TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 18/11/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1078 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 [...]
Controparte_2
Oggi 18.11.25 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 9.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da parte attrice e convenuta, CP_3
nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
[...]
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte opponente, con l'avv. RUVA ANTONIO, ha concluso e Parte_1
discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 20.10.25; parte opposta, con l'avv. Controparte_1
FALCONE GIACOMO, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 15.11.25 richiamandosi agli atti;
parte opposta, , rappresentata dall'Avvocatura Controparte_2
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, non è comparsa;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1078/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. RUVA ANTONIO,
OPPONENTE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FALCONE GIACOMO ,
OPPOSTA
E contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
Rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
OPPOSTO
In punto a Altre controversie di diritto amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato ad entrambe le parti opposte in data 1.11.23, abbia ad oggetto l'opposizione proposta da parte attrice, , avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09420239001871337000, notificata in data 27.08.2023 e relativa alle cartelle di pagamento nn. 09420090029466624000, 09420090030887504009 e
09420090030887605008 per i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem;
- dato atto di come le parti opposte si siano costituite rispettivamente in data 13.2.24,
, e 25.3.24 il Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi ivi indicati e qui
[...]
parimenti richiamati per relationem;
- dato atto di come la causa, di natura documentale, sia stata chiamata per la discussione all'odierna udienza, ex combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies,
127 ter c.p.c. e 3 DL 117/25;
- ritenuta in fatto e in diritto l'infondatezza dell'opposizione;
- ritenuto, in particolare, che l'opposizione debba qualificarsi di duplice natura e contenuto e, pertanto:
o a) ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quale opposizione all'esecuzione, nella parte in cui – motivo n. 1 dell'atto di citazione - l'opponente deduca l'intervenuta prescrizione del credito esattoriale azionato, in ragione dell'omessa notifica di atti interruttivi – e dunque per fatti successivi alla formazione del titolo, invero non contestato, e rappresentato dalle sentenze che hanno disposto la condanna della opponente al pagamento di spese di giustizia (cfr. doc. 1 Min.
Giustizia, e dai relativi ruoli doc.2,3,4 min. Giustizia) – con ciò contestando l'esistenza del diritto fatto valere in executivis per sua sopravvenuta estinzione;
o b) si sensi dell'art. 617 c.p.c. nella parte in cui viene contestata la
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 regolarità formale degli atti esecutivi rappresentati dalla notifica delle cartelle e dal contenuto degli atti successivi (motivi da 2 a 7);
- ritenuto con riferimento al primo motivo che, anzitutto, le 3 cartelle sottese all'intimazione di pagamento qui impugnata risultino tutte correttamente notificate in data 7.10.2009, la prima (nn. 09420090029466624000), e
2.10.2009, le altre 2 (cartelle nn. 09420090030887504009 e
09420090030887605008) (cfr. doc.
3-5 fasc. , nonchè Controparte_1
gli ulteriori atti di intimazione e interruttivi in data 20.4.2012 (cfr. doc. 6) e
8.3.22 (doc. 7) e tutti ricevuti dalla opponente, o da persona qualificatasi innanzi all'Ufficiale notificatore - pubblico ufficiale con poteri certificativi fino a querela di falso - convivente;
- ritenuto che la prova di tali notifiche, risultando dalle relative relate e avvisi di ricevimento, determini il superamento dell'eccezione di prescrizione decennale del credito;
- ritenuto come l'attrice non abbia disconosciuto, né tantomeno proposto querela di falso, avverso le proprie sottoscrizioni o le attestazioni di pubblica fede dei relativi attestati notificatori richiamati o addotto altre specifiche contestazioni al riguardo (per esempio deducendo che le relate sottoscritte si riferissero ad altri atti esattoriali specificatamente indicati);
- ritenuto, peraltro, pertinente il richiamo di parte opposta ai consolidati principi di diritto secondo cui nella notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento
è parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. Civ. n. 23902 del 11/10/2017 ord. n. 2856 del 2019, secondo cui “in tema di notifica di cartelle esattoriali ai sensi dell'art 26 DPR 602/73 la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data
è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio di copia della cartella”);
- osservato al riguardo peraltro come, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente della riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa
(secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento), resti in ogni caso preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, ne' sussista un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (cfr Cass. Civ. sent. n. 12888 del 23.06.2015 ma anche
Cass. n. 10326 del 2014);
- ritenuto come gli ulteriori motivi di opposizione, qualificandosi come relativi ad atti già notificati e non impugnati, oltre che relativi alla regolarità formale del processo di riscossione, siano inammissibili per superamento del termine di
20 giorni di proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., considerato l'utile decorso tra la notifica dell'intimazione impugnata – avvenuta in data 27.8.23 – e la citazione alle opposte della presente opposizione – avvenuta in data 11.11.23, in pari data al deposito dell'atto introduttivo avanti questo Tribunale;
- ritenuto tale assunto conforme ai principi di diritto in subiecta materia secondo cui i vizi attinenti alla regolarità formale dell'atto opposto sono deducibili esclusivamente con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da ciò discendendone che la relativa eccezione debba essere proposta entro il termine perentorio di giorni 20 dalla notifica dell'atto impugnato (cfr Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 19/10/2015, n. 21080 secondo cui, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti
7
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione,
l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 e conforme Cass.
n.14963/12, Cassazione civile, 24 ottobre 2008 n. 25757; Cass. Civ. Sez. I 20 aprile 2006, n. 9180; Cass. 18207/2003; Cass. n. 9912 del 20/7/2001);
- ritenuto peraltro con specifico riferimento allo specifico profilo del difetto di invito al pagamento che, come nel caso di specie (cfr Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 05/02/2024, n. 3228), in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della L. n.
69 del 2009 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento previsto dall'art. 212 del D.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica dell'art. 227-ter dello stesso decreto;
- ritenuto come a tali premesse segua il rigetto della proposta opposizione e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti opposte liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto della assenza di istruttoria in senso stretto e dalla mancata partecipazione delle opposte alla fase decisoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
1078 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta la proposta opposizione;
2. condanna l'opponente, , alla refusione delle spese di lite in Parte_1
8
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 favore delle parti opposte, e Controparte_1
, che si liquidano in favore di ciascuna in € 5800 Controparte_2
per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%;
Si comunichi.
Così deciso il 18/11/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
9
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23
SEZIONE UNICA CIVILE
Verbale di udienza del 18/11/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1078 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di e Controparte_1 [...]
Controparte_2
Oggi 18.11.25 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
Dato atto del disposto dell'art. 3 del DL 117/2025 e della relativa Circolare attuativa del 1.10.25 del CSM con cui è stata disposta l'applicazione a distanza dello scrivente presso il Tribunale di Locri;
- dato atto del proprio decreto del 9.10.25 con il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da parte attrice e convenuta, CP_3
nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
[...]
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte opponente, con l'avv. RUVA ANTONIO, ha concluso e Parte_1
discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 20.10.25; parte opposta, con l'avv. Controparte_1
FALCONE GIACOMO, ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 15.11.25 richiamandosi agli atti;
parte opposta, , rappresentata dall'Avvocatura Controparte_2
1
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, non è comparsa;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
2
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1078/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. RUVA ANTONIO,
OPPONENTE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. FALCONE GIACOMO ,
OPPOSTA
E contro
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2
Rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria
OPPOSTO
In punto a Altre controversie di diritto amministrativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla
3
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002);
4
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 osserva:
- dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di citazione ritualmente notificato ad entrambe le parti opposte in data 1.11.23, abbia ad oggetto l'opposizione proposta da parte attrice, , avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 09420239001871337000, notificata in data 27.08.2023 e relativa alle cartelle di pagamento nn. 09420090029466624000, 09420090030887504009 e
09420090030887605008 per i motivi ivi indicati e qui richiamati per relationem;
- dato atto di come le parti opposte si siano costituite rispettivamente in data 13.2.24,
, e 25.3.24 il Controparte_1 Controparte_2
, chiedendo il rigetto dell'opposizione per i motivi ivi indicati e qui
[...]
parimenti richiamati per relationem;
- dato atto di come la causa, di natura documentale, sia stata chiamata per la discussione all'odierna udienza, ex combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies,
127 ter c.p.c. e 3 DL 117/25;
- ritenuta in fatto e in diritto l'infondatezza dell'opposizione;
- ritenuto, in particolare, che l'opposizione debba qualificarsi di duplice natura e contenuto e, pertanto:
o a) ai sensi dell'art. 615 c.p.c., quale opposizione all'esecuzione, nella parte in cui – motivo n. 1 dell'atto di citazione - l'opponente deduca l'intervenuta prescrizione del credito esattoriale azionato, in ragione dell'omessa notifica di atti interruttivi – e dunque per fatti successivi alla formazione del titolo, invero non contestato, e rappresentato dalle sentenze che hanno disposto la condanna della opponente al pagamento di spese di giustizia (cfr. doc. 1 Min.
Giustizia, e dai relativi ruoli doc.2,3,4 min. Giustizia) – con ciò contestando l'esistenza del diritto fatto valere in executivis per sua sopravvenuta estinzione;
o b) si sensi dell'art. 617 c.p.c. nella parte in cui viene contestata la
5
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 regolarità formale degli atti esecutivi rappresentati dalla notifica delle cartelle e dal contenuto degli atti successivi (motivi da 2 a 7);
- ritenuto con riferimento al primo motivo che, anzitutto, le 3 cartelle sottese all'intimazione di pagamento qui impugnata risultino tutte correttamente notificate in data 7.10.2009, la prima (nn. 09420090029466624000), e
2.10.2009, le altre 2 (cartelle nn. 09420090030887504009 e
09420090030887605008) (cfr. doc.
3-5 fasc. , nonchè Controparte_1
gli ulteriori atti di intimazione e interruttivi in data 20.4.2012 (cfr. doc. 6) e
8.3.22 (doc. 7) e tutti ricevuti dalla opponente, o da persona qualificatasi innanzi all'Ufficiale notificatore - pubblico ufficiale con poteri certificativi fino a querela di falso - convivente;
- ritenuto che la prova di tali notifiche, risultando dalle relative relate e avvisi di ricevimento, determini il superamento dell'eccezione di prescrizione decennale del credito;
- ritenuto come l'attrice non abbia disconosciuto, né tantomeno proposto querela di falso, avverso le proprie sottoscrizioni o le attestazioni di pubblica fede dei relativi attestati notificatori richiamati o addotto altre specifiche contestazioni al riguardo (per esempio deducendo che le relate sottoscritte si riferissero ad altri atti esattoriali specificatamente indicati);
- ritenuto, peraltro, pertinente il richiamo di parte opposta ai consolidati principi di diritto secondo cui nella notificazione a mezzo posta l'avviso di ricevimento
è parte integrante della relazione di notificazione ed ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fa piena prova della eseguita notificazione e della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto (cfr. Cass. Civ. n. 23902 del 11/10/2017 ord. n. 2856 del 2019, secondo cui “in tema di notifica di cartelle esattoriali ai sensi dell'art 26 DPR 602/73 la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data
è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o
6
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio di copia della cartella”);
- osservato al riguardo peraltro come, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente della riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa
(secondo le forme ordinarie e con messo notificatore, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento), resti in ogni caso preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, ne' sussista un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (cfr Cass. Civ. sent. n. 12888 del 23.06.2015 ma anche
Cass. n. 10326 del 2014);
- ritenuto come gli ulteriori motivi di opposizione, qualificandosi come relativi ad atti già notificati e non impugnati, oltre che relativi alla regolarità formale del processo di riscossione, siano inammissibili per superamento del termine di
20 giorni di proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., considerato l'utile decorso tra la notifica dell'intimazione impugnata – avvenuta in data 27.8.23 – e la citazione alle opposte della presente opposizione – avvenuta in data 11.11.23, in pari data al deposito dell'atto introduttivo avanti questo Tribunale;
- ritenuto tale assunto conforme ai principi di diritto in subiecta materia secondo cui i vizi attinenti alla regolarità formale dell'atto opposto sono deducibili esclusivamente con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da ciò discendendone che la relativa eccezione debba essere proposta entro il termine perentorio di giorni 20 dalla notifica dell'atto impugnato (cfr Cass. civ., Sez.
III, Sentenza, 19/10/2015, n. 21080 secondo cui, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo delle entrate non tributarie ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza per mancanza di motivazione della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti
7
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 esecutivi di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 cit., per la cui regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, poiché è diretta a far valere un vizio di forma dell'atto esecutivo, sicché, prima dell'inizio dell'esecuzione,
l'opposizione va proposta entro il termine di venti giorni decorrente dalla notificazione della cartella che contiene un estratto del ruolo costituente titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 e conforme Cass.
n.14963/12, Cassazione civile, 24 ottobre 2008 n. 25757; Cass. Civ. Sez. I 20 aprile 2006, n. 9180; Cass. 18207/2003; Cass. n. 9912 del 20/7/2001);
- ritenuto peraltro con specifico riferimento allo specifico profilo del difetto di invito al pagamento che, come nel caso di specie (cfr Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza, 05/02/2024, n. 3228), in materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 - data di entrata in vigore della L. n.
69 del 2009 - non deve essere preceduta dalla notificazione dell'invito al pagamento previsto dall'art. 212 del D.P.R. n. 115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione a seguito della modifica dell'art. 227-ter dello stesso decreto;
- ritenuto come a tali premesse segua il rigetto della proposta opposizione e la condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite in favore delle parti opposte liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto della assenza di istruttoria in senso stretto e dalla mancata partecipazione delle opposte alla fase decisoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
1078 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta la proposta opposizione;
2. condanna l'opponente, , alla refusione delle spese di lite in Parte_1
8
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23 favore delle parti opposte, e Controparte_1
, che si liquidano in favore di ciascuna in € 5800 Controparte_2
per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge ove dovute e oltre contributo spese generali al 15%;
Si comunichi.
Così deciso il 18/11/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
9
TRIBUNALE DI LOCRI n. R.G. 1078/23