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Articolo 16 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
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Legge 31 luglio 1956, n. 991
Articolo 16 della Legge 31 luglio 1956, n. 991
Versione
22 settembre 1956
Art. 16.
Il terzo comma dell'art. 58 e l' art. 59 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 , sono abrogati.
Entrata in vigore il 22 settembre 1956
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