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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5638 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
Proc. n. 16844/2025 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Massimo
GA per parte opponente, dall'avv. Cinzia Tolomei per e dagli avv.ti Antonio Iannotta, CP_1
OL GA, SI IV e RI TO per il Comune di EN, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA - 1^ SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 16844 del R.G. 2025, promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Piave n. 20, int. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo GA;
- ricorrente -
contro
c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Tolomei;
e COMUNE DI VENEZIA (c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, OL GA, SI IV e RI TO;
- resistenti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha evocato in giudizio i convenuti Controparte_2 in epigrafe proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11920249007137046
(notificato l'1.8.2024), con cui gli ha intimato il pagamento del Controparte_3
totale importo di € 183.402,25, già portato dal ruolo n. 2022/001032 emesso dal Comune di
EN Polizia Urbana, asseritamente notificato il 16.6.2023 unitamente alla cartella di pagamento n. 11920220003437108000, avente ad oggetto crediti maturati per una pluralità di sanzioni ammnistrative relative agli anni 2016 e 2017.
Al riguardo ha dedotto l'omessa notifica della predetta cartella esattoriale e l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CAUTELARE: confermarsi ovvero, in difetto di previa concessione inaudita altera parte, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni su cui fonda l'intimazione di pagamento meglio indicata in parte narrativa;
NEL MERITO – IN VIA
PRINCIPALE: annullarsi l'intimazione di pagamento opposta, e ciò per i motivi tutti indicati in narrativa. NEL MERITO – IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in principalità e salvo gravame: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione, l'inesigibilità e l'insussistenza dei crediti portati dalle ordinanze-ingiunzione prodromiche all'intimazione di pagamento meglio indicata in parte narrativa, oltreché delle relative sanzioni aggiuntive ex art. 27 l. 689/1981 ed interessi e, per l'effetto, dichiararsi
l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della ricorrente per tale titolo;
annullarsi conseguentemente l'intimazione di pagamento opposta. NEL MERITO – IN
ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in precedenza e salvo gravame: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione, l'inesigibilità e
l'insussistenza dei crediti portati dalle ordinanze-ingiunzione prodromiche all'intimazione di pagamento meglio indicata in parte narrativa, oltreché delle relative sanzioni aggiuntive ex art. 27
l. 689/1981 ed interessi ad eccezione di quelli portati dalle ordinanze- ingiunzione nn. 9076/16 e
1403/1 contraddistinte sub 2) con le lett. I ed L e, per l'effetto, annullarsi l'intimazione di
pagamento opposta e dichiararsi corrispondentemente la parziale insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del ricorrente per tali titoli;
annullarsi conseguentemente l'intimazione di pagamento opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimb. sp. gen. (15%), c.p.a. ed i.v.a., quest'ultima se ed in quanto dovuta”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse si sono costituiti in giudizio ed il Comune CP_1
di EN, i quali hanno impugnato e contestato - punto per punto, in fatto ed in diritto - l'avversa domanda, di cui hanno invocato l'integrale rigetto, rilevando la piena legittimità dell'intero iter procedimentale che ha condotto, da ultimo, all'emissione - da parte dell'agente della riscossione - dell'intimazione di pagamento opposta.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova precisare come nell'ambito dell'esecuzione esattoriale il titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale (art. 49 D.P.R. 602/73), mentre, in luogo del precetto, viene notificata la cartella recante la descrizione del titolo esecutivo (e quindi del ruolo e della data in cui quest'ultimo è stato reso esecutivo) e, eventualmente, l'intimazione di pagamento solo qualora l'esecuzione non abbia avuto inizio entro un anno dalla notifica della cartella. Ed infatti, a tenore dell'art. 50 D.P.R. 602/73
“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Per giurisprudenza pacifica ed ampiamente consolidata, le intimazioni di pagamento - emesse dall'agente della riscossione ai sensi della norma testé trascritta - costituiscono atti autonomamente impugnabili.
2. Venendo all'esame del merito dell'odierna opposizione, non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione con cui l'opponente ha lamentato l'omessa notifica della sottesa cartella esattoriale n.
11920220003437108000.
Ed infatti, par d'uopo da subito evidenziare come abbia Controparte_3 dimostrato per tabulas l'avvenuto regolare perfezionamento dell'iter notificatorio con riferimento alla predetta cartella, caratterizzato da un'ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, in cui la notifica si è perfezionata con il regolare e documentato compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c.
occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa (avutosi a mani del destinatario il 16.6.2023) ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.
L'avviso di ricevimento in esame reca, poi, espressa indicazione dell'identificativo della cartella di pagamento in questione.
A tal riguardo va, altresì, considerato che costituisce approdo giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui “un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta”, con l'ulteriore precisazione che “nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, n. 3743).
Va da sé, pertanto, che - stante la pacifica mancata impugnazione della cartella in esame e la conseguente preclusione a poter validamente eccepire la prescrizione ove maturata in data antecedente alla notifica della cartella - è da ritenere che detta notifica abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto iniziati nuovamente a decorrere dal giugno 2023, sicché, risalendo la notifica dell'intimazione di pagamento in esame all'agosto 2024, può certamente concludersi che il termine prescrizionale quinquennale non è affatto spirato.
Ad ogni buon conto, premesso che l'opponente non ha contestato l'omessa notifica delle molteplici ordinanze-ingiunzione sottese alla sopra richiamata cartella esattoriale ed emesse dal Comune di
EN (ente, quest'ultimo, che ha comunque fornito prova documentale del regolare perfezionamento delle relative notifiche avutesi tra gennaio ed agosto 2018), va osservato che - anche alla data di notifica della cartella di pagamento (ovvero al giugno 2023) - alcuna prescrizione quinquennale poteva certamente dirsi maturata, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni, ovvero dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, l'odierna opposizione non può che essere rigettata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 900,00 per la fase introduttiva;
€ 2.000,00 ed € 2.200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, 1^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta la n. 16844/25 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Controparte_2
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in €
6.400,00, oltre accessori come per legge.
3) Condanna l'opponente a rifondere - in favore del Comune di EN, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in € 6.400,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in EN, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 16844/2025 R.G.
IL GIUDICE letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Massimo
GA per parte opponente, dall'avv. Cinzia Tolomei per e dagli avv.ti Antonio Iannotta, CP_1
OL GA, SI IV e RI TO per il Comune di EN, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA - 1^ SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive d'udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 16844 del R.G. 2025, promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Piave n. 20, int. 8, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo GA;
- ricorrente -
contro
c.f. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Tolomei;
e COMUNE DI VENEZIA (c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli avv.ti Antonio Iannotta, OL GA, SI IV e RI TO;
- resistenti -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha evocato in giudizio i convenuti Controparte_2 in epigrafe proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 11920249007137046
(notificato l'1.8.2024), con cui gli ha intimato il pagamento del Controparte_3
totale importo di € 183.402,25, già portato dal ruolo n. 2022/001032 emesso dal Comune di
EN Polizia Urbana, asseritamente notificato il 16.6.2023 unitamente alla cartella di pagamento n. 11920220003437108000, avente ad oggetto crediti maturati per una pluralità di sanzioni ammnistrative relative agli anni 2016 e 2017.
Al riguardo ha dedotto l'omessa notifica della predetta cartella esattoriale e l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “IN VIA CAUTELARE: confermarsi ovvero, in difetto di previa concessione inaudita altera parte, disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzioni su cui fonda l'intimazione di pagamento meglio indicata in parte narrativa;
NEL MERITO – IN VIA
PRINCIPALE: annullarsi l'intimazione di pagamento opposta, e ciò per i motivi tutti indicati in narrativa. NEL MERITO – IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in principalità e salvo gravame: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione, l'inesigibilità e l'insussistenza dei crediti portati dalle ordinanze-ingiunzione prodromiche all'intimazione di pagamento meglio indicata in parte narrativa, oltreché delle relative sanzioni aggiuntive ex art. 27 l. 689/1981 ed interessi e, per l'effetto, dichiararsi
l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della ricorrente per tale titolo;
annullarsi conseguentemente l'intimazione di pagamento opposta. NEL MERITO – IN
ESTREMO SUBORDINE: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto chiesto in precedenza e salvo gravame: accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione, l'inesigibilità e
l'insussistenza dei crediti portati dalle ordinanze-ingiunzione prodromiche all'intimazione di pagamento meglio indicata in parte narrativa, oltreché delle relative sanzioni aggiuntive ex art. 27
l. 689/1981 ed interessi ad eccezione di quelli portati dalle ordinanze- ingiunzione nn. 9076/16 e
1403/1 contraddistinte sub 2) con le lett. I ed L e, per l'effetto, annullarsi l'intimazione di
pagamento opposta e dichiararsi corrispondentemente la parziale insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del ricorrente per tali titoli;
annullarsi conseguentemente l'intimazione di pagamento opposta. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimb. sp. gen. (15%), c.p.a. ed i.v.a., quest'ultima se ed in quanto dovuta”.
