Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 22106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22106 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22106/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13935/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13935 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Scafetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Ufficio Concorsi e Contenzioso n. 57/8-14-11 CC del 31 agosto 2022 recante l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale (G.U.R.I. – 4° Serie speciale - n. 57 del 20 luglio 2021) per mancanza del requisito di cui all’art. 635, co. 1 lettera g-bis) e i) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento militare) e all’art. 2, co.3 e) e g) del bando di concorso (notificato via p.e.c. all’interessato in data 3 settembre 2022);
- del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale, limitatamente all’art. 2, comma 3, lettere e) e g) nella parte in cui in cui prevede anche per coloro che hanno i requisiti per partecipare alla riserva dei posti in quanto VFP 1 o VFP4 i requisiti aggiuntivi di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere imputati in procedimenti penali per delitti non colposi (G.U.R.I. – 4° Serie speciale - n. 57 del 20 luglio 2021).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. MA IM e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 2.938 allievi carabinieri in ferma quadriennale (pubblicato nella G.U.R.I. – 4° Serie speciale - n. 57 del 20.7.2021) nell’ambito dei posti riservati a coloro che avevano lo status di militare, ossia rientranti nella riserva di 2.057 posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) (vale a dire i posti “ riservati, ai sensi dell’articolo 703 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio ”).
All’art. 2, comma 3, del bando dedicato ai requisiti di partecipazione è stato previsto per quanto rilevante in questa sede la necessità che i candidati:
“ …
e) abbiano tenuto condotta incensurabile;
…
g) non siano in atti imputati in procedimenti penali per delitti non colposi
… ”.
Il ricorrente è risultato collocato in graduatoria come vincitore in posizione n. 809, con destinazione di servizio presso la scuola dei Iglesias.
Con l’impugnato decreto del 31.8.2022 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri l’ha escluso dal concorso predetto “ per mancanza del requisito di cui all'art. 635, co. 1, lett. g-bis) ed i) del d. lgs, marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare) e art. 2, co. 3, lett. e) e g), del bando di concorso ”.
In particolare, l’amministrazione:
- ha richiamato il disposto dell’art. 635 del D. Lgs. 66/2010, nonché delle lettere e) e g) del comma 3 dell’art. 2 del bando (in tema rispettivamente di necessità della tenuta di condotta incensurabile e dell’assenza di imputazione in procedimenti penali per delitti non colposi) e del comma 5 di tale disposizione (relativamente alla necessità del possesso dei requisiti di partecipazione sino alla data di incorporamento presso una Scuola Allievi Carabinieri);
- ha evidenziato che il ricorrente è risultato “ imputato nell'ambito del procedimento penale P.M. 2022/-OMISSIS-per "lesioni personali aggravate" (arti. 582 e 585 CP) e "violenza privata"(art. 610 C.P.), a seguito di richiesta di "citazione diretta a giudizio", datata 3 giugno 2022, con procedimento tuttora pendente presso la Procura della Repubblica di Catania, con udienza fissata per il 24 gennaio 2025 ”;
- ha ricordato che ai sensi dell’art. 16 del bando “ l'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla nomina ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 27.10.2022 e depositato in data 20.11.2022) il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati per i motivi come di seguito rubricati: “ ILLEGITTIMITA’ PER ECCESSO DI POTERE – MANIFESTA INGIUSTIZIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI PRESUNZIONE DI INNOCENZA DI CUI AGLI ARTICOLI 24, 27 E 97 DELLA COSTITUZIONE –MANIFESTA ILLEGITTIMITA’ DEL BANDO DI CONCORSO LIMITATAMENTE ALL’ART. 2, C. 3 LETTERE E) E G) ”.
In sintesi, il ricorrente ha dedotto:
- di non essere a conoscenza del procedimento penale indicato nel provvedimento di esclusione e di non essere stato destinatario della notifica di citazione diretta a giudizio;
- che il decreto di citazione diretta a giudizio si distinguerebbe dalla richiesta di rinvio a giudizio, in quanto non caratterizzato dall’intervenuto dal vaglio del g.u.p.;
- che non potrebbe essere trascurata la circostanza che il procedimento penale di cui si discute sia stato avviato a querela di parte;
- che il ricorrente in qualità di vincitore non potrebbe subire l’esclusione dal concorso in presenza della mancata previa conoscenza della qualità di imputato ed in contrasto con la presunzione di non colpevolezza;
- che nel caso di specie l’avvenuto incorporamento del ricorrente prima della partecipazione al concorso dovrebbe pesare a favore del ricorrente nell’ambito del giudizio di bilanciamento con l’esigenza di escludere i soggetti che non assicurino i requisiti di moralità; la moralità del ricorrente sarebbe già stata valutata in modo positivo al momento dell’incorporamento e tenuto conto degli anni di servizio volontario prestato;
- che il bando sarebbe illegittimo nella parte in cui riproduce anche per coloro che, come il ricorrente, sono ammessi alla riserva dei posti in quanto già militari in qualità di VFP1 e VFP4, i medesimi requisiti previsti in materia di reclutamento dall’art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis) del C.O.M.;
- che comunque in presenza di una situazione quale quella del ricorrente sarebbe illegittima l’esclusione del candidato con carattere di definitività poiché in base alla giurisprudenza la disposizione del bando andrebbe interpretata in modo coerente rispetto ai principi costituzionali della presunzione d’innocenza e del buon andamento dell’amministrazione di cui agli articoli 27, comma 2, e 97, comma 2, della Costituzione, nonché conformemente ai parametri di logicità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa;
- la necessità di porre in essere un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 635, comma 1, lett. g) del c.o.m.;
- che, infine, l’Amministrazione, una volta rilevata l’ipotetica condizione di imputato del ricorrente, avrebbe dovuto (in ragione della particolarità della situazione dovuta alla pregressa esperienza in forza armata maturata dal ricorrente per ben tre anni) quantomeno adottare una serie di cautele e sospendere il giudizio e, quindi, l’esclusione dall’incorporamento sino alla definizione del procedimento penale in corso o quantomeno contemplare nel provvedimento impugnato una clausola di salvaguardia circa la possibile riammissione in servizio nel caso di positiva definizione della questione penale.
3. Si sono costituiti il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ed hanno dedotto:
- la parziale irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola preclusiva contenuta nel bando, la quale avrebbe dovuto essere impugnata senza attendere l’adozione del provvedimento di esclusione;
- l’infondatezza del ricorso alla luce del carattere vincolato della disposta esclusione in ragione del disposto dell’art. 635, comma 1, lettere g-bis) ed i), del c.o.m., nonché di quanto stabilito agli artt. 2 e 16 del bando di concorso e della conseguente necessità per l’amministrazione di dichiarare in qualunque momento l’esclusione dal concorso;
- l’insussistenza di problematiche di incostituzionalità della disciplina suddetta in base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
4. Con memoria depositata in data 15.10.2025 il ricorrente ha insistito nell’accoglimento del ricorso, aggiungendo che:
- l’orientamento consolidatosi in giurisprudenza sarebbe nel senso dell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa suddetta e della valutazione favorevole della sentenza di assoluzione nei confronti del candidato;
- il ricorrente avrebbe ottenuto nelle more del giudizio sentenza di non luogo a procedere per remissione della querela;
- pertanto, tenuto conto dell’esito del procedimento penale il ricorso proposto andrebbe accolto.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21.11.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, va prima di tutto respinta l’eccezione di parziale irricevibilità del ricorso sollevata dall’amministrazione.
Sul punto basta osservare che la suddetta clausola del bando relativa ai requisiti di partecipazione non era suscettibile in alcun modo di determinare l’immediata esclusione del ricorrente dalla partecipazione alla procedura concorsuale suddetta, pure tenuto conto che la richiesta citazione diretta a giudizio è datata 3.6.2022 e, quindi, è ampiamente successiva rispetto alla data di pubblicazione del bando.
6. Sgombrato il campo da tale questione, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
6.1. Con riferimento alle censure relative alla circostanza che la citazione diretta a giudizio non potrebbe essere equiparata al rinvio a giudizio in seguito alla celebrazione dell’udienza preliminare nel senso di smentire le stesse è sufficiente ricordare che “ ai sensi dell’art. 60 c.p.p., il decreto di citazione a giudizio determina l’assunzione della qualità di imputato da parte della persona alla quale è attribuito il reato, che permane fino a quando non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere. Esso costituisce infatti uno dei modi di esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico ministero (v. artt. 550 e seguenti c.p.p.).
Né è ipotizzabile la pretesa “dequotazione” di tale status, normativamente previsto, ad una non chiara posizione distinta da quella dell’imputato in senso tecnico, sull’assunto che mancherebbe nella citazione a giudizio da parte della Procura della Repubblica la necessaria mediazione di un giudice terzo che ha ritenuto sussistente il fumus del commissi delicti. Tale scelta di rito fondata sul solo vaglio preliminare del Pubblico ministero è stata infatti effettuata a monte dal legislatore con riferimento a tipologie di reato ritenute suscettibili di accelerazioni procedurali in ragione del loro minor disvalore sociale e comunque in forza di insindacabili scelte di politica criminale. Diversamente opinando, si addiverrebbe ad una sorta di doppia accezione del termine “imputato”, già negata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (sul punto, v. Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2020, n. 2364), ovvero quella rilevante in ambito amministrativo (ai fini dell’esclusione dal concorso – art. 635, lett. g), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ) e quella “tecnica”, in uso nell’ambito processualpenalistico, in dispregio delle richiamate scelte effettuate in merito dal legislatore ” (Consiglio di Stato, II Sez., 7 novembre 2022, n. 9746).
