CA
Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/05/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere Relatore
Paolo Caliman Consigliere Ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1753 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
30.04.2025, vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Scarselli
Alessandro ( e l'avvocato Cirelli Maurizio C.F._3
( ), che li rappresentano e difendono per procure in calce alle C.F._4
rispettive costituzioni di nuovi difensori in data 01.07.2024 e 11.03.2025, in sostituzione del precedente difensore costituito - APPELLANTI-
E
(c.f. ), in nome e per conto dell' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in forza del contratto di affidamento in data Parte_3
18.06.2020 e di procura speciale per atto a rogito del notaio in Roma, Persona_1
02.07.2020, n. rep. 14641; elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Obino
Giannetto (c.f. ), che la rappresenta e difende per procura in C.F._5
atti- APPELLATA-
OGGETTO: appello di e , nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
n.q., avverso la sentenza n. 18929/2020, resa tra le parti, dal Tribunale di Roma,
[...]
r.g. n. 1 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., comma secondo, e dell'art. 429 c.p.c., in data
21.12.2020- risoluzione di contratto di locazione a uso abitativo e risarcimento danni-
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso iscritto al ruolo, ai sensi dell'articolo 447 bis c.p.c., in data 10.04.2017 e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, alla quale Parte_4
subentrata, a far data dal 01.04.2018, nella gestione del Controparte_1
patrimonio immobiliare dell' chiede al Tribunale di Roma di dichiarare la Pt_3
risoluzione del contratto di locazione, a uso abitativo, stipulato il 30.05.1995 con
[...]
per l'appartamento in Roma, via Nicola salvi 68, quinto piano, interno 20, CP_2
per il grave e perdurante inadempimento della conduttrice e comunque per effetto della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione, con condanna, della conduttrice, al rilascio dell'immobile; di dichiarare privo di Parte_1
qualsivoglia titolo per detenere l'immobile e di condannarlo al rilascio dell'immobile stesso;
di condannare e , in solido o ciascuno per quanto CP_3 Parte_1
di ragione, a risarcire il danno conseguito alla locatrice, con favore delle spese di lite.
A sostegno delle domande e proposte, la società ricorrente allega.
- Per contratto del 30.05.1995, di aver concesso in locazione l'immobile, per uso abitativo, a , a far data dal 01.03.1994. CP_3
- L'articolo 2 del contratto di locazione prevede il divieto, per la conduttrice, di:”
(…) sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, o di cedere o di conferire a qualunque titolo il contratto, nonché di dare una diversa destinazione all'immobile (…)”, in ciò dovendosi ritenere preclusa, alla conduttrice, la possibilità di qualsiasi concessione, anche parziale, dell'uso dell'immobile locato, a terzi.
- La ha violato ripetutamente tale divieto;
all'interno dell'unità immobiliare, CP_3
infatti, è stata più volte segnalata, dagli altri abitanti dello stabile e dal portiere del medesimo stabile, la presenza di stranieri.
- Di aver introdotto altri procedimenti aventi ad oggetto la domanda di risoluzione giudiziale del contratto per la presenza di estranei nell'appartamento, domanda respinta con la motivazione della riconducibilità della presenza di soggetti terzi al contratto di locazione, a mere ragioni di ospitalità.
- La nel marzo del 2017, ha svuotato l'appartamento e traslocato altrove. CP_3
- , condòmino e proprietario dell'adiacente appartamento Parte_1
contraddistinto dall'interno 21, ha traslocato nell'immobile locato alla CP_3
contraddistinto dal civico 20, comunicando, all'amministratore dello stabile, la r.g. n. 2 intenzione dei soggetti” interessati degli interni 20 e 21” di realizzare un cancello di sicurezza per interdire a terzi il passaggio sul pianerottolo condominiale dal quale si accede addetti appartamenti.
- Con e-mail del 13.03.2017 dell'amministratore del condominio e-mail del
22.03.2017 del condòmino di essere stata notiziata Persona_2 dell'abbandono dell'appartamento locato (int.20), da parte della e della CP_3
detenzione, del medesimo appartamento, da parte del T_
Si costituiscono, con separate comparse, ma a patrocinio del medesimo difensore, la e il Entrambi eccepiscono, preliminarmente, l'inammissibilità della CP_3 T_
domanda risarcitoria, per indeterminatezza, concludendo per il rigetto, nel merito, della domanda.
La nello specifico, eccepisce l'inammissibilità della domanda, per violazione CP_3
del principio del ne bis in idem.
Il eccepisce la omessa allegazione, da parte della società ricorrente, del titolo T_
di proprietà.
Espletato, con esito negativo, il procedimento di mediazione obbligatoria, la causa, istruita anche mediante espletamento di prova testimoniale, è rinviata alla udienza del
21.12.2020, per la discussione e decisione;
nelle more del disposto rinvio, con comparsa depositata il 13.10.2020, si costituisce subentrata, a far data dal Controparte_1
01.04.2018, a nella gestione amministrazione del patrimonio immobiliare Parte_4
dell' Pt_3
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< (…): 1) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la
risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo del 30/5/1995 stipulato tra la ricorrente e relativamente all'appartamento sito in Roma in Via Nicola Controparte_2
Salvi n. 68, piano 5°, int. 20, per grave e perdurante inadempimento della conduttrice e, comunque, giusta la clausola risolutiva espressa contrattuale;
2) condanna CP_2
e la prima quale conduttrice, il secondo come occupante sine
[...] Parte_1 titulo, all'immediato rilascio dell'immobile precisato al punto 1), libero da cose e persone entro il 1.7.2021; 3) condanna e in solido, Controparte_2 Parte_1
ciascuno per quanto di ragione, al versamento a far tempo dalla proposizione della domanda sino al rilascio effettivo della somma mensile di euro 365,22, oltre interessi;
4) rigetta, nel resto, la domanda attorea;
5) condanna le parti convenute in solido al rimborso in favore della parte attrice delle spese di lite che liquida, d'ufficio, in euro
4.835,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.,
r.g. n. 3 se dovuta, come per legge.>>
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni, nei limiti di quanto rileva ai fini della valutazione delle censure sollevate in questa sede.
- La domanda proposta nei confronti del è ammissibile: è provato il T_
contratto di locazione e, per tale via, la legittimazione ad agire e avendo il acquistato, nello stabile di Via Nicola Salvi n. 68, dall' , T_ Pt_3
l'appartamento contraddistinto dal numero di interno 21, circostanza incontestata.
- La istruttoria espletata dimostra che il a marzo del 2017, ha trasferito il T_ proprio mobilio dall' int. 21 all'int. 20 (v. verbale di udienza del 5.12.2018 in cui sono rilasciate le dichiarazioni del teste “Sono a conoscenza Persona_2 dei fatti perché abito da sempre nello stesso stabile” - ha precisato che “E' vero che il Sig. ha spostato parte dei mobili dall'appartamento di sua T_
proprietà (n. 21) a quello attualmente occupato (n. 20). (A.D.R.) Prima del marzo
2017, data di occupazione dell'int. 20, il Sig. non abitava né all'int. 20, T_ né all'int. 21…”; v. verbale di udienza del 18.7.2018, del teste che Tes_1
ha confermato il trasloco della e la circostanza che dal marzo 2017 il CP_3 abbia occupato l'appartamento per cui è causa: “E' vero, lo so perché T_ abito lì e ci sono tutti i giorni;
confermo anche il periodo”; v. verbale di udienza del 18.11.2019 di che ha rivelato: “Sono una condomina, abito in un Tes_2
appartamento posto sul medesimo pianerottolo degli appartamenti delle parti convenute…Riconosco il Sig. presente in aula. È vero che, nei primi mesi T_ dell'anno 2017, il Sig. ha trasferito una parte dei suoi mobili ed arredi T_ nell'appartamento interno 20 dello stabile di via Nicola Salvi n. 68 e lo occupa.
Preciso di non sapere se vi abiti o meno ma sicuramente lo vedo quasi quotidianamente entrare ed uscire sia dall'appartamento int. 20 sia dall'appartamento int. 21 del predetto edificio. Preciso di non sapere se e dove egli abbia il proprio domicilio o dimora fissa e se di conseguenza abiti effettivamente nell'immobile int. 20; Ciò lo so perché abito lì da oltre sessant'anni e mi trovo spesso a casa, essendo pensionata. Io vedo e sento il vicino entrare ed uscire dal Condominio…Ricordo bene il periodo del trasferimento del Sig. perché ci fu del trambusto sul pianerottolo”). T_
- La convivenza tra il e la non è provata (“il teste che ha T_ CP_3 Tes_2 precisato testualmente: “…Riconosco la Sig.ra presente in aula, ma era da CP_3
tantissimo tempo che non la vedevo;
non è vero ad anzi preciso che, a mia
r.g. n. 4 conoscenza, la Sig.ra si è trasferita altrove sin dalla fine degli anni novanta CP_3
e dal 2000 in poi non risiede più con la propria famiglia nell'appartamento sito in
Via Nicola Salvi n. 68, piano V, int. 20…”; ADR del Giudice: “da quando la signora è andata via e sino a quando è entrato il più o meno, CP_3 T_ nell'appartamento era svolta, secondo quanto mi consta, una attività commerciale. Venivano persone nell'immobile da tutte le parti del mondo a dormire e a soggiornare per qualche giorno”. ADR dell'Avv. Obino: “Il palazzo affaccia, tra gli altri, sul Colosseo, sul Palatino e sull'Arco di Costantino”; il teste rispondendo sul cap. 2 della memoria della ha Persona_2 CP_3 dichiarato: “2. Non è vero”; il teste rispondendo sullo stesso Tes_1 capitolo ha precisato: “Ho risposto…non ha abitato col Sig. T_ nell'immobile, a quanto io sappia”; la teste non ha riferito Testimone_3 circostanze utili se non che si fosse recata in data 20/3/2017 nell'appartamento int. 20 per prelevare alcuni mobili utili alla stessa o alla Associazione “Fruit”; il teste compagno universitario del ha riferito di Testimone_4 T_ conoscere il e di esserlo andato a trovare presso l'int. 20 alcuni anni fa e T_ più di recente, ammettendo di non conoscere la “ la Sig.ra o i suoi figli;
CP_3
c'erano comunque diverse persone invitate, si trattava di riunioni culturali nelle quali si mangiava anche qualcosa. ADR Non sono in grado di precisare se ci fosse una padrona di casa…”; il teste non ha saputo raccontare Testimone_5
dove abitasse la il teste ha chiarito che le parti vivessero CP_3 Tes_6 insieme all'int.20 da oltre venti anni mentre la convivenza risalirebbe, per stessa prospettazione attorea, al 2009).
- Il ricorso introduttivo è stato notificato, in data 16.06.2017, alla in Via CP_3
Erode Attico 50/E, residenza del marito della , a mani CP_3 Persona_3 del “figlio e convivente”. Persona_4
- Non colgono nel segno le dichiarazioni, evidenziate dalla difesa dei resistenti a sostegno della contraria prospettazione, che sono del tutto neutre (: 1) quelle di
che all'udienza del 05.02.2018, ha riferito: «Nel giorno Testimone_3 indicato (20.03.2017) mi sono recata nell'int. 20 per prelevare alcuni mobili che potevano essere utili a me o all'associazione; non ho visto portare via altri mobili. Non era un trasloco», e, ancora, che «Io prelevavo delle sedie e un mobiletto;
per il resto la casa rimaneva ammobiliata»; 2) del Sig. Tes_4
che ha reso dichiarazioni de relato a parte actoris: «So dal dott.
[...]
che abita con la sig.ra sono stato a trovare il dott. Tes_7 CP_3 Tes_7
r.g. n. 5 diverse nel corso degli anni (non sono in grado di precisare il periodo, ma la prima volta alcuni anni fa e l'ultima meno di un anno fa, pochi mesi fa) all'int.
20. […]»; 3) del teste rese all'udienza del 18.07.2018 Testimone_8 secondo cui: “Ero presente ai fatti e mi sono limitato a buttare delle cose CP_ contenute nell'appartamento dove e NA convivono, int. 20, piano T_
V, di Via Nicola Salvi in Roma. Che io sappia i medesimi non hanno traslocato dall'appartamento int. 21 a quello int. 20 né, in quella occasione, ci sono stati spostamenti di mobili dall'int. 21 all'interno 20. […]». Egli non è particolarmente attendibile avendo affermato che la sede della società è sita al piano terra mentre secondo il l'associazione ha sede all'int.n.21; 4) del teste T_ [...] secondo cui: «…NA abita da anni con ed Tes_5 CP_2 Parte_1 il nucleo familiare all'int. 20 della Via Nicola Salvi in Roma;
lo constatato perché li frequento da molti anni;
la seconda parte non è vera poiché non ha traslocato.
Lo dico con certezza perché faccio dei lavoretti per l'Associazione Fruits ed ho partecipato a meri lavori di pulizia dell'appartamento int. 20 […]» Ad anche che
«E' vero, mi è stato riferito dalla Sig.ra l'ho constatato personalmente, per CP_3
aver fatto visita alla stessa casa sempre in relazione agli ultimi 7 anni circa», ed ancora «Si lo so, confermo ho frequentato più volte l'abitazione della Sig.ra
i figli ed il prof. Preciso di aver frequentato i medesimi poiché ho CP_3 T_
conosciuto il prof. (da molti anni) poiché abbiamo studi comuni sui temi T_
della teologia e della religione»). Le dichiarazioni dei testi richiamate dai resistenti non sono particolarmente attendibili, poiché confermano che la CP_3 abita, nell'appartamento, dal 1995, salvo chiarire di averlo appreso dalla stessa nonostante gli anni ed anni di frequentazione della casa;
la teste CP_3 [...]
esclude che tra gli appartamenti sia intervenuto un “trasloco”. Testimone_9
- È violata la previsione dell'art. 2 del contratto di locazione;
dunque, vi è grave inadempimento della conduttrice e il contratto va risolto. CP_3
- Il e la vanno condannati al rilascio, nonché al pagamento l'importo T_ CP_3
mensile di euro 365,22 sino al rilascio effettivo.
- Altri e maggiori danni non sono stati provati.
- Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c.
- Le spese seguono la soccombenza.
- In mancanza di specifica nota-spese, le spese sono liquidate d'ufficio come da dispositivo.
r.g. n. 6 e , con l'unico atto di appello, impugnano la decisione, con Parte_1 Parte_2
ricorso iscritto a ruolo il 23.03.2021 e rassegnano le seguenti conclusioni:
<< In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza appellata;
dichiarare il signor carente di legittimazione passiva e, per l'effetto, Parte_1
respingere la domanda nei suoi confronti con vittoria di spese, competenze ed onorari di ambedue i gradi del giudizio;
In via principale: ed in riforma integrale dell'impugnata Sentenza respingere la domanda della Controparte_1
subentrata alla , con vittoria del compenso professionale oltre spese vive e Pt_4 generali, Iva e Cpa d'ambedue i gradi del giudizio da distrarre all'avv. Stefano Succi che si dichiara antistatario.>>
A sostegno delle rassegnate conclusioni, gli appellanti propongono le seguenti censure.
1) Rubricato:” Carenza della legittimazione passiva del signor T_
. Gli appellanti censurano la decisione nella parte in cui accerta la
[...]
legittimazione passiva del e il suo trasferimento, con relativo trasloco, a T_ marzo 2017, nell'appartamento locato alla Sostengono la inutilità della CP_3
partecipazione del al presente giudizio, in ragione della eseguibilità del T_
titolo non solo nei confronti della ma anche nei confronti del terzo CP_3
occupante senza titolo. Concludono per la estromissione, del dal T_
giudizio.
2) Rubricato:” Erronea interpretazione dei fatti di causa”. Gli appellanti lamentano vizio di errata interpretazione delle risultanze istruttorie rispetto all'accertamento in punto di “trasloco dei mobili e la cessione dell'immobile da parte della signora al sig. , per inattendibilità dei testi le cui CP_3 T_
dichiarazioni sono state poste a sostegno della decisione. Secondo gli appellanti, la decisione si fonda sull' abbandono dell'immobile, da parte della nonché CP_3 sulla consegna dell'immobile, da parte della medesima al che CP_3 T_
avrebbe sostanziato la presa di possesso, mediante il cambio della serratura.; le dichiarazioni testimoniali contrastanti non consentono di ritenere provati i fatti posti a sostegno della decisione e lo spostamento di alcuni mobili non vale a dimostrare, anche in presenza di dichiarazioni testimoniali contrarie, che sia stato eseguito “un trasloco”; il cambio della serratura è conseguito, diversamente da quanto accertato in sentenza, ad un tentativo di effrazione, come confermato dai fabbri e dalla presentazione di una denuncia.
3) Rubricato: “Assoluta inattendibilità dei testi di parte attrice”. Gli appellanti lamentano la incapacità a testimoniare dei testi addotti da parte attrice, in quanto r.g. n. 7 tutti con gravi motivi di contrasto con i resistenti (cause civili e penali di cui agli allegati. 5 e 6). Aggiungono che le circostanze riferite dai testi della parte ricorrente sono coperte dal “ giudicato esterno” intervenuto sull'accertamento di due diverse decisioni del Tribunale di Roma, ambedue confermate in appello
(“Il signor in particolare, dichiarava, all'udienza del Persona_2
05/02/18 “nell'interno 20 era stata allestita una casa vacanza” Circostanza reiterata prima dal signor che all'udienza del 18/07/18 ha Tes_1 dichiarato: “la signora non abita più lì da circa una ventina d'anni, CP_3 successivamente ha messo una casa vacanze” e poi dalla signora Tes_2 che all'udienza del 18/11/19 testimoniava “la signora trasferita altrove CP_4
sin dalla fine degli anni 90...sino a quando è entrato il signor T_ nell'appartamento...era svolta un'attività commerciale, Venivano persone nell'immobile da tutte le parti del mondo”” ) con la conseguenza che non è sostenibile, in questa sede, che la abbia lasciato l'immobile trasformandolo CP_3
in una pensione, circostanza esclusa dai precedenti giudizi.
4) Rubricato:” Completa illogicità della domanda”. Gli appellanti censurano di illogicità la domanda della ricorrente nella parte in cui sostiene l'allontanamento, della dall'immobile, nonostante l'avesse adibito alla attività di affittacamere, ben più CP_3 lucrosa dell'allegato subaffitto.
5) Rubricato: “Carenza di prova su un aspetto essenziale della domanda”. Gli appellanti allegano la errata valutazione delle risultanze istruttorie in punto di (ritenuta, in sentenza) “diversa residenza” della A tal fine, allegano la irrilevanza della CP_3 relata di notifica dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio (il figlio che ha ricevuto l'atto è solo occasionalmente presente nell'immobile del padre, dove la madre non è presente se non occasionalmente e la formula utilizzata dall'UNEP nella relata è di stile) e richiamano “due testimonianze indotte dagli appellanti”.
6) Rubricato: “Piena prova della difesa degli appellanti”. Gli appellanti lamentano la omessa valutazione delle risultanze istruttore in ordine alla residenza degli odierni appellanti e, a tal fine, richiamano la dichiarazione della teste Testimone_9
che, dopo aver riferito di aver lavorato, come domestica, per il
[...] T_ dall'anno 2000, di aver lavorato dal 2009, presso l'interno 21 di via San Nicola Salvi
68, al servizio del e della ( la quale ha vissuto, con il nell'int.21, T_ CP_3 T_ dal 24.10.1981 al 09.05.1988) , presso l'appartamento interno 20 di Via Nicola Salvi n.
68, dichiara di aver : “ lavorato anche con la signora da quando CP_3 Parte_5 trasferito a casa della signora nel 2009, all'interno 20”, dichiarazioni CP_3
r.g. n. 8 testimoniali che trovano riscontro documentale nelle risultanze del certificato storico- anagrafico della (risulta aver vissuto con il nella casa dello stesso, ovvero CP_3 T_ all'interno 21, dal 24/10/81 al 09/05/88); nelle dichiarazioni del teste Tes_8
( abita da anni con il signor ..all'interno 20
[...] Controparte_2 Parte_1 di Via Nicola Salvi...l'ho constatato perché li frequento da anni”) e nelle dichiarazioni del teste (“so che il abitava con la all'interno 20 da Tes_6 Tes_7 CP_3 tantissimi anni”.), mentre prive di rilievo sono le piccole discrasie che interessano le dichiarazioni rese dai testi.
n.q., si costituisce, resiste alle censure degli appellanti e Controparte_1
rassegna le seguenti conclusioni:
<< (…) rigettare la richiesta di sospensiva della sentenza impugnata e tutte le domande
proposte dai Signori e con il “Ricorso in Controparte_2 Parte_1 appello” depositato il 23/3/2021, l'una e le altre perché inammissibili, improcedibili e del tutto infondate in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza (…) condannando i predetti alla refusione delle spese e dei compensi di lite anche del presente grado di appello, oltre rimborso forfettario ed oneri previdenziali e fiscali di legge, come da apposito nota che sarà depositata.
Pregiudizialmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità e la improcedibilità dell'appello in quanto il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione notificati non sono estratti dal fascicolo informatico di cancelleria;
difettano dell'autentica del legale di conformità all'originale; sono files ontologicamente diversi dagli originali, in ciò concretizzandosi ipotesi di nullità insanabile e procedibilità dell'appello. Nel merito, contesta le censure dell'appellante.
Eccezione pregiudiziale dell'appellata
Non ha pregio.
L'atto di appello non è nativo digitale, tuttavia, è notificato, con busta telematica, all'indirizzo del difensore costituito in primo grado e ciò ne garantisce la provenienza.
Per altro verso, se non c'è separata attestazione di conformità del decreto di fissazione della udienza di prima comparizione in appello;
tuttavia, la relata contiene l'attestazione di conformità dell'atto di appello e del decreto di fissazione di udienza all'originale presente nel fascicolo telematico e in cancelleria, dal quale sono estratti.
Quanto alle richieste istruttorie degli appellanti.
Non rilevano ai fini della decisione, che viene adottata sulla sola base delle r.g. n. 9 prospettazioni difensive degli stessi appellanti ed essendo irrilevante che sia intervenuto o meno un “trasloco” di mobili.
Motivo di appello sub 1).
La censura non ha pregio. Si verte in ipotesi di allegata occupazione senza titolo da parte del che invoca una giurisprudenza che riguarda il caso diverso in cui, chi T_
agisce, ignora l'occupazione senza titolo dell'immobile, laddove nel caso concreto si verte nella diversa ipotesi di conoscenza della presenza, nell'immobile, del (e T_
allontanamento del conduttore dall'immobile stesso), con conseguente configurabilità della legittimazione passiva del che, per altro, non contesta di abitare T_
l'immobile e resiste, anche in questa sede, alla domanda di rilascio della appellata.
Motivi di appello sub 2), 3), 4), 5) e 6).
Con tali motivi, gli appellanti lamentano la errata valutazione della istruttoria per la parte della decisione che accerta il trasferimento, nell'immobile oggetto di causa e locato alla del nonché l'allontanamento, della dall'immobile locato CP_3 T_ CP_3
e la mancanza di una convivenza tra i due nell'immobile in oggetto;
tali motivi sono intimamente connessi, vengono valutati congiuntamente e non inficiano la decisione impugnata.
La sentenza dichiara risolto il contratto di locazione per violazione dell'art.2 del contratto e analizza circostanze sia in punto di allontanamento della CP_3 dall'immobile locato, sia di cessione dell'immobile locato, da parte della conduttrice, la al CP_3 T_
L'articolo prevede la concessione in affitto ad uso di civile abitazione della sola persona fisica della conduttrice la infatti, come emerge dalla copia del contratto, CP_3 CP_3
non indica nessun altro appartenente al proprio nucleo familiare alla data di sottoscrizione del contratto, nonostante la presenza, sul modulo prestampato, di una specifica previsione e di “campi” da compilare a cura dei IS , dedicati alla indicazione di eventuali componenti del nucleo familiare diversi dalla e non CP_3
compilati.
Con la sottoscrizione del contratto, per espressa previsione dell'articolo in esame, la si è assunta l'impegno a comunicare qualsivoglia variazione del nucleo familiare. CP_3
Nel medesimo articolo si prevede il divieto per la conduttrice, di:” (…) sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, o di cedere o di conferire a qualunque titolo il
r.g. n. 10 contratto, nonché di dare una diversa destinazione all'immobile (…)”.
Secondo la stessa prospettazione degli appellanti, gli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto e, con esso, dell'art. 2, come già accertato con la sentenza impugnata, non sono stati assolti dalla CP_3
Il la cui ricostruzione in fatto è integralmente condivisa dalla che per T_ CP_3
altro propone, con il un unico atto di appello, seppure, a seguito della rinuncia T_ all'incarico difensivo dell'avv. Succi, si costituiscono, con gli stessi difensori, ma con separate comparse richiamando gli atti già depositati, nel presentare la denuncia alla
Questura di Roma sezione Viminale in data 16.06.2017, denuncia peraltro prodotta all'allegato 8 dalla stessa nel corso del primo grado del presente giudizio, allega CP_3 risiedere, già alla data del 18.03.2017, all'interno dell'immobile condotto in locazione dalla CP_3
Invero, per prospettazione comune alla e al (confermata da alcuni dei testi CP_3 T_ escussi), i due hanno convissuto prima presso l'int.21 dello stabile in oggetto e poi, con i di lei figli, presso l'int.20 dello stesso stabile, immobile locato dalla e oggetto CP_3
del presente giudizio.
In ciò devi ritenersi provata la violazione, già accertata con la sentenza impugnata, dell'art. 2 del contratto di locazione, nella parte in cui prevede il divieto di cessione, anche parziale del contratto di locazione.
Essendo assolto l'onere probatorio a carico della locatrice, resta da verificare la prospettazione degli appellanti, per i quali la istruttoria dimostrerebbe una risalente
“convivenza” tra la e i CP_3 T_
Le censure degli appellanti non trovano riscontro nella istruttoria dalla quale emerge solo che i due hanno abitato insieme l'int. 21 per un certo arco di tempo e che almeno dal 2017 sicuramente il per loro comune ammissione, abita l'int.20. T_
Il fatto che il vive nell'alloggio condotto in locazione dalla integra la T_ CP_3
grave violazione degli obblighi assunti dalla con la sottoscrizione del contratto in CP_3 punto di divieto di cessione parziale dell'immobile (oltre che di comunicazione di una eventuale variazione del nucleo familiare).
L'appartenenza al nucleo familiare della non è provata. CP_3
Fermo il netto contrasto tra le dichiarazioni testimoniali sul punto, già evidenziato nella sentenza impugnata, non vi è alcuna prova dell'appartenenza della e del al CP_3 T_
r.g. n. 11 medesimo "nucleo familiare minimo" e di tale prova di cui sono onerati i resistenti, odierni appellanti.
Giova precisare, in diritto, che la parte è tenuta a formulare eccezione di incapacità a testimoniare, e qualora il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo
157 c.p.c., ma l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità (Sez. U n. 9456 del 06/04/2023) e, in fatto, che la eccezione di incapacità a testimoniare non risulta sollevata tempestivamente e ribadita, con la conseguenza che in questa sede si discute esclusivamente di attendibilità delle dichiarazioni dei teste.
Ai sensi dell'art. 2729 c.c., in una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari acquisiti alla istruttoria, tale prova, ripetesi, non è data dal solo fatto che il abitasse all'interno dell'immobile locato alla Per T_ CP_3
contro, non vi è prova alcuna, ma ancor prima, non vi è alcuna allegazione specifica sul punto, che i testi abbiano potuto o potrebbero confermare con le loro dichiarazioni, di circostanze che consentano di ritenere provata non una mera coabitazione, ma il pur genericamente allegato legame, nel suo insieme di rapporti materiali e spirituali che esulano la mera coabitazione, pur provata, ma che è tipica di rapporti anche di natura meramente economica.
In particolare, il dalla documentazione anagrafica, non risulta inserito nel T_ nucleo familiare della gli appellanti, fanno risalire il “rapporto” tra la e il CP_3 CP_3
all'epoca della coabitazione dei due presso l'int. 21 (24.10.81 -09.05.88); la T_
tuttavia, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di CP_3 giudizio, allega di abitare all'int.20 “ da molti anni prima, essendo l'appartamento originariamente locato alla nonna “; da documentazione anagrafica versata in atti dalla ella risulta vivere all'int.20 dal 1988; i figli ( della sola sono nati il CP_3 CP_3
05.07.1995 e il 15.04.1999. Tali circostanze non solo nulla provano sul rapporto personale con il ma forniscono elementi indicativi della esistenza di un mero T_
rapporto di coabitazione.
Ciò detto, la presenza del all'interno dell'appartamento locato alla T_ CP_3
concretizza violazione degli obblighi assunti dalla conduttrice rilevante ai fini della pronuncia di risoluzione.
r.g. n. 12 Resta assorbita la valutazione delle altre censure che attengono al diverso profilo di inadempimento, quello dell'allontanamento, della dall'immobile locato, il cui CP_3
accertamento è ultroneo, essendo sufficiente, a sostenere la pronuncia di risoluzione,
l'accertata parziale cessione della locazione al T_
Spese di lite.
Seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza).
Sanzione processuale.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da appello di e , nei confronti di n.q., avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_1 sentenza n. 18929/2020, resa tra le parti, dal Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. comma secondo e dell'art. 429 c.p.c., in data 21.12.2020, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello.
- Condanna e , in solido, a rifondere, a Parte_1 Parte_2 Controparte_1
n.q., le spese di lite che liquida, in euro 5.809,00 per compensi oltre a
[...]
rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 30/04/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 13
r.g. n.
14