Art. 7. Riproduzione della semente 1. Gli enti di ricerca pubblici, le universita', le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e i consorzi dedicati specificamente alla canapicoltura, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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14 gennaio 2017
14 gennaio 2017
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- 1. Corte Cost., sentenza 31/03/2023, n. 57Provvedimento: […] Nel prosieguo, l'Avvocatura generale dello Stato lamenta che sempre l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022 comporterebbe anche la violazione dell'art. 7 della legge n. 242 del 2016, non prevedendo il rispetto della disciplina ivi dettata in materia di riproduzione a carattere sperimentale della semente acquistata e «certificata nell'anno precedente».Leggi di più...
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- 2. Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2019, n. 51466Provvedimento: SENTENZA sui ricorsi proposti da AR RD, nato a [...] il [...] SS NI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/11/2018 del Tribunale della libertà di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale della libertà di Macerata rigettava l'istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di RD AR e di NI SS avverso il decreto del 19/10/2018, con cui il g.i.p. del Tribunale di …Leggi di più...
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