Articolo 179 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 180Articolo 174
Versione
9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 179. Qualifiche di pubblica sicurezza 1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente.
2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
(( 3. I luogotenenti e i marescialli maggiori, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. ))
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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