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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/10/2025, n. 1065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1065 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI BENEVENTO Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza all'udienza del 23.10.2025, nella causa iscritta al n. 1362 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 TRA
, (C.F./P.IVA: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, come da Deliberazione dell' n.281 del 09/08/2022 e Parte_1 Delibera di Giunta della Regione Campania n.325 del 21/06/2022 e DPGRC n.112 del 04/08/2022, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano e Tiziana Teccce ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale dell'ASL Benevento, alla Via Mascellaro n.1, in;
Parte_1
- OPPONENTE - C O N T R O
nato a [...] il [...] residente in [...], (CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti C.F._1 allegata in atti, dall'avv. Andrea Sangiuolo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in alla Via F. Flora 24; Parte_1
- OPPOSTO – FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione a DI n. 118/2025, depositato il 03.04.2025, l'opponente conveniva in giudizio , chiedendo di “accogliere la presente opposizione perché legittima e Parte_2 fondata e rigettare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali come per legge ed oneri accessori e cioè contributi previdenziali ed assistenziali previsti e come per legge”. A sostegno della domanda deduceva che il DI opposto aveva ad oggetto il pagamento del il pagamento della somma di € 8584,30 a titolo di produzione collettiva per gli anni dal 2018 al 2022 oltre accessori di legge, non dovuta in quanto prescritta ai sensi dell'art. 2955 cc. n.2 o in subordine triennale come previsto dall'art. 2956 c.c. n.1 e comunque non richiedibile all'ASL, carente di legittimazione passiva, perché il lavoratore era in assegnazione temporanea e, pertanto, tenuta al pagamento della retribuzione era l'amministrazione di appartenenza. Si costituiva in giudizio l'opposto eccependo l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito dall'ASL. In particolare, il lavoratore deduceva che con nota (MIPAF) Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali del 21.12.2017 n. 23034 a far data dal 1.1.2018 è in servizio presso la ASL Benevento (Dipartimento di Prevenzione di con sede operativa alla Via Mascellaro n. 1) con Parte_1 mansione/funzione di Funzionario Agrario CAT. C;
di aver regolarmente preso servizio presso il Dipartimento Prevenzione ASL e con nota 3760 del 9.1.2018 di essere stato assegnato alle C con decorrenza retroattiva far data dall'1.1.2018; che, con nota Parte_3Parte_4 38762 del 23.3.2018 è stato assegnato alla U.O.C. Sanità Animale a far data dal 1.4.2018; che, con nota 39878 del 25.3.2019 ha partecipato al piano di raggiungimento degli Obiettivi programmatici 2018; di essere stato valutato ai fini dell'attribuzione della produttività collettiva con allegata scheda con punteggio pari al 100%; che, le valutazioni sono state di eguale percentuale (100%) anche per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; che, come si evince dalla nota ASL n. 122654 del 7.10.2019 “è stato regolarmente inserito negli elenchi per la corresponsione del Fondo Incentivante”; che a tutt'oggi nonostante i reiterati solleciti a mezzo racc.a.r. e, da ultimo, a mezzo pec del 23.1.2025 rimasti tutti inesitati, la ASL Benevento non ha inteso provvedere al pagamento delle somme dovutegli a titolo di Fondo Produttività Collettiva;
che, infondata era sia l'eccezione di prescrizione presuntiva che di legittimazione passiva sollevate dall'opponente. La causa, di natura documentale, viene decisa all'esito dell'udienza con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'ASL ai sensi degli artt. 2955 e 2956 c.c.. Come è noto, le suddette norme stabiliscono dei termini di prescrizione presuntiva e come chiarito dalla Suprema Corte, “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti” (Cass.Civ. 15303 del 05/06/2019).
