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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7717/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 20.5.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Rodolfo Pampaloni.
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA ), e per essa, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- già e a sua volta P.IVA_2 CP_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Benintendi,
[...]
APPELLATA
E
(C.F. ), e per essa, C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3 CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe. INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Visti i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
L'appellante, infatti, non è comparso alla prima udienza del 1.4.2025, né a quella di rinvio del 20.5.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellata come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia, e che la definizione del giudizio in via pregiudiziale giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
Possono invece essere oggetto di compensazione le spese tra l'appellante e la terza intervenuta che si è costituita spontaneamente solo dopo che la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello; 2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida rispettivamente in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 20.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 7717 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 20.5.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi dall'avv. Rodolfo Pampaloni.
APPELLANTI
E
(C.F. e P.IVA ), e per essa, (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
- già e a sua volta P.IVA_2 CP_3 Controparte_4
, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Benintendi,
[...]
APPELLATA
E
(C.F. ), e per essa, C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3 CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe. INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Visti i rispettivi atti introduttivi delle parti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
L'appello è improcedibile.
L'appellante, infatti, non è comparso alla prima udienza del 1.4.2025, né a quella di rinvio del 20.5.2025, regolarmente comunicata.
Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348, comma 2, c.p.c., secondo cui « Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con
ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà
comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è
dichiarato improcedibile anche d'ufficio ».
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellata come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia, e che la definizione del giudizio in via pregiudiziale giustifica l'applicazione dei minimi tariffari.
Possono invece essere oggetto di compensazione le spese tra l'appellante e la terza intervenuta che si è costituita spontaneamente solo dopo che la causa era stata rinviata ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile l'appello; 2) Condanna gli appellanti in solido al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida rispettivamente in € 3.473,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 20.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella