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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/06/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione Lavoro
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 16.6.2025 ha depositato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1763/2025 Ruolo Gen. Affari PREVIDENZA avente ad oggetto: ripetizione di indebito
T R A
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele e Parte_1
dall'avv. Alessandro Di Genova, giusto mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avvocatura dell' CP_2
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, l'epigrafata parte ricorrente, già titolare di assegno di invalidità civile, lamentava che con nota del 27.9.2024, le veniva contestata la percezione di somme non dovute per il periodo dal 03/2022 al 03/2024, e contestualmente le veniva richiesta la restituzione a tale titolo di euro 6.377,19.
Deduceva che il motivo della sospensione della prestazione e della richiesta restitutoria avanzata dall' era costituito dalla condizione di irreperibilità del ricorrente, che invero CP_1
non sussisteva come comprovato dal certificato di residenza storico.
Pertanto, eccepiva l'irripetibilità delle somme chieste in restituzione dall' nei suoi CP_1
confronti.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Si costituiva l' che concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 Alla odierna udienza cartolare, letti gli atti e le note per la trattazione cartolare del procedimento, la causa veniva decisa mediante deposito contestuale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
In tema di indebito assistenziale, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. (Corte di Cassazione, sez.VI, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Più in generale, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte
Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n. 264/2004).
Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).
Il principio generale di settore richiamato nelle suindicate pronunce muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art.
2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale
14 dicembre 1993 n. 431).”
Giova, infine, ricordare che si tratta di un principio risalente, la cui prima affermazione si rinviene appunto nella sentenza n. 1446/2008 (est. , e che anche le Sez. Unite della Per_1
Corte di Cassazione (sentenza n. 10454 del 21/05/2015) hanno riconosciuto che le prestazioni di assistenza sociale rivestano natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela.
Tanto premesso in termini generali, nella fattispecie all'attenzione di questo giudice, è emerso che l'indebito contestato con la missiva del 27.9.2024 è scaturito dalla corresponsione di ratei di assegno di invalidità civile non più spettanti per il periodo marzo
2022/marzo 2024, a seguito di visita medica di verifica che ha acclarato il venir meno dei presupposti sanitari della prestazione assistenziale precedentemente concessa.
Sul punto, per quanto concerne la mancanza dei requisiti sanitari, la giurisprudenza ha precisato che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica
(Cassazione civile sez. VI, 19/12/2019, n.34013), in quanto la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione viene fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente rispetto al formale atto di revoca.
Tali considerazioni sono state ribadite, altresì, da ultimo dalla recente pronuncia della
Suprema Corte ad avviso della quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cassazione civile sez. VI, 04/08/2022, n.24180).
Ciò posto, dalla documentazione versata in atti dall' risulta che in data 31.08.2022 CP_1 veniva effettuata la visita di revisione all'esito della quale il ricorrente veniva riconosciuto
"INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e
13 L. 118/71 e art 9 D.L. 509/88) - Percentuale invalidità: 67% - Data di decorrenza 30.09.2022. Il verbale della Commissione Medica dell' è stato notificato alla ricorrente CP_1
in data 14.12.2022.
Secondo la Suprema Corte è ragionevole che “la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ. sez. lav.
26.4.2002 n. 6091; Cass. civ., sez. lav., 19.12.2016, n. 26162).
L'esito negativo della visita di verifica (e la relativa comunicazione, che nella specie è pacifico sia tempestivamente avvenuta) esclude che sussista, per il periodo successivo, un affidamento tutelabile della parte privata, cui è ormai nota (o dovrebbe esserlo facendo uso di una diligenza ordinaria) l'accertata insussistenza delle condizioni di erogazione dell'assegno di invalidità civile.
Ciò premesso, il motivo della revoca risiede nel venir meno del requisito sanitario e non nella irreperibilità del soggetto, che peraltro era limitata al solo periodo dal 01.03.2024 al
30.04.2024 ed è stata successivamente sanata.
Pertanto, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti, essendo venuto meno il requisito sanitario necessario per l'assegno di invalidità civile, devono essere restituite le somme erogate dall' a tale titolo, in quanto indebitamente corrisposte. CP_1
Nessun legittimo affidamento, infatti, può configurarsi in capo alla ricorrente a seguito della tempestiva notifica del verbale di revisione da parte dell . CP_1
L'insussistenza del requisito sanitario ai fini della prestazione oggetto di recupero non è stata contestata da parte della parte ricorrente;
inoltre, non è superfluo evidenziare che parte ricorrente non ha neppure dimostrato di aver impugnato il verbale sanitario ed il relativo esito.
In presenza del presupposto legittimante il recupero sulla prestazione, costituito dalla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario rispetto alla prestazione oggetto di indebito, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando: rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Aversa, 17.6.2025 Il Giudice Dott.ssa Ida Ponticelli