Articolo 7 della Legge 2 dicembre 2016, n. 242
Articolo 6Articolo 8
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14 gennaio 2017
Art. 7. Riproduzione della semente 1. Gli enti di ricerca pubblici, le universita', le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2017
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