Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00931/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03454/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3454 del 2022, proposto dalla società Società ON SE e Figli S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC estratta dal Registro di Giustizia;
contro
Agea-Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento :
-a) della comunicazione Agea 5.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35387, avente ad oggetto: “ Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ”, con i relativi allegati, riferita al periodo 1995/1996 e 1996/1997, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 6.10.2022;
-b) della comunicazione Agea 28.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.41210, avente ad oggetto: “ Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato ”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2003/2004, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 29.10.2022;
c) della comunicazione Agea 17.11.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.43496, avente ad oggetto: “ Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” , con i relativi allegati, riferita al periodo 2004/2005, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 18.11.2022;
d) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso e, in ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità dell'imputazione del prelievo supplementare da parte dell'Agea per il periodo a partire dal 1995/96 fino al 2008/09, con il conseguente obbligo dell'Agea di provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare relativo al predetto arco temporale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti di causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. TO FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe parte ricorrente ha impugnato l’atto di rideterminazione del 5.10.2022 n.prot. AGEA.AGA.2022.35387 emesso dall’Agea con riferimento al periodo 1995/1996 e 1996/1997.
2. Il ricorso è stato affidato a nove motivi così rubricati “ I. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-bis della legge 241/1990, al principio di legalità e di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., all’art. 11 delle preleggi ed al principio di irretroattività dell’atto amministrativo . Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 241/1990 . Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta; II. II. Violazione di legge in relazione all’art. 3 del reg. CEE 2988/1995 ed agli artt. 2935, 2948 e 2946 c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-bis della legge 241/1990, al principio di legalità e di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., all’art. 11 delle preleggi ed al principio di irretroattività dell’atto amministrativo. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta; III. III. Violazione di legge in relazione all’art. 1282 c.c. Violazione di legge in relazione agli artt. 1, 3 e 21-bis della legge 241/1990, al principio di legalità e di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost., all’art. 11 delle preleggi ed al principio di irretroattività dell’atto amministrativo. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta. Violazione dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito per interessi; IV. Con riferimento alle annate 1995/1996 e 1996/1997: Violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992 ed ai principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta; V. Violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 8 del reg. CEE 3950/1992. V. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà con precedenti atti ed ingiustizia manifesta; VIVI. Con riferimento alle annate 2003/2004 e 2004/2005: violazione di legge in relazione all’art. 2 del reg. CEE 3950/1992 e all’art. 9 del reg. CE 1392/2001 e dei principi fissati dalla Corte di Giustizia U.E. Violazione di legge in relazione all’art 9 del d.l. 49/2003, convertito in legge 119/2003. Violazione ed elusione del giudicato. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale con frustrazione dell'utilità riconosciuta dal giudicato; Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità ed ingiustizia manifesta. Violazione degli artt. 2946 e 2948, comma 1, n. 4, c.c. Intervenuta prescrizione del preteso credito di Agea; VII. VII. Violazione ed elusione del giudicato penale e comunitario. Nullità in relazione all’art. 21-septies della legge 7.8.1990 n. 241. Violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 3 della legge 7.8.1990 n. 241 e del principio di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, illogicità, erroneità, contraddittorietà con precedenti atti ed ingiustizia manifesta. VIII. Eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria con riferimento all’intero debito residuo iscritto nel registro nazionale dei debiti; IX. Contrasto tra normativa interna e quella comunitaria in relazione all’intero meccanismo di determinazione del prelievo supplementare”.
2.1 L’Agea non si è costituita in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
3. All’odierna udienza di smaltimento, in assenza di ulteriori memorie e produzioni documentali, la causa è stata posta in decisione, previo avviso del Collegio, ai sensi dell’art. 73 comma 3 cod. proc. amm., della sussistenza di una possibile causa d’improcedibilità determinata dall’entrata in vigore nelle more del giudizio dell’art. 10 bis del D.L. n. 69/2023 di cui subito d’appresso si scriverà.
4. Come preannunciato in udienza il ricorso è improcedibile. Difatti, seguendo le considerazioni già svolte in identica fattispecie, «in corso di causa, il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti innovazioni attraverso l’art. 10-bis del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, conv. in L. 10 agosto 2023, n. 103, che: - al comma 1 prevede che “Al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019, resa nella causa C-348/18, dell'11 settembre 2019, resa nella causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022, resa nella causa C-377/19, che hanno dichiarato le disposizioni normative italiane non conformi al diritto dell'Unione europea, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare nei confronti dei produttori destinatari di una sentenza definitiva che annulla l'imputazione di prelievo supplementare e ne dispone il ricalcolo”; - ai commi 2 e 3 disciplina i parametri, i criteri e le modalità attraverso cui “l'AGEA esegue le operazioni nazionali di compensazione e ridetermina il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti”; - al comma 4 prevede che “Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti” » (TAR Lombardia, Milano, sez. II n. 3827/2025). Lo stesso avviso è stato confermato da decisioni ancor più recenti nelle quali, a fronte di identiche vicende è stato affermato che “ 9. Il provvedimento impugnato risulta pertanto inefficace ex lege, dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, di talché non vi è più interesse ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm .” (TAR Lombardia, Brescia, sez. II nn. 152,153,154,155 del 2026).
5. Trattasi di una disciplina sopravvenuta e incidente direttamente e in via generale su tutti gli atti accertativi di rideterminazione del prelievo emessi, quantomeno, fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legge e dunque fino al 10 agosto 2023, ferme le successive disposizioni integrative e confermative coinvolgenti anche provvedimenti successivi.
5.1 Ebbene, siccome l’atto impugnato rientra indubitabilmente nel novero dei predetti atti di riliquidazione, essendo intervenuto in data 5.10.2022, lo stesso è divenuto inefficace, sì privando la ricorrente del necessario interesse a ricorrere, poiché al momento risulta necessaria l’attività di ricalcolo secondo le nuove indicazioni fornite dalla summenzionata disciplina innovativa di cui all’art. 10-bis del d.l. n. 69/2023 e succ. mod. e integr.
La norma, del resto, expressis verbis “ priva di effetto ” le comunicazioni anteriori alla data di sua entrata in vigore - quale è quella di cui all’atto in epigrafe impugnato - e impone, dunque, all’Amministrazione di adottare nuove comunicazioni di ricalcolo secondo le modalità stabilite dalla disposizione medesima.
6. Non risulta peraltro che, nelle more del giudizio e a seguito dell’annullamento, siano state già adottate nuove comunicazioni di ricalcolo, che dovranno eventualmente essere impugnate separatamente.
7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.
8. La mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente esime il Collegio dalla determinazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT Di MA, Presidente
OC Vampa, Primo Referendario
TO FE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO FE | RT Di MA |
IL SEGRETARIO