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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/05/2024, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
N. 456 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.2.2024 da:
1) , (cittadina italiana) nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], c.f.: C.F._1 con l'Avv. Aurelia Barna presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) , (cittadino italiano) C.F. , nato ad [...], il Parte_2 C.F._2
06/04/1962 e residente in [...], con gli Avv.ti Pasquale Gigliotti e Tania Bortolu presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Zoppola (PN) in data 25.9.1988
(registri atti di matrimonio anno1988, parte 2, serie A, n.17), in comunione legale dei beni.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio – ricorso congiunto
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.2.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151, 1° c., c.c., autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ordinare al Comune di Zoppola (PN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° c., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
O M O L O G A R E
1 le seguenti condizioni della separazione
3) La casa familiare resta assegnata al sig. e la sig.ra si traferirà a vivere Pt_2 Parte_1 altrove;
4) La sig.ra - nel trasferirsi altrove - asporterà dalla casa familiare alcuni mobili e tutti Parte_1 gli oggetti personali;
5) A definizione dei rapporti patrimoniali originati nel contesto del rapporto coniugale, anche a titolo di assegno di mantenimento una tantum in relazione alla fase di separazione, ed a scioglimento della comunione, il sig. verserà alla sig.ra Euro 20.000,00 Pt_2 Parte_1
(ventimilaeuro) alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, mediante bonifico bancario sul cc intestato alla stessa presso , filiale di Spilimbergo, Iban Org_1
[...];
6) A ulteriore definizione di ogni rapporto anche rispetto alla prole, il sig. dichiara di Pt_2 cedere a favore del figlio nato a [...] il [...] la proprietà del motociclo CP_2 mod. Suzuki GV75A tg.to AF49705, di cui si allega relativa documentazione (cfr. copia certificato di proprietà e carta di circolazione del motociclo mod. Suzuki GV75A tg.to AF49705)
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, poiché la domanda congiunta dei coniugi regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Zoppola (PN) in data 25.9.1988. Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zoppola (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio anno1988, parte 2, serie A, n.17) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 30 aprile 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6.2.2024 da:
1) , (cittadina italiana) nata a [...] il [...] e Parte_1 residente in [...], c.f.: C.F._1 con l'Avv. Aurelia Barna presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) , (cittadino italiano) C.F. , nato ad [...], il Parte_2 C.F._2
06/04/1962 e residente in [...], con gli Avv.ti Pasquale Gigliotti e Tania Bortolu presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Zoppola (PN) in data 25.9.1988
(registri atti di matrimonio anno1988, parte 2, serie A, n.17), in comunione legale dei beni.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio – ricorso congiunto
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 6.2.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione dei coniugi e ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151, 1° c., c.c., autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ordinare al Comune di Zoppola (PN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° c., c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
O M O L O G A R E
1 le seguenti condizioni della separazione
3) La casa familiare resta assegnata al sig. e la sig.ra si traferirà a vivere Pt_2 Parte_1 altrove;
4) La sig.ra - nel trasferirsi altrove - asporterà dalla casa familiare alcuni mobili e tutti Parte_1 gli oggetti personali;
5) A definizione dei rapporti patrimoniali originati nel contesto del rapporto coniugale, anche a titolo di assegno di mantenimento una tantum in relazione alla fase di separazione, ed a scioglimento della comunione, il sig. verserà alla sig.ra Euro 20.000,00 Pt_2 Parte_1
(ventimilaeuro) alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, mediante bonifico bancario sul cc intestato alla stessa presso , filiale di Spilimbergo, Iban Org_1
[...];
6) A ulteriore definizione di ogni rapporto anche rispetto alla prole, il sig. dichiara di Pt_2 cedere a favore del figlio nato a [...] il [...] la proprietà del motociclo CP_2 mod. Suzuki GV75A tg.to AF49705, di cui si allega relativa documentazione (cfr. copia certificato di proprietà e carta di circolazione del motociclo mod. Suzuki GV75A tg.to AF49705)
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, poiché la domanda congiunta dei coniugi regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
I ricorrenti hanno anche richiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla scadenza del termine previsto dall'art. 3 legge n.898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, per cui la causa va rimessa in istruttoria, per la prosecuzione del giudizio.
2
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, che hanno contratto matrimonio in Zoppola (PN) in data 25.9.1988. Pt_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Zoppola (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio anno1988, parte 2, serie A, n.17) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
6) Rimette la causa in istruttoria, come da separata ordinanza.
Così deciso in Pordenone, il 30 aprile 2024
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dr.ssa Maria Paola Costa
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