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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2641/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 2641 dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Lorenzo Parte_1 C.F._1
Piermarini presso il cui studio, sito in Terni, Via G. Petroni n.28, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attore
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Carcascio presso il cui studio, sito in Terni, Largo Ottaviani n.1, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
- convenuto
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 19.02.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2021, evocava in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Terni per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia Controparte_1 all'Ecc.mo Tribunale di Terni, per i dispiegati titoli e causali, di voler accertare e dichiarare responsabile il convenuto per i danni patrimoniali, non patrimoniali e morali arrecati all'attore, e per
l'effetto condannarlo al risarcimento in favore dello stesso mediante il pagamento della somma di €
16.650,00”.
A fondamento delle rassegnate conclusioni deduceva: - di essere stato ingiustamente accusato da di aver proferito in due occasioni minacce aggravate, anche con uso di armi, Controparte_1 formalizzate in due denunce querele sporte in data 02.12.2019 e 28.12.2019 innanzi ai Carabinieri di
Papigno; - di essere stato conseguentemente indagato dalla Procura della Repubblica di Terni nell'ambito del procedimento rubricato al n. 136/20 R.G.N.R. inizialmente avviato per i fatti propalati dal convenuto in data 02/12/2019 e di aver subito l'immediato ritiro delle armi possedute e della licenza
di caccia, nonché sottoposto a due procedimenti di pubblica sicurezza volti alla revoca della licenza e del porto di fucile ad uso di caccia da parte della Questura di Terni ed al divieto di detenzione di armi e munizioni da parte della;
- di aver partecipato agli anzidetti procedimenti producendo apposite CP_2 note a sostegno della propria innocenza senza tuttavia riuscire ad ottenere la revoca dei provvedimenti ablativi subiti;
- di aver riconsegnato alla il decreto di nomina a guardia giurata Controparte_3 volontaria per la vigilanza venatoria di cui era titolare per prevenire ulteriori aggravi conseguenti ai diffamatori addebiti subiti;
- di aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con l'accusa di minaccia aggravata dall'uso di armi e di essersi difeso in sede penale con allegazioni difensive e sottoponendosi ad interrogatorio in occasione del quale aveva chiarito i motivi dei dissapori con il dipendenti dagli atteggiamenti incuranti delle regole di sicurezza nell'esercizio CP_1 venatorio tenuti dal medesimo ed il reale accadimento dei fatti contestati;
- di aver prodotto in sede penale la registrazione della conversazione telefonica intervenuta fra il sig. ed il sig. Controparte_4
che si trovavano insieme all'attore per una battuta di caccia al cinghiale da cui si Controparte_5 evinceva l'estraneità del ispetto ai fatti contestati;
- che la Procura della Repubblica presso Parte_1 il Tribunale, sulla base delle anzidette emergenze investigative, aveva rilevato l'infondatezza della notitia criminis e aveva chiesto l'archiviazione del procedimento successivamente disposta dal GIP;
- di essersi rivolto ad un legale per ottenere, all'esito dell'archiviazione, la restituzione della licenza di caccia e la rimozione del divieto di detenzione delle armo e munizione sostenendo i costi delle spese legali;
- di aver subito vessatorie ed indebite lesioni al proprio onore ed alla propria immagine in tutti gli ambiti in cui si svolgeva la sua personalità a causa delle infamanti propalazioni del convenuto.
In punto di diritto deduceva che il convenuto si sarebbe reso responsabile del reato di diffamazione, o meglio, di calunnia, ravvisando il dolo del ella formulazione di accuse concernenti fatti mai CP_1 avvenuti nell'evidente consapevolezza del loro mancato accadimento. Deduceva altresì che il convenuto aveva ammesso di provare una netta avversione nei suoi confronti per un precedente alterco che lo avrebbe spinto a sporgere querela al solo fine di impedirgli di praticare l'attività venatoria tramite la revoca della relativa licenza.
In conseguenza di quanto sopra illustrato parte attrice chiedeva, in considerazione della gravità e della rilevanza penale delle accuse mosse nei suoi confronti, nonché del discredito subito, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nella misura di € 16.500,00.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.03.2022 si costituiva in giudizio CP_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito,
[...] adversis reiectis, respingere la domanda attorea, perché infondata in punto di fatto e di diritto, e comunque non provata. Con vittoria di spese e competenze legali”.
A tal fine, contestava la ricostruzione fattuale operata dall'attore ed esponeva: - di non aver posto in essere alcuna condotta diffamatoria e calunniosa nei confronti del respingendo l'accusa di Parte_1 aver denunciato il medesimo sapendolo innocente;
- che tutto l'impianto accusatorio che aveva portato la Procura della Repubblica a condividere le argomentazioni difensive dell'attore era basato sulla diversa lettura delle deposizioni rese dal teste il quale, dopo aver parlato al telefono con il teste CP_5 CP_4 ed essersi espresso in termini diversi rispetto all'accadimento dei fatti e rispetto a quanto deposto subito
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dopo l'occorso presso il Comando Stazione dei Carabinieri, era stato nuovamente sentito dall'Autorità
Giudiziaria, al fine di chiarire quale fosse il suo effettivo percepito rispetto ai fatti denunciati dal se quello dichiarato in prima battuta ai Carabinieri, o quello emerso dalla telefonata CP_1 intercettata;
- che in tale occasione il teste persona di 83 anni non avvezza alle aule di giustizia, CP_5
a quel punto preoccupato non già e non tanto di dire la verità rispetto ai fatti, ma di tutelarsi dalla prospettazione di altre e più gravi conseguenze a suo carico, ridimensionava la propria deposizione cercando di favorire la versione del - che agli atti del procedimento penale era stato Parte_1 escusso anche il teste il quale, sentito dai carabinieri nell'immediatezza dei fatti aveva Testimone_1 riferito e circostanziato la minaccia proferita dal ai danni del e della quale era Parte_1 CP_1 stato unico vero testimone;
che nel corso del procedimento penale era stato escusso anche il teste Tes_2
, il quale aveva riferito di aver sentito il rivolgere un'espressione minacciosa nei
[...] Parte_1 confronti del durante una battuta di caccia nel novembre 2019; - che l'assenza di dolo nella CP_1 sua condotta risulterebbe pertanto riscontrabile sin dal fascicolo delle indagini preliminari per la presenza di dichiarazioni chiaramente di stampo accusatorio nei confronti del - che, se Parte_1 avesse ricevuto la notifica della richiesta di archiviazione formulata da parte del Pubblico Ministero si sarebbe certamente opposto.
La causa veniva istruita documentalmente, oltre che mediante interrogatorio formale del convenuto ed audizione dei seguenti testi: , e all'udienza del Controparte_4 Testimone_1 Testimone_2
29.10.2024, all'udienza del 14.01.2025. All'udienza del 19.02.2025 si procedeva, poi, Testimone_3 al confronto tra il teste di parte attrice ed il teste di parte convenuta Controparte_4 Testimone_1 all'esito, il giudice, dichiarava chiusa l'istruttoria invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, per poi trattenere la causa in decisione con concessione del termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda proposta da parte attrice è infondata e non merita accoglimento per i motivi di seguito illustrati.
La vicenda tra origine da due denunce querele presentate da nei confronti di Controparte_1 per il reato di minaccia aggravata dall'uso delle armi in occasione di altrettante battute Parte_1 di caccia.
In particolare, come evincibile dai capi di imputazione formulati a carico del convenuto (v. all. 11 alla citazione), in data 01.12.2019, quest'ultimo, incontrando in Stroncone, Località Prati, Controparte_1
a bordo della sua auto, si sarebbe avvicinato a lui proferendo la seguente frase: “con me devi stare molto attento quando vedi la macchina mia te ne devi andare, devi sparire, se seguiti ti faccio vedere io cosa ti succede”, per poi mimare il segno della croce con il braccio.
Successivamente, in data 28.12.2019, le odierne parti in causa si sarebbero incontrate in Terni, Strada di
Rocca Carlea ed in tale occasione il i sarebbe avvicinato all'auto del roferendo Parte_1 CP_1 la seguente frase: “ricordati che non mi metti paura perché come vedi ancora il fucile non me lo hanno tolto” e successivamente “vedremo chi ride per ultimo” imbracciando il fucile da caccia e puntandolo in direzione dell'auto dell'odierno attore.
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Per effetto delle anzidette denunce, è stato dato avvio a un procedimento penale a carico di Parte_1
conclusosi con decreto di archiviazione da parte del GIP, in accoglimento della richiesta del
[...]
Pubblico Ministero (v. all.ti 17 e 18 alla citazione).