Instaurato il contraddittorio, con distinte comparse si sono costituiti in giudizio ed il Comune CP_1
di EN, i quali hanno impugnato e contestato - punto per punto, in fatto ed in diritto - l'avversa domanda, di cui hanno invocato l'integrale rigetto, rilevando la piena legittimità dell'intero iter procedimentale che ha condotto, da ultimo, all'emissione - da parte dell'agente della riscossione - dell'intimazione di pagamento opposta.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova precisare come nell'ambito dell'esecuzione esattoriale il titolo esecutivo sia costituito dal ruolo esattoriale (art. 49 D.P.R. 602/73), mentre, in luogo del precetto, viene notificata la cartella recante la descrizione del titolo esecutivo (e quindi del ruolo e della data in cui quest'ultimo è stato reso esecutivo) e, eventualmente, l'intimazione di pagamento solo qualora l'esecuzione non abbia avuto inizio entro un anno dalla notifica della cartella. Ed infatti, a tenore dell'art. 50 D.P.R. 602/73
“Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”.
Per giurisprudenza pacifica ed ampiamente consolidata, le intimazioni di pagamento - emesse dall'agente della riscossione ai sensi della norma testé trascritta - costituiscono atti autonomamente impugnabili.
2. Venendo all'esame del merito dell'odierna opposizione, non meritevole di accoglimento risulta l'eccezione con cui l'opponente ha lamentato l'omessa notifica della sottesa cartella esattoriale n.
11920220003437108000.
Ed infatti, par d'uopo da subito evidenziare come abbia Controparte_3 dimostrato per tabulas l'avvenuto regolare perfezionamento dell'iter notificatorio con riferimento alla predetta cartella, caratterizzato da un'ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, in cui la notifica si è perfezionata con il regolare e documentato compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c.
occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto e il ricevimento della raccomandata informativa (avutosi a mani del destinatario il 16.6.2023) ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.
L'avviso di ricevimento in esame reca, poi, espressa indicazione dell'identificativo della cartella di pagamento in questione.
A tal riguardo va, altresì, considerato che costituisce approdo giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui “un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta”, con l'ulteriore precisazione che “nell'ambito di detta inoppugnabilità, è ricompresa altresì l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, n. 3743).
Va da sé, pertanto, che - stante la pacifica mancata impugnazione della cartella in esame e la conseguente preclusione a poter validamente eccepire la prescrizione ove maturata in data antecedente alla notifica della cartella - è da ritenere che detta notifica abbia interrotto i termini prescrizionali, i quali sono pertanto iniziati nuovamente a decorrere dal giugno 2023, sicché, risalendo la notifica dell'intimazione di pagamento in esame all'agosto 2024, può certamente concludersi che il termine prescrizionale quinquennale non è affatto spirato.
Ad ogni buon conto, premesso che l'opponente non ha contestato l'omessa notifica delle molteplici ordinanze-ingiunzione sottese alla sopra richiamata cartella esattoriale ed emesse dal Comune di
EN (ente, quest'ultimo, che ha comunque fornito prova documentale del regolare perfezionamento delle relative notifiche avutesi tra gennaio ed agosto 2018), va osservato che - anche alla data di notifica della cartella di pagamento (ovvero al giugno 2023) - alcuna prescrizione quinquennale poteva certamente dirsi maturata, tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza a favore degli Uffici per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (nel caso di specie pari a 542 giorni, ovvero dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68 del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni, l'odierna opposizione non può che essere rigettata.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 1.300,00 per la fase di studio;
€ 900,00 per la fase introduttiva;
€ 2.000,00 ed € 2.200,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di EN, 1^ Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta la n. 16844/25 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da Controparte_2
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in €
6.400,00, oltre accessori come per legge.
3) Condanna l'opponente a rifondere - in favore del Comune di EN, in persona del legale rappresentante pro tempore - gli onorari di lite del presente giudizio che liquida in € 6.400,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in EN, il 26 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato