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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 05/06/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato ad [...] (D) il 07.05.1958 Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Conzatti Daniela e Pt_3
e domiciliati presso loro studio del primo in Rovereto via Tacchi
[...]
n.3, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 12.11.1983 in Roma preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente salvi gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale di Rovereto (TN), via Cavour n. 28, in locazione alla moglie, rimane nella sua disponibilità; in conseguenza il marito si obbliga a trasferirsi in altro diverso immobile entro il mese di aprile 2025;
3) il marito si impegna, entro il sopra indicato termine, a restituire le chiavi della casa coniugale e ad asportare i suoi effetti personali e le cose di sua esclusiva proprietà;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, svolgendo entrambi attività lavorativa e di avere compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici;
gli stessi rinunciano reciprocamente al diritto di chiedere il mantenimento ex art. 156 c.c.;
5) le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Giulia Paoli Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato ad [...] (D) il 07.05.1958 Parte_1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Conzatti Daniela e Pt_3
e domiciliati presso loro studio del primo in Rovereto via Tacchi
[...]
n.3, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 12.11.1983 in Roma preso atto che all'udienza del 12.05.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente salvi gli obblighi di legge;
2) la casa coniugale di Rovereto (TN), via Cavour n. 28, in locazione alla moglie, rimane nella sua disponibilità; in conseguenza il marito si obbliga a trasferirsi in altro diverso immobile entro il mese di aprile 2025;
3) il marito si impegna, entro il sopra indicato termine, a restituire le chiavi della casa coniugale e ad asportare i suoi effetti personali e le cose di sua esclusiva proprietà;
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, svolgendo entrambi attività lavorativa e di avere compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici;
gli stessi rinunciano reciprocamente al diritto di chiedere il mantenimento ex art. 156 c.c.;
5) le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 5.6.2025.
Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 2 di 2