Secondo la prospettazione attorea, la condotta del risulterebbe “inquadrabile nella Parte_1 fattispecie della diffamazione, o meglio, della calunnia” rinvenendo il dolo dell'agente nella formulazione di accuse relative ad atti e fatti mai avvenuti, nell'evidente consapevolezza del loro mancato accadimento.
Ebbene, il delitto di calunnia è previsto e punito dall'art. 368 c.p. che stabilisce, per quanto qui rileva, che: “chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni”.
Il delitto in questione si connota, sotto il profilo oggettivo, per essere di mera condotta, non richiedendo la disposizione richiamata il prodursi di un evento ulteriore e diverso da quello di incolpare o di simulare a carico di taluno le tracce di un reato. Sotto il profilo teleologico dell'offensività, è un reato pluri- offensivo in quanto vengono tutelati sia l'interesse dello Stato a che la giustizia non venga ingannata o fuorviata, che quello dell'innocente a non essere sottoposto a processo penale. Rispetto al bene giuridico tutelato è un reato di pericolo poiché ad integrarne gli estremi è sufficiente la possibilità dell'inizio di un procedimento penale a carico della persona falsamente incolpata. Quanto all'elemento psicologico è un delitto a dolo generico in cui risulta essenziale, per disposto normativo, la certezza dell'innocenza dell'incolpato. Tale consapevolezza deve essere piena e assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo (v. Cass. pen., 46258/2019).
Può, però, escludersi la consapevolezza da parte del denunciante dell'innocenza della persona accusata solo laddove la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen., 12209/2020; Cass. pen. 3964/2009).
Parimenti, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui questo Giudice presta adesione, affinché sia configurabile responsabilità civile in caso di denunzia o di esposto, occorre la sicura consapevolezza nel denunciante della falsità del fatto denunciato, e dunque la consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo ad un soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio (v. Cass., 11/06/2009, n. 13531; Cass., 12/06/2020, n. 11271; Cass., 07/01/2022, n. 299).
L'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata infatti esclude l'elemento soggettivo che è integrato solo nel caso in cui vi sia una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo (sicura conoscenza della non colpevolezza dell'accusato) e momento volitivo (intenzionalità dell'incolpazione).
Né può ritenersi ravvisabile l'elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale. La formula utilizzata dalla norma “taluno che egli sa innocente” è, infatti, chiara e indica la necessità di una piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato (Cass. pen. 4112/2016; Cass. pen. 2750/2008).
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Da ciò consegue che la semplice presentazione di una denuncia-querela ovvero di un esposto non costituisce dunque, di per sé, fonte di responsabilità e di risarcimento del danno, dovendo necessariamente ricorrere il dolo e non semplicemente la colpa del denunciante;
conseguentemente quest'ultimo non incorre in responsabilità civile se non quando, agendo con dolo, si rende colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa, determinata da leggerezza o avventatezza ed essendo richiesta, per contro, per l'imputabilità del reato di calunnia e il conseguente risarcimento del danno, la precisa volontà dolosa del denunciante (v. Cass. civ., 29495/2023; Cass. civ., 30988/2018).
Tale deroga al principio generale sotteso all'art. 2043 c.c. (che connota, invece, la responsabilità aquiliana anche per sola colpa) si giustifica in vista della funzione socialmente utile dell'iniziativa del privato di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione della legge penale, laddove l'ipotesi di una responsabilità per colpa di una denuncia infondata scoraggerebbe l'iniziativa del cittadino;
la presentazione della denuncia di un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate (cfr., in proposito, Cass. civ., 7873/2025; Cass. civ., 30988/2018; Cass. civ., 11271/2020).
Si è, poi, precisato che è onere del danneggiato dimostrare tutti i presupposti dell'illecito addebitato al convenuto, cioè non solo la materialità delle accuse, ma anche la consapevolezza della loro falsità e infondatezza (Cass. civ., 9322/2015; Cass. civ., 300/2012).
Il querelante quindi intanto sarà chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. in quanto, agendo con dolo, si sia reso colpevole di calunnia, essendo irrilevante la mera colpa determinata da leggerezza o avventatezza (così, Cass. civ., 29495/2023).
Nel caso di specie, dall'istruttoria espletata emerge che, in relazione alle denunce querele presentate dal convenuto nel dicembre 2019 per il reato di minaccia aggravata dall'uso delle armi, non è possibile rinvenire tutti gli estremi previsti dal delitto di cui all'art. 368 c.p.c., non essendo possibile accertare in astratto la sussistenza del dolo di calunnia e della consapevolezza, da parte del convenuto, dell'innocenza del rispetto al delitto di minaccia, in uno dei due episodi altresì aggravata dall'uso Parte_1 dell'arma.
Non è sufficiente a tal fine che le querele presentate dal er il reato in esame non siano sfociate CP_1 in un processo penale a carico dell'attore, incombendo su parte attrice anche l'onere di dimostrare il precipuo intento del convenuto, con le proposte querele, di accusarlo falsamente di un reato sapendolo innocente.
Preliminarmente, occorre attestare che i due episodi oggetto delle denunce sporte dal nei CP_1 confronti del i collocano in un contesto di precedente amicizia e successiva acredine tra Parte_1 le parti, essendo pacifico che, nel corso della stagione venatoria 2018/2019, sia intervenuta tra loro una discussione piuttosto accesa nel corso di una battuta di caccia.
Inoltre, al fine di inquadrare il contesto in cui le parole del sono state percepite dal Parte_1 meritano di essere valorizzate le dichiarazioni rese dal teste che all'udienza CP_1 Testimone_2 del 29.10.2024 ha confermato che, nel mese di novembre 2019, aveva incontrato il urante Parte_1 una battuta di caccia e di averlo sentito, in quell'occasione, proferire minacce nei confronti di CP_1
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ed in particolare la seguente frase “se lo incontro all'amico tuo, ossia gliela faccio CP_1 CP_1 vedere io”; precisando che il tono del “era un tono serio, da adulto, ma non Parte_1 particolarmente acceso o accalorato” e aggiungendo di essersi successivamente visto con il CP_1 riportandogli la minaccia proferita dall'odierno attore.
In occasione della denuncia sporta in data 02.12.2019, il convenuto ha poi, effettivamente, riferito ai
Carabinieri verbalizzanti l'intento vendicativo manifestato dall'attore nei suoi confronti riferitogli da
. Tes_2
Il convenuto, quindi, nel momento in cui ha sporto le due denunce per cui è causa, era ben consapevole dell'acredine maturata dal ei suoi riguardi, nonché dell'intento di quest'ultimo di attivarsi Parte_1 al fine di far valere le proprie ragioni, il che consente di presumere che il osse quantomeno CP_1 particolarmente cauto, se non spaventato, ogni qualvolta il li si fosse avvicinato. Parte_1
È alla luce di tali premesse che occorre valutare non soltanto il profilo oggettivo della veridicità delle denunce sporte dal convenuto nei confronti dell'attore, ma anche il dolo del primo in ordine al delitto di calunnia.
Ciò posto, le risultanze di prova acquisite consentono, quanto all'episodio del 01.12.2019, denunciato dal l giorno successivo, di negare la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento CP_1 soggettivo della calunnia, mentre, con riguardo alla denuncia del 28.12.2019, deve escludersi che sussista perlomeno l'elemento soggettivo, nei termini sopra illustrati.
Con riguardo al primo dei due episodi menzionati, risulta, infatti, dirimente, la deposizione del teste maresciallo dell'Aeronautica Militare (il cui dichiarato a sommarie informazioni non è Testimone_1 stato poi affatto valorizzato nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, recepita dal G.I.P.,
v. p. 22 dell'all. 3 alla comparsa).
Il teste - escusso all'udienza del 29.10.2024 - ha reso, invero, una dichiarazione pienamente Tes_1 confermante la ricostruzione del denunciante in ordine a quanto verificatosi tra le parti in data
01.12.2019.
In particolare, il teste ha dichiarato che: “ stava appoggiato sul finestrino della mia Controparte_1 macchina lato conducente (io era alla guida e stavamo chiacchierando in attesa di un amico); ad un certo punto si è fermata una macchina circa 50 metri più avanti di dove avevo parcheggiato io;
è sceso dalla macchina un signore che non avevo mai visto e che mi sembra di riconoscere nella persona oggi presente in udienza (indica e ha cominciato a dare addosso a dicendo frasi del Parte_1 CP_1 tipo “tu quando vedi la mia macchina non ti devi più fermare”, “dove sto io non ci devi stare altrimenti te la faccio pagare” e fece un cenno con la mano come per fare un segno della croce;
ricordo anche che con la mano che aveva libera ha fatto il segno della croce;
preciso che io stavo parcheggiato sul lato sinistro della strada e mi lamentavo che non ci fosse nemmeno un bar aperto;
a un certo punto si è avvicinato il pensavo volesse chiedere indicazioni, era a pochi metri da me e dalla mia Parte_1 auto”.
Per quanto riguarda il gesto del segno della croce che avrebbe accompagnato le frasi minatorie dell'attore, il teste ha altresì precisato “non ricordo se il segno della croce era contestuale alla frase ma ricordo di averglielo visto fare”.
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Il dichiarato del teste reso all'udienza del 29/10/2024, sopra ripercorso, è sostanzialmente Tes_1 sovrapponibile a quello riferito dal medesimo in sede di sommarie informazioni in data 06.12.2019, anche in merito all'assenza di altri soggetti in loco, oltre a lui, alle parti e al conducente di una “Vitara rossa” mai sceso, però, dalla propria auto nel corso della discussione descritta e distante circa quaranta metri da loro (v. p. 23 dell'all. 3 alla comparsa).
Nella medesima udienza è stato escusso anche il teste di parte attrice - che era Controparte_4 pacificamente proprio il conducente della “Vitara rossa” - il quale, pur confermando la discussione tra le odierne parti in causa (alla quale avrebbe assistito da una distanza pari a meno di dieci metri), ha negato che il avesse fatto il segno della croce e ha dichiarato che la stessa “è durata Parte_1 pochissimo e non è stata caratterizzata da toni minacciosi”.
In considerazione della sostanziale incompatibilità tra le due deposizioni, all'udienza del 19/02/2025 si
è proceduto al confronto tra i due testi, all'esito del quale la ricostruzione offerta dal teste di parte convenuta non ha subito radicali smentite. Tes_1
Il teste ha, infatti, confermato integralmente quanto dichiarato in merito alle parole percepite nel corso della discussione tra le parti e in merito al gesto “del segno della croce” rivolto dal al Parte_1
ha precisato, inoltre, che “i toni della discussione erano minacciosi come anche il gesto del CP_1 segno della croce rivolto dal l al quale è stato intimato di non collocare la sua Parte_1 CP_1 macchina ove vedeva presente quella del altrimenti questi gliel'avrebbe fatta pagare;
Parte_1 ricordo distintamente il segno della croce fatto da quest'ultimo, tanto che dopo che si era allontanato ho chiesto al cosa volesse da lui e se fosse pazzo”. CP_1
In merito alla posizione dell'altro teste, ha ribadito: “ on si è accostato CP_4 Tes_1 Parte_1 alla mia macchina con la sua autovettura, anche perché la larghezza della strada non l'avrebbe consentito, si è infatti parcheggiato poco più avanti, ancora più avanti si è parcheggiata una macchina rossa, il cui conducente non è mai sceso dalla vettura;
quest'ultima macchina stava, rispetto alla mia, ad una distanza di minimo 15-20 metri;
secondo me il suo conducente non può aver sentito la discussione tra e meno che non avesse l'orecchio bionico”. CP_1 Parte_1 ha invece ribadito di aver sentito la discussione tra le parti, precisando “vedo e sento molto bene CP_4
e confermo quanto riferito in risposta ai capitoli 7 e 8; preciso che arla a un tono di voce Parte_1 sempre alto, specialmente quando è accalorato e gesticola molto;
ma non ha mai detto le parole “te la faccio pagare” in quel frangente, però ha chiesto a di non stare in quel posto di caccia dove
CP_1 avevamo visto il poco prima perché ci stavamo noi e quindi occorreva rispettare le distanze;
CP_1 preciso infatti che poco prima avevamo visto il nella zona di caccia dove stavamo noi quel
CP_1 giorno già prima che arrivasse il mentre non avevo mai visto l'altro teste oggi presente”.
CP_1
Alla luce di simili risultanze, deve concludersi che il contenuto della denuncia relativa ai fatti del
01.12.2019 possa dirsi confermato con sicurezza e senza margini di incertezza dall'unico teste che ha assistito in prima persona e a distanza estremamente ravvicinata alla scena, ossia Testimone_1
La sua deposizione non può dirsi, infatti, smentita dal confronto con il teste , in quanto, Controparte_4 anche a voler ritenere attendibile la deposizione di quest'ultimo (circostanza della quale ben può dubitarsi alla luce di quanto si chiarirà meglio di seguito), questi non è mai sceso dalla propria auto rossa,
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distante diversi metri dalla discussione delle parti, sicché ben potrebbe non aver percepito alcune delle frasi pronunciate dal che, comunque, aveva toni pacificamente alterati) e, parimenti, ben Parte_1 potrebbe non averlo visto rivolgere al l gesto - certamente minaccioso in quel contesto - del CP_1 segno della croce.
Al contrario l'inattendibilità del teste Maresciallo dell'Aeronautica Militare, non può essere Tes_1 desunta dalla circostanza che la conversazione alla quale aveva assistito tra le parti fosse effettivamente avvenuta prima di andare a caccia, come dichiarato nel presente giudizio, o dopo aver partecipato a una battuta di caccia con il convenuto, come dichiarato a s.i.t. il 06.12.2019, poiché tra la deposizione del teste e i fatti di causa sono passati circa cinque anni e, soprattutto, non si tratta di una circostanza dirimente ai fini del decidere, quanto, piuttosto, unicamente utile a circostanziare le ragioni del diverbio pacificamente intercorso tra le parti.
Semmai, deve valorizzarsi il contegno assolutamente trasparente del teste in udienza, il completo disinteresse rispetto ai fatti di causa (a differenza, come detto, del teste e la sostanziale coerenza CP_4 intrinseca ed estrinseca della deposizione.
In relazione al successivo alterco intercorso tra le parti in data 28.12.2019, nella denuncia, a CP_1 riferito che, la mattina di quel giorno, mentre transitava con la macchina in Terni, aveva incontrato un amico, , con il quale si era fermato a parlare rimanendo seduto alla guida della vettura;
Controparte_5 in quel momento era sopraggiunto il il quale, avvicinatosi, l'aveva minacciato con le Parte_1 seguenti parole “come metto l'avvocato io lo metterai anche tu per le bugie sulla denuncia che mi avete fatto”, “ricordati, non mi metti paura perché come vedi ancora il fucile non me l'hanno tolto”.
La denuncia prosegue poi con la descrizione della circostanza aggravante del reato di minaccia, ossia l'uso dell'arma. A riguardo, l'odierno convenuto ha così dichiarato ai Carabinieri verbalizzanti: “nel preciso momento in cui pronunciava dette minacce nei miei confronti imbracciava il fucile, precisamente una carabina che teneva in spalla e la impugnava con entrambe le mani in chiaro segno di minaccia rivolgendo la canna del fucile verso la mia autovettura”, per poi allontanarsi rimettendo il fucile in spalla e dicendo “vedremo chi ride per ultimo”.
In ordine all'episodio così descritto dal convenuto, è stato sentito a s.i.t. un conoscente di entrambe le parti, il quale, in data 28.12.2019, ha confermato il dichiarato del denunciante, Controparte_5 precisando che teneva il fucile in spalla per mezzo della bretella, ma fuori dal fodero e, Parte_1 mentre quest'ultimo spiegava che ce l'aveva ancora perché non glielo avevano tolto, lo prendeva in mano e “lo metteva davanti a senza puntarglielo contro, con la canna rivolta di lato” (v. all.ti CP_1
15 e 16 alla comparsa).
, nello specifico, ha confermato agli operanti di aver udito pronunciare, Controparte_5 Parte_1 rivolgendosi al le parole “ricordati, non mi metti paura perché come vedi ancora il fucile non CP_1 me lo hanno tolto”; precisando peraltro di essere intervenuto nella discussione tra le parti per “farli calmare”.
Il figlio del sig. ossia , escusso all'udienza del 14/01/2025, ha ricordato, CP_5 Testimone_3 coerentemente, che il padre gli aveva chiesto di accompagnarlo a dicembre in questura per fare una dichiarazione in relazione alla discussione occorsa tra le parti (della sua presenza si dà, infatti, atto nel
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verbale di s.i.t. del 28.12.2019) e di aver sentito, come correttamente verbalizzato dal Carabiniere, suo padre riferire che, in data 28.12.2019, il aveva mostrato la propria arma al Parte_1 CP_1 esponendola orizzontalmente, poggiata su entrambe le mani protese in avanti, senza mai parlare di un fucile puntato.