“Come è noto la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione, avente fonte legale, che determinati crediti, per il tipo di contratti da cui sono sorti, vengano estinti sollecitamente, in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti. La prescrizione presuntiva non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta. Si tratta di una presunzione legale semplice, potendo il creditore contestarla, deferendo il giuramento decisorio " per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" ( art. 2960 cod. civ. ). Proprio perché opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto ( incerto ) in essa presunto va tuttavia escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L'art. 2959 cod. civ., che ha formalizzato una regola già formulata dalla giurisprudenza e dottrina sotto il vigore del codice precedente, stabilisce così che l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette " che l'obbligazione non si è estinta ". Ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo o di non essere lui ma altri il debitore ovvero la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, ovvero il quantum, situazioni che presuppongono che il credito non sia stato estinto” (Cass. Civ. n. 1755/2022) Nel caso di specie, l'ASL ha ammesso espressamente in giudizio di non aver provveduto al pagamento delle somme richieste, ritenendo di non essere la legittimata passiva. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
* Del pari, non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'ASL. Come emerge dalla documentazione in atti, il dipendente del Ministero delle Politiche Parte_2 Alimentari e Forestali- presta servizio presso il Dipartimento Prevenzione ASL, in virtù di assegnazione temporanea e come si evince dalla nota 2304 del 21.12.2017, il Ministero si è fatto carico degli oneri stipendiali derivanti dall'assegnazione temporanea, ma nulla si prevede in merito al pagamento degli emolumenti accessori. Come è noto, il premio di produttività rappresenta un emolumento accessorio il cui riconoscimento è subordinato all'assegnazione degli obiettivi da parte della PA e alla valutazione positiva circa il raggiungimento di questi. Nel caso de quo, è documentalmente provato e non contestato dall'ASL, che questa ha assegnato gli obiettivi al lavoratore, ha proceduto alla relativa valutazione e che quest'ultimo abbia raggiunto gli obiettivi con diritto al pagamento del relativo premio. Ne consegue che , in assenza di un accordo tra il Ministero e l'Asl in merito al pagamento della retribuzione accessoria, tenuto conto che il premio di produttività viene corrisposto per il raggiungimento degli obiettivi di interesse dell'Asl, considerato che è quest'ultima che beneficia della prestazione con applicazione dei propri istituti contrattuali e che l'ASL non ha contestato la debenza dei premi de quo, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del DI opposto.
* Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il DI n. 118/2025;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695, CP_1 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento il 23.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
, (C.F./P.IVA: , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, come da Deliberazione dell' n.281 del 09/08/2022 e Parte_1 Delibera di Giunta della Regione Campania n.325 del 21/06/2022 e DPGRC n.112 del 04/08/2022, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Mennitto, Angelo Pasquale Cogliano e Tiziana Teccce ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio legale dell'ASL Benevento, alla Via Mascellaro n.1, in;
Parte_1
- OPPONENTE - C O N T R O
nato a [...] il [...] residente in [...], (CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti C.F._1 allegata in atti, dall'avv. Andrea Sangiuolo ed elettivamente domiciliato nel suo studio in alla Via F. Flora 24; Parte_1
- OPPOSTO – FATTO E DIRITTO Con ricorso in opposizione a DI n. 118/2025, depositato il 03.04.2025, l'opponente conveniva in giudizio , chiedendo di “accogliere la presente opposizione perché legittima e Parte_2 fondata e rigettare ed annullare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali come per legge ed oneri accessori e cioè contributi previdenziali ed assistenziali previsti e come per legge”. A sostegno della domanda deduceva che il DI opposto aveva ad oggetto il pagamento del il pagamento della somma di € 8584,30 a titolo di produzione collettiva per gli anni dal 2018 al 2022 oltre accessori di legge, non dovuta in quanto prescritta ai sensi dell'art. 2955 cc. n.2 o in subordine triennale come previsto dall'art. 2956 c.c. n.1 e comunque non richiedibile all'ASL, carente di legittimazione passiva, perché il lavoratore era in assegnazione temporanea e, pertanto, tenuta al pagamento della retribuzione era l'amministrazione di appartenenza. Si costituiva in giudizio l'opposto eccependo l'infondatezza di quanto dedotto ed eccepito dall'ASL. In particolare, il lavoratore deduceva che con nota (MIPAF) Ministero delle Politiche Alimentari e Forestali del 21.12.2017 n. 23034 a far data dal 1.1.2018 è in servizio presso la ASL Benevento (Dipartimento di Prevenzione di con sede operativa alla Via Mascellaro n. 1) con Parte_1 mansione/funzione di Funzionario Agrario CAT. C;
di aver regolarmente preso servizio presso il Dipartimento Prevenzione ASL e con nota 3760 del 9.1.2018 di essere stato assegnato alle C con decorrenza retroattiva far data dall'1.1.2018; che, con nota Parte_3Parte_4 38762 del 23.3.2018 è stato assegnato alla U.O.C. Sanità Animale a far data dal 1.4.2018; che, con nota 39878 del 25.3.2019 ha partecipato al piano di raggiungimento degli Obiettivi programmatici 2018; di essere stato valutato ai fini dell'attribuzione della produttività collettiva con allegata scheda con punteggio pari al 100%; che, le valutazioni sono state di eguale percentuale (100%) anche per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023; che, come si evince dalla nota ASL n. 122654 del 7.10.2019 “è stato regolarmente inserito negli elenchi per la corresponsione del Fondo Incentivante”; che a tutt'oggi nonostante i reiterati solleciti a mezzo racc.a.r. e, da ultimo, a mezzo pec del 23.1.2025 rimasti tutti inesitati, la ASL Benevento non ha inteso provvedere al pagamento delle somme dovutegli a titolo di Fondo Produttività Collettiva;
che, infondata era sia l'eccezione di prescrizione presuntiva che di legittimazione passiva sollevate dall'opponente. La causa, di natura documentale, viene decisa all'esito dell'udienza con sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* In primo luogo, va rigettata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dall'ASL ai sensi degli artt. 2955 e 2956 c.c.. Come è noto, le suddette norme stabiliscono dei termini di prescrizione presuntiva e come chiarito dalla Suprema Corte, “l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti” (Cass.Civ. 15303 del 05/06/2019).
“Come è noto la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione, avente fonte legale, che determinati crediti, per il tipo di contratti da cui sono sorti, vengano estinti sollecitamente, in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo da quando sono sorti senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti. La prescrizione presuntiva non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che, laddove venga sollevata, è causa di estinzione del diritto, ma si dispiega interamente sul terreno della prova nel processo, ponendo a favore del debitore la presunzione legale che, una volta trascorso il periodo di tempo previsto dalla legge, l'obbligazione si sia estinta. Si tratta di una presunzione legale semplice, potendo il creditore contestarla, deferendo il giuramento decisorio " per accertare se si è verificata l'estinzione del debito" ( art. 2960 cod. civ. ). Proprio perché opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto ( incerto ) in essa presunto va tuttavia escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L'art. 2959 cod. civ., che ha formalizzato una regola già formulata dalla giurisprudenza e dottrina sotto il vigore del codice precedente, stabilisce così che l'eccezione di prescrizione presuntiva va rigettata in tutti i casi in cui chi la oppone ammette " che l'obbligazione non si è estinta ". Ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo o di non essere lui ma altri il debitore ovvero la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, ovvero il quantum, situazioni che presuppongono che il credito non sia stato estinto” (Cass. Civ. n. 1755/2022) Nel caso di specie, l'ASL ha ammesso espressamente in giudizio di non aver provveduto al pagamento delle somme richieste, ritenendo di non essere la legittimata passiva. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
* Del pari, non può trovare accoglimento l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'ASL. Come emerge dalla documentazione in atti, il dipendente del Ministero delle Politiche Parte_2 Alimentari e Forestali- presta servizio presso il Dipartimento Prevenzione ASL, in virtù di assegnazione temporanea e come si evince dalla nota 2304 del 21.12.2017, il Ministero si è fatto carico degli oneri stipendiali derivanti dall'assegnazione temporanea, ma nulla si prevede in merito al pagamento degli emolumenti accessori. Come è noto, il premio di produttività rappresenta un emolumento accessorio il cui riconoscimento è subordinato all'assegnazione degli obiettivi da parte della PA e alla valutazione positiva circa il raggiungimento di questi. Nel caso de quo, è documentalmente provato e non contestato dall'ASL, che questa ha assegnato gli obiettivi al lavoratore, ha proceduto alla relativa valutazione e che quest'ultimo abbia raggiunto gli obiettivi con diritto al pagamento del relativo premio. Ne consegue che , in assenza di un accordo tra il Ministero e l'Asl in merito al pagamento della retribuzione accessoria, tenuto conto che il premio di produttività viene corrisposto per il raggiungimento degli obiettivi di interesse dell'Asl, considerato che è quest'ultima che beneficia della prestazione con applicazione dei propri istituti contrattuali e che l'ASL non ha contestato la debenza dei premi de quo, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del DI opposto.
* Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara esecutivo il DI n. 118/2025;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.695, CP_1 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per legge, con attribuzione. Così deciso in Benevento il 23.10.2025
Il Giudice Dott.ssa Adriana Mari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.