Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01089/2026REG.PROV.COLL.
N. 05635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5635 del 2025, proposto da AP DI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
contro
Comune di Nova Milanese, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gravallese, con domicilio eletto presso il suo studio in Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII, n. 86;
nei confronti
Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, UE S.r.l., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via di Porta Pinciana n. 6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 01732/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Nova Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. AR RA e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La AP DI è una società a capitale interamente pubblico, costituita da diversi Comuni ricompresi negli ambiti territoriali ottimali della Città metropolitana di Milano e delle Province di Monza e Brianza, Pavia, Como e Varese per l’affidamento diretto della gestione unitaria del servizio idrico integrato.
Tale società è il gestore unico del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale ottimale della Città metropolitana di Milano per il periodo ricompreso tra il 2014 e il 2033, secondo il modello organizzativo dell’ in house providing , regolato dalla convenzione stipulata con l’Ufficio d’Ambito della Città metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016.
2. – Nel contiguo ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza la gestione del servizio idrico integrato è affidata, sempre secondo il modello organizzativo dell’ in house providing , per il periodo ricompreso tra il 2012 e il 2031, alla UE s.r.l., società a capitale interamente pubblico, costituita dai Comuni ricompresi nell’ambito territoriale ottimale di riferimento, per l’affidamento diretto della gestione unitaria del servizio idrico integrato, a sua volta regolato dalla convenzione stipulata con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza in data 11 novembre 2016.
3. – La AP DI gestisce, altresì, sempre secondo il modello dell’ in house providing ed in via residuale, il servizio di grossista per la fornitura dell’acqua, mediante la realizzazione e la gestione della rete di acquedotto, in favore del Comune di Nova Milanese e degli altri soci pubblici appartenenti all’ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza, nelle zone di interambito, tra cui l’interconnessione minore di “Nova Milanese/Paderno Dugnano”.
Lo svolgimento di tale segmento del servizio idrico integrato è regolato dall’accordo interambito stipulato tra gli Uffici d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza e della Città metropolitana di Milano in data 29 giugno 2016, adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, nonché dalla convenzione stipulata in pari data tra la AP DI s.p.a. e l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza.
Infatti, seppure nei due ATO (quello della Provincia di Monza e Brianza e quello della Città Metropolitana) siano stati individuati distinti gestori del servizio idrico integrato, a fronte della conformazione geografica dei due ambiti interessati da infrastrutture di interconnessione, trattandosi di territori confinanti, è stato necessario delimitare dei bacini il cui perimetro comprenda porzioni di territorio appartenenti in parte all’ATO MI e in parte all’ATO MB.
Pertanto, in queste aree sono stati costituiti i c.d. interambiti, al fine di garantire la gestione omogenea e coordinata, sia dei servizi del servizio idrico integrato e sia degli interventi di valorizzazione e manutenzione delle infrastrutture ivi presenti (cfr. art. 47, comma 2, della L. R. n. 26/2003), spesso insistenti su entrambi gli ambiti.
4. – Con deliberazione del Consiglio comunale di Nova Milanese, n. 55 del 27 settembre 2017, in attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, si è dismessa la partecipazione azionaria al capitale sociale della AP DI, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, sulla base del rilievo che il Comune già detenesse una quota di partecipazione al capitale sociale della UE s.r.l., avente un oggetto analogo o similare in quanto gestore del servizio idrico integrato del relativo ATO e che si trattasse comunque di partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle attività istituzionali proprie dell’Ente.
5. – Con successive deliberazioni del Consiglio comunale di Nova Milanese, n. 73 del 21 dicembre 2018 e n. 76 del 18 dicembre 2019, sono state confermate le scelte effettuate in sede di revisione straordinaria con la deliberazione n. 55 del 27 settembre 2017.
6. – Tali atti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. Lombardia, che con sentenza del 19 maggio 2021, n. 1211, ha disposto l’annullamento della “ deliberazione del Consiglio comunale di Nova Milanese n. 55 del 27 settembre 2017 e gli atti ad essa presupposti e conseguenti, incluse le deliberazioni del Consiglio comunale n. 73 del 21 dicembre 2018 e n. 76 del 18 dicembre 2019 ”, la cui decisione è stata confermata anche in appello (Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123).
7. – Con ricorso per l’ottemperanza, la AP DI ha impugnato la successiva deliberazione del Consiglio comunale del 23 dicembre 2024, n. 79, con la quale il Comune ha deliberato “ l’alienazione della partecipazione in AP DI s.p.a. ”, considerato che quest’ultima svolge “ il ruolo di mero grossista ” ossia “ un’attività che non è nient’altro che vendita di acqua, a regime di tariffa ” analogamente a quanto svolge in proprio favore la UE.
8. – Con la sentenza non definitiva oggetto di impugnazione, il T.a.r. ha respinto la domanda principale avente ad oggetto la declaratoria di nullità per violazione o elusione del giudicato degli atti impugnati, mentre ha rinviato ad una successiva udienza pubblica l’esame della domanda subordinata di annullamento della delibera di Consiglio comunale n. 79 del 2024.
8.1. – In particolare, ha innanzitutto rilevato che la sentenza del giudice amministrativo di primo grado (T.a.r. Lombardia, 19 maggio 2021, n. 1211), poi confermata in appello (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123), ha annullato il provvedimento del Comune: i ) per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla decisione di dismettere la partecipazione societaria, adottata in attuazione della disciplina recata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; ii ) per violazione della normativa di settore che disciplina gli affidamenti diretti del servizio idrico integrato, ai sensi degli art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e art. 149- bis , comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché della regolazione convenzionale degli obblighi di servizio.
8.2. – Ha precisato, quindi, che il giudicato amministrativo si è formato in relazione ai predetti vizi di illegittimità dedotti dal ricorrente ed esaminati dal giudice (pag. 12 della sentenza impugnata).
8.3. – Inoltre, ha evidenziato che, con la deliberazione n. 79 del 2024, il Comune ha valorizzato in astratto il ruolo di grossista di CAP DI, riportando che la società “detiene” reti e impianti senza specificare se la vendita avvenga in proprio favore e/o se i beni che detiene siano funzionali a svolgere l’attività di grossista ed ha ritenuto che tale attività commerciale, per la sovrapposizione con quella svolta da UE in proprio favore, non fosse necessaria per i propri fini istituzionali; da qui la decisione di dismettere la partecipazione societaria della società “ ritenuta non necessaria in quanto quest’ultima svolge attività analoghe o similari a UE S.r.l., altra società in cui come precisato innanzi l’Ente detiene quote di partecipazione ”.
8.4. – Ha evidenziato, quindi, che la decisione del Comune di dismettere la partecipazione societaria si fonda sul duplice assunto che AP DI s.p.a., quale grossista, svolge attività analoga o simile a quella di altra società partecipata e che tale l’attività viene svolta senza impiegare di fatto reti/impianti di proprietà della società oppure di proprietà di terzi ma da essa gestiti (pag. 13 della sentenza impugnata).
8.5. – Pertanto, il T.a.r. ha ritenuto che tali assunti non si pongono in contrasto o in elusione del giudicato, in quanto l’accertamento contenuto nella sentenza ottemperanda “ non ha riguardato la proprietà o la gestione delle reti/impianti strumentali allo svolgimento dell’attività di grossista, né l’accertamento su quali fossero in concreto le reti/impianti impiegati per tali attività ” (pag. 13-14 della sentenza impugnata), essendo “ dato per presupposto il regime proprietario di reti/impianti in capo a CAP DI, senza accompagnare l’assunto da un accertamento in concreto, sia pur incidenter tantum, ai sensi dell’art. 8 c.p.a., trattandosi di controversia rientrante nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità ” (pag. 14 della sentenza impugnata).
8.6. – Ciò posto, ha ritenuto che “ Il regime proprietario di reti/impianti, e più in generale l’individuazione in concreto delle reti/impianti impiegati per svolgere l’attività di grossista, costituisce il presupposto indispensabile per il mantenimento da parte del Comune della partecipazione societaria in CAP DI ” (pag. 14 della sentenza impugnata).
8.7. – Infine, ha ritenuto che “ il Comune si approvvigiona di acqua, potabile e non, acquisita direttamente dalle sorgenti presenti nel proprio territorio ed estratta e distribuita tramite “proprie condutture” ossia tramite reti/impianti che non sono nella disponibilità di CAP DI che peraltro non svolge in concreto neppure l’attività di grossista in favore del Comune ” (pag. 14-15 della sentenza impugnata).
