Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/08/2020, n. 17992
CASS
Ordinanza 28 agosto 2020

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La Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, è intervenuta su un ricorso proposto dalla società Unica S.r.l. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, la quale aveva accolto l'appello di Anna Maria Ponte e Giuseppe Ponte, ordinando il trasferimento in favore della Unica S.r.l. di una quota indivisa di un'area condotta in locazione, ai sensi dell'art. 2932 c.c., con contestuale condanna al pagamento del prezzo. La Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l'offerta di vendita riguardasse solo una quota dell'immobile locato nella sua interezza, poiché la Unica S.r.l. aveva manifestato la volontà di aderire alla proposta, configurando un incontro di volontà negoziale. La Unica S.r.l. lamentava, con il primo motivo di ricorso, la violazione degli artt. 112, 163 n. 4, 345 e 702-bis e quater c.p.c., per acquisizione d'ufficio di prove inammissibili in appello. Con il secondo motivo, censurava la violazione degli artt. 38 e 39 della legge n. 392/78 e degli artt. 1326, 1362 e 1366 c.c., sostenendo che la denuntiatio comunicata dai comproprietari non equivalesse a un'ordinaria proposta contrattuale, e che pertanto non si fosse formato un valido incontro di volontà per il trasferimento della sola quota. I controricorrenti, Anna Maria Ponte e Giuseppe Ponte, resistevano al ricorso.

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e ha cassato la sentenza impugnata. Il Collegio ha ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la denuntiatio prevista dall'art. 38 della legge n. 392/78 non costituisce proposta contrattuale, bensì un atto dovuto di interpello, vincolato nella forma e nel contenuto, finalizzato all'esercizio del diritto di prelazione solo qualora sussistano i presupposti per la sua esistenza. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 5359/1989, hanno chiarito che la dichiarazione di prelazione da parte dell'avente diritto non costituisce accettazione negoziale e non comporta l'immediato acquisto della proprietà, ma solo il vincolo legale a stipulare il contratto. Nel caso di specie, la mancata identità tra l'immobile condotto in locazione nella sua interezza e la quota offerta in prelazione esclude la sussistenza dei presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione legale, e pertanto l'interpello non ha potuto avviare un valido procedimento di formazione contrattuale tutelabile ai sensi dell'art. 2932 c.c. Di conseguenza, la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato l'appello proposto dai Ponte e li ha condannati al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità in favore della Unica S.r.l.

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Massime2

In tema di locazione di immobili urbani ad uso non abitativo, al conduttore non spettano il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto dell'immobile, secondo la disciplina degli artt. 38 e 39 della l.n. 392 del 1978, qualora il locatore intenda alienare a terzi, una quota del bene oggetto del rapporto di locazione. (Nella specie,è stato escluso il diritto di prelazione con riguardo ad una sola quota dell'immobile mancando l'identità tra la quota offerta nella "denuntiatio" e l'intero bene condotto in locazione).

La comunicazione del locatore al conduttore dell'intenzione di vendere l'immobile locato per uso non abitativo - cosiddetta "denuntiatio", prevista dall'art. 38 della l.n. 392 del 1978 - è atto dovuto non negoziale, volto a consentire l'esercizio del diritto di prelazione purché però sussistano già i presupposti per la sua esistenza; perciò in carenza di questi è inefficace l'adesione del conduttore alla suddetta denuntiatio. (Nella specie la S.C. ha escluso che sussistessero i presupposti per l'esercizio del diritto di prelazione, attesa l'oggettiva diversità tra la quota offerta nella "denuntiatio" e l'intero bene condotto in locazione dal conduttore).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/08/2020, n. 17992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17992
Data del deposito : 28 agosto 2020

Testo completo