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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3348/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3348/2022 promossa da:
(P.VA ), con il patrocinio dell'avv. Michela Parte_1 P.VA_1
Peronace, elettivamente domiciliata in Milano, via Cerva n. 1, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
P.VA ), con il patrocinio Controparte_1 P.VA_2 dell'avv. Antonella Fiore, elettivamente domiciliata in Siena, Strada di Renaccio n. 21, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente: Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, così statuire: In via principale: revocarsi, annullarsi, e/o dichiararsi nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 21472/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021, rubricato al n. R.G. 45091/2021, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la società opposta, in virtù delle fatture commerciali azionate, è debitrice della dell'importo di € 2.489,60, o la somma Pt_1 maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs n. 231/02 dalle singole Contr scadenze al saldo, e per l'effetto condannare la al pagamento del relativo importo e/o in caso di Contr accertamento di importi dovuti alla porre in compensazione la somma dovuta. In ogni caso con pagina 1 di 8 vittoria di spese e competenze professionali oltre spese generali e VA e CPA di cui il sottoscritto avvocato se ne dichiara antistatario.
Parte convenuta opposta: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 21472/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, e comunque per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le richieste e domande tutte di parte attrice opponente, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, Contr confermando il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare che la ha eseguito le Contr prestazioni su incarico della e relative alle fatture emesse dalla di cui in atti ed in parte Pt_1 narrativa, conseguentemente condannare la al pagamento dell'importo portato nelle fatture, Pt_1 interessi di mora dal dì del dovuto;
Condannare, altresì, ex art. 96 c.p.c. per le motivazioni di Pt_1 cui in parte narrativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali della fase monitoria e del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione la (d'ora in avanti, per Controparte_1 Contro brevità, “ ), chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 21472/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021 e pubblicato in pari data, con cui veniva ingiunto alla (d'ora in avanti, per brevità, “ ”) il pagamento della Parte_1 Pt_1 somma di euro 39.494,00, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, per il mancato saldo di alcune fatture emesse dalla società ricorrente per il servizio di vaccinazione domiciliare svolto come da contratto stipulato tra le parti in data 7.06.2021.
pagina 2 di 8 Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo la conveniva Pt_1 Contro in giudizio avanti questo Tribunale la chiedendo, in via preliminare, di respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto palesemente illegittimo e sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché in quanto l'opposizione era fondata e di pronta soluzione;
in via principale, chiedeva di revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare che la società opposta, in virtù delle fatture commerciali azionate, era debitrice della dell'importo di euro 2.489,60 o della somma maggiore o minore di giustizia, Pt_1 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al Contro saldo, e, per l'effetto, di condannare la al pagamento del relativo importo e/o, in Contro caso di accertamento di importi dovuti alla di porre in compensazione la somma dovuta;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre VA e CPA, di cui l'avvocato si dichiarava antistataria. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rilevava che:
- in data 7.06.2021 le parti stipulavano un contratto avente ad oggetto l'attività di Contro gestione di presidi vaccinali, in base al quale la avrebbe dovuto fornire, avendone i requisiti di legge e servendosi di personale specializzato (medico vaccinatore), il servizio di vaccinazione da eseguirsi sulle ambulanze messe a disposizione dalla;
Pt_1
- in particolare, il contratto prevedeva una tariffa oraria di euro 70 da calcolarsi in base alle ore di servizio effettivo svolto dal vaccinatore presso il luogo di stazionamento (cfr. art. 6 contratto) nonché l'obbligo di comunicare a mezzo mail il calendario delle vaccinazioni (cfr. all.to A contratto) ed eventuali variazioni e/o annullamenti;
- poco dopo l'inizio della collaborazione con la l apprendeva che un Pt_1 proprio dipendente, sig. attraverso una società appositamente Persona_1 costituita ( , aveva posto in essere una serie di atti costituenti CP_2 concorrenza sleale, illecito che si era consumato anche nell'ambito dei servizi di Contro vaccinazione attraverso un accordo parallelo e segreto con la egli, infatti, aveva organizzato una attività di vaccinazione parallela a quella della , Pt_1 Contro utilizzando ambulanze fornite da terzi soggetti con personale medico della
- dopo aver provveduto al licenziamento del sig. dato il grave danno PE arrecato, l'odierna opponente procedeva a una diligence contabile dalla quale Contro emergevano una serie di incongruenze tali da far presumere che la avesse fatturato alla una serie di prestazioni di fatto riconducibili all'attività di Pt_1 vaccinazione parallela della Controparte_2
- la richiedeva in via monitoria il pagamento di oltre 560 ore al prezzo unitario di euro 70 l'ora, senza fornire alcuna documentazione a sostegno della pagina 3 di 8 richiesta, documentazione che appariva peraltro necessaria considerando la natura del contratto sottoscritto, che di fatto prevedeva la fornitura e la conseguente fatturazione di prestazioni da parte di terzi soggetti rispetto alle parti contrattuali
(medici vaccinatori), e ciò in palese violazione degli accordi contrattuali che prevedevano un servizio concordato e calendarizzato, con fatturazione secondo le ore di servizio effettivamente svolte dal medico vaccinatore;
- l'odierna opposta azionava dunque in via monitoria una serie di fatture relative a prestazioni eseguite da terzi, senza dimostrare l'effettiva esecuzione del servizio e delle prestazioni medesime;
- risultava evidente la non debenza del credito azionato da in quanto fondato su fatture riferite a prestazioni contestate, non avendo parte opponente potuto controllare la corrispondenza fra le ore fatturate e i servizi effettivamente eseguiti dai medici vaccinatori e non essendoci alcun documento sottostante tale da legittimare gli importi fatturati;
- la risultava creditrice della di due fatture (la n. 724 del 9.09.21 e la Pt_1
n. 423 del 8.06.21) per un totale complessivo di euro 2.489,60.
Contro La ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, chiedeva di respingere tutte le richieste e domande di parte opponente, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva inoltre di condannare
ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali della fase Pt_1 monitoria e del presente giudizio. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- i rapporti interni intercorrenti tra l'opponente e il sig. non influivano PE Contro minimamente con le prestazioni effettuate dalla nei confronti di , Pt_1 non avendo peraltro quest'ultima chiamato in giudizio il sig. nel presente PE contenzioso a garanzia e/o in manleva per le somme ingiunte;
- c'era effettivamente stato un errore di fatturazione da parte di ma non appena il sig. aveva effettuato la comunicazione nell'interesse di PE Contro
, provvedeva immediatamente ad emettere le relative note di Pt_1 credito (all. D opposta);
- gli importi richiesti con le fatture (all. 3 e 4 fasc. mon.) erano quindi relativi alle Contro effettive ore per cui la forniva prestazioni e dovevano essere interamente corrisposti;
pagina 4 di 8 - le suddette fatture erano corredate di e-mail di incarico nonché conteggio delle ore fatturate (all. E opposta), dalle quali si evinceva inequivocabilmente che gli importi fatturati erano corretti e dovuti;
- l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto era pertanto dovuto, in quanto l'odierna opposta aveva eseguito prestazioni sulla scorta di un contratto, a seguito di specifici incarichi inviati via e-mail;
- era vero che era creditore di ma di un importo minore di quello Pt_1 indicato, in quanto all'importo di euro 2.489,60 andava detratto l'importo di euro 500,00 corrisposto in data 19.05.2021 (all. G opposta) e versato in conto anticipo per servizi mai effettuati e che a mai saranno effettuati: il totale di euro 1.989,60 doveva essere portato in compensazione sul maggior importo vantato e che fosse accertato in giudizio;
- nel caso di specie, l'attore agiva se non in mala fede, quantomeno con colpa grave.
All'udienza dell'8.06.2022 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Con ordinanza in data 7.03.2023 il Giudice rigettava le istanze istruttorie proposte da parte opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Risulta pacifica in causa la stipulazione tra le parti, in data 7.06.2021, del contratto Contro avente ad oggetto l'attività di gestione di presidi vaccinali, con cui si impegnava a eseguire il servizio di medico vaccinatore secondo le modalità concordate con , Pt_1 come dettagliate nell'Allegato A, secondo cui: a) L'incarico prevedeva il servizio di medico vaccinatore, b) Il numero delle ore previste per l'intero incarico era variabile secondo il calendario inviato e c) Il calendario delle vaccinazioni andava comunicato a Contro mezzo mail all'indirizzo della (cfr. doc. 3 di parte opponente). L'art. 6 del contratto prevedeva inoltre che si impegnasse a corrispondere a Pt_1 Contro importi pari ad euro 70,00 “per le ore di servizio effettivo presso il luogo di stazionamento” e che ciascuna fattura emessa dovesse “essere accompagnata da un report contenente il dettaglio delle attività svolte”. Alla luce della formale contestazione ad opera dell'opponente, quanto meno a partire dall'ottobre 2021 (cfr. docc. 9 e 10 di parte opponente), delle somme azionate in Contro giudizio dall'opposta si osserva che quest'ultima ha fornito la prova documentale pagina 5 di 8 del parziale adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente mediante la produzione in giudizio delle fatture dei singoli medici incaricati di eseguire le vaccinazioni nel periodo giugno – luglio 2021, delle e-mail di incarico e delle tabelle con conteggio delle ore fatturate (cfr. all. E di parte opposta). In particolare, analizzando più nel dettaglio le produzioni depositate da parte opposta unitamente alla propria memoria ex art. 183 c.6 n. 1 c.p.c. risulta che:
- all. L, euro 1.050,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, viale Per_2
Egeo, nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2021;
- all. M, euro 1.050,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, via Per_3
Flaminia, nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2021;
- all. N-1, euro 300,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Civitavecchia, Per_4 in data 16.07.2021;
- all. N-2, euro 700,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Civitavecchia, Per_4 nei giorni 15 e 16 giugno 2021;
- all. O, euro 350,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, in data Per_5
15.06.2021;
- all. O-2, euro 250,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Civitavecchia in Per_5 data 5.07.2021;
- all. P, euro 1.700,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Persona_6
Civitavecchia, nei giorni 7, 8, 9 e 10 giugno 2021;
- all. P-2, euro 700,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Persona_6
Civitavecchia, nei giorni 15 e 16 giugno 2021;
- all. P-3, euro 300,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Persona_6
Civitavecchia, in data 16.07.2021;
- all. Q, euro 400,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Civitavecchia, in data Per_7
17.06.2021;
- all. Q-2, euro 700,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, via Per_7
Flaminia, nei giorni 14 e 16 giugno 2021;
- all. R, euro 350,00, vaccinazioni effettuate dalla dott.ssa in Roma, via Per_8
Flaminia, in data 16.06.2021;
- all. S, euro 350,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, via Flaminia, Per_9 in data 14.06.2021;
- all. T, euro 350,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, via PE0
Flaminia, in data 15.06.2021;
- all. U, euro 1.000,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, nei giorni PE1
9 e 10 giugno 2021;
pagina 6 di 8 - all. V, euro 2.300,00, vaccinazioni effettuate dalla dott.ssa in Viterbo, PE2 nei giorni 7 e 8 giugno 2021, e in Roma, viale Egeo, nei giorni 9, 14, 15 e 16 giugno 2021.
Dalle fatture emesse dai professionisti vaccinanti emerge dunque una spesa di complessivi euro 11.850,00, calcolati su un costo di euro 50,00 per ora (cfr. fatture emesse dai singoli medici depositate insieme alla memoria ex art 183 cpc nr. 1 di parte opposta e documenti sub K); rapportato detto importo ad un costo di euro 70,00 per ora, come concordato tra le parti in causa (cfr. art. 6 del contratto del 7.06.2021, doc. 3 di parte opponente), si dovrà ritenere provato un credito complessivo a favore della società opposta per euro 16.590,00 (euro 11.850,00: 5 x 7), oltre oneri di legge.
Al medesimo importo si giunge anche moltiplicando il totale delle ore di lavoro dei medici, così come risulta dai documenti sopra elencati, per euro 70,00. Si rileva che le contestazioni mosse dall'odierna opponente con riferimento alle vicende del sig. e a un ipotizzato conflitto di interessi a nulla rilevano ai fini del presente PE3 giudizio, non essendo stata in ogni caso prodotta documentazione idonea a tal fine;
in particolare, le produzioni dell'opponente sub docc. 7 e 8 appaiono prive di valore probatorio, stante la loro genericità. In relazione alla domanda riconvenzionale formulata da volta a ottenere il Pt_1 pagamento della somma di euro 2.645,00, portata dalle fatture n. 423/21 e n. 724/21, si osserva che parte opposta ha riconosciuto il debito, rilevando però che dalla suddetta Contro somma andrebbero detratti ulteriori euro 500,00, versati da in data 19.05.2021 (cfr. all. G di parte opposta) quale acconto prestazione per servizio ambulanza. Parte opponente ha contestato che il bonifico di euro 500,00 fosse qualificabile come anticipo su prestazioni da eseguire, sostenendo che il suddetto pagamento fosse riferibile Contro ad altre e diverse prestazioni eseguite da a favore di senza peraltro Pt_1 documentare quali fossero state le diverse prestazioni, con la conseguenza che Contro l'imputazione fatta da in giudizio debba ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 1193 c.c. relativa alle fatture azionate in via riconvenzionale, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nella ridotta misura di euro Pt_1
1.989,60.
Le spese di lite, tenuto conto della entità delle rispettive condanne vanno poste a carico di parte opponente in relazione allo scaglione sino ad euro 26.000,00 si liquidano in euro 5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 21472/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021 e pubblicato in pari data;
pagina 7 di 8 2) in parziale accoglimento delle domande formulate da parte opposta
[...]
condanna l'opponente in persona del legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 16.590,00, oltre oneri fiscali di legge e oltre ad interessi ex D.Lgs n.
231/2002 dalle scadenze al saldo;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da
[...]
condanna l'opposta in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'opponente del saldo residuo delle fatture n. 423/21 e n. 724/21, ammontante a complessivi euro
1.989,60, oltre ad interessi ex D.Lgs n. 231/2002 dalle scadenze al saldo;
4) condanna al pagamento delle spese di causa che liquida in Parte_1 euro 5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 30 gennaio 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3348/2022 promossa da:
(P.VA ), con il patrocinio dell'avv. Michela Parte_1 P.VA_1
Peronace, elettivamente domiciliata in Milano, via Cerva n. 1, presso lo studio del suo difensore
ATTRICE OPPONENTE contro
P.VA ), con il patrocinio Controparte_1 P.VA_2 dell'avv. Antonella Fiore, elettivamente domiciliata in Siena, Strada di Renaccio n. 21, presso lo studio del suo difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Parte attrice opponente: Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, così statuire: In via principale: revocarsi, annullarsi, e/o dichiararsi nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto n. 21472/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021, rubricato al n. R.G. 45091/2021, per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti;
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la società opposta, in virtù delle fatture commerciali azionate, è debitrice della dell'importo di € 2.489,60, o la somma Pt_1 maggiore o minore di giustizia, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs n. 231/02 dalle singole Contr scadenze al saldo, e per l'effetto condannare la al pagamento del relativo importo e/o in caso di Contr accertamento di importi dovuti alla porre in compensazione la somma dovuta. In ogni caso con pagina 1 di 8 vittoria di spese e competenze professionali oltre spese generali e VA e CPA di cui il sottoscritto avvocato se ne dichiara antistatario.
Parte convenuta opposta: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 21472/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, e comunque per tutte le motivazioni meglio esposte in narrativa;
- NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le richieste e domande tutte di parte attrice opponente, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, Contr confermando il decreto ingiuntivo opposto. Accertare e dichiarare che la ha eseguito le Contr prestazioni su incarico della e relative alle fatture emesse dalla di cui in atti ed in parte Pt_1 narrativa, conseguentemente condannare la al pagamento dell'importo portato nelle fatture, Pt_1 interessi di mora dal dì del dovuto;
Condannare, altresì, ex art. 96 c.p.c. per le motivazioni di Pt_1 cui in parte narrativa. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali della fase monitoria e del presente giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con ricorso per ingiunzione la (d'ora in avanti, per Controparte_1 Contro brevità, “ ), chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 21472/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021 e pubblicato in pari data, con cui veniva ingiunto alla (d'ora in avanti, per brevità, “ ”) il pagamento della Parte_1 Pt_1 somma di euro 39.494,00, oltre a interessi come da domanda e spese di procedura, per il mancato saldo di alcune fatture emesse dalla società ricorrente per il servizio di vaccinazione domiciliare svolto come da contratto stipulato tra le parti in data 7.06.2021.
pagina 2 di 8 Con atto di citazione in opposizione al suddetto decreto ingiuntivo la conveniva Pt_1 Contro in giudizio avanti questo Tribunale la chiedendo, in via preliminare, di respingere l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo qui opposto, in quanto palesemente illegittimo e sprovvisto dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c., nonché in quanto l'opposizione era fondata e di pronta soluzione;
in via principale, chiedeva di revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, chiedeva di accertare e dichiarare che la società opposta, in virtù delle fatture commerciali azionate, era debitrice della dell'importo di euro 2.489,60 o della somma maggiore o minore di giustizia, Pt_1 oltre interessi al tasso previsto dall'art. 5 D.lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze al Contro saldo, e, per l'effetto, di condannare la al pagamento del relativo importo e/o, in Contro caso di accertamento di importi dovuti alla di porre in compensazione la somma dovuta;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre VA e CPA, di cui l'avvocato si dichiarava antistataria. A sostegno delle domande formulate, parte attrice opponente rilevava che:
- in data 7.06.2021 le parti stipulavano un contratto avente ad oggetto l'attività di Contro gestione di presidi vaccinali, in base al quale la avrebbe dovuto fornire, avendone i requisiti di legge e servendosi di personale specializzato (medico vaccinatore), il servizio di vaccinazione da eseguirsi sulle ambulanze messe a disposizione dalla;
Pt_1
- in particolare, il contratto prevedeva una tariffa oraria di euro 70 da calcolarsi in base alle ore di servizio effettivo svolto dal vaccinatore presso il luogo di stazionamento (cfr. art. 6 contratto) nonché l'obbligo di comunicare a mezzo mail il calendario delle vaccinazioni (cfr. all.to A contratto) ed eventuali variazioni e/o annullamenti;
- poco dopo l'inizio della collaborazione con la l apprendeva che un Pt_1 proprio dipendente, sig. attraverso una società appositamente Persona_1 costituita ( , aveva posto in essere una serie di atti costituenti CP_2 concorrenza sleale, illecito che si era consumato anche nell'ambito dei servizi di Contro vaccinazione attraverso un accordo parallelo e segreto con la egli, infatti, aveva organizzato una attività di vaccinazione parallela a quella della , Pt_1 Contro utilizzando ambulanze fornite da terzi soggetti con personale medico della
- dopo aver provveduto al licenziamento del sig. dato il grave danno PE arrecato, l'odierna opponente procedeva a una diligence contabile dalla quale Contro emergevano una serie di incongruenze tali da far presumere che la avesse fatturato alla una serie di prestazioni di fatto riconducibili all'attività di Pt_1 vaccinazione parallela della Controparte_2
- la richiedeva in via monitoria il pagamento di oltre 560 ore al prezzo unitario di euro 70 l'ora, senza fornire alcuna documentazione a sostegno della pagina 3 di 8 richiesta, documentazione che appariva peraltro necessaria considerando la natura del contratto sottoscritto, che di fatto prevedeva la fornitura e la conseguente fatturazione di prestazioni da parte di terzi soggetti rispetto alle parti contrattuali
(medici vaccinatori), e ciò in palese violazione degli accordi contrattuali che prevedevano un servizio concordato e calendarizzato, con fatturazione secondo le ore di servizio effettivamente svolte dal medico vaccinatore;
- l'odierna opposta azionava dunque in via monitoria una serie di fatture relative a prestazioni eseguite da terzi, senza dimostrare l'effettiva esecuzione del servizio e delle prestazioni medesime;
- risultava evidente la non debenza del credito azionato da in quanto fondato su fatture riferite a prestazioni contestate, non avendo parte opponente potuto controllare la corrispondenza fra le ore fatturate e i servizi effettivamente eseguiti dai medici vaccinatori e non essendoci alcun documento sottostante tale da legittimare gli importi fatturati;
- la risultava creditrice della di due fatture (la n. 724 del 9.09.21 e la Pt_1
n. 423 del 8.06.21) per un totale complessivo di euro 2.489,60.
Contro La ritualmente costituita, contestava i motivi di opposizione, chiedendo, in via pregiudiziale e preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale, chiedeva di respingere tutte le richieste e domande di parte opponente, in quanto assolutamente infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
chiedeva inoltre di condannare
ex art. 96 c.p.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi professionali della fase Pt_1 monitoria e del presente giudizio. In particolare, parte convenuta opposta osservava che:
- i rapporti interni intercorrenti tra l'opponente e il sig. non influivano PE Contro minimamente con le prestazioni effettuate dalla nei confronti di , Pt_1 non avendo peraltro quest'ultima chiamato in giudizio il sig. nel presente PE contenzioso a garanzia e/o in manleva per le somme ingiunte;
- c'era effettivamente stato un errore di fatturazione da parte di ma non appena il sig. aveva effettuato la comunicazione nell'interesse di PE Contro
, provvedeva immediatamente ad emettere le relative note di Pt_1 credito (all. D opposta);
- gli importi richiesti con le fatture (all. 3 e 4 fasc. mon.) erano quindi relativi alle Contro effettive ore per cui la forniva prestazioni e dovevano essere interamente corrisposti;
pagina 4 di 8 - le suddette fatture erano corredate di e-mail di incarico nonché conteggio delle ore fatturate (all. E opposta), dalle quali si evinceva inequivocabilmente che gli importi fatturati erano corretti e dovuti;
- l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto era pertanto dovuto, in quanto l'odierna opposta aveva eseguito prestazioni sulla scorta di un contratto, a seguito di specifici incarichi inviati via e-mail;
- era vero che era creditore di ma di un importo minore di quello Pt_1 indicato, in quanto all'importo di euro 2.489,60 andava detratto l'importo di euro 500,00 corrisposto in data 19.05.2021 (all. G opposta) e versato in conto anticipo per servizi mai effettuati e che a mai saranno effettuati: il totale di euro 1.989,60 doveva essere portato in compensazione sul maggior importo vantato e che fosse accertato in giudizio;
- nel caso di specie, l'attore agiva se non in mala fede, quantomeno con colpa grave.
All'udienza dell'8.06.2022 il Giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c. Con ordinanza in data 7.03.2023 il Giudice rigettava le istanze istruttorie proposte da parte opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Risulta pacifica in causa la stipulazione tra le parti, in data 7.06.2021, del contratto Contro avente ad oggetto l'attività di gestione di presidi vaccinali, con cui si impegnava a eseguire il servizio di medico vaccinatore secondo le modalità concordate con , Pt_1 come dettagliate nell'Allegato A, secondo cui: a) L'incarico prevedeva il servizio di medico vaccinatore, b) Il numero delle ore previste per l'intero incarico era variabile secondo il calendario inviato e c) Il calendario delle vaccinazioni andava comunicato a Contro mezzo mail all'indirizzo della (cfr. doc. 3 di parte opponente). L'art. 6 del contratto prevedeva inoltre che si impegnasse a corrispondere a Pt_1 Contro importi pari ad euro 70,00 “per le ore di servizio effettivo presso il luogo di stazionamento” e che ciascuna fattura emessa dovesse “essere accompagnata da un report contenente il dettaglio delle attività svolte”. Alla luce della formale contestazione ad opera dell'opponente, quanto meno a partire dall'ottobre 2021 (cfr. docc. 9 e 10 di parte opponente), delle somme azionate in Contro giudizio dall'opposta si osserva che quest'ultima ha fornito la prova documentale pagina 5 di 8 del parziale adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente mediante la produzione in giudizio delle fatture dei singoli medici incaricati di eseguire le vaccinazioni nel periodo giugno – luglio 2021, delle e-mail di incarico e delle tabelle con conteggio delle ore fatturate (cfr. all. E di parte opposta). In particolare, analizzando più nel dettaglio le produzioni depositate da parte opposta unitamente alla propria memoria ex art. 183 c.6 n. 1 c.p.c. risulta che:
- all. L, euro 1.050,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, viale Per_2
Egeo, nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2021;
- all. M, euro 1.050,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, via Per_3
Flaminia, nei giorni 14, 15 e 16 giugno 2021;
- all. N-1, euro 300,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Civitavecchia, Per_4 in data 16.07.2021;
- all. N-2, euro 700,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Civitavecchia, Per_4 nei giorni 15 e 16 giugno 2021;
- all. O, euro 350,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, in data Per_5
15.06.2021;
- all. O-2, euro 250,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Civitavecchia in Per_5 data 5.07.2021;
- all. P, euro 1.700,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Persona_6
Civitavecchia, nei giorni 7, 8, 9 e 10 giugno 2021;
- all. P-2, euro 700,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Persona_6
Civitavecchia, nei giorni 15 e 16 giugno 2021;
- all. P-3, euro 300,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Persona_6
Civitavecchia, in data 16.07.2021;
- all. Q, euro 400,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Civitavecchia, in data Per_7
17.06.2021;
- all. Q-2, euro 700,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, via Per_7
Flaminia, nei giorni 14 e 16 giugno 2021;
- all. R, euro 350,00, vaccinazioni effettuate dalla dott.ssa in Roma, via Per_8
Flaminia, in data 16.06.2021;
- all. S, euro 350,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, via Flaminia, Per_9 in data 14.06.2021;
- all. T, euro 350,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, via PE0
Flaminia, in data 15.06.2021;
- all. U, euro 1.000,00, vaccinazioni effettuate dal dott. in Roma, nei giorni PE1
9 e 10 giugno 2021;
pagina 6 di 8 - all. V, euro 2.300,00, vaccinazioni effettuate dalla dott.ssa in Viterbo, PE2 nei giorni 7 e 8 giugno 2021, e in Roma, viale Egeo, nei giorni 9, 14, 15 e 16 giugno 2021.
Dalle fatture emesse dai professionisti vaccinanti emerge dunque una spesa di complessivi euro 11.850,00, calcolati su un costo di euro 50,00 per ora (cfr. fatture emesse dai singoli medici depositate insieme alla memoria ex art 183 cpc nr. 1 di parte opposta e documenti sub K); rapportato detto importo ad un costo di euro 70,00 per ora, come concordato tra le parti in causa (cfr. art. 6 del contratto del 7.06.2021, doc. 3 di parte opponente), si dovrà ritenere provato un credito complessivo a favore della società opposta per euro 16.590,00 (euro 11.850,00: 5 x 7), oltre oneri di legge.
Al medesimo importo si giunge anche moltiplicando il totale delle ore di lavoro dei medici, così come risulta dai documenti sopra elencati, per euro 70,00. Si rileva che le contestazioni mosse dall'odierna opponente con riferimento alle vicende del sig. e a un ipotizzato conflitto di interessi a nulla rilevano ai fini del presente PE3 giudizio, non essendo stata in ogni caso prodotta documentazione idonea a tal fine;
in particolare, le produzioni dell'opponente sub docc. 7 e 8 appaiono prive di valore probatorio, stante la loro genericità. In relazione alla domanda riconvenzionale formulata da volta a ottenere il Pt_1 pagamento della somma di euro 2.645,00, portata dalle fatture n. 423/21 e n. 724/21, si osserva che parte opposta ha riconosciuto il debito, rilevando però che dalla suddetta Contro somma andrebbero detratti ulteriori euro 500,00, versati da in data 19.05.2021 (cfr. all. G di parte opposta) quale acconto prestazione per servizio ambulanza. Parte opponente ha contestato che il bonifico di euro 500,00 fosse qualificabile come anticipo su prestazioni da eseguire, sostenendo che il suddetto pagamento fosse riferibile Contro ad altre e diverse prestazioni eseguite da a favore di senza peraltro Pt_1 documentare quali fossero state le diverse prestazioni, con la conseguenza che Contro l'imputazione fatta da in giudizio debba ritenersi effettuata ai sensi dell'art. 1193 c.c. relativa alle fatture azionate in via riconvenzionale, con conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da nella ridotta misura di euro Pt_1
1.989,60.
Le spese di lite, tenuto conto della entità delle rispettive condanne vanno poste a carico di parte opponente in relazione allo scaglione sino ad euro 26.000,00 si liquidano in euro 5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 21472/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.12.2021 e pubblicato in pari data;
pagina 7 di 8 2) in parziale accoglimento delle domande formulate da parte opposta
[...]
condanna l'opponente in persona del legale Controparte_3 Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'opposta della somma di euro 16.590,00, oltre oneri fiscali di legge e oltre ad interessi ex D.Lgs n.
231/2002 dalle scadenze al saldo;
3) in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da
[...]
condanna l'opposta in persona del legale Parte_1 Controparte_3 rappresentante pro tempore, al pagamento a favore dell'opponente del saldo residuo delle fatture n. 423/21 e n. 724/21, ammontante a complessivi euro
1.989,60, oltre ad interessi ex D.Lgs n. 231/2002 dalle scadenze al saldo;
4) condanna al pagamento delle spese di causa che liquida in Parte_1 euro 5077,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%.
Milano, 30 gennaio 2025
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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