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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/10/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa AN Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 218/25 R.G., promossa
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/7/1956, residente a [...], (ist. gratuito patrocinio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania n. 983/2025 del
30/01/2025), elettivamente domiciliato a Lentini, in Via Patti n.12, presso lo studio dell'Avv. Dario Favara (cod. fisc. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Avv. nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1
), quale curatore fallimentare di;
C.F._3 Persona_1
Appellato avente ad oggetto: AP
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo Parte_1 che sin dall'anno 1995 aveva occupato il terreno sito nel Comune di Melilli, censito al catasto terreni al foglio 4, particella 440 e 441, formalmente intestato a , ma facente parte del fallimento dello stesso, Persona_1 dichiarato con sentenza n. 18/1996 del Tribunale di Siracusa, e deducendo di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
avere provveduto alla cura periodica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno stesso, da lui utilizzato come parcheggio per le proprie autovetture, conveniva in giudizio il fallimento di Persona_1 dinanzi al Tribunale di Siracusa, per ivi sentire dichiarare che l'attore era divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile posseduto e descritto in premessa, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio il fallimento, contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto.
Con note del 9/1/23, il curatore del detto fallimento dichiarava che il fallimento aveva abbandonato i beni oggetto del giudizio, per come dichiarato in corso di causa, chiedendo, l'accoglimento della domanda.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova per testi il
Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1726/2024 pubbl. il 22/07/2024, accoglieva la domanda, compensando le spese.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/2/25, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, in quanto nella detta sentenza era stato dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, esclusivamente, della part. 440 e non anche della 441.
L'appellato rimaneva contumace.
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia dell'Avv. , CP_1 quale curatore del fallimento , che, sebbene regolarmente Persona_1 citato, non si è costituito.
1.) Con il proposto gravame si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto l'intervenuto acquisto per usucapione, esclusivamente, della part. 440, e non anche della 441.
1.1) Il gravame è fondato.
Nella sentenza impugnata si legge:” Il teste , nel corso Testimone_1 dell'udienza del 1° giugno 2023, ha confermato che il sig. , Pt_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
quantomeno dal 1998, ha posseduto in maniera indisturbata, palese ed ininterrotta il terreno oggetto di causa, avendolo spianato e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di utilizzarlo per il parcheggio delle proprie autovetture “.
Orbene, il terreno oggetto del giudizio, per come è dato leggere nell'atto di citazione, nonché nell'articolato di prova, è quello sito nel Comune di Melilli, censito al catasto terreni al foglio 4, particella 440 e 441;
Anche la curatela fallimentare, nelle note del 9/1/23 (con le quali conferma di avere abbandonato i terreni oggetto del giudizio), fa riferimento alle particelle oggetto di causa.
Per quanto sopra appare evidente che la mancata inclusione, nella sentenza, anche della particella n. 441 abbia causato una parziale omessa pronuncia sulla domanda attrice di usucapione.
Pertanto, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dell'appellante, anche della particella n. 441.
2) Attesa la non opposizione di parte appellata, ricorrono i presupposti giustificativi della irripetibilità delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa 1726/2024 pubbl. il Pt_1
22/07/2024, ed in riforma della stessa, così statuisce: accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale in capo al sig. del diritto di piena ed esclusiva proprietà sul Parte_1 bene immobile terreno distinto al NCT del Comune di Melilli al foglio 4, particelle n. 440 e 441; conferma per il resto l'impugnata sentenza;
dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania il giorno 30 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Dott.ssa AN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa AN Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 218/25 R.G., promossa
(cod. fisc. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
01/7/1956, residente a [...], (ist. gratuito patrocinio Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania n. 983/2025 del
30/01/2025), elettivamente domiciliato a Lentini, in Via Patti n.12, presso lo studio dell'Avv. Dario Favara (cod. fisc. ) che lo C.F._2 rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Avv. nato a [...] il [...] (cod. fisc. CP_1
), quale curatore fallimentare di;
C.F._3 Persona_1
Appellato avente ad oggetto: AP
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo Parte_1 che sin dall'anno 1995 aveva occupato il terreno sito nel Comune di Melilli, censito al catasto terreni al foglio 4, particella 440 e 441, formalmente intestato a , ma facente parte del fallimento dello stesso, Persona_1 dichiarato con sentenza n. 18/1996 del Tribunale di Siracusa, e deducendo di Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
avere provveduto alla cura periodica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno stesso, da lui utilizzato come parcheggio per le proprie autovetture, conveniva in giudizio il fallimento di Persona_1 dinanzi al Tribunale di Siracusa, per ivi sentire dichiarare che l'attore era divenuto proprietario, per intervenuta usucapione, dell'immobile posseduto e descritto in premessa, con vittoria di spese processuali.
Si costituiva in giudizio il fallimento, contestando gli assunti attorei dei quali chiedeva il rigetto.
Con note del 9/1/23, il curatore del detto fallimento dichiarava che il fallimento aveva abbandonato i beni oggetto del giudizio, per come dichiarato in corso di causa, chiedendo, l'accoglimento della domanda.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova per testi il
Tribunale di Siracusa, con sentenza n. 1726/2024 pubbl. il 22/07/2024, accoglieva la domanda, compensando le spese.
Avverso detta sentenza con atto notificato in data 11/2/25, proponeva appello assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, in quanto nella detta sentenza era stato dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione, esclusivamente, della part. 440 e non anche della 441.
L'appellato rimaneva contumace.
All'udienza del 23/9/25, a seguito di discussione orale, la corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre dichiarare la contumacia dell'Avv. , CP_1 quale curatore del fallimento , che, sebbene regolarmente Persona_1 citato, non si è costituito.
1.) Con il proposto gravame si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per avere, il primo giudice, ritenuto l'intervenuto acquisto per usucapione, esclusivamente, della part. 440, e non anche della 441.
1.1) Il gravame è fondato.
Nella sentenza impugnata si legge:” Il teste , nel corso Testimone_1 dell'udienza del 1° giugno 2023, ha confermato che il sig. , Pt_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
quantomeno dal 1998, ha posseduto in maniera indisturbata, palese ed ininterrotta il terreno oggetto di causa, avendolo spianato e provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di utilizzarlo per il parcheggio delle proprie autovetture “.
Orbene, il terreno oggetto del giudizio, per come è dato leggere nell'atto di citazione, nonché nell'articolato di prova, è quello sito nel Comune di Melilli, censito al catasto terreni al foglio 4, particella 440 e 441;
Anche la curatela fallimentare, nelle note del 9/1/23 (con le quali conferma di avere abbandonato i terreni oggetto del giudizio), fa riferimento alle particelle oggetto di causa.
Per quanto sopra appare evidente che la mancata inclusione, nella sentenza, anche della particella n. 441 abbia causato una parziale omessa pronuncia sulla domanda attrice di usucapione.
Pertanto, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione, da parte dell'appellante, anche della particella n. 441.
2) Attesa la non opposizione di parte appellata, ricorrono i presupposti giustificativi della irripetibilità delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa 1726/2024 pubbl. il Pt_1
22/07/2024, ed in riforma della stessa, così statuisce: accerta e dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione ultraventennale in capo al sig. del diritto di piena ed esclusiva proprietà sul Parte_1 bene immobile terreno distinto al NCT del Comune di Melilli al foglio 4, particelle n. 440 e 441; conferma per il resto l'impugnata sentenza;
dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Catania il giorno 30 settembre 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Dott.ssa AN Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro