sulla parte resistente della somma di euro 1.200,00, oltre agli oneri accessori e rimborso delle spese generali al 15%, a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente.
La parte ricorrente ha quindi richiesto una rimodulazione della proposta, accettata dalla controparte, domandando che venisse altresì riconosciuto il rimborso del contributo unificato anticipato nella misura di euro 259 e la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
pagina4 di 5 Invero, la spettanza delle pretese avanzate dalla ricorrente nel presente giudizio, anche sotto il profilo stipendiale, avuto riguardo al contenuto del decreto n. 244 del 01.06.2011 e al disposto dell'art. 4, comma terzo, del D.P.R. n. 399 del 1988, giustifica l'imposizione a carico della parte resistente della rifusione dei costi afferenti alle fasi processuali maturate prima del disposto riconoscimento, senza che possa configurarsi uno stato di mala fede in capo alla ricorrente per aver agito nei confronti della propria parte datoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali, che liquida nell'importo di euro 1.200,00, oltre agli oneri accessori, al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e al rimborso del contributo unificato anticipato nella misura di euro 259, in favore della parte ricorrente e da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
Oristano, 03/07/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Enrica Marini, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 520/2022 r.l.p.a. promossa da:
nata il [...] a [...] e ivi residente, in Via Danubio n. 5 (C.F.: Parte_1 [...]
), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Riommi, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti C.F._1
Daniele Verduchi e Salvatore Dettori;
ricorrente nei confronti di
(CF , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1 carica, e, per l' (CF , in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Dirigente Generale pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31.03.1998, n. 80 e succ. modifiche, dal Dr. Giorgio Libero Sanna e dalla Dr.ssa Valentina Urraci, funzionari dello stesso , CP_1 domiciliati presso l' di cui all'art. 12, d.lgs. 30.03.2001, Controparte_3
n.165, sito in Oristano, via Lepanto s.n.c.; resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: voglia il Tribunale: dichiarare cessata la materia del contendere, con liquidazione delle spese processuali a carico della parte resistente e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nella misura indicata nella proposta formulata dal Tribunale, oltre al riconoscimento del rimborso del contributo unificato anticipato nella misura di euro 259.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.10.2022, ritualmente notificato, insegnante a tempo Parte_1 indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di San Vero Milis in provincia di Oristano, ha convenuto in giudizio il al fine di ottenere il riconoscimento del Controparte_4 servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato al raggiungimento del 18° anno di servizio, maturato il 1° maggio 2019, ai fini della ricostruzione della propria carriera, con la condanna della parte resistente alla collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a 27 a far data dal 01.09.2020, ovvero alla data antecedente ritenuta di giustizia, e al pagamento della somma di euro 2.052,91, oltre alle ulteriori pagina1 di 5 differenze retributive maturande dal 1.09.2022 e alla rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché alla regolarizzazione degli importi dovuti per il trattamento di fine rapporto, con vittoria di spese di lite.
La parte ricorrente ha, in particolare, allegato di aver prestato servizio, con contratti di lavoro a tempo determinato, in qualità di insegnante di scuola materna e primaria, dall'anno scolastico 1982/1983 all'a.s.
2006/2007, per un totale di 9 anni di servizio calcolati ai sensi dell'art. 489 del d.lgs. n. 297 del 1994 e di essere stata assunta dal contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in Controparte_1 data 20.09.2007.
La ricorrente ha dunque esposto:
- che, con decreto n. 244 del 01.06.2011, l'amministrazione scolastica aveva provveduto alla ricostruzione della carriera della docente e le aveva riconosciuto alla data del 01.09.2008 (data di conferma in ruolo all'esito del periodo di prova), un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni 9, computandoli ai fini giuridici e economici in anni 7 e mesi 4 ed ai soli fini economici in anni 1 e mesi 8, oltre a una anzianità nel ruolo di anni 1 (periodo di prova) e, dunque, un'anzianità complessiva “utile ai fini giuridici ed economici” di anni 8 e mesi 4;
- di essere stata dunque collocata, con il medesimo decreto, alla stessa data del 1.09.2008 nella seconda posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 3, con la precisazione che la residua anzianità sarebbe stata “utile per il passaggio alla successiva posizione” e che “l'anzianità utile ai soli fini economici anni 1 e mesi 8” sarebbe stata utilizzabile ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni 18, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 399 del 1988, richiamato dall'art.66 comma 6 del CCNL scuola del 4.08.1995;
- che, alla data del 30.04.2019, e cioè al compimento del 18° anno di anzianità di servizio, il ministero resistente contrariamente a quanto dallo stesso previsto nel decreto di ricostruzione della carriera, non aveva restituito alla parte ricorrente l'intera anzianità di servizio di anni 1 e mesi 8 ai fini economici, provvedendo invece a restituire solamente un periodo di 8 mesi;
- di aver provveduto, con raccomandata a.r., ricevuta il 3.06.2022, a diffidare la parte resistente al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale dell'intero servizio pre-ruolo prestato.
Sulla scorta di quanto esposto, la parte ricorrente, richiamata la normativa che disciplina la ricostruzione di carriera nella scuola pubblica e, in particolare, il disposto dell'art. 4, comma terzo, del D.P.R. n. 399 del
1988, lamentando il comportamento inerte dell'amministrazione resistente, ha concluso affinché il Tribunale volesse: “accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di pre- ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato al compimento del 18° anno di servizio alla data del 1.05.2019, o alla diversa data ritenuta di giustizia, in applicazione del 3° comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399 del 1988, per tutte le ragioni sopra esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e, per l'effetto - condannare il al Controparte_1 riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e del corretto inserimento del gradone
pagina2 di 5 stipendiale, al compimento del 18° anno di servizio alla data del 1.05.2019 ovvero dalla diversa data di giustizia, del servizio prestato dalla parte ricorrente quale insegnante con contratti di lavoro a tempo determinato pari a complessivi anni 9, con conseguente collocazione nel gradone stipendiale da anni 21 a
27 già a decorrere dalla data del 01.09.2020, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia ed in ogni caso antecedente a quella del 01.09.2021 indicata dal datore e, per l'effetto - condannare il CP_1 [...]
al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto Controparte_1 avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente inserita nei gradoni stipendiali, pari alla data del
31.08.2022 a complessivi € . 2.052,91, salva la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori differenze retributive maturande dal 01.09.2022 ed oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo - condannare il alla regolarizzazione in base agli importi Controparte_1 dovuti del trattamento di fine rapporto. Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre agli accessori di legge 15%, iva e cpa ed oltre rimborso del contributo unificato versato”.
Si è costituito nel procedimento il , contestando la Controparte_4 propria responsabilità in ordine al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio vantata dalla ricorrente e eccependo la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni arretrate dovute a seguito dell'aggiornamento della progressione della carriera, a causa dell'inerzia della ricorrente nel periodo successivo al compimento del 18° anno di servizio.
Alla luce delle eccezioni e delle contestazioni sollevate, la parte resistente ha concluso affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzioni arretrate e rigettasse ogni avversa domanda, con condanna della parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell'amministrazione, difesa a mezzo del proprio funzionario, ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
La causa, istruita a mezzo di sole produzioni documentali, è stata rinviata per la decisione ai sensi degli artt.
127 ter e 429, c.p.c., previa assegnazione di un termine per il deposito delle note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
******
Deve darsi atto che nel corso del procedimento le parti sono addivenute a una soluzione condivisa della controversia facendo venir meno le reciproche ragioni del contrasto, nonché l'interesse delle stesse a ottenere una pronuncia giurisdizionale sulle pretese inizialmente formulate.
Invero, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile –trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, della l. n. 1034 del 1971 (all'attualità, nell'art. 34, del codice del pagina3 di 5 processo amministrativo) –costituisce il riflesso processuale del venir meno, per sopraggiunte situazioni di fatto nel corso del processo, della ragion d'essere sostanziale della lite.
È quindi un'ipotesi di estinzione del giudizio da pronunciare, anche d'ufficio, ogniqualvolta venga ritualmente acquisita o concordemente ammessa la sopravvenienza – rispetto al momento dell'instaurazione del processo –di una situazione che faccia venir meno l'interesse delle parti alla sua naturale definizione (cfr. ex multis: Cass. civile, n. 14775/2004; Cass. Civ., n. 4714/2006).
L'accertamento, inoltre, deve essere condotto avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. civ. Sez. III, n. 2567/2007).
Nel corso del procedimento, a seguito dell'instaurazione del contradditorio, è stata accertata la sopravvenuta carenza di contrasto tra le parti in relazione alle domande originariamente proposte, avendo la parte ricorrente, nelle note autorizzate depositate in data 9 maggio 2024, reso le dichiarazioni del seguente tenore:
“con il cedolino di marzo 2023 la ricorrente ha viste riconosciute le proprie legittime pretese azionate in questa sede. Ed infatti, come è facilmente evincibile dal raffronto tra il cedolino di gennaio 2023 (all. 1) e quello di marzo 2023 (all. 2) la scadenza della fascia stipendiale “21” in suo godimento è stata anticipata al
“31/08/2027”, per cui conseguirà il passaggio alla fascia stipendiale da anni 28 a 34 a decorrere dal
01.09.2027 in conformità a quanto indicato nel ricorso introduttivo (in cui il passaggio alla fascia stipendiale da anni 21 a 27 è stato rivendicato con decorrenza dal 01.09.2020 con conseguente passaggio alla successiva fascia da anni 28 a 34 dopo 7 anni e, quindi, a decorrere dal 01.09.2027). Sotto tale profilo, pertanto, la ricorrente dà atto del venir meno dell'interesse a coltivare il presente giudizio. Anche per quanto riguarda le differenze retributive connesse all'anticipazione del passaggio alla fascia stipendiale da anni 21 a 27 (che sarebbe dovuto avvenire in data 01.09.2020 mentre l'Amministrazione datrice ha operato tale passaggio solo a decorrere dal 01.09.2021) con il cedolino di marzo 2023 è stata corrisposta a titolo di
“arretrati progressione economica a.p.” la somma di € 1.862,81 al netto delle ritenute previdenziali ed al lordo delle ritenute fiscali (cfr. all. 2) e, quindi, una somma assolutamente in linea con quella rivendicata in giudizio per lo stesso titolo (€ 2.052,91 al lordo sia delle ritenute previdenziali che delle ritenute fiscali)”.
L'intervenuto riconoscimento, nel corso del procedimento, delle pretese azionate dalla ricorrente, come rappresentato nelle note autorizzate depositate in data 9 maggio 2024 e come documentato nelle produzioni ivi allegate, risulta idoneo a porre fine alla situazione di conflittualità che aveva determinato l'insorgere del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere tra le parti.
Sulla scorta di quanto accertato, il Tribunale con ordinanza resa in data 24 febbraio 2025 ha proposto alle parti di definire la presente vertenza mediante il riconoscimento della cessazione della materia del contendere, con imposizione sulla parte resistente della somma di euro 1.200,00, oltre agli oneri accessori e rimborso delle spese generali al 15%, a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente.
La parte ricorrente ha quindi richiesto una rimodulazione della proposta, accettata dalla controparte, domandando che venisse altresì riconosciuto il rimborso del contributo unificato anticipato nella misura di euro 259 e la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
pagina4 di 5 Invero, la spettanza delle pretese avanzate dalla ricorrente nel presente giudizio, anche sotto il profilo stipendiale, avuto riguardo al contenuto del decreto n. 244 del 01.06.2011 e al disposto dell'art. 4, comma terzo, del D.P.R. n. 399 del 1988, giustifica l'imposizione a carico della parte resistente della rifusione dei costi afferenti alle fasi processuali maturate prima del disposto riconoscimento, senza che possa configurarsi uno stato di mala fede in capo alla ricorrente per aver agito nei confronti della propria parte datoriale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara cessata la materia del contendere.
2. Condanna la parte resistente a rifondere le spese processuali, che liquida nell'importo di euro 1.200,00, oltre agli oneri accessori, al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, e al rimborso del contributo unificato anticipato nella misura di euro 259, in favore della parte ricorrente e da distrarsi nei confronti del procuratore antistatario.
Oristano, 03/07/2025
La giudice dott.ssa Enrica Marini
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