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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 1419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1419 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1404/2021 R.G.A.C., assunta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c.
CON OGGETTO appello avverso la sentenza n. 225/2020 del Giudice di Pace di Mercato San Severino;
tra in persona del legale rappresentantepro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Pesenti, Edoardo Natale e Benedetto Accarino;
-PARTE APPELLANTE- contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Davide Ruggiero e Rosanna Fiore;
Controparte_1
-PARTE APPELLATA -
CONCLUSIONI: come da atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di appello notificato in data 09.03.2021, parte appellante ha chiesto riformarsi la sentenza n. 225/2020 del Giudice di Pace di Sarno.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.05.2021, parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Tanto premesso in punto di fatto, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 326 c.p.c.
Parte appellata ha notificato all'odierna appellante la sentenza n. 225/2020 in data
12.10.2020 ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 285 c.p.c.
La parte appellante avrebbe dovuto proporre l'appello nel termine di trenta giorni di cui all'art. 326 c.p.c., termine decorrente dalla notifica della sentenza ad opera della parte appellata (avvenuta il 12.10.2020 a mezzo pec) e che sarebbe scaduto l'11.11.2020. Al contrario, l'appellante ha notificato l'atto di appello alla controparte solo in data 09.03.2021. L'appello risulta quindi tardivo, in quanto l'atto di citazione in appello non è stato notificato alla parte appellata nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 326 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 1.100,00 ed €.
5.200,00), con applicazione dei minimi alla luce della semplice risoluzione delle questioni.
Da ultimo, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Jone Galasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna parte appellante a corrispondere a parte appellata la somma di €. 1.278,00
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore data 17.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso