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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1470/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1470/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRIMA Parte_1 C.F._1
CAMMARATA
-attore opponente- contro
(P. IV ), con il patrocinio dell'avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Controparte_1 P.IV_1
Ornati
-convenuta opposta-
e nei confronti di
P.IV ) con il patrocinio degli Avv.ti Alberto M. Fornari, Controparte_2 P.IV_2
e Gaetano Iorio Fiorelli e Eliana Maria Fruncillo
-terza chiamata in causa-
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.03.2023, depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2019, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Enna il 25.08.2019 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1026/2019 e depositato in Cancelleria l'11.09.2019.
Con il decreto opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente, , il pagamento Parte_1 dell'importo di € 17.507,89, oltre ad interessi e spese, in forza del contratto di prestito personale n.10393013634470, stipulato dall'opponente con (cfr. doc.ti nn. 5 e 6, fascicolo del Per_1
procedimento monitorio). Il credito è stato in seguito ceduto dapprima a Banca Ifis S.p.a. e successivamente ceduto a parte opposta, giusta cessione del credito del 16.01.2017. Controparte_1
In particolare l'opponente, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in garanzia della Compagnia
Assicurativa ora ha eccepito: CP_3 Controparte_4
(i) l'insufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova dell'esistenza del credito;
(ii) la scarsa chiarezza delle clausole contrattuali e l'usurarietà dei tassi passivi pattuiti;
(iii) la non debenza delle somme indicate nel decreto ingiuntivo;
(iv) la prescrizione del credito;
(v) l'attivazione della copertura assicurativa per perdita d'impiego.
L' opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e comunque di dichiararsi non dovuta la somma ingiunta per i predetti motivi, ovvero, in subordine, nel caso di conferma del decreto ingiuntivo o di parziale accoglimento della domanda di condanna al pagamento, di condannare la compagnia assicurativa (terza chiamata in causa) a tenere indenne e/o manlevare da qualsivoglia conseguenza dannosa. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio la società Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo. In subordine, parte opposta ha chiesto la condanna, in ogni caso, di al pagamento in suo favore della diversa, Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'attività istruttoria.
Con provvedimento del 19.10.2021, il Tribunale di Enna ha autorizzato la chiamata in causa della
Compagnia Assicurativa ora la quale si è costituita in giudizio con Controparte_3 Controparte_4
comparsa del 13.04.2022 eccependo:
(i) il difetto di legittimazione passiva della società (ex ; Controparte_2 Controparte_3
(ii) l'intervenuta prescrizione dei presunti diritti scaturenti dalla polizza CL/03/791;
(iii) l'infondatezza nel merito delle domande formulate dall'attore opponente.
Sulla base di questi motivi, la terza chiamata in causa ha quindi chiesto al Tribunale adito:
- di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della medesima;
2 - di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto inerente alla polizza CL/03/791 sottoscritta dall'opponente;
- di respingere tutte le domande formulate dall'attore opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, nel caso di accoglimento delle avverse pretese, di contenere la condanna di nei CP_2
limiti di cui alla polizza invocata.
Con ordinanza del 3.03.2022, il Tribunale ha dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato a parte opposta il termine per presentare domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, con ordinanza del
28.01.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Tribunale ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
*
2. Sull'infondatezza dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo.
A tal riguardo, si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente e l'opposto assumono rispettivamente la posizione di attore e convenuto solo in senso formale.
Ne consegue che su parte opposta, attrice sostanziale, grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria in forza di un valido titolo, spettando invece a parte opponente, convenuta sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto: (i) il contratto di prestito personale originariamente
3 stipulato da in data 22.02.2007 con (cfr. doc. n. 5, fascicolo del Parte_1 Per_1
procedimento del monitorio); (ii) documentazione attestante la cessione del credito (cfr. doc.ti nn. 1 e 7, fascicolo del monitorio); (iii) l'estratto conto completo relativo a tutta la durata del rapporto contrattuale intercorso tra le parti dalla data di erogazione della somma finanziata (cfr. doc. n. 4, fascicolo di parte opposta).
Ebbene, dalla disamina della documentazione prodotta da parte opposta si evince l'infondatezza delle eccezioni di parte opponente
Anzitutto, parte opposta ha allegato e provato la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, ossia il contratto di finanziamento n.10393013634470, stipulato dall'opponente con . Per_1
Lo stesso opponente non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento azionato dall'opposta, né di avere ricevuto l'importo finanziato (cfr. doc. n. 2 bis, fascicolo del procedimento monitorio).
Tali fatti, quindi, oltre ad essere stati provati in via documentale dall'opposta, sono ulteriormente dimostrati in quanto non specificamente contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. da parte opponente.
Inoltre, parte opposta nel presente giudizio ha prodotto gli estratti conto completi relativi al finanziamento concesso da , con l'annotazione di tutte le poste di dare e avere intercorrenti tra Per_1
le parti (cfr. doc. n. 4, fascicolo parte opposta).
Gli estratti conto integrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. n. 5675/2001; Cass. n.
14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Incombeva quindi su parte opponente l'onere di contestare in modo chiaro e specifico le annotazioni contabili contenute negli estratti conto integrali prodotti dall'opposta.
Pertanto, la generica eccezione di parte opponente in ordine alla mancata prova del credito di parte opposta, motivata esclusivamente sull'inidoneità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
T.U.B. a fungere da prova del credito, va rigettata, atteso che parte opposta ha prodotto sia il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, sia l'estratto conto completo relativo all'intera durata del rapporto, dal quale risulta il credito di parte opposta, non specificamente contestato dall' opponente.
Anche le doglianze dell'opponente relative al mancato rispetto delle clausole inerenti al computo degli interessi, all'usurarietà degli interessi pattuiti e all'applicazione degli interessi anatocistici hanno carattere assolutamente generico, in quanto formulate senza allegazione di conteggi e/o consulenze di parte, e senza alcuna precisazione finalizzata alla specifica individuazione dei presunti addebiti
4 illegittimi, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle difese svolte da parte opponente, nonostante parte opposta abbia provveduto al deposito del contratto e dell'estratto conto completo del rapporto contrattuale di cui è causa già con la costituzione nel presente giudizio.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Ed invero, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di mutui e finanziamenti la prescrizione del diritto al rimborso della somma finanziata inizia a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. sentenza n. 17798/2011).
Si osserva inoltre che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato.
Pertanto, trattandosi di finanziamento sottoscritto in data 22.2.2017, da estinguersi in 96 rate, con scadenza della prima rata il 25.03.2007 e dell'ultima il 25.02.2015, il termine di prescrizione decennale
è iniziato a decorre solo da quest'ultima data.
Parte opposta ha inoltre fornito la prova di numerosi atti di interruzione della prescrizione: (i)
l'introduzione del procedimento monitorio e dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
(ii) la raccomandata n. 61507612674-7 del 30/03/2017, ricevuta dall'opponente il
21.06.2019, con cui l' oltre a comunicare l'avvenuta cessione del credito in proprio Controparte_1
favore, ha sollecitato ancora una volta il pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. n. 7 –fascicolo monitorio e doc. n. 8 del fascicolo dell'opposta).
In conclusione, quindi, l'opposizione va rigettata, atteso che parte opposta ha provato la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, nonché l'entità del credito dalla stessa vantato.
Diversamente, sono infondate le generiche eccezioni dell'opponente, il quale peraltro non ha assolto ai propri oneri probatori, non avendo né dedotto né provato alcun fatto estintivo e/o modificativo del diritto di credito vantato dall'opposta.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 364/2019 del 25.08.2019 emesso dal Tribunale di
Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. 1026/2019, depositato in Cancelleria l'11.09.2019.
*
3. Sulla domanda svolta dall'opponente nei confronti della terza chiamata in garanzia.
Con riferimento alla domanda svolta dall'opponente nei confronti della terza chiamata in causa, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Compagnia Assicurativa per i motivi di seguito esposti.
5 Dalla disamina della documentazione prodotta dalla terza chiamata in causa e, in particolare, della polizza assicurativa n. CL/03/791 (cfr. doc n. 2, fascicolo della terza chiamata in garanzia), alla voce
“Assicuratore”, emerge che:
- per l'attivazione delle garanzie relative agli eventi “Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia
Grave, Inabilita Temporanea Totale al lavo Ricovero Ospedaliero” la domanda avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della società successivamente denominata , Controparte_3 Controparte_4
poi fusa per incorporazione con (cfr. doc.ti nn. 4 e 5, fascicolo della terza Controparte_2
chiamata in causa);
- per l'attivazione della garanzia relativa all'evento “Perdita Involontaria di Impiego”, come nel caso in esame, parte opponente avrebbe dovuto chiamare in causa la società (oggi Controparte_5 [...]
). CP_5
Ed invero, dalla lettura della polizza emerge che le garanzie rispettivamente offerte da CP_2
(all'epoca e da coprivano eventi ben diversi e che soltanto il programma CP_3 CP_5
assicurativo offerto da comprendeva la garanzia per perdita involontaria di impiego CP_5
invocata da parte opponente.
Per tali ragioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in garanzia è fondata e meritevole di accoglimento.
*
4. Conclusioni.
In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata per le ragioni esposte in motivazione
(cfr. paragrafo 2).
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 364/2019, emesso dal Tribunale di Enna in data
25.08.2019 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1026/2019 R.G. e depositato in Cancelleria
11.09.2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
Anche la domanda di parte opponente nei confronti della terza chiamata in causa va rigettata per le ragioni esposte in motivazione (cfr. paragrafo 3).
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese tra parte opponente e la terza chiamata in causa si deve tenere conto, come evidenziato dalla difesa di parte opponente nelle note di trattazione scritta del
28.04.2022 depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 3.05.2022, dell'ambiguità e della poca chiarezza delle seguenti comunicazioni ricevute a seguito dell'inoltro della
6 richiesta di attivazione della garanzia per perdita di impiego del 12.09.2028 (cfr. doc. n. 9 del fascicolo della chiamata in garanzia): comunicazione del 19.08.2008 a firma del servizio clienti di CP_3
, e comunicazione del 30.11.2009 a firma del servizio clienti di la prima su
[...] Controparte_4
carta intestata e , la seconda su carta intestata e (cfr. CP_3 CP_6 CP_4 CP_7
doc.ti nn. 10 e 11, fascicolo della terza chiamata in garanzia), con le quali parte opponente è stata invitata a porre in essere i necessari adempimenti per l'attivazione della polizza.
Come ragionevolmente dedotto dall'opponente, si ritiene che le predette comunicazioni, sottoscritte da e (oggi , abbiano potuto effettivamente CP_3 Controparte_4 Controparte_2
ingenerare in parte opponente l'erronea convinzione che della gestione del sinistro denunciato se ne dovesse occupare divenuta , e da ultimo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Per questi motivi
, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra e la chiamata in garanzia Parte_1 [...]
CP_2
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 364/2019 emesso dal Tribunale di Enna il 25.08.2019 nel procedimento monitorio iscritto al n 1026/2019 e depositato in Cancelleria il 11.09.2019, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra e d.a.c. Parte_1 CP_2
Enna, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Amedeo Sciarrone, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
In funzione di giudice unico nella persona della dott.ssa Sara Antonelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1470/2019 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRIMA Parte_1 C.F._1
CAMMARATA
-attore opponente- contro
(P. IV ), con il patrocinio dell'avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Controparte_1 P.IV_1
Ornati
-convenuta opposta-
e nei confronti di
P.IV ) con il patrocinio degli Avv.ti Alberto M. Fornari, Controparte_2 P.IV_2
e Gaetano Iorio Fiorelli e Eliana Maria Fruncillo
-terza chiamata in causa-
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza del 28.03.2023, depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
§§§
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha citato in Parte_1
giudizio per svolgere opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 364/2019, Controparte_1 emesso dal Tribunale di Enna il 25.08.2019 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1026/2019 e depositato in Cancelleria l'11.09.2019.
Con il decreto opposto il Tribunale di Enna ha ingiunto all'opponente, , il pagamento Parte_1 dell'importo di € 17.507,89, oltre ad interessi e spese, in forza del contratto di prestito personale n.10393013634470, stipulato dall'opponente con (cfr. doc.ti nn. 5 e 6, fascicolo del Per_1
procedimento monitorio). Il credito è stato in seguito ceduto dapprima a Banca Ifis S.p.a. e successivamente ceduto a parte opposta, giusta cessione del credito del 16.01.2017. Controparte_1
In particolare l'opponente, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in garanzia della Compagnia
Assicurativa ora ha eccepito: CP_3 Controparte_4
(i) l'insufficienza della documentazione prodotta ai fini della prova dell'esistenza del credito;
(ii) la scarsa chiarezza delle clausole contrattuali e l'usurarietà dei tassi passivi pattuiti;
(iii) la non debenza delle somme indicate nel decreto ingiuntivo;
(iv) la prescrizione del credito;
(v) l'attivazione della copertura assicurativa per perdita d'impiego.
L' opponente ha quindi chiesto al Tribunale adito la revoca del decreto ingiuntivo opposto e comunque di dichiararsi non dovuta la somma ingiunta per i predetti motivi, ovvero, in subordine, nel caso di conferma del decreto ingiuntivo o di parziale accoglimento della domanda di condanna al pagamento, di condannare la compagnia assicurativa (terza chiamata in causa) a tenere indenne e/o manlevare da qualsivoglia conseguenza dannosa. Parte_1
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio la società Controparte_1
contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione di controparte in quanto infondata in fatto e diritto, nonché la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo. In subordine, parte opposta ha chiesto la condanna, in ogni caso, di al pagamento in suo favore della diversa, Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'attività istruttoria.
Con provvedimento del 19.10.2021, il Tribunale di Enna ha autorizzato la chiamata in causa della
Compagnia Assicurativa ora la quale si è costituita in giudizio con Controparte_3 Controparte_4
comparsa del 13.04.2022 eccependo:
(i) il difetto di legittimazione passiva della società (ex ; Controparte_2 Controparte_3
(ii) l'intervenuta prescrizione dei presunti diritti scaturenti dalla polizza CL/03/791;
(iii) l'infondatezza nel merito delle domande formulate dall'attore opponente.
Sulla base di questi motivi, la terza chiamata in causa ha quindi chiesto al Tribunale adito:
- di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della medesima;
2 - di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto inerente alla polizza CL/03/791 sottoscritta dall'opponente;
- di respingere tutte le domande formulate dall'attore opponente, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in subordine, nel caso di accoglimento delle avverse pretese, di contenere la condanna di nei CP_2
limiti di cui alla polizza invocata.
Con ordinanza del 3.03.2022, il Tribunale ha dichiarato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e ha assegnato a parte opposta il termine per presentare domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010.
Preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione obbligatoria, con ordinanza del
28.01.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.
Di talché, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, il Tribunale ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
A seguito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La causa viene decisa sulla scorta dei motivi di seguito esposti.
*
2. Sull'infondatezza dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo.
A tal riguardo, si osserva che il criterio di riparto degli oneri assertivi e probatori dell'azione contrattuale di adempimento è previsto dal combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c. e dal principio di vicinanza della prova, in forza dei quali incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente;
provato ciò dal preteso creditore, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (ex multis: Cass. civ.
SS.UU. 30.10.2001 n. 13533; conf.: Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867;
Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315; Cass. civ.
5.10.1999 n. 11629).
Trattandosi di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente e l'opposto assumono rispettivamente la posizione di attore e convenuto solo in senso formale.
Ne consegue che su parte opposta, attrice sostanziale, grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'entità della pretesa creditoria in forza di un valido titolo, spettando invece a parte opponente, convenuta sostanziale, allegare e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. civ. Sez. I, 22/04/2003, n. 6421).
Nel caso di specie, parte opposta ha prodotto: (i) il contratto di prestito personale originariamente
3 stipulato da in data 22.02.2007 con (cfr. doc. n. 5, fascicolo del Parte_1 Per_1
procedimento del monitorio); (ii) documentazione attestante la cessione del credito (cfr. doc.ti nn. 1 e 7, fascicolo del monitorio); (iii) l'estratto conto completo relativo a tutta la durata del rapporto contrattuale intercorso tra le parti dalla data di erogazione della somma finanziata (cfr. doc. n. 4, fascicolo di parte opposta).
Ebbene, dalla disamina della documentazione prodotta da parte opposta si evince l'infondatezza delle eccezioni di parte opponente
Anzitutto, parte opposta ha allegato e provato la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, ossia il contratto di finanziamento n.10393013634470, stipulato dall'opponente con . Per_1
Lo stesso opponente non ha contestato di avere sottoscritto il contratto di finanziamento azionato dall'opposta, né di avere ricevuto l'importo finanziato (cfr. doc. n. 2 bis, fascicolo del procedimento monitorio).
Tali fatti, quindi, oltre ad essere stati provati in via documentale dall'opposta, sono ulteriormente dimostrati in quanto non specificamente contestati ai sensi dell'art. 115 c.p.c. da parte opponente.
Inoltre, parte opposta nel presente giudizio ha prodotto gli estratti conto completi relativi al finanziamento concesso da , con l'annotazione di tutte le poste di dare e avere intercorrenti tra Per_1
le parti (cfr. doc. n. 4, fascicolo parte opposta).
Gli estratti conto integrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. n. 5675/2001; Cass. n.
14849/2000; Cass. n. 12169/2000; Cass. n. 9579/2000).
Incombeva quindi su parte opponente l'onere di contestare in modo chiaro e specifico le annotazioni contabili contenute negli estratti conto integrali prodotti dall'opposta.
Pertanto, la generica eccezione di parte opponente in ordine alla mancata prova del credito di parte opposta, motivata esclusivamente sull'inidoneità dell'estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50
T.U.B. a fungere da prova del credito, va rigettata, atteso che parte opposta ha prodotto sia il contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, sia l'estratto conto completo relativo all'intera durata del rapporto, dal quale risulta il credito di parte opposta, non specificamente contestato dall' opponente.
Anche le doglianze dell'opponente relative al mancato rispetto delle clausole inerenti al computo degli interessi, all'usurarietà degli interessi pattuiti e all'applicazione degli interessi anatocistici hanno carattere assolutamente generico, in quanto formulate senza allegazione di conteggi e/o consulenze di parte, e senza alcuna precisazione finalizzata alla specifica individuazione dei presunti addebiti
4 illegittimi, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle difese svolte da parte opponente, nonostante parte opposta abbia provveduto al deposito del contratto e dell'estratto conto completo del rapporto contrattuale di cui è causa già con la costituzione nel presente giudizio.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'opponente.
Ed invero, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di mutui e finanziamenti la prescrizione del diritto al rimborso della somma finanziata inizia a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. sentenza n. 17798/2011).
Si osserva inoltre che ai contratti di finanziamento personale si applica la prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato.
Pertanto, trattandosi di finanziamento sottoscritto in data 22.2.2017, da estinguersi in 96 rate, con scadenza della prima rata il 25.03.2007 e dell'ultima il 25.02.2015, il termine di prescrizione decennale
è iniziato a decorre solo da quest'ultima data.
Parte opposta ha inoltre fornito la prova di numerosi atti di interruzione della prescrizione: (i)
l'introduzione del procedimento monitorio e dalla notifica del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
(ii) la raccomandata n. 61507612674-7 del 30/03/2017, ricevuta dall'opponente il
21.06.2019, con cui l' oltre a comunicare l'avvenuta cessione del credito in proprio Controparte_1
favore, ha sollecitato ancora una volta il pagamento di quanto dovuto (cfr. doc. n. 7 –fascicolo monitorio e doc. n. 8 del fascicolo dell'opposta).
In conclusione, quindi, l'opposizione va rigettata, atteso che parte opposta ha provato la fonte negoziale dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, nonché l'entità del credito dalla stessa vantato.
Diversamente, sono infondate le generiche eccezioni dell'opponente, il quale peraltro non ha assolto ai propri oneri probatori, non avendo né dedotto né provato alcun fatto estintivo e/o modificativo del diritto di credito vantato dall'opposta.
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 364/2019 del 25.08.2019 emesso dal Tribunale di
Enna nel procedimento monitorio iscritto al n. 1026/2019, depositato in Cancelleria l'11.09.2019.
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3. Sulla domanda svolta dall'opponente nei confronti della terza chiamata in garanzia.
Con riferimento alla domanda svolta dall'opponente nei confronti della terza chiamata in causa, è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Compagnia Assicurativa per i motivi di seguito esposti.
5 Dalla disamina della documentazione prodotta dalla terza chiamata in causa e, in particolare, della polizza assicurativa n. CL/03/791 (cfr. doc n. 2, fascicolo della terza chiamata in garanzia), alla voce
“Assicuratore”, emerge che:
- per l'attivazione delle garanzie relative agli eventi “Decesso, Invalidità Permanente Totale, Malattia
Grave, Inabilita Temporanea Totale al lavo Ricovero Ospedaliero” la domanda avrebbe dovuto essere rivolta nei confronti della società successivamente denominata , Controparte_3 Controparte_4
poi fusa per incorporazione con (cfr. doc.ti nn. 4 e 5, fascicolo della terza Controparte_2
chiamata in causa);
- per l'attivazione della garanzia relativa all'evento “Perdita Involontaria di Impiego”, come nel caso in esame, parte opponente avrebbe dovuto chiamare in causa la società (oggi Controparte_5 [...]
). CP_5
Ed invero, dalla lettura della polizza emerge che le garanzie rispettivamente offerte da CP_2
(all'epoca e da coprivano eventi ben diversi e che soltanto il programma CP_3 CP_5
assicurativo offerto da comprendeva la garanzia per perdita involontaria di impiego CP_5
invocata da parte opponente.
Per tali ragioni, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla terza chiamata in garanzia è fondata e meritevole di accoglimento.
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4. Conclusioni.
In conclusione, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata per le ragioni esposte in motivazione
(cfr. paragrafo 2).
Ne consegue la conferma del decreto ingiuntivo n. 364/2019, emesso dal Tribunale di Enna in data
25.08.2019 nel procedimento monitorio iscritto al n. 1026/2019 R.G. e depositato in Cancelleria
11.09.2019.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 55/14, come modificato dal D.M. n. 147/22, tenuto conto tenuto conto del valore della controversia e del mancato espletamento di attività istruttoria.
Anche la domanda di parte opponente nei confronti della terza chiamata in causa va rigettata per le ragioni esposte in motivazione (cfr. paragrafo 3).
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese tra parte opponente e la terza chiamata in causa si deve tenere conto, come evidenziato dalla difesa di parte opponente nelle note di trattazione scritta del
28.04.2022 depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 3.05.2022, dell'ambiguità e della poca chiarezza delle seguenti comunicazioni ricevute a seguito dell'inoltro della
6 richiesta di attivazione della garanzia per perdita di impiego del 12.09.2028 (cfr. doc. n. 9 del fascicolo della chiamata in garanzia): comunicazione del 19.08.2008 a firma del servizio clienti di CP_3
, e comunicazione del 30.11.2009 a firma del servizio clienti di la prima su
[...] Controparte_4
carta intestata e , la seconda su carta intestata e (cfr. CP_3 CP_6 CP_4 CP_7
doc.ti nn. 10 e 11, fascicolo della terza chiamata in garanzia), con le quali parte opponente è stata invitata a porre in essere i necessari adempimenti per l'attivazione della polizza.
Come ragionevolmente dedotto dall'opponente, si ritiene che le predette comunicazioni, sottoscritte da e (oggi , abbiano potuto effettivamente CP_3 Controparte_4 Controparte_2
ingenerare in parte opponente l'erronea convinzione che della gestione del sinistro denunciato se ne dovesse occupare divenuta , e da ultimo Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
Per questi motivi
, si ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite tra e la chiamata in garanzia Parte_1 [...]
CP_2
***
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'opposizione di;
Parte_1
2) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 364/2019 emesso dal Tribunale di Enna il 25.08.2019 nel procedimento monitorio iscritto al n 1026/2019 e depositato in Cancelleria il 11.09.2019, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3) rigetta la domanda di nei confronti di Parte_1 Controparte_2
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IV se e in quanto dovuta e CPA come per legge;
5) compensa integralmente le spese di lite tra e d.a.c. Parte_1 CP_2
Enna, 24 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Sara Antonelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Amedeo Sciarrone, nella sua attività di tirocinio per aspiranti G.O.P.
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