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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/06/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2042 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via C.F._1
Nazionale n. 478/E, presso lo studio dell'Avv. Marcello Ambrosino, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso C.F._2
Vittorio Emanuele n.121, presso lo studio dell'Avv. Clelia Manzo, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Nicoletta Ranieri, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni. In particolare, parte ricorrente si riporta al contenuto dell'originario ricorso e ad ogni scritto difensivo di parte e conclude per l'integrale accoglimento dello stesso, con espressa richiesta di risarcimento del danno, quantificato in euro 5.500,00 per resistenza temeraria alla lite ex art. 96 III comma c.p.c., con vittoria e severa condanna alle spese di lite della , per la sua ardita ed assurda richiesta di mantenimento, per la CP_1 sua caparbia resistenza alla lite e, più in particolare, per il suo ostinato e biasimevole contegno processuale, rivelatosi oltranzista e finanche indifferente alle sagge proposte di bonario componimento formulate in udienza dal giudice, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Parte resistente, verificata solo in seguito alle rese dichiarazioni, la mancanza di sperequazione fra i redditi dei due ex coniugi, si associa alle richieste di parte ricorrente di declaratoria di avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni economiche indicate nel ricorso, con compensazione delle spese legali tra le parti e rigetto della richiesta del ricorrente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c
Il P.M. in data 28.04.2023 nulla opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.04.2023, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in data 05.02.1976 in Torre del Greco. CP_1
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio erano nati due figli,
, in data 09.11.1976, e in data 01.10.1980, e che i coniugi erano Per_1 Per_2 separati dal 04.03.2008, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol.
1412/2018, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
18.01.2018.
Con i patti su citati, le parti provvedevano a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, in particolare, il si impegnava a corrispondere alla Pt_1
2 , a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ed (allora) non CP_1 economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 500,00 (di cui euro
200,00 per il figlio ed euro 300,00 per il figlio ) e la casa coniugale Per_2 Per_1 veniva assegnata alla in quanto convivente con i su citati figli maggiorenni CP_1 ma non economicamente autosufficienti. I coniugi provvedevano altresì alla divisione di alcuni titoli, ma si dichiaravano economicamente autosufficienti e, infatti, alcun assegno di mantenimento veniva previsto.
Il ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando che nulla fosse dovuto dall'uno o dall'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, così come nulla fosse dovuto alla a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli e nel frattempo divenuti Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Si costituiva che aderiva alla domanda di divorzio ed alla CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, chiedendo, però, di porre l'obbligo a carico del di corrisponderle la somma mensile di euro 250,00 a titolo di assegno Pt_1 divorzile.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 14.06.2023, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, rilevato che non risultava rispettato il termine di giorni 60 dalla notifica del ricorso alla data di udienza ex art. 473 bis.14, 5 comma, c.p.c., e letto l'art. 164 c.p.c., rinviava, nel rispetto dei termini a comparire, all'udienza 06.12.2023, riservando all'esito ogni determinazione.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06.12.2023, il giudice delegato, vista la documentazione prodotta e sentiti i coniugi;
visto l'art. 4 L
898/70 c.p.c. e rilevato che “in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”
(Cass, 9144/2023); ritenuto che tali condizioni non si ravvisavano allo stato,
3 confermava le disposizioni di cui alla separazione consensuale, di cui al verbale di comparizione del 18.01.2008, omologata da questo tribunale il 04.03.2008, ad eccezione delle statuizioni sul contributo al mantenimento dei figli, divenuti economicamente autosufficienti. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2024, poi differita per intervenuto trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 16.12.2024.
Alla predetta udienza la causa veniva riservata in decisione.
Il P.M. in data 28.04.2023 nulla opponeva alla domanda di divorzio spiegata dal . Pt_1
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (18.01.2008) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 1412/2008 del 04.03.2008, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che le parti hanno dichiarato di nulla pretendere l'una dall'altra dal punto di vista economico (i procuratori della resistente, difatti, con note di trattazione scritta depositate in data 21.06.2024, verificata solo successivamente la mancanza di sperequazione fra i redditi dei due ex coniugi, si sono associati alle richieste di parte ricorrente di declaratoria di avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni economiche indicate nel ricorso) e non dovendosi procedere, essendo in presenza di figli maggiorenni ed autosufficienti, all'assegnazione della casa coniugale ed alla regolamentazione dell'affido degli stessi, nonché ad eventuali provvedimenti economici per il loro mantenimento.
Parte ricorre ha richiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro
5.500,00 per resistenza temeraria alla lite ex art. 96 III comma c.p.c., per la ardita richiesta di mantenimento avanzata dalla e per il suo comportamento CP_1
4 processuale, rilevatosi indifferente anche alle proposte di bonario componimento formulate in udienza dal Giudice.
La disposizione di cui all'articolo 96, comma 3, così come novellata dalla l.
n. 69/2009, dispone che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma in esame si pone in linea di continuità con l'articolo 385 c.p.c., attualmente abrogato, il cui ambito di applicazione risultava circoscritto al giudizio in Cassazione, limitando l'importo massimo della condanna ad una somma non superiore al doppio dei massimi tariffari. Il legislatore del 2009, dunque, ha inteso estendere tale istituto a tutti i gradi di giudizio, contestualmente eliminando il limite sopra indicato e rimettendo la determinazione del quantum alla valutazione equitativa del giudice.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che, seppure il comma 1 parli di “sentenza”, l'applicazione della disposizione è da riferirsi a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di rito, come nel caso di volontaria giurisdizione, cautelari ante causam, o ancora rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. (cfr. trib. Verona 21-3-2011 e trib. Piacenza 22-11-2010).
Inoltre, la pronuncia può essere effettuata d'ufficio e non abbisogna della preventiva instaurazione del contraddittorio ex. art. 101 c.p.c., costituendo posterius e non prius logico della decisione di merito.
Circa la corretta individuazione della natura della norma in esame, in dottrina e in giurisprudenza si sono profilati tre diverse interpretazioni: secondo una prima ricostruzione la condanna è da qualificarsi come risarcitoria, in quanto ha come principale finalità quella di riparare la parte vittoriosa del danno subito in conseguenza dell'illecito comportamento processuale tenuto dall'altra. Una seconda opzione ermeneutica riconosce la natura sanzionatoria della disposizione, assimilabile alla figura del danno punitivo, al fine di reprimere condotte processuali aggravate mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria, così da salvaguardare il corretto utilizzo dello strumento processuale. Infine, altra parte della giurisprudenza aderisce ad una soluzione “mista”, che riconosce la natura ibrida dell'articolo 96, comma 3.
5 Sul punto, assume rilevanza risolutiva la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2019, pronuncia in cui è stata sottolineata la duplice natura dell'obbligazione, sia sanzionatoria dell'abuso del processo ad opera della parte soccombente, sia indennitaria a favore della parte vittoriosa. Tale assunto è confortato dalla circostanza che l'attribuzione patrimoniale non è riconosciuta in favore dell'Erario ma alla parte vittoriosa, al fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi, l'afflittività della sanzione, così come emerge dalla lettura dei lavori preparatori.
Ciò premesso, affinché sia possibile accogliere la domanda di cui all'articolo
96, comma 3 c.p.c. è necessario che ricorrano due requisiti:
a) un requisito oggettivo, che si scompone a sua volta in un elemento positivo, ovvero la soccombenza totale della parte, e in un elemento negativo, dato dalla non compensazione, neppure parziale, delle spese di lite (cfr. Cass. 9-12-
2019, n. 32090);
b) un requisito soggettivo, ovvero che la lite sia connotata dalla malafede o colpa grave della parte soccombente.
In relazione a tale secondo elemento, la Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite, ha chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (…) Sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 9912 del 20-4-2018)
Tanto premesso, nel caso di specie non appaiono sussistere i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza ai fini dell'irrogazione della sanzione ex art. 96 comma III c.p.c. In particolare, dalle risultanze processuali e dal contegno complessivo tenuto nel giudizio dall'odierna resistente, non è ravvisabile nè la soccombenza totale della parte, non configurabile in relazione alla pronunzia
6 sullo status, nè l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, avendo peraltro parte resistente rinunciato a coltivare la domanda.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 05.02.1976 in Torre del Greco Parte_1 CP_1
(atto n. 57, parte II, serie A, anno 1976 del Comune di Torre del Greco);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) rigetta la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, avanzata dal ricorrente;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 08.04.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel.
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2042 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad
OGGETTO: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
(nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via C.F._1
Nazionale n. 478/E, presso lo studio dell'Avv. Marcello Ambrosino, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura apposta in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
(nata a [...] il [...] – C.F. CP_1
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso C.F._2
Vittorio Emanuele n.121, presso lo studio dell'Avv. Clelia Manzo, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all'Avv. Nicoletta Ranieri, in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI
I procuratori delle parti si sono riportati ai propri scritti e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni. In particolare, parte ricorrente si riporta al contenuto dell'originario ricorso e ad ogni scritto difensivo di parte e conclude per l'integrale accoglimento dello stesso, con espressa richiesta di risarcimento del danno, quantificato in euro 5.500,00 per resistenza temeraria alla lite ex art. 96 III comma c.p.c., con vittoria e severa condanna alle spese di lite della , per la sua ardita ed assurda richiesta di mantenimento, per la CP_1 sua caparbia resistenza alla lite e, più in particolare, per il suo ostinato e biasimevole contegno processuale, rivelatosi oltranzista e finanche indifferente alle sagge proposte di bonario componimento formulate in udienza dal giudice, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Parte resistente, verificata solo in seguito alle rese dichiarazioni, la mancanza di sperequazione fra i redditi dei due ex coniugi, si associa alle richieste di parte ricorrente di declaratoria di avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni economiche indicate nel ricorso, con compensazione delle spese legali tra le parti e rigetto della richiesta del ricorrente di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c
Il P.M. in data 28.04.2023 nulla opponeva alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.04.2023, chiedeva che Parte_1 fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
, in data 05.02.1976 in Torre del Greco. CP_1
Il ricorrente esponeva che in costanza di matrimonio erano nati due figli,
, in data 09.11.1976, e in data 01.10.1980, e che i coniugi erano Per_1 Per_2 separati dal 04.03.2008, allorquando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto n. cronol.
1412/2018, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in data
18.01.2018.
Con i patti su citati, le parti provvedevano a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, in particolare, il si impegnava a corrispondere alla Pt_1
2 , a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni ed (allora) non CP_1 economicamente autosufficienti, la somma mensile di euro 500,00 (di cui euro
200,00 per il figlio ed euro 300,00 per il figlio ) e la casa coniugale Per_2 Per_1 veniva assegnata alla in quanto convivente con i su citati figli maggiorenni CP_1 ma non economicamente autosufficienti. I coniugi provvedevano altresì alla divisione di alcuni titoli, ma si dichiaravano economicamente autosufficienti e, infatti, alcun assegno di mantenimento veniva previsto.
Il ricorrente chiedeva la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando che nulla fosse dovuto dall'uno o dall'altro coniuge a titolo di assegno divorzile, così come nulla fosse dovuto alla a titolo di CP_1 contributo al mantenimento dei figli e nel frattempo divenuti Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti.
Si costituiva che aderiva alla domanda di divorzio ed alla CP_1 revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni, chiedendo, però, di porre l'obbligo a carico del di corrisponderle la somma mensile di euro 250,00 a titolo di assegno Pt_1 divorzile.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 14.06.2023, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, rilevato che non risultava rispettato il termine di giorni 60 dalla notifica del ricorso alla data di udienza ex art. 473 bis.14, 5 comma, c.p.c., e letto l'art. 164 c.p.c., rinviava, nel rispetto dei termini a comparire, all'udienza 06.12.2023, riservando all'esito ogni determinazione.
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 06.12.2023, il giudice delegato, vista la documentazione prodotta e sentiti i coniugi;
visto l'art. 4 L
898/70 c.p.c. e rilevato che “in tema di attribuzione dell'assegno divorzile e in considerazione della sua funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa, il giudice del merito deve accertare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte
"manente matrimonio", idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente”
(Cass, 9144/2023); ritenuto che tali condizioni non si ravvisavano allo stato,
3 confermava le disposizioni di cui alla separazione consensuale, di cui al verbale di comparizione del 18.01.2008, omologata da questo tribunale il 04.03.2008, ad eccezione delle statuizioni sul contributo al mantenimento dei figli, divenuti economicamente autosufficienti. Infine, ritenuta la causa matura per la decisione, rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2024, poi differita per intervenuto trasferimento ad altro Ufficio del giudice titolare del fascicolo, all'udienza del 16.12.2024.
Alla predetta udienza la causa veniva riservata in decisione.
Il P.M. in data 28.04.2023 nulla opponeva alla domanda di divorzio spiegata dal . Pt_1
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (18.01.2008) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con decreto n. cronol. 1412/2008 del 04.03.2008, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori di natura patrimoniale nulla va disposto, dal momento che le parti hanno dichiarato di nulla pretendere l'una dall'altra dal punto di vista economico (i procuratori della resistente, difatti, con note di trattazione scritta depositate in data 21.06.2024, verificata solo successivamente la mancanza di sperequazione fra i redditi dei due ex coniugi, si sono associati alle richieste di parte ricorrente di declaratoria di avvenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni economiche indicate nel ricorso) e non dovendosi procedere, essendo in presenza di figli maggiorenni ed autosufficienti, all'assegnazione della casa coniugale ed alla regolamentazione dell'affido degli stessi, nonché ad eventuali provvedimenti economici per il loro mantenimento.
Parte ricorre ha richiesto il risarcimento del danno, quantificato in euro
5.500,00 per resistenza temeraria alla lite ex art. 96 III comma c.p.c., per la ardita richiesta di mantenimento avanzata dalla e per il suo comportamento CP_1
4 processuale, rilevatosi indifferente anche alle proposte di bonario componimento formulate in udienza dal Giudice.
La disposizione di cui all'articolo 96, comma 3, così come novellata dalla l.
n. 69/2009, dispone che “in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
La norma in esame si pone in linea di continuità con l'articolo 385 c.p.c., attualmente abrogato, il cui ambito di applicazione risultava circoscritto al giudizio in Cassazione, limitando l'importo massimo della condanna ad una somma non superiore al doppio dei massimi tariffari. Il legislatore del 2009, dunque, ha inteso estendere tale istituto a tutti i gradi di giudizio, contestualmente eliminando il limite sopra indicato e rimettendo la determinazione del quantum alla valutazione equitativa del giudice.
La giurisprudenza maggioritaria è concorde nel ritenere che, seppure il comma 1 parli di “sentenza”, l'applicazione della disposizione è da riferirsi a tutti i procedimenti in cui vengono regolate le spese di rito, come nel caso di volontaria giurisdizione, cautelari ante causam, o ancora rito sommario di cognizione ex art. 702 bis e ss. c.p.c. (cfr. trib. Verona 21-3-2011 e trib. Piacenza 22-11-2010).
Inoltre, la pronuncia può essere effettuata d'ufficio e non abbisogna della preventiva instaurazione del contraddittorio ex. art. 101 c.p.c., costituendo posterius e non prius logico della decisione di merito.
Circa la corretta individuazione della natura della norma in esame, in dottrina e in giurisprudenza si sono profilati tre diverse interpretazioni: secondo una prima ricostruzione la condanna è da qualificarsi come risarcitoria, in quanto ha come principale finalità quella di riparare la parte vittoriosa del danno subito in conseguenza dell'illecito comportamento processuale tenuto dall'altra. Una seconda opzione ermeneutica riconosce la natura sanzionatoria della disposizione, assimilabile alla figura del danno punitivo, al fine di reprimere condotte processuali aggravate mediante l'irrogazione di una pena pecuniaria, così da salvaguardare il corretto utilizzo dello strumento processuale. Infine, altra parte della giurisprudenza aderisce ad una soluzione “mista”, che riconosce la natura ibrida dell'articolo 96, comma 3.
5 Sul punto, assume rilevanza risolutiva la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2019, pronuncia in cui è stata sottolineata la duplice natura dell'obbligazione, sia sanzionatoria dell'abuso del processo ad opera della parte soccombente, sia indennitaria a favore della parte vittoriosa. Tale assunto è confortato dalla circostanza che l'attribuzione patrimoniale non è riconosciuta in favore dell'Erario ma alla parte vittoriosa, al fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi, l'afflittività della sanzione, così come emerge dalla lettura dei lavori preparatori.
Ciò premesso, affinché sia possibile accogliere la domanda di cui all'articolo
96, comma 3 c.p.c. è necessario che ricorrano due requisiti:
a) un requisito oggettivo, che si scompone a sua volta in un elemento positivo, ovvero la soccombenza totale della parte, e in un elemento negativo, dato dalla non compensazione, neppure parziale, delle spese di lite (cfr. Cass. 9-12-
2019, n. 32090);
b) un requisito soggettivo, ovvero che la lite sia connotata dalla malafede o colpa grave della parte soccombente.
In relazione a tale secondo elemento, la Corte di Cassazione con pronuncia resa a Sezioni Unite, ha chiarito che “la responsabilità aggravata ai sensi dell'art.
96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente (…) Sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione
l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (cfr. Cass. SS.UU. n. 9912 del 20-4-2018)
Tanto premesso, nel caso di specie non appaiono sussistere i presupposti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza ai fini dell'irrogazione della sanzione ex art. 96 comma III c.p.c. In particolare, dalle risultanze processuali e dal contegno complessivo tenuto nel giudizio dall'odierna resistente, non è ravvisabile nè la soccombenza totale della parte, non configurabile in relazione alla pronunzia
6 sullo status, nè l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, avendo peraltro parte resistente rinunciato a coltivare la domanda.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia che costituisce un'ipotesi di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in data 05.02.1976 in Torre del Greco Parte_1 CP_1
(atto n. 57, parte II, serie A, anno 1976 del Comune di Torre del Greco);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3) rigetta la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria, avanzata dal ricorrente;
4) compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Torre Annunziata il 08.04.2025, in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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