Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 12/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
n° 836/23 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del'11 febbraio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 836/23 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, (c.f. Parte_1
), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, P.IVA_1 anche disgiuntamente, dalle avv. Michela Foti ( – avv. CodiceFiscale_1 [...] E
– fax 090 5724777) e Maria Cammaroto Email_1
– t) dell'avvo- CodiceFiscale_2 Email_3 catura dell'istituto, e con loro elettivamente domiciliato anche in Messina Via Ar- meria 1– appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], e residente a Controparte_1
Montagnareale (ME) Via Belvedere 20, c.f. rappresentato e C.F._3 difeso dall'avv. Antonio Timpanaro del foro di Patti c.f. con C.F._4 studio legale in Capizzi (ME) via Aldo Moro 27, fax 0935/933228, pec
- Appellato Email_4
OGGETTO: iscrizione agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli anni 2013 e
2014- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2314/23 pub- blicata in data 23 novembre 2023
CONCLUSIONI
- ritenuta la scrutinabilità dell'eccezione di improponibilità dell'azione e Pt_1 della domanda, accertata la sua fondatezza, statuire in tal senso e rigettare le do- mande proposte da parte avversa nel primo grado. -in via subordinata, acclarare la decorrenza della prestazione dal mese di agosto del 2019 in luogo di maggio del
2018. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese e competenze profes- sionali di entrambi i gradi di giudizio.
: Preliminarmente dichiarare la decadenza, l'inammissibilità, e l'inuti- CP_1 lizzabilità della produzione documentale specificata ai punti 1 e 2 della presente comparsa di costituzione e risposta. Nel merito: a) confermare la sentenza appellata;
b) condannare l'appellante al pagamento di spese e compensi del presente grado, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti iscritto al n° 3416/2022 in data 27 set- tembre 2022, , premetteva di avere ottenuto il riconoscimento, attraverso CP_1 procedimento ATP 445bis c.p.c., del requisito sanitario necessario per l'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti con decorrenza luglio 2019, come da decreto di omologazione del 17 dicembre 2021, emendato di errore materiale con ordinanza di correzione e notificato all sia alla sede nazionale (25 giugno 2022) Pt_1 che a quelle di Messina (23 maggio 2022) e Patti (18 maggio 2022).
Lamentava che l non gli aveva ancora erogato la prestazione e chiedeva la Pt_1 condanna dell'istituto a pagargliela.
Resistendo l il tribunale di Patti ha condannato l a erogare la Pt_1 Pt_1 provvidenza con decorrenza maggio 2018 e a rimborsare al le spese. CP_1
L ha proposto appello con ricorso depositato il 28 novembre 2023. Pt_1
L'appellato resiste. Con ordinanza del 22 novembre 2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.
Depositate note di trattazione scritta entro l'11 febbraio 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma
V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L ha eccepito in primo grado che il decreto art. 445bis non gli sarebbe stato Pt_1 validamente notificato perché pervenuto, unitamente al modello AP70, tramite po- sta ordinaria e non tramite pec. L'istituto ha fatto anche presente di non avere, an- cora alla data in cui si costituiva, comunicato il proprio indirizzo pec ai fini dell'in- serimento del registro PPAA presso il Ministero della giustizia come necessario ai sensi dell'art. 16 comma 12 D.L. 179/2012.
L'istituto ha segnalato che il aveva introdotto due distinti ricorsi ATP, CP_1 uno per l'indennità di accompagnamento ordinaria e uno per la cecità, entrambi sulla base della medesima domanda amministrativa del 5 ottobre 2018 che però riguar- dava soltanto l'accompagnamento e non la cecità, per la quale depositava CP_1 domanda soltanto il 16 settembre 2019, con rigetto amministrativo del 6 novembre
2019. Ha evidenziato che l'ATP per la cecità era stato introdotto il 29 luglio 2019,
e dunque prima che il procedimento amministrativo fosse stato iniziato, eccependo perciò l'improponibilità dell'ATP per carenza di domanda amministrativa. Ha per- tanto giustificato la mancata erogazione richiamando giurisprudenza di legittimità n° 836/23 R.G.L.
secondo la quale il decreto di omologa non conferisce di per sé il diritto alla presta- zione ma solo sull'accertamento del requisito sanitario.
Il tribunale ha ritenuto che l'improcedibilità avrebbe dovuto essere eccepita in sede di procedimento ATP. Ha inoltre rilevato che l si era costituito tardiva- Pt_1 mente e pertanto ha dichiarato non potersi tenere conto della documentazione pro- dotta dall'istituto, dando rilievo al "certificato introduttivo della domanda" nel quale si evinceva il riferimento alla prestazione oggetto del presente giudizio.
Correttamente argomenta in questo grado l che la giurisprudenza di legitti- Pt_1 mità (Cass. sez. lav. 18377/2022 e 29272/2022, Cass. SS.UU. 12903/2022, citate dall , pronunciandosi specificamente sulla rilevanza delle questioni di propo- Pt_1 nibilità e procedibilità in sede ATP, ha osservato che la definitività del decreto di omologa riguarda solo il requisito sanitario e vincola l'ente previdenziale esclusi- vamente sotto questo aspetto. Manca invece una declaratoria del diritto e pertanto le questioni di proponibilità e procedibilità non possono cristallizzarsi alla fase som- maria e divenire irretrattabili per il solo fatto che in quest'ultima non siano state dedotte.
Questa Corte non trova motivo di discostarsi da queste più recenti pronunce di legittimità che, al contrario delle più risalenti sulle quali si basa la difesa dell'appel- lato, trattano ex professo la questione oggetto del contendere, superando la difficile aporia nascente dall'individuare una preclusione in assenza di giudicato.
L evidenzia ancora (citando costante giurisprudenza di legittimità) che la tar- Pt_1 dività della propria costituzione in primo grado non impediva l'esame della que- stione, perché la domanda amministrativa costituisce presupposto dell'azione che, inerendo alla stessa esistenza della giurisdizione in capo all'autorità giudiziaria, va accertata d'ufficio in qualunque stato e grado del giudizio. Ribadisce pertanto che il tribunale avrebbe dovuto prendere atto che la domanda amministrativa posta a fondamento dell'ATP per cecità riguardava una prestazione diversa e che il tribu- nale avrebbe dovuto anche d'ufficio acquisire la documentazione pur tardivamente prodotta, in quanto indispensabile alla decisione ai sensi dell'art. 421 c.p.c. a pre- scindere dalla decadenza istruttoria.
Anche sotto questo aspetto l'appello coglie nel segno. Il continua a in- CP_1 vocare la decadenza segnalando anche che l avrebbe prodotto ulteriore docu- Pt_1 mentazione in questo grado che sarebbe a fortiori irrilevante, ma in tal modo tenta di aggirare il punto decisivo, costituito dalla rilevabilità d'ufficio delle questioni di proponibilità e procedibilità.
Si deve pertanto entrare nel merito.
evidenzia di avere fatto presente in primo grado di essere incorso in un CP_1 errore materiale nell'indicare la data della domanda amministrativa (16 settembre
2019 in luogo di 5 ottobre 2018), che aveva prodotto all'udienza del 23 novembre n° 836/23 R.G.L.
2023 senza che l sollevasse alcuna eccezione. La sostanziale acquiescenza Pt_1 dell alla produzione, peraltro relativa ad un atto del quale l'istituto era già in Pt_1 possesso quale destinatario della domanda amministrativa, consente di prendere in esame il documento. Ne emerge che il certificato medico allegato alla domanda era rilasciato anche ai fini delle provvidenze dipendenti da cecità. Il mancato inseri- mento di tale pretesa a pag. 1 del documento (ricevuta della domanda amministra- tiva), ove si legge solo "invalido civile" e "handicap" non è dunque ascrivibile a responsabilità del e non consente di revocare in dubbio il suo diritto ad CP_1 essere valutato anche per i requisiti sanitari relativi alla cecità.
Ne discende che, sebbene sulla base di diversa motivazione, la sentenza impu- gnata va sotto questo aspetto confermata.
In via subordinata l evidenzia che il decreto di omologa azionato dal Pt_1 Pt_2
riconosce il requisito sanitario soltanto da luglio 2019 e chiede pertanto che la
[...] decorrenza indicata in sentenza venga spostata a tale data, rispetto a quella di mag- gio 2018, priva di riscontro alcuno e addirittura anteriore rispetto alla domanda am- ministrativa relativa all'indennità di accompagnamento ordinaria. Il non CP_1 si oppone a tale postdatazione, evidenziando essersi trattato di un errore materiale del tribunale.
L'appello va dunque accolto sotto questo limitato aspetto.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, la soccombenza dell va mitigata da una Pt_1 compensazione in ragione di un terzo, tenendo conto del fatto che l'errore del tribu- nale è stato parzialmente determinato da quello commesso dal e che l'ap- CP_1 pello viene parzialmente accolto. Va applicato il minimo tariffario per la serialità della controversia, terzo scaglione avuto riguardo al valore del decisum.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 28 novembre 2023 dall
[...] contro , avverso la sen- Parte_1 Controparte_1 tenza del Giudice del lavoro di Patti n° 2314/23 pubblicata in data 23 novembre
2023, in parziali accoglimento dell'appello e riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, fissa la decorrenza dell'indennità di accompagnamento per cie- chi assoluti riconosciuta al al luglio 2019 e condanna l a rimborsare CP_1 Pt_1 al due terzi delle spese di lite del primo e del secondo grado, queste ultime CP_1 liquidate nell'intero in 2.906,00, disponendo la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Antonio Timpanaro
Messina 12 febbraio 2025 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)