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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10225/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRUBBAS IVAN, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in GALLERIA FALCONE BORSELLINO 1 40100 OLpresso il difensore avv. TRUBBAS IVAN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMMINIELLO CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 27 40100 OLpresso il difensore avv. CIMMINIELLO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6 febbraio 2022, a EN IB (TUNISIA), con rito civile e in regime di separazione dei beni, come risulta dall'estratto di matrimonio con apostille e dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di GN (trascritto nei registri dello pagina 1 di 3 stato civile del detto Comune al n. 33, parte 2, serie C/05 anno 2022), che si allegano (doc. 2).
Comparse personalmente davanti al Giudice Relatore, hanno confermato di non volersi riconciliare.
Dalla relazione fra le parti è nata, in data 28.6.2024, la figlia;
per Persona_1
insanabili contrasti è terminata la convivenza, il padre si è trasferito a vivere a Codigoro in un alloggio che ha preso in locazione per un canone mensile di euro 500; la madre è rimasta insieme alla figlia nella casa familiare per la quale paga mensilmente euro 740 mensili, fra canone di locazione e spese condominiali;
è pacifico che dal 2022 anche la sorella della attrice vive nella casa familiare pertanto è ragionevole ritenere che le spese di locazione e condominiali siano divise a metà fra le sorelle.
Il padre fa il portiere di notte in un albergo a GN;
dalla busta paga del dicembre 2024 che contiene anche un riepilogo dei dati fiscali relativi a tale annualità, emerge che egli abbia un reddito netto medio mensile su 12 mensilità di euro 1.828, al quale si aggiungono euro 100 mensili circa che egli ha dichiarato essergli corrisposti mensilmente in buoni pasto;
egli ha dunque oltre 1.900 euro netti mensili di stipendio, che diventano un po' più di euro 1.400 se si detrae il canone di locazione.
La attrice è lavoratrice dipendente, recentemente tornata al lavoro dopo l'aspettativa per maternità; ha un reddito netto medio mensile di circa euro 1.700 che diventano 1.785 se si aggiunge l'assegno unico, che le parti concordano che sia percepito integralmente dalla madre;
detratta la somma di euro 370, cioè il 50% del canone di locazione e delle spese condominiali, che si ritengono divise a metà con la sorella convivente, restano euro 1.415.
Le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni - accordo i cui termini vanno integralmente recepiti con la presente sentenza in quanto conformi all'interesse della figlia minorenne, oltre che conformi a legge – tranne che sull'importo del contributo paterno al mantenimento ordinario della piccola Per_1
Alla luce della situazione quale sopra esposta e dei periodi di permanenza col padre consensualmente calendarizzati, che al momento sono molto esigui per via della tenerissima età della minore e della lontananza dell'abitazione paterna, si ritiene congruo disporre a carico del padre dalla data della domanda l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia con la somma di euro 300 mensili. Si dà atto che si tratta di un importo intermedio fra quelli rispettivamente richiesti e offerti dalle parti. Avendo le parti chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la causa va rimessa sul ruolo davanti al Giudice Relatore a udienza successiva al passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di GN, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pagina 2 di 3 1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 25/03/1988 a Parte_1
MAROCCO e nato/a il 20/01/1987 in TUNISIA, CP_1
unitisi in matrimonio il giorno 06 del mese di Febbraio dell'anno 2022 in MENZEL BOURGUIBA –
TUNISIA, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di GN trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n. 33, parte 2, serie C/05 anno 2022;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a- l'affido condiviso della figlia, il suo collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare e l'assegnazione della stessa e dei beni mobili in essa contenuti, ad eccezione di quelli personali del padre;
la suddivisione al 50% delle spese straordinarie definite secondo il Protocollo del Tribunale di
GN da intendersi qui trascritto;
l'assegno unico per la figlia continuerà ad esser percepito integralmente dalla madre;
b- concordano altresì che la cadenza delle visite padre-figlia sarà concordata di volta in volta, per il momento almeno due volte alla settimana e dalle 10 alle 12 del mattino;
si impegnano a concordare modifiche del calendario di visita man mano che la bimba crescerà e le sue esigenze cambieranno, fino a prevedere, quando avrà almeno compiuto i tre anni, la permanenza presso il padre a fine settimana alternati e metà delle vacanze natalizie e pasquali e due settimane durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
si seguirà il criterio dell'alternanza per le festività di
Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta;
in caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni dispari decide la madre e negli anni pari il padre;
3 – dispone che dalla data della domanda, detratto quanto già versato al medesimo titolo, il padre sia obbligato a contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
4 – dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore;
5 – spese al merito.
Così è deciso in GN nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OL
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10225/2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRUBBAS IVAN, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in GALLERIA FALCONE BORSELLINO 1 40100 OLpresso il difensore avv. TRUBBAS IVAN
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIMMINIELLO CP_1 C.F._2
GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE 27 40100 OLpresso il difensore avv. CIMMINIELLO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 25.2.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 6 febbraio 2022, a EN IB (TUNISIA), con rito civile e in regime di separazione dei beni, come risulta dall'estratto di matrimonio con apostille e dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di GN (trascritto nei registri dello pagina 1 di 3 stato civile del detto Comune al n. 33, parte 2, serie C/05 anno 2022), che si allegano (doc. 2).
Comparse personalmente davanti al Giudice Relatore, hanno confermato di non volersi riconciliare.
Dalla relazione fra le parti è nata, in data 28.6.2024, la figlia;
per Persona_1
insanabili contrasti è terminata la convivenza, il padre si è trasferito a vivere a Codigoro in un alloggio che ha preso in locazione per un canone mensile di euro 500; la madre è rimasta insieme alla figlia nella casa familiare per la quale paga mensilmente euro 740 mensili, fra canone di locazione e spese condominiali;
è pacifico che dal 2022 anche la sorella della attrice vive nella casa familiare pertanto è ragionevole ritenere che le spese di locazione e condominiali siano divise a metà fra le sorelle.
Il padre fa il portiere di notte in un albergo a GN;
dalla busta paga del dicembre 2024 che contiene anche un riepilogo dei dati fiscali relativi a tale annualità, emerge che egli abbia un reddito netto medio mensile su 12 mensilità di euro 1.828, al quale si aggiungono euro 100 mensili circa che egli ha dichiarato essergli corrisposti mensilmente in buoni pasto;
egli ha dunque oltre 1.900 euro netti mensili di stipendio, che diventano un po' più di euro 1.400 se si detrae il canone di locazione.
La attrice è lavoratrice dipendente, recentemente tornata al lavoro dopo l'aspettativa per maternità; ha un reddito netto medio mensile di circa euro 1.700 che diventano 1.785 se si aggiunge l'assegno unico, che le parti concordano che sia percepito integralmente dalla madre;
detratta la somma di euro 370, cioè il 50% del canone di locazione e delle spese condominiali, che si ritengono divise a metà con la sorella convivente, restano euro 1.415.
Le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni - accordo i cui termini vanno integralmente recepiti con la presente sentenza in quanto conformi all'interesse della figlia minorenne, oltre che conformi a legge – tranne che sull'importo del contributo paterno al mantenimento ordinario della piccola Per_1
Alla luce della situazione quale sopra esposta e dei periodi di permanenza col padre consensualmente calendarizzati, che al momento sono molto esigui per via della tenerissima età della minore e della lontananza dell'abitazione paterna, si ritiene congruo disporre a carico del padre dalla data della domanda l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia con la somma di euro 300 mensili. Si dà atto che si tratta di un importo intermedio fra quelli rispettivamente richiesti e offerti dalle parti. Avendo le parti chiesto anche la pronuncia di scioglimento del matrimonio, la causa va rimessa sul ruolo davanti al Giudice Relatore a udienza successiva al passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di GN, non definendo il giudizio, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa, pagina 2 di 3 1 - Pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nato/a il 25/03/1988 a Parte_1
MAROCCO e nato/a il 20/01/1987 in TUNISIA, CP_1
unitisi in matrimonio il giorno 06 del mese di Febbraio dell'anno 2022 in MENZEL BOURGUIBA –
TUNISIA, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune di GN trascritto nei registri dello stato civile del detto Comune al n. 33, parte 2, serie C/05 anno 2022;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
a- l'affido condiviso della figlia, il suo collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare e l'assegnazione della stessa e dei beni mobili in essa contenuti, ad eccezione di quelli personali del padre;
la suddivisione al 50% delle spese straordinarie definite secondo il Protocollo del Tribunale di
GN da intendersi qui trascritto;
l'assegno unico per la figlia continuerà ad esser percepito integralmente dalla madre;
b- concordano altresì che la cadenza delle visite padre-figlia sarà concordata di volta in volta, per il momento almeno due volte alla settimana e dalle 10 alle 12 del mattino;
si impegnano a concordare modifiche del calendario di visita man mano che la bimba crescerà e le sue esigenze cambieranno, fino a prevedere, quando avrà almeno compiuto i tre anni, la permanenza presso il padre a fine settimana alternati e metà delle vacanze natalizie e pasquali e due settimane durante le vacanze estive in periodo da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
si seguirà il criterio dell'alternanza per le festività di
Natale e Capodanno e Pasqua e Pasquetta;
in caso di disaccordo sui periodi di vacanza, negli anni dispari decide la madre e negli anni pari il padre;
3 – dispone che dalla data della domanda, detratto quanto già versato al medesimo titolo, il padre sia obbligato a contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300 alla madre, su conto corrente intestato alla medesima che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
4 – dispone con separata ordinanza la rimessione sul ruolo del Giudice Relatore;
5 – spese al merito.
Così è deciso in GN nella camera di consiglio del 25.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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