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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/05/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4935/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGIANO ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARIO NATOLA, 39, 71122 FOGGIA, presso il difensore avv. VIGIANO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SCOPECE MICHELA, elettivamente domiciliato in VIALE OFANTO N. 246, 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. SCOPECE MICHELA
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui alla nota congiunta allegata al verbale di udienza in pari data. Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con il Sig. in data 30.4.2018, trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile di Foggia, al n. 29, parte I, dell'anno 2018; che dalla loro unione non erano nati figli.
Concludeva, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, autorizzandoli a vivere separatamente;
porre a carico del resistente l'obbligo di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di €. 500,00 mensili;
condanna del resistente al risarcimento del danno endofamiliare;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.1.2025, si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
concludendo per sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla
[...]
ricorrente; non riconoscere alcun assegno in favore della ricorrente, con vittoria di spese e competenze di causa.
A seguito di rinvio, la causa è stata trattata in presenza alla udienza del 16.4.2025.
Le parti personalmente comparse, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni concordate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza in pari data, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere che esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice designato.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
pagina 2 di 3 Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi, e, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 26.10.2024, dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1
uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi e in Parte_1 Controparte_1
atti generalizzati;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Foggia, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 185, parte II, serie A, dell'anno 2006), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 12.5.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente relatore dott. Simona Iavazzo Giudice dott. Maria Elena De Tura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4935/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGIANO ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA MARIO NATOLA, 39, 71122 FOGGIA, presso il difensore avv. VIGIANO ANTONIO
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
SCOPECE MICHELA, elettivamente domiciliato in VIALE OFANTO N. 246, 71100 FOGGIA, presso il difensore avv. SCOPECE MICHELA
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 16.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto che venisse pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti alle condizioni di cui alla nota congiunta allegata al verbale di udienza in pari data. Il PM ha concluso con parere favorevole alla pronuncia di separazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1
matrimonio con rito civile con il Sig. in data 30.4.2018, trascritto nei Controparte_1
registri dello stato civile di Foggia, al n. 29, parte I, dell'anno 2018; che dalla loro unione non erano nati figli.
Concludeva, pertanto, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, autorizzandoli a vivere separatamente;
porre a carico del resistente l'obbligo di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di €. 500,00 mensili;
condanna del resistente al risarcimento del danno endofamiliare;
con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.1.2025, si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1
concludendo per sentire dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla
[...]
ricorrente; non riconoscere alcun assegno in favore della ricorrente, con vittoria di spese e competenze di causa.
A seguito di rinvio, la causa è stata trattata in presenza alla udienza del 16.4.2025.
Le parti personalmente comparse, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni concordate nella scrittura privata allegata al verbale di udienza in pari data, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c..
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate.
Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione, contestualmente disponendo la trasmissione degli atti al PM per il parere che esprimeva parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna.
E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Giudice designato.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
pagina 2 di 3 Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi, e, pertanto, possono essere senz'altro ratificate.
In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data 26.10.2024, dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1
uditi i procuratori delle parti ed il P.M., così provvede: Controparte_1
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi e in Parte_1 Controparte_1
atti generalizzati;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di
Foggia, di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio (atto n. 185, parte II, serie A, dell'anno 2006), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 12.5.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3