6.2. Non giova poi al ricorrente l’asserita mancata conoscenza da parte dello stesso della pendenza del procedimento penale predetto, non avendo rilevanza l’eventuale conoscenza o meno della pendenza del procedimento ai fini delle cause di esclusione rilevate dall’amministrazione e poste a fondamento dell’impugnato provvedimento di esclusione.
6.3. Procedendo oltre, il ricorrente ha sostenuto che l’impugnato bando sarebbe illegittimo nella parte in cui riproduce anche per coloro che, come il ricorrente, sono ammessi alla riserva dei posti in quanto già militari in qualità di VFP1 e VFP4, i medesimi requisiti previsti in materia di reclutamento dall’art. 635, comma 1, lett. g) e g-bis) del C.O.M..
Risulta decisivo osservare che nel caso di specie: la selezione di cui si discute non può essere assimilata al transito in servizio effettivo, tenuto conto dell’apertura della stessa non solo ai VFP1/VFP4 in servizio bensì anche a quelli già congedati; inoltre, il ricorrente (alla stregua di quanto risultante dallo stato matricolare dallo stesso depositato in allegato al ricorso) è stato collocato in congedo illimitato dal 3.1.2022 per assunzione presso impresa privata; del resto, la graduatoria relativa alla procedura concorsuale suddetta è stata pubblicata in data 21.7.2022.
Ne deriva che ben potevano applicarsi al ricorrente i requisiti generali per il reclutamento.
6.4. Con riferimento alle restanti censure svolte dal ricorrente nel caso di specie ostano in radice alla condivisibilità delle stesse le seguenti considerazioni.
Va prima di tutto sottolineato “ che le disposizioni riguardanti le Forze armate richiedono stringenti requisiti di carattere morale e di condotta, suscettibili di integrare la presenza di fattispecie oggettive che vincolano l’operato dell’Amministrazione procedente. Tra queste, la qualità di imputato per delitti non colposi ha sempre integrato ex se condizione impeditiva, restando quindi ferma l’applicazione necessaria della norma sancita dall’art. 635, lett. g) del Codice dell’ordinamento militare (v. Cons. Stato, Sez. IV, 1° dicembre 2017, n. 5626)..
Va poi ricordato che i requisiti morali devono essere posseduti dall’aspirante senza soluzione di continuità per tutta la durata della procedura selettiva propedeutica all’incorporazione, trattandosi di un principio generale delle procedure selettive (v. Cons. Stato, sez. IV; 14 febbraio 2017, n. 629; id., 23 gennaio 2017, n. 261).
Alla luce infatti della chiarezza del citato contesto normativo non possono essere condivise interpretazioni che, pretermettendo la necessaria considerazione da prestare ai suesposti principi, annettano premiante rilevanza ad eventi sopravvenuti - quali, con riferimento alla fattispecie all’esame, la remissione di querela - ex se inidonei ad infirmare la correttezza dell’operato posto in essere dalla procedente Amministrazione (C.d.S., dec, n. 9746 del 2022) ” (T.A.R. Lazio, Sezione Prima Stralcio, 7 ottobre 2024, n. 17217).
Va poi evidenziato come il provvedimento di esclusione del ricorrente si sia fondato non soltanto sulla pendenza del procedimento penale suddetto, bensì anche sull’assenza del requisito della condotta incensurabile.
Ciò posto, la sopravvenuta sentenza n. -OMISSIS-/2025 pronunciata dal Tribunale di Catania (depositata in Cancelleria in data 7.7.2025) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del ricorrente per i reati allo stesso ascritti (sulla scorta dei quali era stata disposta l’esclusione del ricorrente dal concorso suddetto) “ essendo gli stessi estinti per intervenuta remissione della querela e relativa accettazione ”.
Orbene, non si tratta né di assoluzione perché il fatto non sussiste, né tantomeno di assoluzione perché il ricorrente non l’ha commesso.
Leggendo la motivazione di tale sentenza risultano significativi prima di tutto gli addebiti mossi nei confronti del ricorrente relativi all’aver costretto altro conducente ad arrestare la propria autovettura mediante una manovra repentina e pericolosa ed all’aggressione posta in essere ai danni di quest’ultimo per motivi futili derivanti da una lite stradale.
Nel caso di specie il giudice penale ha motivato l’assoluzione dando atto che si tratta di reati per la cui punibilità è prevista la proposizione della querela e “ non risultando evidenti dagli atti i presupposti per un’assoluzione nel merito degli imputati ”.
Per quanto sia intervenuta tale pronuncia in sede penale ciò non toglie che il provvedimento di esclusione adottato dall’amministrazione rimane giustificato alla stregua della gravità dei fatti commessi dal ricorrente nell’ambito della suddetta lite stradale e dalla mancata pronuncia di assoluzione nel merito, elementi che portano a ritenere la perdurante assenza in capo al ricorrente del requisito della condotta incensurabile.
6.5. In conclusione, il ricorso proposto va respinto.
7. Le spese vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare lo stesso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ND TT, Presidente
Matthias Viggiano, Referendario
MA IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IM | ND TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.