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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 3086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3086 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino - Presidente dr. LE Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045/23 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Alfonso Pepe, presso il quale elettivamente domicilia, in Arzano, via Luigi
Rocco n. 184
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA nel contraddittorio anche dell'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici dell'Ente, via De Gasperi n. 55
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza Pt_1
n. 284 del 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento dell'opposizione al provvedimento di “rimborso e proposta di compensazione”, recante
1 il n. 07128202200001441, aveva annullato il provvedimento opposto in relazione ad alcuni avvisi di addebito presupposto specificati in motivazione, per i quali era stata ritenuta integrata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei predetti avvisi.
Ha censurato detta pronuncia, per tardività dell'opposizione proposta, ex art. 24, comma 5, del. d.l.vo n. 46 del 1999, per violazione del divieto di compensazione orizzontale tra poste tributarie e previdenziali, infine per l'erronea statuizione sulla prescrizione degli avvisi di addebito elencati in motivazione e richiamati in dispositivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, CP_1
Si costituiva, altresì, l' , che concludeva per l'accoglimento Controparte_2 dell'appello proposto dall' Pt_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello, ai limiti dell'ammissibilità, è infondato.
Privi di attinenza sono, infatti, i primi due motivi del gravame.
L'eccepita inammissibilità ex art. 24, comma 5, del d.l.vo n. 46 del 1999 attiene agli avvisi di addebito presupposto nel provvedimento opposto, per i quali il Tribunale ha solo verificato la regolare notifica, non intaccandoli in alcun modo e limitandosi a dichiarare, per alcuni di essi, l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei relativi titoli.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di non compensabilità di poste creditorie di Enti diversi, atteso che il Tribunale, si ripete, si è pronunciato unicamente sulla maturata prescrizione dei crediti incorporati negli avvisi di addebito, tutti pertanto previdenziali, maturata successivamente alla loro notifica. Il profilo, dunque, è irrilevante.
Quanto ai rilievi sulla prescrizione, va richiamata l'impostazione della S.C., cui questa Corte territoriale intende adeguarsi (cfr. Cass., Sez. Un., 10.6.2022 n. 18812; da ultimo cifr. Cass., 30.6.2025
n.17712, per la quale in materia di riscossione dei crediti previdenziali compete al solo Ente impositore la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva. Trattasi, dunque, nel caso di specie, di un difetto di legitimatio ad causam rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto si collega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c, che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Il rilievo d'ufficio soggiace all'unico limite del giudicato interno, limite che, tuttavia, nel caso di specie non si può dire travalicato.
2 La decisione della causa nel merito, infatti, non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass., Sez. Un., 20.3.2019 n. 7925).
Ne discende che il soggetto concessionario non ha alcun interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire.
In ogni caso può affermarsi che le notifiche delle intimazioni di pagamento nn. 97120179045875816
e 07120179068060255, che costituiscono l'oggetto delle censure dell'appellante, in astratto aventi valenza interruttiva di alcuni degli avvisi di addebito coinvolti nella procedura, non sono state regolarmente effettuate ex art. 143 c.p.c., fattispecie avente a suo presupposto il fatto che la residenza o il domicilio o la dimora del destinatario siano sconosciuti, ipotesi qui non ricorrente;
corretta, pertanto, si appalesa al riguardo la statuizione del Tribunale.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto non può che essere disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado tra le parti costituite (nulla naturalmente va disposto nel rapporto processuale principale, in considerazione della mancata costituzione di , peraltro nemmeno CP_1 contrapposte, vanno integralmente compensate.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art.13, comma 1 quater del d.p.r.
n.115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 19 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. LE Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino - Presidente dr. LE Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2045/23 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Alfonso Pepe, presso il quale elettivamente domicilia, in Arzano, via Luigi
Rocco n. 184
APPELLANTE
E
CP_1
APPELLATA nel contraddittorio anche dell'
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, elettivamente domiciliato in Napoli, presso gli uffici dell'Ente, via De Gasperi n. 55
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti l' indicata in epigrafe proponeva tempestivo appello avverso la sentenza Pt_1
n. 284 del 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, che in parziale accoglimento dell'opposizione al provvedimento di “rimborso e proposta di compensazione”, recante
1 il n. 07128202200001441, aveva annullato il provvedimento opposto in relazione ad alcuni avvisi di addebito presupposto specificati in motivazione, per i quali era stata ritenuta integrata la prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei predetti avvisi.
Ha censurato detta pronuncia, per tardività dell'opposizione proposta, ex art. 24, comma 5, del. d.l.vo n. 46 del 1999, per violazione del divieto di compensazione orizzontale tra poste tributarie e previdenziali, infine per l'erronea statuizione sulla prescrizione degli avvisi di addebito elencati in motivazione e richiamati in dispositivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta dalla controparte con il ricorso di primo grado.
Non si costituiva, nonostante la regolare notifica, CP_1
Si costituiva, altresì, l' , che concludeva per l'accoglimento Controparte_2 dell'appello proposto dall' Pt_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello, ai limiti dell'ammissibilità, è infondato.
Privi di attinenza sono, infatti, i primi due motivi del gravame.
L'eccepita inammissibilità ex art. 24, comma 5, del d.l.vo n. 46 del 1999 attiene agli avvisi di addebito presupposto nel provvedimento opposto, per i quali il Tribunale ha solo verificato la regolare notifica, non intaccandoli in alcun modo e limitandosi a dichiarare, per alcuni di essi, l'intervenuta prescrizione quinquennale successiva alla notifica dei relativi titoli.
Parimenti priva di pregio è l'eccezione di non compensabilità di poste creditorie di Enti diversi, atteso che il Tribunale, si ripete, si è pronunciato unicamente sulla maturata prescrizione dei crediti incorporati negli avvisi di addebito, tutti pertanto previdenziali, maturata successivamente alla loro notifica. Il profilo, dunque, è irrilevante.
Quanto ai rilievi sulla prescrizione, va richiamata l'impostazione della S.C., cui questa Corte territoriale intende adeguarsi (cfr. Cass., Sez. Un., 10.6.2022 n. 18812; da ultimo cifr. Cass., 30.6.2025
n.17712, per la quale in materia di riscossione dei crediti previdenziali compete al solo Ente impositore la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva. Trattasi, dunque, nel caso di specie, di un difetto di legitimatio ad causam rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto si collega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c, che vieta di far valere in nome proprio un diritto altrui, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Il rilievo d'ufficio soggiace all'unico limite del giudicato interno, limite che, tuttavia, nel caso di specie non si può dire travalicato.
2 La decisione della causa nel merito, infatti, non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti (così Cass., Sez. Un., 20.3.2019 n. 7925).
Ne discende che il soggetto concessionario non ha alcun interesse ad impugnare le statuizioni che vertono sul merito della pretesa contributiva, profilo in ordine al quale difetta di legittimazione ad agire.
In ogni caso può affermarsi che le notifiche delle intimazioni di pagamento nn. 97120179045875816
e 07120179068060255, che costituiscono l'oggetto delle censure dell'appellante, in astratto aventi valenza interruttiva di alcuni degli avvisi di addebito coinvolti nella procedura, non sono state regolarmente effettuate ex art. 143 c.p.c., fattispecie avente a suo presupposto il fatto che la residenza o il domicilio o la dimora del destinatario siano sconosciuti, ipotesi qui non ricorrente;
corretta, pertanto, si appalesa al riguardo la statuizione del Tribunale.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto non può che essere disatteso, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
Le spese di lite del grado tra le parti costituite (nulla naturalmente va disposto nel rapporto processuale principale, in considerazione della mancata costituzione di , peraltro nemmeno CP_1 contrapposte, vanno integralmente compensate.
Va precisato, infine, che ricorrono le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti costituite, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art.13, comma 1 quater del d.p.r.
n.115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Napoli, 19 settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. LE Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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