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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1518 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3503/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.3.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Camilla Cozzi presso il quale ha eletto domicilio telematico Milano, via Cappuccini n. 4
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Massabò presso il quale ha eletto domicilio telematico Milano, Corso Porta Vittoria n. 50
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Ventimiglia – precisamente a San Bernardo, fraz. Ventimiglia (IM)- il 24.07.2021
(anno 2021 atto n. 4 parte II serie A) in regime di separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.03.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
2. ordinare al Comune di Ventimiglia di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. dichiarare compensate le spese legali tra le parti con rinuncia dei legali al beneficio della solidarietà professionale ex art. 13, comma 8, LP;
4. dare atto delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a. il signor , previo avviso e con indicazione dei giorni di Parte_1 permanenza, potrà accedere alla proprietà della signora (abitazione, Parte_2 cantina di pertinenza e terreni), sita in San Bernardo di Ventimiglia (IM), via Fontana n.
33 sino alla data del 30.04.2025 al fine di asportare i propri beni (a mero titolo esemplificativo frantoio mobile, attrezzature agricole varie et similia), nonché per eliminare strutture quali il gazebo e la piattaforma su cui poggia, utilizzate dal sig. Pt_1 per la produzione dell'olio, ripristinando, quindi, il terreno su cui insiste il gazebo, nello status quo ante. In particolare, dovrà asportare tutto ciò che ha abbandonato sui terreni della sig.ra e su quelli confinanti di terzi, i quali, previo preavviso, dovranno Pt_2 dargliene autorizzazione (a titolo esemplificativo: reti per la raccolta delle olive, materiale edile di vario genere quali sabbia, legname, teli di plastica, reti metalliche, strumenti vari), lasciandoli puliti e in buono stato. Decorso tale termine, la sig.ra sarà libera di Pt_2 far sgomberare da tutti i materiali suddetti le proprie porzioni di terreno così come di far liberare quelle occupate dal materiale del sig. su terreni e immobili di terzi Pt_1 soggetti. Esclusivamente in questa ultima ipotesi, il sig. si impegna ora per allora Pt_1 al pagamento, vista fattura, delle somme richieste per tali attività, indicando il luogo in cui il materiale di sua proprietà dovrà essere trasferito. Senza indicazione alcuna, il tutto verrà portato in discarica.
b. Entro il 30.04.2025 la signora previo preavviso, preleverà tutti i propri beni Pt_2 personali rimasti nell'abitazione familiare di proprietà del signor e della di lui Pt_1 famiglia di origine (proprietà indivisa), in cui la signora ha abitato sin dall'anno Pt_2
2018, al momento custoditi, in seguito a lavori di ristrutturazione in essere dal mese di settembre 2024, in un altro appartamento sito nella palazzina di proprietà della famiglia
. Pt_1
c. Entro il 30.04.2025 i coniugi chiuderanno il conto corrente cointestato n. 000003670199
c/o che non verrà più movimentato dai coniugi. Poiché in data 5.12.2024 la signora CP_1 ha effettuato un versamento pari a € 500,00, alla chiusura del conto la moglie Pt_2 incasserà questa somma.
d. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di non avanzare pretese economiche presenti e future e, quindi, di non avere nulla a pretendere a titolo di mantenimento l'uno dall'altro e a qualsiasi altro titolo o ragione o causa dedotta o deducibile e, con l'esatto adempimento di quanto sopra, di avere così regolato ogni rapporto di natura patrimoniale ed economica tra loro pendente che dovrà in ogni caso considerarsi definitivamente risolto e, se del caso, transatto con piena soddisfazione di entrambe le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
* * *
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Ventimiglia – precisamente a San
Bernardo, fraz. Ventimiglia (IM) il 24.07.2021 (n. 4, Parte II serie A anno 2021).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ventimiglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 16.4.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG