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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/02/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Francesco MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 349 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 04/02/2025, e pendente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Gentili ed elettivamente domiciliato in Spoleto alla via Minervio
n. 13 giusta procura alle liti allegata al ricorso
- Parte ricorrente -
E
, Controparte_1
nata a [...], Kruje (Albania) il 03.04.1988, residente in [...]in C.da Colle Marino
- Parte resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/02/2025 le parti costituite hanno concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.02.2024 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in data 26/03/2019 con la Sig.ra in Spoleto, con atto trascritto nei registri Controparte_1 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto Anno 2019, n. 7, parte I, dal quale non sono nati figli, ha rappresentato che il matrimonio ha manifestato fin da subito problemi che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che la Sig.ra dopo un brevissimo periodo di CP_1 convivenza, si è allontanata dalla casa familiare, senza coltivare alcun rapporto con il coniuge, che ha continuato a vivere a Spoleto;
che dunque tra i coniugi non si è mai instaurata alcuna unione materiale e spirituale e per quanto risulta al ricorrente la convenuta risiede stabilmente nel Comune di Veroli ove convive con altro compagno. Ha esposto di essere portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3 l. n. 104/1992) e titolare, con decorrenza Luglio 2019, unicamente di pensione di invalidità civile di importo pari ad € 700 circa;
nonchè titolare di usufrutto vitalizio sulla quota di ½ dell'immobile nel quale risiede. Evidenziato che non risultando questioni da risolvere, né di natura personale, né patrimoniale, il ricorrente non è comunque riuscito a definire consensualmente la separazione dalla moglie che, immotivatamente, si è opposta alla separazione, pur coltivando, ormai da anni, una vita autonoma. Egli quindi ha adito l'intestato Tribunale affinchè dichiari la separazione personale tra i coniugi e, decorsi i termini di legge senza ripresa della convivenza, lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c. alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
e decorsi i termini previsti dalla legge pronunciare lo scioglimento del matrimonio dando atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
il tutto con vittoria di spese di lite.
La sig.ra non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente in udienza Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
In esito alla comparizione delle parti, cui è comparso personalmente il solo ricorrente, emessi con ordinanza del 04/02/2025 i provvedimenti provvisori e indifferibili, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status senza concedere i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. siccome espressamente rinunciati.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava
Pag. 2 di 4 l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11
c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che non v'è prole e dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la resistente
[...] risulta residente in [...], Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la CP_1 competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che deve darsi atto di una convivenza ormai da lungo tempo cessata tra i coniugi e mai ripresa, con sostanziale interruzione di contatti e rapporti, come comprovato anche dalla circostanza che la resistente ha trasferito altrove la propria residenza e risulta censita nello stato di famiglia di soggetto diverso dal marito, tale da far ritenere improbabile oltre che inopportuna una ripresa della convivenza. D'altra parte il ricorrente h dichiarato all'udienza di comparizione delle parti di non avere più alcun contatto con la moglie da oltre due anni e di non aver più alcuna informazione su di lei e ha invocato fin dalla prima udienza di comparizione la pronuncia di separazione, e ciò, tenuto conto del tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione, dimostra che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non
è ormai ulteriormente proseguibile.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
4. La causa deve proseguire per la risoluzione delle rimanenti questioni, ciò cui si provvede con ordinanza separata di rimessione sul ruolo istruttorio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi
[...] Controparte_1 iscritto al n. 349/2024 r.g., ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
02/10/1973) e (nata a [...], KRUJE (ALBANIA) il 03/04/1988), i quali Controparte_1
Pag. 3 di 4 hanno contratto matrimonio il 26/03/2019 in SPOLETO (PG), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 7 Parte I Serie / dell'Anno 2019;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SPOLETO (PG), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. n. 7 Parte I Serie / dell'Anno 2019);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 04/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Francesco Mancini
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di: dott. Francesco MANCINI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 349 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 04/02/2025, e pendente tra
Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Gentili ed elettivamente domiciliato in Spoleto alla via Minervio
n. 13 giusta procura alle liti allegata al ricorso
- Parte ricorrente -
E
, Controparte_1
nata a [...], Kruje (Albania) il 03.04.1988, residente in [...]in C.da Colle Marino
- Parte resistente contumace-
e con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Separazione giudiziale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 04/02/2025 le parti costituite hanno concluso come da processo verbale di udienza (da intendersi qui integralmente richiamato per relationem e ritrascritto). FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 15.02.2024 il sig. premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in data 26/03/2019 con la Sig.ra in Spoleto, con atto trascritto nei registri Controparte_1 dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Spoleto Anno 2019, n. 7, parte I, dal quale non sono nati figli, ha rappresentato che il matrimonio ha manifestato fin da subito problemi che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, tanto che la Sig.ra dopo un brevissimo periodo di CP_1 convivenza, si è allontanata dalla casa familiare, senza coltivare alcun rapporto con il coniuge, che ha continuato a vivere a Spoleto;
che dunque tra i coniugi non si è mai instaurata alcuna unione materiale e spirituale e per quanto risulta al ricorrente la convenuta risiede stabilmente nel Comune di Veroli ove convive con altro compagno. Ha esposto di essere portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art 3 l. n. 104/1992) e titolare, con decorrenza Luglio 2019, unicamente di pensione di invalidità civile di importo pari ad € 700 circa;
nonchè titolare di usufrutto vitalizio sulla quota di ½ dell'immobile nel quale risiede. Evidenziato che non risultando questioni da risolvere, né di natura personale, né patrimoniale, il ricorrente non è comunque riuscito a definire consensualmente la separazione dalla moglie che, immotivatamente, si è opposta alla separazione, pur coltivando, ormai da anni, una vita autonoma. Egli quindi ha adito l'intestato Tribunale affinchè dichiari la separazione personale tra i coniugi e, decorsi i termini di legge senza ripresa della convivenza, lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49
c.p.c. alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
e decorsi i termini previsti dalla legge pronunciare lo scioglimento del matrimonio dando atto che le parti sono economicamente autosufficienti e non necessitano di contributo di mantenimento;
il tutto con vittoria di spese di lite.
La sig.ra non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente in udienza Controparte_1 nonostante la ritualità della notifica, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia.
In esito alla comparizione delle parti, cui è comparso personalmente il solo ricorrente, emessi con ordinanza del 04/02/2025 i provvedimenti provvisori e indifferibili, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sullo status senza concedere i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c. siccome espressamente rinunciati.
2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava
Pag. 2 di 4 l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11
c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che non v'è prole e dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che la resistente
[...] risulta residente in [...], Comune ricompreso nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la CP_1 competenza territoriale del Tribunale a conoscere la presente controversia.
3. Alla luce del tenore degli atti del giudizio, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di separazione giudiziale, posto che deve darsi atto di una convivenza ormai da lungo tempo cessata tra i coniugi e mai ripresa, con sostanziale interruzione di contatti e rapporti, come comprovato anche dalla circostanza che la resistente ha trasferito altrove la propria residenza e risulta censita nello stato di famiglia di soggetto diverso dal marito, tale da far ritenere improbabile oltre che inopportuna una ripresa della convivenza. D'altra parte il ricorrente h dichiarato all'udienza di comparizione delle parti di non avere più alcun contatto con la moglie da oltre due anni e di non aver più alcuna informazione su di lei e ha invocato fin dalla prima udienza di comparizione la pronuncia di separazione, e ciò, tenuto conto del tempo trascorso dalla instaurazione del giudizio senza che sia intervenuta una riconciliazione, dimostra che è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi e che la convivenza non
è ormai ulteriormente proseguibile.
Per tali motivi, la domanda di separazione dei coniugi merita accoglimento.
4. La causa deve proseguire per la risoluzione delle rimanenti questioni, ciò cui si provvede con ordinanza separata di rimessione sul ruolo istruttorio.
5. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti di nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi
[...] Controparte_1 iscritto al n. 349/2024 r.g., ogni contraria istanza disattesa e respinta, così decide:
- DICHIARA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il Parte_1
02/10/1973) e (nata a [...], KRUJE (ALBANIA) il 03/04/1988), i quali Controparte_1
Pag. 3 di 4 hanno contratto matrimonio il 26/03/2019 in SPOLETO (PG), trascritto nei registri degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 7 Parte I Serie / dell'Anno 2019;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di SPOLETO (PG), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. n. 7 Parte I Serie / dell'Anno 2019);
- RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- SPESE al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 04/02/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Simona Di Nicola dott. Francesco Mancini
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