Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1911 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02032/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2032 del 2024, proposto da
NO Di TE, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps Direzione Agenzia Napoli Nord, Inps-Filiale Metropolitana Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento del diritto dell'istante alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis DL n. 387/1987; il tutto con interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. BI FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, ex dipendente pubblico appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile, ha adito questo Tribunale per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita. Espone di essere stato collocato in quiescenza a domanda in data 6 gennaio 2017, dopo aver maturato i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, come attestato dal prospetto di pensione in atti.
Lamenta che l'INPS, nel liquidare il trattamento di fine servizio (TFS), non abbia incluso nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472.
Con diffida del 20 febbraio 2024, il ricorrente ha richiesto all'Istituto previdenziale la riliquidazione del TFS, senza tuttavia ricevere riscontro.
Pertanto, ha proposto il presente ricorso, chiedendo l'accertamento del proprio diritto e la condanna dell'INPS al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole.
Si è costituito in giudizio l'INPS, eccependo in via preliminare la prescrizione quinquennale del diritto e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso. In via subordinata, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell'interpretazione estensiva dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 per contrasto con gli artt. 3 e 81 della Costituzione.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1.- In via preliminare, deve essere esaminata e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS.
L'Istituto resistente sostiene che il termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 20 del D.P.R. n. 1032/1973, decorra dalla data di cessazione dal servizio (5 gennaio 2017) e che, pertanto, il diritto del ricorrente si sarebbe estinto prima della notifica del ricorso, avvenuta nell’anno 2024.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita non coincide con la data di cessazione dal servizio, bensì con il momento in cui il diritto può essere fatto valere, che si concretizza con l'emanazione del provvedimento di liquidazione del trattamento o, in caso di pagamento rateale, con l'ultimo atto di pagamento del credito principale.
Come chiarito dal Consiglio di Stato, infatti, “il termine di prescrizione quinquennale del diritto all'indennità di buonuscita stabilito dall'articolo 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorra dal momento dell'emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr. Cons. Stato, II, 18/04/2023, n.3914 e giur. ivi richiamata: Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010, n. 5870; VI, n. 1526 del 2012; VI, 14 novembre 2014, n. 5598), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto.” (TAR Sardegna - Cagliari num. 952/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente ha agito per la riliquidazione di una prestazione già riconosciuta e liquidata dall'Istituto. L'azione è volta ad ottenere la corretta quantificazione di un diritto già sorto e non una prestazione ex novo. Di conseguenza, il termine prescrizionale non può che decorrere dall'ultimo atto con cui l'Amministrazione ha liquidato il TFS, atto che costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione per le pretese relative alla sua corretta quantificazione.
Nel caso di specie, l'INPS non ha fornito prova della data di liquidazione finale del TFS né della sua comunicazione al ricorrente (Consiglio di Stato num. 10021/2025), cosicché l'eccezione deve essere respinta.
2.2.- Nel merito, come sopra anticipato, il ricorso è fondato. La pretesa del ricorrente si basa sull'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, il quale, al comma 2, estende il beneficio dei sei scatti stipendiali ai fini del calcolo del TFS anche al personale che, come l'odierno istante, sia cessato dal servizio a domanda, a condizione di aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
La norma di riferimento recita: “1. Al personale della Polizia di Stato [...] ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio [...]. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.”.
La giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nel riconoscere l'applicabilità di tale beneficio a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, incluse le forze di polizia ad ordinamento civile e militare, che si trovi nelle condizioni previste dal comma 2 della norma citata (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Sez. II, 27 marzo 2023, n. 3098; TAR Liguria, Sez. I, 20 giugno 2023, n. 606).
L'applicabilità del beneficio è stata confermata anche dall'art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), che ha fatto salva l'applicazione dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, consolidando un regime omogeneo per l'intero comparto (TAR Puglia - Bari num. 1148/2025).
La giurisprudenza ha altresì chiarito che il termine del 30 giugno, previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 6-bis per la presentazione della domanda di quiescenza, non ha natura decadenziale, ma meramente procedurale, essendo funzionale a regolare la decorrenza del pensionamento. L'eventuale presentazione tardiva della domanda non preclude il diritto al beneficio, ma incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo (TAR Lazio - Roma num. 5690/2025). Sul punto, il Consiglio di Stato ha statuito che “… il rinvio alle “condizioni”, che al suddetto fine devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, allude appunto allo status soggettivo (anagrafico e previdenziale) dell’interessato, piuttosto che agli oneri procedimentali da osservare per l’acquisizione del beneficio de quo al suo patrimonio giuridico. In ogni caso, proprio l’ambiguità della disposizione... non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda... alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti” (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
Infine, devono essere disattesi i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dall'INPS in via subordinata.
Quanto alla presunta violazione dell'art. 81 Cost., la giurisprudenza ha già chiarito che l'interpretazione della norma non costituisce un'applicazione estensiva o analogica, ma una corretta esegesi del dato testuale. Il principio della copertura finanziaria costituisce un limite per il legislatore, non per il giudice chiamato ad applicare la legge. Inoltre, una copertura finanziaria per la norma in esame è rinvenibile nell'art. 1 del D.L. n. 387/1987 (TAR Calabria - Catanzaro num. 2214/ 2025). Come osservato dal Consiglio di Stato, la posizione espressa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che evidenzia la mancanza di una copertura specifica per la spesa derivante da tale interpretazione, non può inficiare la corretta applicazione della norma, ma semmai suggerisce la necessità di un intervento normativo per la quantificazione e la copertura degli oneri (TAR Campania - Napoli num. 3273/2025).
Quanto alla presunta violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevolezza, si osserva che la scelta del legislatore di estendere il beneficio al personale che cessa a domanda con determinati requisiti di anzianità rientra nella sua ampia discrezionalità. Tale scelta trova la sua ratio nell'esigenza di omogeneizzare i trattamenti all'interno del comparto sicurezza, evitando disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili.
In conclusione, il ricorso è fondato. Va pertanto accertato il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
Conseguentemente, l'INPS è tenuto a provvedere alla riliquidazione del trattamento e a corrispondere al ricorrente le differenze maturate. Sulle somme dovute dovranno essere corrisposti gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. Va invece esclusa la rivalutazione monetaria, in virtù del divieto di cumulo sancito dall'art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991 e dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994 (TAR Lazio - Roma num. 5690/ 2025).
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto che il ricorso è stato proposto in un momento in cui l'orientamento giurisprudenziale in materia era già consolidato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
1. Accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987.
2. Condanna l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) a provvedere alla conseguente riliquidazione del trattamento di fine servizio e a corrispondere al ricorrente le relative differenze economiche, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al saldo effettivo.
3. Condanna l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA CU, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
BI FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI FE | SA CU |
IL SEGRETARIO