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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 27/02/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6291/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel./est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6291/2023 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DI RENZO MANNINO ANTONINO;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. DI RENZO MANNINO ANTONINO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, come da presenti note richieste, verificate eventuali altre informazioni, confermare, richiamata la sentenza parziale n.
395/2024:
1) autorizzare i coniugi sigg.ri e a vivere separati, Parte_1 Parte_2 con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) dare atto che i ricorrenti sono autonomi economicamente e non formulano richieste di un assegno di mantenimento,
- 1 - 4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo,
l.1° dicembre 1970, n.898;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1 in data 26.01.1992”. Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2
instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale
(alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo) e poi, sulla scorta del medesimo ricorso, lo scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno rappresentato, in ricorso, di avere contratto matrimonio in SI (AN), il
26/01/1992, trascritto nel Registro dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, parte II, serie
A dell'anno 1992 e che, poi, è venuta meno l'affezione reciproca divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza pubblicata il 23.02.2024, il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e omologando Parte_1 Parte_2
gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Va evidenziato che nelle note depositate in data
11.2.2025 il difensore ha rilevato che il sig. nelle more, è stato Parte_2
sottoposto ad amministrazione di sostegno e che l'amministratore nominato dal giudice tutelare, avv. Alberto Monaci, nella qualifica, ha sottoscritto le note stesse, unitamente al beneficiario della misura. Pur in assenza di ulteriore documentazione (ed in particolare di una espressa autorizzazione del giudice tutelare) e della formale costituzione in giudizio dell'amministratore di sostegno, può ritenersi che il sig. sia adeguatamente Parte_2
rappresentato nel presente procedimento, tenuto conto, altresì, della natura personalissima del diritto di cui si controverte e dell'assenza di questioni patrimoniali.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 17/02/2025.
- 2 - 4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta ed in atti, risulta che con sentenza n. 395, pubblicata il
23.02.2024 - divenuta irrevocabile (cfr. certificazione ex art. 124 comma 1, disp. att. c.p.c. della Cancelleria Civile del Tribunale di Ancona 18.02.2025 in atti) - il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice relatore del Tribunale il 16.02.2024. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione
(preceduta da una lunga separazione di fatto, successiva peraltro ad una precedente pronuncia di separazione personale – risalente al 1994 – seguita da riconciliazione attestata nel 1995) induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dai coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SI (An) il
26/01/19992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI (An) al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1992.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla va disposto con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni e per i quali deve ritenersi che sussista ormai piena indipendenza economica, in ragione dell'età (rispettivamente
33 e 24 anni). In ogni caso le parti hanno concordato che gli stessi vivano con la madre, che dunque si fa carico di eventuali residue esigenze economiche.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nulla deve essere disposto sulle spese stante la comune volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a SI (An) il 26/01/1992 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile del Comune di SI (An) al n. 5, parte II, serie A dell'anno 1992;
- 3 - PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (An) di procedere alle annotazioni di legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel./est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 6291/2023 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. DI RENZO MANNINO ANTONINO;
e
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. DI RENZO MANNINO ANTONINO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'adito Tribunale, sentiti i coniugi, come da presenti note richieste, verificate eventuali altre informazioni, confermare, richiamata la sentenza parziale n.
395/2024:
1) autorizzare i coniugi sigg.ri e a vivere separati, Parte_1 Parte_2 con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3) dare atto che i ricorrenti sono autonomi economicamente e non formulano richieste di un assegno di mantenimento,
- 1 - 4) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo,
l.1° dicembre 1970, n.898;
5) una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg.ri e Parte_1 in data 26.01.1992”. Parte_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Parte_2
instaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la loro separazione personale
(alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo) e poi, sulla scorta del medesimo ricorso, lo scioglimento del matrimonio.
I coniugi hanno rappresentato, in ricorso, di avere contratto matrimonio in SI (AN), il
26/01/1992, trascritto nel Registro dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 5, parte II, serie
A dell'anno 1992 e che, poi, è venuta meno l'affezione reciproca divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Con sentenza pubblicata il 23.02.2024, il Tribunale Ordinario di Ancona ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi e omologando Parte_1 Parte_2
gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e disponendo con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti. Va evidenziato che nelle note depositate in data
11.2.2025 il difensore ha rilevato che il sig. nelle more, è stato Parte_2
sottoposto ad amministrazione di sostegno e che l'amministratore nominato dal giudice tutelare, avv. Alberto Monaci, nella qualifica, ha sottoscritto le note stesse, unitamente al beneficiario della misura. Pur in assenza di ulteriore documentazione (ed in particolare di una espressa autorizzazione del giudice tutelare) e della formale costituzione in giudizio dell'amministratore di sostegno, può ritenersi che il sig. sia adeguatamente Parte_2
rappresentato nel presente procedimento, tenuto conto, altresì, della natura personalissima del diritto di cui si controverte e dell'assenza di questioni patrimoniali.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 17/02/2025.
- 2 - 4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta ed in atti, risulta che con sentenza n. 395, pubblicata il
23.02.2024 - divenuta irrevocabile (cfr. certificazione ex art. 124 comma 1, disp. att. c.p.c. della Cancelleria Civile del Tribunale di Ancona 18.02.2025 in atti) - il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Giudice relatore del Tribunale il 16.02.2024. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione
(preceduta da una lunga separazione di fatto, successiva peraltro ad una precedente pronuncia di separazione personale – risalente al 1994 – seguita da riconciliazione attestata nel 1995) induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dai coniugi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in SI (An) il
26/01/19992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di SI (An) al n. 5, parte II, serie A, dell'anno 1992.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Nulla va disposto con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni e per i quali deve ritenersi che sussista ormai piena indipendenza economica, in ragione dell'età (rispettivamente
33 e 24 anni). In ogni caso le parti hanno concordato che gli stessi vivano con la madre, che dunque si fa carico di eventuali residue esigenze economiche.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nulla deve essere disposto sulle spese stante la comune volontà delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a SI (An) il 26/01/1992 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile del Comune di SI (An) al n. 5, parte II, serie A dell'anno 1992;
- 3 - PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SI (An) di procedere alle annotazioni di legge;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente est.
dott. Silvia Corinaldesi
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