Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/12/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2025, proposto da dall’impresa Pa.Nett.One S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno - Questura Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per la condanna ex art. 30 c.p.a.
- al risarcimento dei danni causati dal decreto CAT. 10. A/2022 del 28 settembre 2022 con il quale il Questore di Palermo ha disposto la revoca della licenza per tenere trattenimenti musicali e danzanti nel locale denominato “Siddharta Country Club” sito in Palermo, via dell'Olimpo n. 3;
Visti il ricorso e i documenti allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno, depositato in data 10 ottobre 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna NA;
Uditi, nell’udienza pubblica del 5 novembre 2025, i difensori delle parti presenti, come da verbale d’udienza.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il giorno 8 luglio 2025 e depositato in pari data, la società Pa.Nett.One S.r.l., ha chiesto la condanna del Ministero dell’Interno e della Questura di Palermo al risarcimento dei danni patrimoniali subiti per effetto del decreto del Questore di Palermo n. CAT.10.A/2022 del 28 settembre 2022, con il quale era stata revocata la licenza di pubblico spettacolo per il locale denominato “Siddharta Country Club”, sito in Palermo, via dell’Olimpo n. 3.
Con sentenza 12 settembre 2024, n. 2526, di questa Sezione, divenuta definitiva il 12 marzo 2025, resa nel giudizio r.g. n. 1491/2022, proposto dalla medesima società, è stata accertata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34, comma 3, c.p.a., l’illegittimità il predetto decreto.
Così come risulta dagli atti di quel precedente giudizio, la revoca era stata disposta all’esito di un sopralluogo effettuato in data 15 settembre 2022 dalla Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), che aveva redatto il verbale n. 66/2022 invitando la società a integrare la documentazione attestante il permanere delle condizioni di agibilità e sicurezza del locale.
La ricorrente aveva ottemperato a tale richiesta in data 22 settembre 2022, trasmettendo per via telematica tutti i documenti indicati nel verbale.
Nonostante ciò, la Questura di Palermo, con il decreto del 28 settembre 2022, aveva disposto la revoca della licenza ex artt. 68 e 80 T.U.L.P.S., motivandola con la mancata ricezione da parte dell’Ufficio di ulteriori determinazioni della Commissione di vigilanza.
Come accertato nella citata sentenza n. 2526/2024, il provvedimento di revoca era arbitrario e carente di istruttoria, in quanto adottato in assenza del necessario parere tecnico obbligatorio e vincolante della C.C.V.L.P.S., presupposto indefettibile per l’esercizio del potere di revoca.
La stessa Amministrazione, infatti, a distanza di pochi giorni, con verbale n. 73 del 30 settembre 2022, aveva acquisito il parere tecnico favorevole e, in data 1° ottobre 2022, aveva rilasciato alla società una nuova licenza di pubblico spettacolo, venendo così meno gli effetti del precedente provvedimento.
La ricorrente ha quindi proposto la presente azione risarcitoria ai sensi dell’art. 30, c.p.a., lamentando di aver subito un danno economico diretto e immediato per la forzata interruzione dell’attività nel periodo compreso tra il 28 settembre e il 1° ottobre 2022.
A sostegno della domanda risarcitoria, è stata prodotta la relazione tecnica del dott. Giovanni Gioia, commercialista, del 7 luglio 2025, dalla quale risulta che la chiusura del locale, intervenuta appena cinque giorni dopo la riapertura al pubblico a seguito di lavori di ristrutturazione, avrebbe determinato:
- un danno emergente di € 2.241,74, corrispondente ai costi fissi sostenuti nel periodo di chiusura (canoni di affitto e retribuzioni del personale dipendente);
- un lucro cessante di € 1.673,57, derivante dalla perdita di fatturato e dal mancato utile medio atteso per i giorni di chiusura e per la riduzione dei ricavi della serata di riapertura.
Il tutto per un danno complessivo stimato in € 3.915,31, come da allegata documentazione contabile e registri IVA.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno – Questura di Palermo, senza articolare specifiche difese nel merito, né documentazione.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. La domanda di risarcimento del danno è proposta ai sensi dell’art. 30, c.p.a., per i pregiudizi subiti a seguito del decreto del Questore di Palermo n. CAT. 10.A/2022 del 28 settembre 2022, già dichiarato illegittimo con sentenza di questo Tribunale n. 2526/2024, passata in giudicato.
Come è noto, l’illegittimità del provvedimento amministrativo non determina automaticamente la responsabilità della pubblica amministrazione, dovendo l’interessato dimostrare la colpa della P.A., l’effettività del danno e il nesso causale diretto fra la condotta e il pregiudizio subito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 13 luglio 2022, n. 8; Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094).
Nel caso in esame, la colpa dell’Amministrazione resistente sussiste perché la revoca è stata adottata senza la previa acquisizione del parere tecnico obbligatorio della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prescritto dagli artt. 68 e 80 T.U.L.P.S. e dall’art. 141 del R.D. n. 635/1940, omissione che, in un procedimento vincolato, integra una violazione macroscopica dei canoni di correttezza e diligenza amministrativa (colpa grave), in quanto il parere della Commissione costituisce atto presupposto necessario e conclusivo del sub-procedimento tecnico di valutazione dell’idoneità del locale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3118), mentre la violazione di tali regole di azione integra il profilo soggettivo della colpa dell’Amministrazione ai fini risarcitori (Cons. Stato, Sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094).
Sussiste altresì il nesso causale fra il provvedimento illegittimo e il danno dedotto: la chiusura del locale, protrattasi dal 28 settembre al 1° ottobre 2022, è conseguenza immediata della revoca e si è esaurita solo con il rilascio della nuova licenza intervenuto in data 1° ottobre 2022.
La circostanza che la parte abbia proposto domanda cautelare tempestiva, rigettata con decreto monocratico n. 573/2022, nel quale si rilevava che il pregiudizio era «meramente economico e suscettibile di essere ristorato in sede risarcitoria», conferma che il danno si è effettivamente prodotto ma che la sua natura non era irreparabile: ciò giustifica una liquidazione equitativa minima, non la negazione del diritto.
Accertata, nei termini sopra delineati, la colpa dell’Amministrazione resistente per l’adozione del provvedimento illegittimo e la sussistenza del nesso di causalità tra tale atto e il pregiudizio lamentato, al fine dell’affermazione della responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, resta da verificare, alla luce delle risultanze istruttorie e secondo i criteri di causalità e proporzionalità propri dell’illecito aquiliano, l’effettiva sussistenza e la corretta quantificazione del danno risarcibile e le singole voci di danno dedotte.
Quanto alla quantificazione del danno, la relazione di parte ricorrente, stilata dal dott. Giovanni Gioia il 7 luglio 2025, stima un pregiudizio complessivo pari a € 3.915,31, di cui € 2.241,74 a titolo di danno emergente ed € 1.673,57 a titolo di lucro cessante.
Tuttavia, tale quantificazione non può essere integralmente condivisa.
Con riferimento al danno emergente, le spese indicate per canoni di locazione e personale dipendente, sebbene effettivamente sostenute, non risultano eziologicamente riconducibili in via diretta ed esclusiva al provvedimento di chiusura, trattandosi di costi fissi che la società avrebbe comunque sopportato anche in assenza dell’atto illegittimo, non potendosi ragionevolmente ritenere che, per un periodo di chiusura estremamente limitato, l’esercente avrebbe disdetto il contratto di affitto o licenziato il personale.
Quanto al lucro cessante, dalla medesima relazione emerge che l’attività era stata riavviata il 23 settembre 2022, dopo un periodo di circa due anni di inattività, e che l’unica serata effettivamente programmata e non svolta a causa del provvedimento di chiusura era quella di venerdì 30 settembre 2022, essendo pacifico che il mercoledì e il giovedì non fossero ordinariamente giorni di attività.
Non appare invece attendibile la voce relativa alla riduzione degli incassi della serata di sabato 1° ottobre 2022, posto che, al momento dell’adozione del provvedimento (mercoledì), tale evento risultava già ampiamente pubblicizzato e, dunque, non può dirsi compromesso sotto il profilo organizzativo.
Ne consegue che, anche a voler riconoscere la sussistenza della responsabilità dell’Amministrazione, il danno risarcibile deve essere limitato alla perdita di guadagno effettivamente riferibile alla sola serata del venerdì, quantificata dalla stessa relazione nella misura del 7% del fatturato, per un importo pari a € 889,00.
In applicazione di un criterio equitativo, avuto riguardo alla complessiva attendibilità delle risultanze istruttorie e alla brevità della chiusura, il danno può essere pertanto liquidato in € 800,00, oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
3. In conclusione, la domanda è fondata e va accolta nei limiti indicati, con condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente Pa.Nett.One S.r.l., della somma di euro 800,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
4. Le spese di lite vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie parzialmente la domanda risarcitoria nei limiti e nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amminitrazione resistente, al pagamento, in favore della ricorrente Pa.Nett.One S.r.l., della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.
Condanna il Ministero dell’Interno e la Questura di Palermo al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA UN, Presidente
Anna NA, Consigliere, Estensore
IS LL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna NA | RA UN |
IL SEGRETARIO