TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1911
TAR
Sentenza 20 marzo 2026

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  • Accolto
    Inclusione sei scatti stipendiali nella base di calcolo

    La giurisprudenza è consolidata nel riconoscere l'applicabilità di tale beneficio al personale del comparto sicurezza e difesa, incluse le forze di polizia ad ordinamento civile, che cessi dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Il termine per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale

    L'eccezione è respinta. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, che si concretizza con l'emanazione del provvedimento di liquidazione del trattamento o con l'ultimo atto di pagamento del credito principale. L'INPS non ha fornito prova della data di liquidazione finale del TFS.

  • Rigettato
    Dubbi di legittimità costituzionale

    I dubbi sono infondati. La corretta esegesi della norma non viola l'art. 81 Cost., essendo la copertura finanziaria rinvenibile nell'art. 1 del D.L. n. 387/1987 e non potendo l'assenza di copertura specifica inficiare l'applicazione della legge. La scelta del legislatore di estendere il beneficio non viola l'art. 3 Cost., rientrando nella sua discrezionalità e trovando ratio nell'esigenza di omogeneizzare i trattamenti nel comparto sicurezza.

  • Accolto
    Interessi legali e rivalutazione monetaria

    Vengono riconosciuti gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo. La rivalutazione monetaria è esclusa in virtù del divieto di cumulo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1911
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1911
    Data del deposito : 20 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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