9. – Con atto di appello, la AP DI s.p.a. ha impugnato la sentenza.
9.1. – Con il primo motivo (pag. 10-21 dell’appello), ha dedotto che la delibera impugnata (n. 79 del 2024) avrebbe reiterato la decisione di dismettere la partecipazione in AP DI sulla base delle stesse motivazioni della precedente delibera annullata (n. 55 del 2017), con conseguente violazione del giudicato.
Invece, i diversi presupposti fattuali dedotti in giudizio dal Comune, come l’intervenuta cessione delle reti di adduzione dell’acqua e l’autonomo approvvigionamento idrico attraverso l’impiego di pozzi, prescindendo così dall’apporto di AP DI, integrerebbero una inammissibile motivazione postuma.
Inoltre, il riferimento contenuto nella sentenza impugnata al regime proprietario delle reti sarebbe errato ed inconferente in quanto neppure la delibera n. 79 del 2024 contiene alcun riferimento alla proprietà delle reti.
9.2. – Con il secondo motivo (pag. 21-25 dell’appello), ha ribadito la radicale incompatibilità della volontà unilateralmente espressa dal Comune di dismettere la partecipazione in AP DI, in contrasto con l’assetto delineato dall’ATO MB e dall’ATO MI.
9.3. – Con il terzo motivo (pag. 25-34 dell’appello), ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe omesso ogni valutazione in concreto circa la sovrapponibilità tra le motivazioni riportate nella delibera n. 79 del 2024 e le motivazioni sottese alle precedenti delibere oggetto d’annullamento; in particolare, ha dedotto che la sentenza del Consiglio di Stato “ non ha rilevato alcuna carenza motivazionale, ma ha piuttosto escluso in radice la possibilità per l’Ente di dismettere la partecipazione in CAP, alla luce dell’assetto delineato e degli impegni assunti dall’ATO MB, a cui l’Ente è vincolato ” (pag. 27 dell’appello).
10. – Con apposita memoria si è costituito il Comune che ha chiesto il rigetto dell’appello, evidenziando che: a) le reti di adduzione del Comune di Nova Milanese, costruite da imprenditore privato novese, sono state cedute a AN e non sono di proprietà di AP DI; b) l’approvvigionamento idrico del Comune di Nova Milanese avviene esclusivamente tramite i pozzi scavati nel territorio Comunale da AN; c) nessun rapporto di servizio sussisterebbe tra AP DI e Nova Milanese, in quanto il servizio di grossista svolto da AP DI involgerebbe esclusivamente i rapporti tra i gestori AP DI e AN, ossia AP DI è grossista di AN (e viceversa) e non del Comune di Nova Milanese.
Per cui, ha dedotto che la sentenza ottemperanda è stata pronunciata sulla base di presupposti errati in punti di fatto in ordine alle modalità di approvvigionamento idrico.
10.1. – Con apposita memoria, si è costituita anche l’Azienda Speciale – Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, chiedendo l’accoglimento dell’appello in adesione alle ragioni ivi esposte.
11. – Alla camera di consiglio del 27 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. – L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla impugnazione di una delibera comunale (n. 79/2024) di dismissione di partecipazioni societarie nella società AP DI s.p.a., società in house e gestore unico del servizio idrico integrato dell’ambito territoriale della Città Metropolitana di Milano.
In sede di ottemperanza, la società AP DI s.p.a. ha dedotto la nullità e in subordine l’illegittimità della suddetta delibera per contrasto con il giudicato formatosi con la sentenza resa da Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123 di conferma della decisione di primo grado con cui è stata annullata la precedente delibera (n. 55 del 2017).
Pertanto, il presente giudizio ha ad oggetto solamente la verifica dell’eventuale violazione o elusione di giudicato, lasciando impregiudicata la cognizione sulla eventuale illegittimità della medesima delibera in sede di giurisdizione generale di legittimità dinanzi al T.a.r., il cui giudizio è ancora pendente.
13. – Ciò premesso, l’appello è infondato.
14. – Come è noto, il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), al suo articolo 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche) dispone che “ le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ” (comma 1).
Lo stesso art. 20, poi, prevede che i “ piani di razionalizzazione ” sono adottati nel caso in cui le amministrazioni rilevino la sussistenza di una serie di presupposti, tra cui, per quanto qui interessa, la sussistenza di “ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 ” (art. 20, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 175 del 2016), ossia partecipazioni in società aventi per oggetto “ attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ” (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 175 del 2016) e “ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali ” (art. 20, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 175 del 2016).
15. – Nel caso di specie, nella delibera n. 55 del 27 settembre 2017, la dismissione della partecipazione societaria del Comune in AP DI s.p.a. è stata motivata in base a due considerazioni: a) perché si tratta di una “ partecipazione in una società che svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumenti (art. 20 c. 2 TUSP) con riferimento alla partecipazione già posseduta dal Comune di Nova Milanese in AN, gestore del Servizio idrico integrato del nostro Ambito Territoriale Ottimale ”; b) perché si tratta di una “ partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (art. 4 c.1 e art. 5 c.1 TUSP) ”.
16. – Tale delibera è stata annullata dal T.a.r. Lombardia, con sentenza del 19 maggio 2021, n. 1211, confermata anche in appello (Consiglio di Stato, sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123).
Come rilevato anche nella sentenza non definitiva oggetto di impugnazione (T.a.r. Lombardia, 20 maggio 2025, n. 1732), la suddetta decisione del 19 maggio 2021, n. 1211 ha annullato la delibera n. 55 del 2017: i ) per difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla decisione di dismettere la partecipazione societaria, adottata in attuazione della disciplina recata dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175; ii ) per violazione della normativa di settore che disciplina gli affidamenti diretti del servizio idrico integrato, ai sensi degli art. 16, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e art. 149- bis , comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché della regolazione convenzionale degli obblighi di servizio.
17. – Nella successiva delibera n. 79 del 23 dicembre 2024, la dismissione delle medesime quote societarie è stata motivata in base alle seguenti considerazioni: a) perché si tratta di una “ partecipazione minoritaria pulviscolare pari allo 0,3086% ” su cui va espresso un giudizio negativo “ in ragione della loro non indispensabilità al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente Pubblico ”; b) perché la “ partecipazione costituisce un duplicato ” in quanto il Comune “ detiene una partecipazione maggioritaria pari al 3,2920 nella società BranziAcque ”; c) perché il mantenimento delle partecipazioni in tale società, avente natura di società per azioni in house , “ determinerebbe anche un’esposizione al rischio economico-finanziario a cui non corrisponde alcun effettivo proporzionale correlato beneficio per l’Ente ”; d) il “peso” della partecipazione azionaria oggetto di dismissione non potrebbe comportare alcuna “ destabilizzazione dell’unicità della gestione dell’organizzazione del servizio idrico integrato nell’interambito di riferimento né tantomeno della composizione del capitale sociale di CAP DI, conseguente assenza di qualsivoglia incisione sull’affidamento diretto del servizio idrico integrato ”; e) il Consiglio di Stato con la sentenza n. 6862 del 2022, resa proprio in un giudizio di impugnativa di dismissione di partecipazione in AP DI da parte di altro Comune lombardo, in tema di partecipazioni pulviscolari “ ha negato il presunto effetto destabilizzante della dismissione delle partecipazioni minime da parte di Enti Locali ”; f) nessuna incisione si potrebbe avere sulla regolarità della gestione in quanto “ la AP DI Spa continua a mantenere il ruolo di grossista anche in seguito alla dismissione ”.
18. – Con il primo motivo (pag. 10-21 dell’appello), la AP DI ha dedotto che la delibera impugnata (n. 79 del 2024) avrebbe reiterato la decisione di dismettere la partecipazione in AP DI s.p.a. sulla base delle stesse motivazioni della precedente delibera annullata (n. 55 del 2017), con conseguente violazione del giudicato.
18.1. – Il motivo di appello è infondato.
Invero, dal confronto tra la prima delibera annullata (n. 55 del 2017) e quella adottata successivamente al giudicato di annullamento (n. 79 del 2024), emerge innanzitutto come quest’ultima rechi delle motivazioni diverse e più ampie di quelle contenute nella precedente delibera annullata, con la conseguenza di dover escludere che il Comune abbia reiterato la medesima motivazione già ritenuta illegittima.
Ne deriva, quindi, l’infondatezza del primo motivo di appello e della prima parte del terzo motivo di appello, in quanto fondati entrambi sul medesimo assunto relativo alla reiterazione della medesima motivazione oggetto di annullamento.
Le ulteriori considerazioni contenute nel primo motivo di appello relative ad una asserita integrazione postuma della motivazione della delibera impugnata (con specifico riferimento alla cessione delle reti di adduzione dell’acqua, all’autonomo approvvigionamento idrico attraverso l’impiego di pozzi e al regime proprietario delle reti), costituiscono dei profili che esulano dall’ambito di cognizione del presente giudizio di ottemperanza, potendo invece essere eventualmente esaminate nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità da parte del T.a.r., il cui giudizio è ancora pendente.
19. – Con il secondo motivo (pag. 21-25 dell’appello), la AP DI s.p.a. ha ribadito la radicale incompatibilità della volontà unilateralmente espressa dal Comune di dismettere la partecipazione in AP DI, in contrasto con l’assetto delineato dall’ATO MB e dall’ATO MI.
20. – Con il terzo motivo (pag. 25-34 dell’appello), ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata non solo nella parte in cui avrebbe omesso ogni valutazione in concreto circa la sovrapponibilità tra le motivazioni riportate nella delibera n. 79 del 2024 e le motivazioni sottese alle precedenti delibere oggetto d’annullamento (su cui si rinvia al precedente punto 18 per l’infondatezza di tale censura), ma ha anche dedotto che la sentenza del Consiglio di Stato “ non ha rilevato alcuna carenza motivazionale, ma ha piuttosto escluso in radice la possibilità per l’Ente di dismettere la partecipazione in CAP, alla luce dell’assetto delineato e degli impegni assunti dall’ATO MB, a cui l’Ente è vincolato ” (pag. 27 dell’appello).
21. – I motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Essi infatti si fondano sul presupposto secondo cui, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123) si sarebbe formato un giudicato sulla stessa possibilità per il Comune di dismettere le partecipazioni societarie oggetto di causa.
Tale assunto è infondato alla luce dei limiti oggettivi del giudicato.
Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2024, n. 4123), nel respingere l’appello avverso l’annullamento della delibera n. 55 del 2017 (T.a.r. Lombardia, 19 maggio 2021, n. 1211), ha utilizzato una motivazione articolata, con la quale ha confermato la decisione di primo grado in ordine al difetto di istruttoria e di motivazione (ravvisando una integrazione postuma inammissibile), ma, allo stesso tempo, si è espresso, in via incidentale, anche nel merito della vicenda ritenendo che il Comune non potesse dismettere partecipazioni societarie in questione.
A tal riguardo, però, occorre ribadire quanto già evidenziato dal primo giudice con la sentenza impugnata, e cioè che ai fini della individuazione dei limiti oggettivi del giudicato occorre avere riguardo alla domanda proposta e ai vizi dedotti, oggetto di accertamento da parte del giudice.
Come è noto, infatti, il giudicato amministrativo si presenta in modo “ poliforme ”, a seconda delle situazioni giuridiche coinvolte (oppositive o pretensive), delle censure dedotte nella domanda e dei vizi accolti con la sentenza (cfr. Cons. Stato, Ad. plen. n. 2 del 2013).
Inoltre, a fronte di un giudicato di annullamento per difetto di motivazione (come nel caso di specie), residua uno spazio assai ampio per il riesercizio dell’attività valutativa da parte della pubblica amministrazione.
Se la pubblica amministrazione elimina il vizio motivazionale, ma, ciononostante, adotta un provvedimento ugualmente non satisfattivo della pretesa, si avrà violazione o elusione del giudicato se l’attività asseritamente esecutiva dell’amministrazione risulti contrassegnata da uno sviamento manifesto, diretto ad aggirare le prescrizioni, puntuali, stabilite con il giudicato; diversamente, viene in questione non una violazione/elusione del giudicato, ma un’eventuale nuova autonoma illegittimità (v., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 21 settembre 2021, n. 6422).
Nel caso di specie, quindi, venendo in rilievo una statuizione incidentale avente natura di obiter dictum e, pertanto, non idonea al giudicato, deve escludersi il dedotto profilo di nullità della delibera impugnata per elusione o violazione di giudicato.
22. – In conclusione, quindi, l’appello deve essere respinto.
23. – Le spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IG RB, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
AR RA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RA | IG RB |
IL SEGRETARIO