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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
elett.te dom.to in Roma, viale Jonio 271, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Enrico Ascani, che lo rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce al ricorso di I grado
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle CP_1
liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio Per_1 di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale
[...]
Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5267/23 in data
23.5.23.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'odierno appellante ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, lamentando di aver presentato domanda di accesso CP_ al Fondo di Garanzia per il TFR dovutogli dalla società Istituto di Vigilianza dell'Urbe SpA, ammessa al concordato preventivo del Tribunale di Roma, sez.
1 fallimentare, R.G. n. 1 del 2020, e di aver visto respinta dall'Istituto la sua domanda poiché, dalle risultanze telematiche dell'Ente, il TFR sarebbe risultato già corrispostogli dal datore di lavoro.
Ha convenuto in giudizio sia l'istituto previdenziale, sia l'ex datore di lavoro, affinché il Tribunale, accertato il diritto al pagamento del TFR maturato nel periodo trascorso alle dipendenze dell' , e la legittimità della richiesta di CP_2
CP_ pagamento del detto trattamento a carico del Fondo di Garanzia condannasse
CP_ l'ex datore di lavoro e l' a corrispondergli il relativo importo.
L' si è costituita in giudizio, riconoscendo pienamente il diritto del sig. CP_2
al pagamento del TFR richiesto, evidenziando che il ricorrente risultava Pt_1 regolarmente indicato nell'elenco dei creditori di cui al concordato preventivo omologato dal Tribunale, ed il suo credito ammesso così come lamentato, ma di non aver potuto procedere al pagamento del credito in quanto proprio l'Istituto previdenziale avrebbe promosso ricorso in cassazione avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo. CP_ L' costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo di non aver accolto la domanda in quanto carente della “convocazione dei creditori ex art 171 l.f.” ed in ogni caso poiché dal sistema telematico dell'Ente, il TFR sarebbe risultato accantonato al Fondo di Tesoreria e già liquidato dall'azienda.
Il giudice, con la sentenza n. 5267/23 in oggetto, ha accolto la domanda di parte ricorrente avverso la società ex datrice di lavoro , tuttavia ha respinto la CP_2
CP_ richiesta di condanna dell' al pagamento del TFR a carico del Fondo di
Garanzia.
Con il gravame si è censurata la decisione limitatamente al capo in cui si è rigettata
CP_ la richiesta di condanna dell' al pagamento della prestazione a carico del Fondo CP_ di Garanzia
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Si legge nella sentenza gravata:- “ Nel caso in esame, pur essendo CP_2
stata ammessa al concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare, è carente la prova dell'infruttuosa esecuzione dei crediti, piuttosto riconosciuti dal datore di lavoro, che si è impegnato a pagarli seppur all'esito del giudizio di opposizione, ed è tenuto a procedervi, senza indugio. La domanda nei confronti del Fondo di Garanzia deve, pertanto, essere respinta, per carenza dei
2 presupposti per il suo intervento”.
La statuzione è errata essendo addirittura in corso la procedura concorsuale, con già intervenuta ammissione al passivo del ricorrente per il t.f.r.
Del resto (cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22647 del 27 ottobre 2009)
A norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, della legge 29 maggio 1982, n.
297, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere
l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso
l' deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e CP_1
all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, ove non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del r.d. n. 267 del 1942, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore.
Per il resto si condividono integralmente le argomentazioni dell'appellante laddove lamenta che << l'odierno appellante, a seguito dell'intervenuta omologazione del concordato preventivo richiesto dalla società ex datrice di lavoro Istituto di
Vigilanza dell'Urbe SpA, di cui al R.G. n. 1/2020 del Tribunale di Roma, sez. fallimentare, avvenuta con ordinanza n. 3649/2021 depositata il 25.11.21, ha
CP_ presentato domanda di pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia in
CP_ data 9.5.22 (si cfr. all. 5 fascicolo I grado del ricorrente). L' ha respinto tale domanda, sostenendo che il TFR sarebbe stato accantonato in costanza di rapporto dal datore di lavoro presso il Fondo di Tesoreria tenuto sempre dall'Istituto (si cfr. all. 7 fascicolo I grado ricorrente). Per legge, la domanda di pagamento del TFR
3 presso tale diverso Fondo dell'Istituto deve essere inoltrata dal datore di lavoro direttamente, e, nello specifico il datore di lavoro si è rifiutato di ottemperarvi (si cfr. all. 10 fascicolo I grado ricorrente). Il lavoratore ha quindi provveduto ad inoltrare sua autonoma domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di
CP_ Tesoreria (si cfr. all. 12 fascicolo I grado ricorrente) e l' ha rigettato tale ulteriore domanda sostenendo che dagli estratti contabili il TFR sarebbe già stato liquidato dal datore di lavoro (si cfr. all. 13 fascicolo I grado ricorrente)>>.
Tanto premesso e documentato, non è per contro mai stato corrisposto al lavoratore il t.f.r. contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dall' , , tanto che CP_1 tale credito è stato regolarmente inserito nell'elenco di cui al concordato omologato.
Pacificamente il t.f.r. non è stato pagato al ricorrente, tanto che il giudice di primo grado ha quindi condannato il datore di lavoro al pagamento del TFR dovuto all'appellante; essendo pacifica la sussistenza del credito così come da quest'ultimo lamentato, ed illegittimo il mancato pagamento non essendo stata sospesa l'esecutività del concordato omologato, non sussistono ragioni per non accogliere la domanda promossa dal per il pagamento dello stesso TFR a carico del Pt_1
Fondo di Garanzia, dovendosi cassare la motivazione del diniego da parte del primo
CP_ giudice secondo cui “per poter agire nei confronti dell' avrebbe dovuto dapprima tentare l'esecuzione forzata a carico del datore di lavoro con esito negativo”.
Conclusivamente in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nella già
CP_ resa statuizione di condanna, l' deve essere condannato al pagamento in favore di del TFR maturato alla dipendenze della società Istituto di Parte_1
Vigilanza dell'Urbe Spa, nel periodo dal 19.2.2015 al 4.11.2019, per l'importo lordo di € 3.827,91, oltre € 45,05 per rivalutazione monetaria.
Si emenda il dispositivo laddove invece che “in riforma” , stante l'impugnazione parziale, dove essere letto e scritto “in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto”.
Manda la Cancelleria per i provvedimenti conseguenti.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza,
4 CP_ confermata nel resto, condanna l' al pagamento in favore di del Parte_1
TFR maturato alla dipendenze della società Istituto di Vigilanza dell'Urbe Spa, nel periodo dal 19.2.2015 al 4.11.2019, per l'importo lordo di € 3.827,91, oltre € 45,05 per rivalutazione monetaria. Condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite del doppio grado che si liquidano per il primo in €
[...]
3.200,00, per il secondo in € 4.100,00 oltre al riborso delle spese forfettarie nella misura di legge, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 13.2.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
C O R T E D I A P P E L L O D I R O M A
I° Sezione Lavoro e Previdenza
Composta dai Sigg.ri Magistrati: dott. Guido Rosa Presidente est. dott. Francesca Del Villano Aceto Consigliere dott. Bianca Maria Serafini Consigliere all'esito dell'udienza del 13.2.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1354 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
elett.te dom.to in Roma, viale Jonio 271, presso lo studio Parte_1 dell'avv. Enrico Ascani, che lo rappresenta e difende in virtù di delega posta in calce al ricorso di I grado
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili in virtù di procura alle CP_1
liti del 22 marzo 2024 n. repertorio 37875 Raccolta n.7313 a rogito notaio Per_1 di Fiumicino, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio Legale
[...]
Distrettuale, Via Cesare Beccaria 29
Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5267/23 in data
23.5.23.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado l'odierno appellante ha adito il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, lamentando di aver presentato domanda di accesso CP_ al Fondo di Garanzia per il TFR dovutogli dalla società Istituto di Vigilianza dell'Urbe SpA, ammessa al concordato preventivo del Tribunale di Roma, sez.
1 fallimentare, R.G. n. 1 del 2020, e di aver visto respinta dall'Istituto la sua domanda poiché, dalle risultanze telematiche dell'Ente, il TFR sarebbe risultato già corrispostogli dal datore di lavoro.
Ha convenuto in giudizio sia l'istituto previdenziale, sia l'ex datore di lavoro, affinché il Tribunale, accertato il diritto al pagamento del TFR maturato nel periodo trascorso alle dipendenze dell' , e la legittimità della richiesta di CP_2
CP_ pagamento del detto trattamento a carico del Fondo di Garanzia condannasse
CP_ l'ex datore di lavoro e l' a corrispondergli il relativo importo.
L' si è costituita in giudizio, riconoscendo pienamente il diritto del sig. CP_2
al pagamento del TFR richiesto, evidenziando che il ricorrente risultava Pt_1 regolarmente indicato nell'elenco dei creditori di cui al concordato preventivo omologato dal Tribunale, ed il suo credito ammesso così come lamentato, ma di non aver potuto procedere al pagamento del credito in quanto proprio l'Istituto previdenziale avrebbe promosso ricorso in cassazione avverso il provvedimento di omologa del concordato preventivo. CP_ L' costituitasi in giudizio, ha insistito per il rigetto del ricorso, sostenendo di non aver accolto la domanda in quanto carente della “convocazione dei creditori ex art 171 l.f.” ed in ogni caso poiché dal sistema telematico dell'Ente, il TFR sarebbe risultato accantonato al Fondo di Tesoreria e già liquidato dall'azienda.
Il giudice, con la sentenza n. 5267/23 in oggetto, ha accolto la domanda di parte ricorrente avverso la società ex datrice di lavoro , tuttavia ha respinto la CP_2
CP_ richiesta di condanna dell' al pagamento del TFR a carico del Fondo di
Garanzia.
Con il gravame si è censurata la decisione limitatamente al capo in cui si è rigettata
CP_ la richiesta di condanna dell' al pagamento della prestazione a carico del Fondo CP_ di Garanzia
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo.
Si legge nella sentenza gravata:- “ Nel caso in esame, pur essendo CP_2
stata ammessa al concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Roma, Sezione
Fallimentare, è carente la prova dell'infruttuosa esecuzione dei crediti, piuttosto riconosciuti dal datore di lavoro, che si è impegnato a pagarli seppur all'esito del giudizio di opposizione, ed è tenuto a procedervi, senza indugio. La domanda nei confronti del Fondo di Garanzia deve, pertanto, essere respinta, per carenza dei
2 presupposti per il suo intervento”.
La statuzione è errata essendo addirittura in corso la procedura concorsuale, con già intervenuta ammissione al passivo del ricorrente per il t.f.r.
Del resto (cfr. Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 22647 del 27 ottobre 2009)
A norma dell'art. 2, commi dal primo al settimo, della legge 29 maggio 1982, n.
297, qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per potere ottenere
l'immediato pagamento (nel rispetto del termine di sessanta giorni dalla domanda) del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso
l' deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e CP_1
all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, anche lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando, a tal fine, la presunzione legale prevista dalla legge (l'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo nei confronti del medesimo debitore); viceversa, ove non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 del r.d. n. 267 del 1942, il lavoratore, allo scopo sopra indicato, oltre alla prova dell'avvenuta conclusione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal datore di lavoro, deve fornire anche l'ulteriore prova che quest'ultimo non è soggetto alle procedure esecutive concorsuali e deve, inoltre, dimostrare, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge (l'esperimento di una procedura esecutiva individuale, senza che ne sia necessario il compimento), che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore.
Per il resto si condividono integralmente le argomentazioni dell'appellante laddove lamenta che << l'odierno appellante, a seguito dell'intervenuta omologazione del concordato preventivo richiesto dalla società ex datrice di lavoro Istituto di
Vigilanza dell'Urbe SpA, di cui al R.G. n. 1/2020 del Tribunale di Roma, sez. fallimentare, avvenuta con ordinanza n. 3649/2021 depositata il 25.11.21, ha
CP_ presentato domanda di pagamento del TFR a carico del Fondo di Garanzia in
CP_ data 9.5.22 (si cfr. all. 5 fascicolo I grado del ricorrente). L' ha respinto tale domanda, sostenendo che il TFR sarebbe stato accantonato in costanza di rapporto dal datore di lavoro presso il Fondo di Tesoreria tenuto sempre dall'Istituto (si cfr. all. 7 fascicolo I grado ricorrente). Per legge, la domanda di pagamento del TFR
3 presso tale diverso Fondo dell'Istituto deve essere inoltrata dal datore di lavoro direttamente, e, nello specifico il datore di lavoro si è rifiutato di ottemperarvi (si cfr. all. 10 fascicolo I grado ricorrente). Il lavoratore ha quindi provveduto ad inoltrare sua autonoma domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di
CP_ Tesoreria (si cfr. all. 12 fascicolo I grado ricorrente) e l' ha rigettato tale ulteriore domanda sostenendo che dagli estratti contabili il TFR sarebbe già stato liquidato dal datore di lavoro (si cfr. all. 13 fascicolo I grado ricorrente)>>.
Tanto premesso e documentato, non è per contro mai stato corrisposto al lavoratore il t.f.r. contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dall' , , tanto che CP_1 tale credito è stato regolarmente inserito nell'elenco di cui al concordato omologato.
Pacificamente il t.f.r. non è stato pagato al ricorrente, tanto che il giudice di primo grado ha quindi condannato il datore di lavoro al pagamento del TFR dovuto all'appellante; essendo pacifica la sussistenza del credito così come da quest'ultimo lamentato, ed illegittimo il mancato pagamento non essendo stata sospesa l'esecutività del concordato omologato, non sussistono ragioni per non accogliere la domanda promossa dal per il pagamento dello stesso TFR a carico del Pt_1
Fondo di Garanzia, dovendosi cassare la motivazione del diniego da parte del primo
CP_ giudice secondo cui “per poter agire nei confronti dell' avrebbe dovuto dapprima tentare l'esecuzione forzata a carico del datore di lavoro con esito negativo”.
Conclusivamente in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nella già
CP_ resa statuizione di condanna, l' deve essere condannato al pagamento in favore di del TFR maturato alla dipendenze della società Istituto di Parte_1
Vigilanza dell'Urbe Spa, nel periodo dal 19.2.2015 al 4.11.2019, per l'importo lordo di € 3.827,91, oltre € 45,05 per rivalutazione monetaria.
Si emenda il dispositivo laddove invece che “in riforma” , stante l'impugnazione parziale, dove essere letto e scritto “in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto”.
Manda la Cancelleria per i provvedimenti conseguenti.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza,
4 CP_ confermata nel resto, condanna l' al pagamento in favore di del Parte_1
TFR maturato alla dipendenze della società Istituto di Vigilanza dell'Urbe Spa, nel periodo dal 19.2.2015 al 4.11.2019, per l'importo lordo di € 3.827,91, oltre € 45,05 per rivalutazione monetaria. Condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
delle spese di lite del doppio grado che si liquidano per il primo in €
[...]
3.200,00, per il secondo in € 4.100,00 oltre al riborso delle spese forfettarie nella misura di legge, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Roma, 13.2.2025
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