Cionondimeno, , di anni ottanta già all'epoca dei fatti, è stato successivamente contattato Controparte_5 telefonicamente dal per renderlo edotto dell'intervenuta revoca del porto d'armi al CP_4 in conseguenza del suo dichiarato ai Carabineri. A quel punto, il che - come Parte_1 CP_5 dichiarato dal figlio, il teste - era rimasto molto turbato e financo “spaventato” dalla Testimone_3 telefonata con il - si è premurato di tornare, diversi mesi dopo, ossia in data 29.05.2020, dai CP_4
Carabinieri (da solo, senza riferire alcunché al figlio che l'aveva accompagnato a deporre la prima volta) per edulcorare la sua dichiarazione.
In particolare, in tale occasione, ha precisato ai Carabinieri verbalizzanti che, la mattina Controparte_5 Pt_ dei fatti “ non ha mai preso in mano la sua carabina e non l'ha mai puntata in direzione dell'auto del Lui l'ha sempre tenuta a tracolla. Dopo una brevissima discussione col per un CP_1 CP_1 attimo mise il suo dito pollice destro sulla cinta che tiene la carabina a tracolla sulla spalla e, facendo una piccola torsione del corpo, afferrava con la mano sinistra il calcio della carabina e la mostrava al
dicendogli “volevi farmi levare il porto d'armi, ma come vedi ce l'ho ancora” e tutto CP_1 terminava qui” (v. all. 16 alla citazione).
Dal canto suo, il teste dichiaratosi presente in loco al momento della discussione, sebbene a CP_4 distanza di circa 10/15 metri dalle parti, ha evidenziato che il fucile del ra scarico ed era Parte_1 sempre rimasto a tracolla, in spalla, senza venire puntato verso il convenuto o la sua autovettura.
In particolare, l'attore, secondo il avrebbe fatto passare il pollice destro sotto la tracolla stessa CP_4
e, prendendo con la mano sinistra il calcio, avrebbe mostrato l'arma al esclamando: “volevi CP_1 farmi levare il porto d'armi, ma come vedi ti è andata male e ce l'ho ancora”.
L'attendibilità del teste è, tuttavia, inficiata dalle pressioni da lui esercitate sul CP_4 Controparte_5 affinché questi ritrattasse quanto dichiarato a riguardo ai Carabinieri, così da consentire la restituzione della licenza di caccia all'amico giungendo financo a registrare la telefonata intercorsa tra Parte_1 lui e il . Controparte_5
Inoltre, in sede di seconde s.i.t., ha inizialmente dichiarato che era presente sul Controparte_5 CP_4 Pt_ luogo dei fatti, per poi precisare: “intanto che e discutevano, non c'era, CP_1 Controparte_4 forse era sotto strada ancora nel bosco che dista pochi metri da dove stavamo noi” (v. all. 16 di parte attrice).
In ogni caso, i fatti narrati dal non sono eccessivamente divergenti dal narrato del CP_4 CP_5
, poiché entrambi hanno dichiarato che l'arma era stata “esibita” dal l convenuto,
[...] Parte_1 seppur non puntata contro quest'ultimo.
D'altro canto, nemmeno il convenuto ha denunciato il er aver “puntato” l'arma nei suoi Parte_1 confronti. Il invero, ha dichiarato agli operanti che, nel corso della discussione del CP_1
28.12.2019, il veva tenuto il fucile in spalla, impugnandolo, però, “con entrambe le mani Parte_1 in chiaro segno di minaccia rivolgendo la canna del fucile verso la mia autovettura”.
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Nel corso dell'interrogatorio formale, il alla domanda “vero che il fucile del CP_1 Parte_1 rimase in spalla allo stesso senza essere puntato verso il o verso l'auto di questi” ha poi CP_1 precisato “non è vero, me l'ha puntato imbracciandolo a un palmo dal viso e in direzione dell'abitacolo.
La canna era in direzione del finestrino”.
La ricostruzione sinora esposta consente certamente di affermare che, al pari di quanto già accaduto in data 01.12.2019, il il 28.12.2019, si era avvicinato appositamente al che si Parte_1 CP_1 trovava in entrambe le occasioni seduto all'interno della propria autovettura, proferendo, con tono accalorato, le parole “ricordati, non mi metti paura perché come vedi ancora il fucile non me lo hanno tolto” e “vedremo chi ride per ultimo”, riferendosi alla pregressa denuncia sporta dal convenuto ed imbracciando, al contempo, la propria arma da caccia.
Verosimilmente, il fucile non è mai stato direzionato propriamente sul volto di ma è stato CP_1 certamente movimentato dal on entrambe le mani a pochi centimetri dal suo volto e fuori Parte_1 dal fodero, in un momento in cui il convenuto si trovava all'interno dell'abitacolo del proprio veicolo e, quindi, in una posizione preclusiva di libero movimento.
La rabbia e il tono di parte attrice, la sua pregressa volontà vendicativa nei confronti del CP_1 palesata al teste , il tenore del dichiarato e della gestualità, allusivo, in entrambe le giornate del Tes_2
01 e del 28.12.2019, a conseguenze negative per il convenuto, nonché, specialmente, l'esposizione dell'arma fuori dal fodero in prossimità del volto di quest'ultimo, ben possono aver ingenerato nel la convinzione che il fucile dell'attore fosse propriamente direzionato verso l'interno CP_1 dell'abitacolo della sua autovettura (come dichiarato in querela), circostanza pur non pienamente provata dal punto di vista oggettivo.
Difetta, pertanto, la prova del dolo di calunnia in capo al convenuto, poiché, neanche in relazione all'episodio del 28.12.2019, risulta provato che il bbia accusato il on la piena CP_1 Parte_1 consapevolezza della falsità del suo dichiarato ovvero dell'assenza dei presupposti per ritenere integrato il delitto di minaccia aggravata con l'uso delle armi.
Parte attrice non ha, infatti, adempiuto all'onere della prova in ordine alla consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza della persona accusata, essendo risultata la supposta illiceità del fatto denunciato dal agionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile CP_1 margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento che si trovi nella medesima situazione di conoscenza e nelle medesime circostanze di luogo e tempo (così Cass. pen. 12209/2020, recentemente richiamata da Cass. civ., 7873/2025).
Non può omettersi di dare atto, da ultimo, che, all'udienza del 04/12/2024, il si è CP_1
spontaneamente alzato in piedi e ha mimato il gesto attribuito al imulando, frontalmente Parte_1 rispetto al Giudice, il gesto di chi impugna un'arma e dichiarando che il gli aveva Parte_1 propriamente puntato il fucile contro. Tuttavia, a richiesta del giudice, ha precisato che il CP_1 fucile non gli era stato puntato contro frontalmente da parte attrice, poiché, in quel momento, lui era seduto in macchina e il fuori dall'abitacolo, gli aveva avvicinato il fucile in prossimità del Parte_1
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finestrino, esponendolo con la canna parallela rispetto all'autovettura e dichiarando “vedi che ce l'ho ancora l'arma”.
D'altra parte, il contegno tenuto dal convenuto in udienza, se può assumere rilievo ai fini di cui all'art. 116, co. 2, l.f., nonché per l'apprezzamento del suo dichiarato in sede di interrogatorio formale ai sensi dell'art. 2734 c.c., non consente affatto di mutare direzione alle conclusioni sopra rassegnate in termini di assenza di sua consapevolezza in ordine all'innocenza del rispetto alla minaccia Parte_1 aggravata dall'uso dell'arma.
In assenza di ulteriori elementi da cui desumere un intento da parte del di calunniare il CP_1 tramite la proposizione delle due querele del 02.12.2019 e del 28.12.2019, la domanda Parte_1 risarcitoria deve essere rigettata.
Ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite, occorre tenere conto che l'istruttoria svolta - come detto - ha consentito di escludere che il bbia mai puntato, nel senso proprio del termine, Parte_1
l'arma anche soltanto verso il finestrino dell'automobile condotta dal a differenza di quanto CP_1 da questi dichiarato in sede di querela e di quanto da questi “mimato” all'udienza del 04/12/2024, il che rappresenta una grave ed eccezionale ragione giustificante, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite in misura pari al 50 %.
La restante metà delle spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono quindi liquidate a carico di parte attrice, come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al
D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), alla natura e alla complessità (media) della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposte da nei confronti di , ogni altra difesa, eccezione ed Parte_1 Controparte_1 istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna alla rifusione in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, limitatamente al 50%, che liquida in € 10,20 per esborsi documentati in atti (spese per intimazione testi) e in € 2.541,00 per compensi (di cui € 460,00 per la fase di studio, € 390,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 851,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- compensa, per la restante metà, le spese di lite tra le parti.
Terni, 06/06/2025
Il giudice
(dott.ssa Francesca Grotteria)
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