TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/11/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 747/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 747/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Gabriella Luzio e dall'Avv. Massimo
Sportelli, presso il cui studio in Siena, Via San Pietro n. 76, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Riccardo Pagni, presso il cui studio in Siena, Viale Vittorio Emanuele II n. 28, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto) N. 747/2025 R.G. 2 / 4
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 05.11.2025, per l'Avv. Gabriella Luzio e l'Avv. Massimo Sportelli e per Parte_1
l'Avv. Riccardo Pagni, concludevano chiedendo Controparte_1 regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
“1) Disporre che il minore sia affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre Parte_1
2) Disporre che il padre possa vedere e frequentare Controparte_1 Per_1 solo ed esclusivamente alla presenza dei nonni paterni, con divieto di condurlo in auto con sé, e di tenerlo a dormire o soggiornare presso la propria abitazione, sino a quando la madre non avrà assunto una diversa decisione, da comunicarsi per scritto al sig. ed ai rispettivi legali, riconquistando una maggiore fiducia nel CP_1 rapporto paterno;
3) Disporre che il Sig. frequenti il figlio 3/4 giorni alla settimana dalle ore CP_1
16:30 quando verrà prelevato da scuola dai nonni, e condotto da quest'ultimi Per_1
a casa loro o all'attività prescelta ove la madre lo riprenderà alle ore 18; disporre che il padre possa tenere con sé il figlio a dormire presso la casa dei nonni paterni una sera a settimana, oltre ad una sera nel fine settimana, a settimane alterne, secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi, con la precisazione che il bambino starà con il padre ed i nonni paterni presso l'abitazione di quest'ultimi, ove pernotterà insieme al babbo;
4) Disporre per le festività natalizie che il figlio trascorra, ad anni alterni la Per_1 vigilia di natale con un genitore e il giorno di natale con l'altro e ugualmente, ad anni alterni, la vigilia di capodanno con un genitore e il giorno successivo con l'altro genitore;
nei restanti giorni di vacanze natalizie, salvo che la madre possa usufruire di ferie, il bambino starà con i nonni o materni o paterni sino alle ore 18:00; si precisa, con riferimento al periodo spettante al padre che la frequentazione dovrà avvenire alla costante presenza dei nonni paterni e pernotterà esclusivamente Per_1 presso l'abitazione di quest'ultimi; Disporre per le festività pasquali che Per_1 N. 747/2025 R.G. 3 / 4
trascorra, ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì di
Pasquetta con l'altro; nei restanti giorni di vacanze pasquali, salvo che la madre possa usufruire di ferie, il bambino starà con i nonni o materni o paterni sino alle ore
18:00 con la precisazione che, per quanto riguarda il periodo di spettanza del padre, la frequentazione dovrà avvenire esclusivamente alla presenza dei nonni e presso
l'abitazione di quest'ultimi;
5) Disporre che il Sig. versi entro il giorno 15 di ciascun mese Controparte_1 alla Sig.ra l'importo di € 350,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore e che corrisponda il 50% Per_1 delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui all'allegato B del Protocollo Diritto di Famiglia adottato dal
Tribunale di Siena e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
; Per_1
6) Disporre che sia posto fiscalmente a carico di entrambi i genitori Persona_1 nella misura del 50% ma che soltanto la madre percepisca assegni Parte_1 familiari o le altre forme di contribuzione stabilite dalla legge;
7) Disporre la compensazione integrale delle spese e competenze professionali tutte, oltre accessori di legge del presente procedimento.”;
PUBBLICO MINISTERO: visto il 22.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 11.04.2025, Parte_1
e esponevano di avere intrattenuto una
[...] Controparte_1 relazione di convivenza more uxorio, da cui era nato a [...] il [...], Per_1
relazione successivamente interrottasi;
riferivano che, sin dai primi giorni
[...] della cessazione della convivenza, avevano gestito di comune accordo i rapporti con il minore, nel senso che il padre, uno o due giorni alla settimana, prendeva il figlio all'uscita dall'asilo nido e lo teneva con sé, fino a quando non era emerso che il aveva una dipendenza da sostanze, trattata con esiti attualmente favorevoli ed CP_1 oggi superata, ma tale da determinare l'adozione di cautele;
evidenziavano quindi di avere trovato una diversa modalità di frequentazione da parte del padre, stabilendo che N. 747/2025 R.G. 4 / 4
quest'ultimo frequentasse il figlio solo alla presenza costante e vigilante dei nonni paterni;
chiedevano di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.11.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice Relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Pt_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra; nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 747/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Gabriella Luzio e dall'Avv. Massimo
Sportelli, presso il cui studio in Siena, Via San Pietro n. 76, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso congiunto, dall'Avv. Riccardo Pagni, presso il cui studio in Siena, Viale Vittorio Emanuele II n. 28, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto) N. 747/2025 R.G. 2 / 4
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 05.11.2025, per l'Avv. Gabriella Luzio e l'Avv. Massimo Sportelli e per Parte_1
l'Avv. Riccardo Pagni, concludevano chiedendo Controparte_1 regolamentare l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore, alle condizioni concordate che di seguito si riportano:
“1) Disporre che il minore sia affidato ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre Parte_1
2) Disporre che il padre possa vedere e frequentare Controparte_1 Per_1 solo ed esclusivamente alla presenza dei nonni paterni, con divieto di condurlo in auto con sé, e di tenerlo a dormire o soggiornare presso la propria abitazione, sino a quando la madre non avrà assunto una diversa decisione, da comunicarsi per scritto al sig. ed ai rispettivi legali, riconquistando una maggiore fiducia nel CP_1 rapporto paterno;
3) Disporre che il Sig. frequenti il figlio 3/4 giorni alla settimana dalle ore CP_1
16:30 quando verrà prelevato da scuola dai nonni, e condotto da quest'ultimi Per_1
a casa loro o all'attività prescelta ove la madre lo riprenderà alle ore 18; disporre che il padre possa tenere con sé il figlio a dormire presso la casa dei nonni paterni una sera a settimana, oltre ad una sera nel fine settimana, a settimane alterne, secondo gli accordi che di volta in volta verranno presi, con la precisazione che il bambino starà con il padre ed i nonni paterni presso l'abitazione di quest'ultimi, ove pernotterà insieme al babbo;
4) Disporre per le festività natalizie che il figlio trascorra, ad anni alterni la Per_1 vigilia di natale con un genitore e il giorno di natale con l'altro e ugualmente, ad anni alterni, la vigilia di capodanno con un genitore e il giorno successivo con l'altro genitore;
nei restanti giorni di vacanze natalizie, salvo che la madre possa usufruire di ferie, il bambino starà con i nonni o materni o paterni sino alle ore 18:00; si precisa, con riferimento al periodo spettante al padre che la frequentazione dovrà avvenire alla costante presenza dei nonni paterni e pernotterà esclusivamente Per_1 presso l'abitazione di quest'ultimi; Disporre per le festività pasquali che Per_1 N. 747/2025 R.G. 3 / 4
trascorra, ad anni alterni la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì di
Pasquetta con l'altro; nei restanti giorni di vacanze pasquali, salvo che la madre possa usufruire di ferie, il bambino starà con i nonni o materni o paterni sino alle ore
18:00 con la precisazione che, per quanto riguarda il periodo di spettanza del padre, la frequentazione dovrà avvenire esclusivamente alla presenza dei nonni e presso
l'abitazione di quest'ultimi;
5) Disporre che il Sig. versi entro il giorno 15 di ciascun mese Controparte_1 alla Sig.ra l'importo di € 350,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, Parte_1
a titolo di mantenimento ordinario del figlio minore e che corrisponda il 50% Per_1 delle spese mediche non coperte dal SSN e delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui all'allegato B del Protocollo Diritto di Famiglia adottato dal
Tribunale di Siena e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di
; Per_1
6) Disporre che sia posto fiscalmente a carico di entrambi i genitori Persona_1 nella misura del 50% ma che soltanto la madre percepisca assegni Parte_1 familiari o le altre forme di contribuzione stabilite dalla legge;
7) Disporre la compensazione integrale delle spese e competenze professionali tutte, oltre accessori di legge del presente procedimento.”;
PUBBLICO MINISTERO: visto il 22.5.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Siena in data 11.04.2025, Parte_1
e esponevano di avere intrattenuto una
[...] Controparte_1 relazione di convivenza more uxorio, da cui era nato a [...] il [...], Per_1
relazione successivamente interrottasi;
riferivano che, sin dai primi giorni
[...] della cessazione della convivenza, avevano gestito di comune accordo i rapporti con il minore, nel senso che il padre, uno o due giorni alla settimana, prendeva il figlio all'uscita dall'asilo nido e lo teneva con sé, fino a quando non era emerso che il aveva una dipendenza da sostanze, trattata con esiti attualmente favorevoli ed CP_1 oggi superata, ma tale da determinare l'adozione di cautele;
evidenziavano quindi di avere trovato una diversa modalità di frequentazione da parte del padre, stabilendo che N. 747/2025 R.G. 4 / 4
quest'ultimo frequentasse il figlio solo alla presenza costante e vigilante dei nonni paterni;
chiedevano di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni concordate indicate nel ricorso e riportate supra.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 5.11.2025, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, ribadivano di voler regolamentare i loro rapporti con il figlio alle condizioni concordate;
i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice Relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno proposto una domanda congiunta di Pt_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta, sussistono i presupposti per l'accoglimento del ricorso congiunto, in quanto le condizioni relative all'affidamento del figlio minorenne, al mantenimento ed al diritto di visita appaiono legittime, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti all'interesse del figlio medesimo.
Stante la natura non contenziosa del procedimento, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, prende atto degli accordi tra le parti, quali indicati supra; nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio dell'11 novembre 2025
Il Giudice Relatore Dott. Michele Moggi
Il Presidente Dott. Paolo Bernardini