Art. 7. Riproduzione della semente 1. Gli enti di ricerca pubblici, le universita', le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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14 gennaio 2017
14 gennaio 2017
Commentario • 1
- 1. La destinazione florovivaistica della cannabis sativa L.Accesso limitatoGiacomo Bulleri · https://www.altalex.com/ · 6 settembre 2019
Giurisprudenza • 2
- 1. Corte Cost., sentenza 31/03/2023, n. 57Provvedimento: […] Nel prosieguo, l'Avvocatura generale dello Stato lamenta che sempre l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022 comporterebbe anche la violazione dell'art. 7 della legge n. 242 del 2016, non prevedendo il rispetto della disciplina ivi dettata in materia di riproduzione a carattere sperimentale della semente acquistata e «certificata nell'anno precedente».Leggi di più...
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