Articolo 55 della Legge 20 marzo 1913, n. 272
Articolo 54Articolo 56
Versione
13 luglio 1913
Art. 55.

Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:

1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'art. 29;
2° che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente;

3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;

4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorita' giudiziaria, ovvero alle autorita' di borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;

5° coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.

Entrata in vigore il 13 luglio 1913
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