Decreto cautelare 18 aprile 2024
Ordinanza cautelare 22 maggio 2024
Sentenza 10 dicembre 2025
Decreto cautelare 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/12/2025, n. 22330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22330 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22330/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4284 del 2024, proposto da
Liu Min, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della Determinazione Dirigenziale di decadenza rep. CB/719/2024 prot. CB/47941/2024 del 09/04/2024 notificata in data 15/04/2024 di decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a mezzo banco mobile e della relativa autorizzazione all’esercizio dell'attività di vendita di prodotti del settore non alimentare con ordine di cessazione dell’attività e di rimozione del banco a partire dal settimo giorno successivo alla notificazione;
-della nota prot. CB/50457/2024;
-della nota prot. CB/92647/2018;
-della nota prot. CB/119494/2018;
-della nota prot. VB/61821/2018;
-del rapporto informativo n. 49591/2019;
-del rapporto informativo prot. VB/39915/2022;
-del rapporto informativo prot. VB/7738/2023;
-del rapporto informativo prot. 60813/2023;
-del rapporto informativo prot. n. 4035/2024;
-del rapporto informativo prot. VB/16418/2024;
-della nota prot. CB/37924/2024;
-di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all''istanza della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa LU AR AT e uditi per le parti il difensore di Roma Capitale come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di Roma Capitale che ha dichiarato la decadenza della concessione di occupazione suolo pubblico a mezzo banco mobile e della relativa autorizzazione all’esercizio dell'attività di vendita di prodotti del settore non alimentare.
2. Con il primo motivo di impugnazione, deduce che il provvedimento conterrebbe motivazioni assenti nella comunicazione di avvio del procedimento. In particolare, per la prima volta le sarebbero stati opposti la violazione dell’art. 8 della D.A.C. 39/2014, l'art. 8 della D.A.C. 91/2019, l'art. 8 della D.A.C. 4/2021 oltre che la L.R. 33/1999, mai menzionati nel corso del procedimento, impedendo il contraddittorio sul punto.
3. Al secondo motivo, la ricorrente premette che nel provvedimento gravato si sostiene che il titolo concessorio sarebbe privo di validità giuridica e, dall'altro, che comunque sussisterebbero i presupposti per la declaratoria di decadenza del medesimo.
Quanto al primo aspetto, afferma che la Determinazione Dirigenziale CB/1343 del 20/06/2023 ( rectius , 2013), con la quale le è stata conferita la concessione di suolo pubblico, non sarebbe mai stata caducata e che i successivi atti di trasferimento di azienda sarebbero irrilevanti ai fini della vigenza della concessione, trattandosi di meri affitti e successive reintestazioni del titolo autorizzativo alla vendita.
In ordine ai presupposti per la decadenza, individuati nelle asserite plurime violazioni di quanto previsto nel titolo concessorio, la ricorrente deduce che le contestazioni precedenti al 7.11.2019, data di entrata in vigore del Testo Unico del Commercio di cui alla Legge della Regione Lazio n. 22 del 2019, non sarebbero rilevanti, in base al principio del tempus regit actum . Quanto alle contestazioni successive a tale data, solo in una occasione sarebbe stato attivato il contraddittorio endoprocedimentale.
Peraltro, aggiunge la ricorrente, anche a volere considerare i riferimenti all'art. 8 della D.A.C. 39/2014, all'art. 8 della D.A.C. 91/2019 e all'art. 8 della D.A.C. 4/2021 (mai menzionati in fase endoprocedimentale), le garanzie procedimentali previste da tali norme non sarebbero state rispettate. In particolare, la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza adottata il 15 marzo 2024 non sarebbe stata seguita da un ordine di adeguamento non ottemperato ovvero da tre successive contestazioni di violazioni della disposizione regolamentare.
4. Roma Capitale si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2024 è stata adottata l’ordinanza n. 2029 del 2024, che ha respinto la domanda cautelare presentata dalla ricorrente per l’assenza di sufficiente fumus boni iuris . Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare con l’ordinanza n. 2290 del 2024, motivata in ragione della necessità di approfondire nella fase di merito gli argomenti dedotti e del periculum in mora prospettato.
6. In vista dell’udienza, le parti hanno presentato ulteriori memorie difensive, insistendo nelle reciproche posizioni; Roma Capitale ha anche fatto presente che, dopo la concessione della tutela cautelare disposta dal Consiglio di Stato, parte ricorrente ha ripreso l’attività commerciale commettendo un’ulteriore violazione, rilevata e sanzionata dalla Polizia Locale.
7. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è infondato.
9. Giova premettere, in punto di fatto, che la ricorrente aveva ottenuto la concessione per la vendita di prodotti del settore non alimentare, da esercitarsi mediante banco mobile di mq 12,00, presso il posteggio isolato fisso sito in Via Alberto Ferrero fronte civ. 3, in forza della Determinazione Dirigenziale CB/1343 del 20.06.2013, prot. n. CB/48083 del 2013. Successivamente, per stessa ammissione della parte ricorrente, l’attività è stata oggetto di trasferimento d’azienda, ma tale circostanza non è stata comunicata a Roma Capitale. Nel 2016, l’esponente chiedeva e otteneva con la Determinazione Dirigenziale del 25/08/2016, prot.n. CB/89497/2016 la reintestazione del titolo per fine gestione da AM MD. Tale soggetto, tuttavia, non risultava intestatario di alcun titolo concessorio. Inoltre, a partire dal 2018, la Polizia Locale di Roma Capitale ha accertato numerose violazioni di quanto prescritto nell’originario titolo concessorio, avuto riguardo all’occupazione di una porzione di suolo pubblico maggiore di quella autorizzata.
10. Con il provvedimento impugnato, Roma Capitale ha preso atto dell’inefficacia della concessione ottenuta in forza della citata determinazione del 20.6.2013 e ha dichiarato in ogni caso la decadenza della stessa, nonché della reintestazione del titolo disposta con la determinazione del 2016.
Il provvedimento è assistito da una duplice motivazione: l’assenza di un valido titolo concessorio in capo all’odierna ricorrente, per la mancata reintestazione di quanto concesso con la determinazione del 2013; in ogni caso, la decadenza del titolo stesso, a causa delle plurime violazioni delle prescrizioni previste nella concessione.
11. In primo luogo, è infondata la censura di natura procedimentale sollevata nel primo motivo di impugnazione: la comunicazione di avvio del procedimento conteneva tutti gli elementi utili per consentire alla ricorrente di comprendere le ragioni della inefficacia/revoca della concessione, vale a dire la mancata reintestazione del titolo e i ripetuti accertamenti da parte della Polizia Locale di abusi e difformità rispetto a quanto concesso. Di ogni accertamento sono anche stati puntualmente indicati gli estremi e le violazioni accertate. Il provvedimento finale si è limitato a riportare gli estremi delle le delibere consiliari che, ratione temporis , hanno disciplinato la materia, delibere che costantemente hanno previsto la decadenza della concessione in presenza di violazioni analoghe a quelle compiute dalla ricorrente.
12. Non colgono nel segno neppure le censure mosse nel secondo motivo di impugnazione.
Come detto, la ricorrente si è resa responsabile di numerose violazioni delle prescrizioni contenute nella concessione, non rispettando in primo luogo l’obbligo di consegnare l’originale del titolo al momento del trasferimento dell’azienda ed esercitando in numerose occasioni l’attività concessa in difformità dei limiti prescritti.
Ebbene, tanto i previgenti quanto l’attuale regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche (D.A.C. n. 101/2023; n. 4/2021; n. 91/2019; n. 39 del 2014) impongono, a pena di decadenza, l’obbligo di consegna del titolo in caso di cessione dell’attività e prevedono altresì la decadenza automatica della concessione dopo la terza violazione dell’obbligo di non occupare uno spazio eccedente a quello autorizzato.
Pertanto, si rivelano pretestuose le argomentazioni spese dalla ricorrente, a fronte della incontrovertibile sussistenza dei presupposti fattuali (la mancata reintestazione di un valido titolo concessorio; le plurime violazioni delle prescrizioni relative alla misura massima dello spazio autorizzato per l’occupazione) che giustificano l’adozione del provvedimento di decadenza impugnato.
15. Alla luce di quanto suesposto, il ricorso non merita accoglimento.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in capo alla ricorrente nella misura quantificata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Roma Capitale, in misura pari a euro 2.500,00, oltre oneri accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
LU AR AT, Consigliere, Estensore
Francesca ARni, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU AR AT | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO