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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 118/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
AI NI, AT
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1509/2021 depositato il 21/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serracapriola - . 71010 Serracapriola FG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 845/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 01/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8532 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza 845/04/20 del 26/10/2020, depositata il 1° dicembre 2020, con cui la CTP di Foggia aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento IMU 2016.
La CTP respingeva il ricorso affermando che una volta effettuata la notifica della rendita da parte dell'Agenzia delle Entrate-Territorio a seguito della presentazione del DOCFA da parte della società ricorrente, l'ente poteva recuperare il tributo dovuto anche per le annualità passate (come il 2016), senza applicazione di sanzioni e interessi se il contribuente non era a conoscenza legale della rendita al gennaio dell'anno di riferimento.
La società notificava l'appello in data 1/6/2021 basando il proprio ricorso sui motivi di seguito riportati:
- Illegittimità della pretesa impositiva (principale). L'avviso prot. 8532 del 24/12/2019 era illegittimo in quanto l'imposta doveva essere calcolata sulla base della rendita DOCFA proposta. Secondo l'art. 74 della L.
342/2000 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (anche a Sezioni Unite), gli atti modificativi delle rendite catastali (come le rettifiche dell'Agenzia) divenivano efficaci ai fini fiscali solo quando l'accatastamento attribuito era divenuto definitivo, ovvero per mancata impugnazione o per conclusione del giudizio di impugnazione con sentenza passata in giudicato. Fino a quel momento, la rendita proposta con la procedura
DOCFA aveva piena efficacia e validità ai fini fiscali.
- Sulla necessaria sospensione del Giudizio (gradata). In subordine, nel caso in cui la tesi della società fosse denegata e l'imposta dovesse essere determinata secondo le rendite rettificate, il giudizio doveva essere necessariamente sospeso fino alla definizione del contenzioso (RGA 2271/2019) pendente con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 39 comma 1/bis del D. Lgs. 546/92 e art. 295 c.p.c.
- Illegittima applicazione delle sanzioni. La società contestava l'applicazione delle sanzioni in quanto al gennaio dell'anno di riferimento (2016) non esisteva ancora la rendita rettificata dall'Agenzia delle Entrate nonché per l'esistenza di un'obiettiva incertezza della normativa e per la buona fede della contribuente, ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente). Contestava, in ogni caso, l'erroneo calcolo delle sanzioni per violazione del principio del c.d. cumulo giuridico (art. 12 comma 4 del d.lgs.
472/1997).
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e l'illegittimità dell'avviso impugnato.
Diversamente, sospendere l'atto impugnato e il processo in attesa della sentenza passata in giudicato nel giudizio pendente avverso le rettifiche dell'Agenzia. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia parziale dell'atto impugnato, con l'esclusione delle sanzioni. Condannare la controparte alla refusione delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Serracapriola costituitosi in giudizio con controdeduzioni in data 5/11/2021 sosteneva la legittimità del proprio operato, la facoltatività della sospensione escludendone la necessarietà, la legittima applicazione delle sanzioni per infedele versamento, ritenendo non sussistenti le obiettive condizioni di incertezza sulla norma (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 472/1997). Chiedeva il rigetto totale dell'appello, la conferma della legittimità della sentenza impugnata e il rigetto dell'istanza di sospensione del processo, con vittoria di spese.
Il Comune, tramite il proprio difensore depositava memorie in data 13/11/2025 con le quali ribadiva i motivi della propria difesa e citava giurisprudenza favorevole. In particolare, portava a conoscenza della sentenza
CGT 2° Grado Foggia n. 558/2025, emessa proprio nel ricorso RGA 2271/2019, con cui a seguito di una riclassificazione (in base alla Circolare 28/E del 2023 che escludeva la torre dal calcolo del capitale fondiario), la Corte aveva rideterminato la rendita catastale in € 2.633,10 per ciascun opificio. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la rideterminazione dell'IMU 2016 dovuta da calcolarsi in base alla rendita catastale così come stabilita dalla Corte con la sentenza n. 558/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Serracapriola ha emesso l'avviso di accertamento prot. 8532 del 24/12/2019 ai fini dell'IMU per l'anno 2016, basato sulla rendita catastale accertata ed iscritta in catasto dall'Agenzia delle Entrate -
Territorio a seguito della presentazione del DOCFA da parte della società ricorrente.
L'avviso di rettifica della rendita catastale proposta è stato regolarmente opposto dalla società ricorrente con appello RGA 2271/2019.
Su tale appello è intervenuta di recente la sentenza di questa Corte n. 558/2025 che ha rideterminato la rendita catastale in € 2.633,10 per ciascun opificio.
La questione principale del contenzioso riguarda la rendita catastale da applicare all'accertamento IMU 2016 in presenza di una rendita indicata dalla società nel DOCFA, utilizzata dalla stessa per il pagamento dell'IMU, oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia e di successiva definizione per effetto del giudicato soprarichiamato.
Ad avviso dell'odierna Corte, il Comune poteva utilizzare la rendita rettificata anche per l'accertamento 2016, conformemente a quanto sostenuto dal primo giudice di cui si condividono le motivazioni.
Questa tesi è sorretta dalla Giurisprudenza che sin dalla sentenza a SSUU n. 3160/2011 ha sostenuto che
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. Principio sostenuto in numerose altre pronunce (Cass. Sent. 23600 del 11/11/2011. Ord.
14402 del 09/06/2017, Ord. 3039/2019).
Posto questo principio affermato dal giudice della legittimità, la tesi dell'appellante sull'applicabilità della rendita proposta anche dopo la notifica della rettifica dell'Agenzia fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla rendita, va rigettata.
La richiesta di sospensione del giudizio non è più attuale per essere intervenuta la sentenza della CGT di
II grado n. 558/2025.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'odierna Corte ritiene di doverle escludere in quanto al 1° gennaio dell'anno di riferimento la contribuente aveva versato sulla base dell'unica rendita vigente in quel momento (DOCFA).
Per quanto innanzi l'appello va accolto parzialmente limitatamente all'esclusione delle sanzioni per quanto innanzi rappresentato. La rendita catastale applicabile retroattivamente è quella determinata dalla richiamata sentenza di questa Corte n.558/2025. Tale pronuncia in sostanza ha eliminato dal valore fondiario degli aerogeneratori quello relativo alla torre definendo la rendita di ciascuno opificio in € 2.633,10 a partire dal
1° gennaio 2016 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Questo valore è applicabile retroattivamente, come affermato dallo stesso Comune, realizzando quanto previsto dalla richiamata giurisprudenza (Cass. SSUU 3160/2011) secondo cui “dal momento in cui abbia fatto richiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, per cui egli potrebbe essere tenuto a pagare una somma maggiore qualora intervenga un accertamento in tal senso ovvero potrebbe aver diritto di pagare una somma minore se abbia fatto richiesta rimborso entro il termine triennale di cui al D.lgs. art. 13 (Cass. 12753 del 2014, Ordinanza 6408/2022).
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello limitatamente alla non applicazione delle sanzioni come specificato in motivazione. Spese compensate.
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
AI NI, AT
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1509/2021 depositato il 21/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Serracapriola - . 71010 Serracapriola FG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 845/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 01/12/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8532 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza 845/04/20 del 26/10/2020, depositata il 1° dicembre 2020, con cui la CTP di Foggia aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso l'avviso di accertamento IMU 2016.
La CTP respingeva il ricorso affermando che una volta effettuata la notifica della rendita da parte dell'Agenzia delle Entrate-Territorio a seguito della presentazione del DOCFA da parte della società ricorrente, l'ente poteva recuperare il tributo dovuto anche per le annualità passate (come il 2016), senza applicazione di sanzioni e interessi se il contribuente non era a conoscenza legale della rendita al gennaio dell'anno di riferimento.
La società notificava l'appello in data 1/6/2021 basando il proprio ricorso sui motivi di seguito riportati:
- Illegittimità della pretesa impositiva (principale). L'avviso prot. 8532 del 24/12/2019 era illegittimo in quanto l'imposta doveva essere calcolata sulla base della rendita DOCFA proposta. Secondo l'art. 74 della L.
342/2000 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione (anche a Sezioni Unite), gli atti modificativi delle rendite catastali (come le rettifiche dell'Agenzia) divenivano efficaci ai fini fiscali solo quando l'accatastamento attribuito era divenuto definitivo, ovvero per mancata impugnazione o per conclusione del giudizio di impugnazione con sentenza passata in giudicato. Fino a quel momento, la rendita proposta con la procedura
DOCFA aveva piena efficacia e validità ai fini fiscali.
- Sulla necessaria sospensione del Giudizio (gradata). In subordine, nel caso in cui la tesi della società fosse denegata e l'imposta dovesse essere determinata secondo le rendite rettificate, il giudizio doveva essere necessariamente sospeso fino alla definizione del contenzioso (RGA 2271/2019) pendente con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 39 comma 1/bis del D. Lgs. 546/92 e art. 295 c.p.c.
- Illegittima applicazione delle sanzioni. La società contestava l'applicazione delle sanzioni in quanto al gennaio dell'anno di riferimento (2016) non esisteva ancora la rendita rettificata dall'Agenzia delle Entrate nonché per l'esistenza di un'obiettiva incertezza della normativa e per la buona fede della contribuente, ai sensi dell'articolo 10 della legge 212 del 2000 (Statuto del Contribuente). Contestava, in ogni caso, l'erroneo calcolo delle sanzioni per violazione del principio del c.d. cumulo giuridico (art. 12 comma 4 del d.lgs.
472/1997).
Chiedeva di accertare e dichiarare la nullità, l'annullamento e l'illegittimità dell'avviso impugnato.
Diversamente, sospendere l'atto impugnato e il processo in attesa della sentenza passata in giudicato nel giudizio pendente avverso le rettifiche dell'Agenzia. In via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità ed inefficacia parziale dell'atto impugnato, con l'esclusione delle sanzioni. Condannare la controparte alla refusione delle spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Il Comune di Serracapriola costituitosi in giudizio con controdeduzioni in data 5/11/2021 sosteneva la legittimità del proprio operato, la facoltatività della sospensione escludendone la necessarietà, la legittima applicazione delle sanzioni per infedele versamento, ritenendo non sussistenti le obiettive condizioni di incertezza sulla norma (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 472/1997). Chiedeva il rigetto totale dell'appello, la conferma della legittimità della sentenza impugnata e il rigetto dell'istanza di sospensione del processo, con vittoria di spese.
Il Comune, tramite il proprio difensore depositava memorie in data 13/11/2025 con le quali ribadiva i motivi della propria difesa e citava giurisprudenza favorevole. In particolare, portava a conoscenza della sentenza
CGT 2° Grado Foggia n. 558/2025, emessa proprio nel ricorso RGA 2271/2019, con cui a seguito di una riclassificazione (in base alla Circolare 28/E del 2023 che escludeva la torre dal calcolo del capitale fondiario), la Corte aveva rideterminato la rendita catastale in € 2.633,10 per ciascun opificio. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la rideterminazione dell'IMU 2016 dovuta da calcolarsi in base alla rendita catastale così come stabilita dalla Corte con la sentenza n. 558/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Serracapriola ha emesso l'avviso di accertamento prot. 8532 del 24/12/2019 ai fini dell'IMU per l'anno 2016, basato sulla rendita catastale accertata ed iscritta in catasto dall'Agenzia delle Entrate -
Territorio a seguito della presentazione del DOCFA da parte della società ricorrente.
L'avviso di rettifica della rendita catastale proposta è stato regolarmente opposto dalla società ricorrente con appello RGA 2271/2019.
Su tale appello è intervenuta di recente la sentenza di questa Corte n. 558/2025 che ha rideterminato la rendita catastale in € 2.633,10 per ciascun opificio.
La questione principale del contenzioso riguarda la rendita catastale da applicare all'accertamento IMU 2016 in presenza di una rendita indicata dalla società nel DOCFA, utilizzata dalla stessa per il pagamento dell'IMU, oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia e di successiva definizione per effetto del giudicato soprarichiamato.
Ad avviso dell'odierna Corte, il Comune poteva utilizzare la rendita rettificata anche per l'accertamento 2016, conformemente a quanto sostenuto dal primo giudice di cui si condividono le motivazioni.
Questa tesi è sorretta dalla Giurisprudenza che sin dalla sentenza a SSUU n. 3160/2011 ha sostenuto che
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d'imposta "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. Principio sostenuto in numerose altre pronunce (Cass. Sent. 23600 del 11/11/2011. Ord.
14402 del 09/06/2017, Ord. 3039/2019).
Posto questo principio affermato dal giudice della legittimità, la tesi dell'appellante sull'applicabilità della rendita proposta anche dopo la notifica della rettifica dell'Agenzia fino al passaggio in giudicato della sentenza sulla rendita, va rigettata.
La richiesta di sospensione del giudizio non è più attuale per essere intervenuta la sentenza della CGT di
II grado n. 558/2025.
Per quanto riguarda le sanzioni, l'odierna Corte ritiene di doverle escludere in quanto al 1° gennaio dell'anno di riferimento la contribuente aveva versato sulla base dell'unica rendita vigente in quel momento (DOCFA).
Per quanto innanzi l'appello va accolto parzialmente limitatamente all'esclusione delle sanzioni per quanto innanzi rappresentato. La rendita catastale applicabile retroattivamente è quella determinata dalla richiamata sentenza di questa Corte n.558/2025. Tale pronuncia in sostanza ha eliminato dal valore fondiario degli aerogeneratori quello relativo alla torre definendo la rendita di ciascuno opificio in € 2.633,10 a partire dal
1° gennaio 2016 per effetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 21, I. 208/2015 (legge di stabilità 2016).
Questo valore è applicabile retroattivamente, come affermato dallo stesso Comune, realizzando quanto previsto dalla richiamata giurisprudenza (Cass. SSUU 3160/2011) secondo cui “dal momento in cui abbia fatto richiesta di attribuzione della rendita, il proprietario diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall'adesione al sistema generale della rendita catastale, per cui egli potrebbe essere tenuto a pagare una somma maggiore qualora intervenga un accertamento in tal senso ovvero potrebbe aver diritto di pagare una somma minore se abbia fatto richiesta rimborso entro il termine triennale di cui al D.lgs. art. 13 (Cass. 12753 del 2014, Ordinanza 6408/2022).
Le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello limitatamente alla non applicazione delle sanzioni come specificato in motivazione. Spese compensate.
Il Giudice AT Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro