Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 13/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N . 9 7 / 2 0 1 8 R e g . G e n . A f f . C o n t .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 97 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 in persona dell'omonimo titolare con sede in Teggiano (Sa) al largo Parte_1
Refesulo snc, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I. dall'avv. Enrico Cardiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassano
(Sa) alla via Galdo n. 65
OPPONENTE
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Giuseppina Marotta e Maurizio Aloia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vallo della Lucania (Sa) alla via A. Rubino
n. 177
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale del 21.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
titolare della proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
464/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 30.10.2017, depositato il 2.11.2017, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di , titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale, la somma di euro 19.250,00, oltre interessi di mora e spese del monitorio liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al
15%, Iva e Cap se dovuti come per legge, in relazione al taglio del bosco, alla lavorazione e fornitura di pali, travi e sotto travi.
L'opponente esponeva di avere affidato a , omonimo titolare della ditta Controparte_1 individuale, l'incarico dell'esbosco della legna, ovverossia di portare sulla strada o sul luogo di carico il legname tagliato, e non anche il taglio del bosco, la successiva lavorazione e la fornitura di pali, travi e sotto travi;
che il taglio del bosco, ubicato in Teggiano (Sa) alla località Vallecupa, alla part. 201 di proprietà veniva effettuato Controparte_2 dall'opponente insieme a suoi operai nell'inverno 2016 e non nell'estate 2016; che CP_1 tratteneva una parte della legna pari all'importo di euro 6.100,00 e non di euro 3.000,00; che il credito vantato da veniva compensato con la fornitura di legname di pari importo, CP_1
come da fattura n.3/2016 e lettera compensativa e, pertanto, nulla era dovuto. Inoltre,
l'opponente disconosceva la fattura n. 2 del 20.08.2016 di euro 6.100,00 di e, in CP_1
particolare, disconosceva la sottoscrizione, a lui apparentemente riconducibile, apposta sul buono del 20.07.2016 di euro 11.000,00, non pattuito e non veritiero. Deduceva, infine, che il buono n. 1 del 19.02.2016 di euro 2.150,00 veniva pagato pro manibus alla presenza di
[...]
da TI (Pz), il quale assisteva all'estinzione dell'obbligazione con la dazione Per_1 dell'importo.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante nonché la pretestuosità ed infondatezza dello stesso come rappresentato dall'opposto, accogliere la presente opposizione con conseguente revoca pe annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo;
con CP_ condanna di refusione di spese e compensi di causa. .
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.05.2018 si costituiva Controparte_1
il quale, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contestava il contenuto dell'atto introduttivo perché infondato in fatto e in diritto e deduceva di avere ricevuto ed eseguito l'incarico del taglio di circa la metà del bosco ceduto, sito in Teggiano (Sa) alla località Valle Cupa, distinto al catasto terreni di detto comune al foglio 54, part. 201 di ha 0.03.04, part. 161 di ha 0.45.36 e part. 191 di ha 0.32.20; che l'opponente nella lettera compensativa dichiarava che “il sig. è titolare a Controparte_1 sua volta di un credito di € 6.100,00 nei confronti del signor derivante da Parte_1 fattura n. 02 del 20.08.2016”; che nella fattura n. 2 del 20.08.2016 venivano espressamente indicati i lavori eseguiti dall'opposta e cioè “lavoro di taglio ed esbosco materiale di castagno”; che le richieste di pagamento giammai venivano contestate;
che disconosceva il
“contratto acquisto taglio boschivo” in quanto prodotto in copia fotostatica e non conforme all'originale, privo di data certa e comunque inopponibile in quanto concluso con soggetto terzo rispetto alla ditta opposta e, peraltro, la particella ivi indicata risultava diversa da quelle corrispondenti al bosco oggetto dell'effettivo taglio;
che i lavori di taglio venivano eseguiti nel periodo da marzo a maggio 2016 e non nell'inverno 2016; che l'opposta, oltre al taglio del bosco, lavorava e forniva pali, travi e sotto travi ricavandoli proprio dal taglio del bosco nonché eseguiva una fornitura di legna di cerro applicando, tra l'altro, un prezzo di favore all'ingiunto; che nonostante ciò, l'opponente non onorava, nemmeno parzialmente, il suo debito. Impugnava la richiesta di compensazione del credito, in particolare la fattura n.3 del
01.09.2016 e precisava che, dal totale spettante, veniva già decurtata la somma di euro
3.000,00 per avere trattenuto, previo accordo, una parte di legna e di travi lavorate e, cioè 300
q.li di legna x euro 5,00 al q.le e 250 q.li di pali x euro 6,00 al q.le; che il buono n.19 del
20.07.2016 e la fattura n. 02 del 20.08.2016 erano relative al taglio e alla lavorazione del bosco e dalla somma di euro 16.100,00, era stata già detratta la predetta somma di euro
3.000,00; che il buono n. 1 del 19.02.2016, invece, si riferiva alla fornitura di legno di cerro che l'opposta eseguiva in favore della ditta e nulla aveva a che vedere con Parte_1 il bosco lavorato;
che nella fattura n. 3 del 1.09.2016 dell'opponente il prezzo dei pali veniva erroneamente indicato in euro 7,00 al q.le, anziché al prezzo pattuito di euro 6,00, 320 q.li anziché 300 q.li la legna trattenuta dall'opponente; che nessuna fornitura di legna di castagno
(q.tà mc.88) veniva eseguita dalla in favore del che, infine, Pt_1 Parte_1 CP_1
non corrispondeva al vero che il buono n. 1 del 19.02.2016 era stato pagato pro manibus e si opponeva alla prova per testi ex artt. 2726 e 2721 c.c. perché inammissibile. Infine, stante il disconoscimento della fattura n. 2 del 20.08.2016 di euro 6.100,00 e del buono di consegna n.
19 del 20.07.2016 a firma di si riservava di depositare l'originale e Parte_1
proponeva istanza di verificazione giudiziale in ordine alla loro autenticità.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “1. in via preliminare e in rito, - concedersi la provvisoria esecutorietà dell'impugnato decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione de qua fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
2. Nel merito, - rigettarsi la proposta opposizione, in quanto temeraria, inammissibile, improponibile, infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermarsi l'impugnato decreto ingiuntivo (n. 464/2017 R.G. 1386/2017) e dichiararlo esecutivo;
- emettersi ogni ulteriore e pertinente provvedimento di legge. Il tutto con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, diritti, onorari, rimb. come per per legge.”.
Con provvedimento del 15.01.2019, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
15.11.2021, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..
La causa veniva istruita con prove documentali, testimoniali e c.t.u. grafologica.
All'udienza del 21.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assegnata in decisione.
2. L'eccezione di disconoscimento è infondata.
L'opponente ha disconosciuto la sottoscrizione apposta al buono firmato il 20.07.2016 prodotto da parte opposta con il ricorso monitorio (all. n. 3).
A seguito della rituale istanza di verificazione da parte di , quale titolare Controparte_1 dell'omonima ditta, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologica al fine di accertare se la firma apposta sul buono n. 19 del 20.07.2016 di euro 11.000,00 in calce al medesimo sia o meno attribuibile a Parte_1
Il consulente, dott.ssa all'esito delle indagini peritali e in risposta al quesito di Per_2 cui all'ordinanza del 25.03.2021, in data 24.05.2022, ha depositato relazione tecnica che il
Tribunale ritiene di condividere in quanto aderente ai dati obiettivi emergenti dagli atti acquisiti e frutto di adeguata motivazione, scevra da vizi logici e pienamente convincente.
Inparticolare l'analisi grafologica ha provato la compatibilità tra la firma in verifica a nome di vergata in calce al Buono n. 19 del 20.07.2016 e il simultaneo confronto con Parte_1
le firme di comparazione.
Ed invero, a conclusione del confronto, a pag. 21 della relazione, l'ausiliario del giudice ha dichiarato: “Dal confronto tra la firma in verifica X a nome apparente e le Parte_1
firme comparazione a nome di indicati con Ai (i= 1, 2, 3,....78) , VI E' Persona_3
COMPATIBILITA' relativamente ai: CONNOTATI GENERALI: – STILE;
– PRESSIONE;
–
GESTO GRAFICO/DIMENSIONE SFERICA;
– RITMO;
– DEPASSANTI SUPERIORI;
–
DEPASSANTI SUPERO-INFERIORI; – LIMITANTE DI BASE;
– INCLINAZIONE ASSIALE;
– ASTE;
– LEGAMENTI;
– PROFILO DELLE LETTERE. VI È COMPATIBILITA' relativamente ai: CONNOTATI SALIENTI: – LETTERE PARTICOLARI. VI È
COMPATIBILITA' relativamente ai: – GESTI FUGGITIVI. La firma in verifica Xi e le firme di comparazione Ai (i= 1, 2, 3,....78), sono legate tra loro da connotati generali, connotati salienti e contrassegni particolari che per le loro quantità e qualità, rendono le firme compatibili tra loro, e pertanto, si può affermare che, la firma in verifica Xi e le firme di comparazione Ai(i= 1, 2, 3,....78), sono omografe tra loro ovvero sono state vergate dalla stessa mano” e, quindi, in risposta al quesito “a) accerti il CTU l'autenticità o meno della firma di apposta sul buona di consegna n. 9 del 20.07.2016 di parte Parte_1
opposta sia mediante esame visivo, sia svolgendo le opportune rilevazioni della digito- pressione sia, infine, mediante l'utilizzo di tutta la ulteriore strumentazione”, il CTU ha concluso: “pertanto si può affermare che: la firma in verifica è attribuibile a Parte_1
” (pag. 25 della relazione). Va detto che, prima del deposito dell'elaborato peritale, il
[...]
12.05.2022, l'opponente ha avanzato richiesta di chiarimenti al ctu e cioè “se nell'espletamento della CTU ella ha valutato anche il dato interpretativo (epistemologico) o meno dell'atto stesso – il buono- sul quale è apposta la firma oggetto di verifica”. Ebbene, con nota del 23.05.2022, l'ausiliario ha chiarito che nell'espletamento delle operazioni peritali
“ha valutato anche il dato interpretativo (epistemologico) dell'atto stesso, nonché il “ Per_4
sul quale è stata apposta la firma in verifica dalla mano del sig. . Il dato Parte_1 interpretativo (epistemologico), come si è sottolineato nella “Premessa Metodologica” è dato da: Il metodo grafologico Morettiano si basa su tre caratteristiche fondamentali: “Pressione,
Gesto Grafico e Gesto Fuggitivo”.
Ne consegue l'assoluta infondatezza del disconoscimento.
A ogni modo, va osservato che non è stata ritualmente eccepito, alla prima udienza successiva al deposito della ctu, alcun vizio procedurale della ctu e pertanto eventuali nullità, in base ai consolidati principi in materia, devono ritenersi sanate (cfr. Cass. n. 24996/2010: “La nullità della consulenza tecnica d'ufficio, legata a vizi procedurali afferenti le operazioni peritali come, ad esempio, la mancata comunicazione alle parti della data di inizio delle medesime, ha carattere relativo e deve essere eccepita, per escluderne la sanabilità, nella prima istanza
o difesa successiva al deposito della consulenza. In tal senso, quindi, posto che la denuncia di tale illegittimità formale non richiede la conoscenza effettiva del contenuto della relazione,
l'eccezione deve essere formulata entro l'udienza successiva al citato deposito anche nel caso in cui il giudice abbia rinviato la causa solo per consentire l'esame della relazione”).
Del resto, la richiesta di chiarimenti di parte opponente ha un tenore assolutamente generico e non appare supportate da alcuna valutazione di tipo tecnico, essendo state peraltro formulate dal difensore della parte e non da un consulente di parte. In definitiva deve, quindi, concludersi per l'autografia della sottoscrizione apposta in calce al buono n. 19 del 20.07.2016.
3. Passando ad esaminare la domanda proposta dalla ditta opposta il Tribunale ritiene che sia stata provata la fondatezza della pretesa creditoria.
È pacifico, infatti, che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vita sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota sentenza n. 13533 del 2001.
Ancora, sul debitore convenuto graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Tanto precisato il Tribunale osserva che ha depositato il fascicolo monitorio Controparte_1
contenente la fattura n. 02 del 20.08.2016 di euro 6.100,00; estratto autentico scritture contabili di cui alla fattura n. 02 del 20.08.2016, copia buono di consegna n. 19 del
20.07.2016 di euro 11.000,00, copia buono di consegna n. 01 del 19.02.2016 di euro 2.150,00
e copia lettera a/r del 07.11.2016 (all. n. 2 memoria del 18.03.2019 di parte opposta); inoltre all'udienza del 22.03.2021 ha depositato l'originale del buono n. 19 del 20.07.2016 di euro
11.000,00, oggetto di verificazione come innanzi meglio precisato. In particolare il Tribunale osserva che il buono n. 19 del 20.07.2016, la cui sottoscrizione da parte di è Parte_1
stata oggetto di verificazione nel corso del giudizio, indica “rimanenza lavoro bosco castagno” con l'importo di euro 11.000,00 mentre il buono di consegna n. 1 del 19.02.2016 sempre sottoscritto dall'opponente per l'importo di euro 2.150,00 non è stato oggetto di rituale disconoscimento.
Tanto precisato, già di per sé sufficiente a provare il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, va valutato unitamente all'esito della prova orale raccolta in giudizio.
In sede di interrogatorio formale, all'udienza del 22.03.2021, pur avendo Parte_1
negato i capitoli 1) e 4) della memoria istruttoria di parte opposta, ha comunque confermato le circostanze di cui ai capitoli nn. 2,3,9,10,11 e 12 di cui alla memoria istruttoria di parte opposta del 18.03.2019. In particolare ha confermato la circostanza che la ditta CP_1
dal taglio, dopo averli lavorati, ha ricavato sottotravi e pali per 2040 quintali circa e
[...]
travi per 516 quintali circa (circ. 2); che effettivamente il bosco corrispondeva alle particelle di cui al foglio 54 del catasto terreni del Comune di Teggiano e cioè: particella 201 di ha
0.03.04, particella 83 di ha 16,50, particella 200 di ha 05.40, particella 161 di ha 0.45.36, particella 191 di ha 0.32.20 e che la superficie tagliata, esboscata e lavorata dalla ditta era di circa un ettaro;
inoltre, ha confermato le circostanze nn. 9, 10, 11 e Controparte_1
12 e cioè di avere commissionato alla ditta la fornitura di legno di cerro per un CP_1
quantitativo di euro 265 quintali al prezzo di euro 8,00 riconoscendo il buono n. 01 del
19.02.2016 e la firma ivi apposta.
All'udienza del 7.12.2021 è stato sentito il teste di parte opposta il quale Testimone_1
ha confermato la circostanza di cui al capo 1) della memoria istruttoria del 18.03.2019 e ha dichiarato: “vi è stata quindi commissione ma non so il prezzo pattuito in quanto io ero un semplice operaio e lavoravo per e ho lavorato anche per questa commessa. In CP_1
particolare, portavo il trattore e spostavo la legna dal bosco ad un piazzale dove poi veniva caricata da un'altra ditta la legna i sottotravi e i pali”; sul capo 2): “Non ricordo nello specifico ma posso dire che abbiamo fatto circa 3000 quintali tra pali e sottotravi e poi circa
1000 quintali di legna”; ha poi confermato il capo 4) precisando: “io sono stato lì fino alla fine di maggio”.
Al contrario, l'opponente non ha fornito elementi concreti e sufficienti dai quali far emergere che l'attività di si sarebbe limitata al solo esbosco del taglio né ha provato il CP_1
pagamento del debito di euro 2.150,00 di cui alla fattura n. 1 del 19.02.2016 stante l'inammissibilità del capitolo di prova testimoniale articolato da parte opponente sul punto, come già rilevato con ordinanza del 25.03.2021. Infine parte opponente non ha provato la compensazione del credito di euro 6.100,00 dell'opposto con un controcredito di pari importo in suo favore. Ed invero stante la contestazione specifica sul punto dell'opposto la lettera compensativa prodotta dall'opponente (all. prod. parte opponente) non assume nessuna rilevanza probatoria essendo sottoscritta soltanto da Anzi essa contiene un Parte_1
riconoscimento del debito di euro 6.100,00 da parte di in favore di Parte_1 CP_1
.
[...]
Per quanto attiene le dichiarazioni del teste escusso Testimone_2 all'udienza del 7.12.2021, il Tribunale ne rileva innanzitutto la genericità avendo peraltro il teste dichiarato “non ricordo bene l'anno era più di quattro cinque anni fa. Ricordo che era inverno ma non ricordo il mese” e comunque il contrasto con la documentazione in atti già esaminata.
In conclusione, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo opposto n. 464/2017 va dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza, e si liquidano, in mancanza di nota spese in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata.
Le spese della c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'opponente in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 464/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 30.10.2017 e depositato il 2.11.2017;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di , titolare della Controparte_1
omonima ditta individuale, delle spese processuali che liquida in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a;
3) pone definitivamente le spese della CTU così come liquidate con separato decreto a carico di parte opponente.
Così deciso in Lagonegro il 13.02.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.