Sentenza 30 novembre 2021
Rigetto
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/08/2025, n. 7006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7006 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07006/2025REG.PROV.COLL.
N. 04057/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4057 del 2022, proposto da RI RO OP, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Giacomo Pizza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione quarta) n. 7664 del 30 novembre 2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 giugno 2025 il consigliere Ofelia Fratamico e udito per il Comune l’avvocato Giacomo Pizza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla disposizione dirigenziale n. 1056-006 del 12 aprile 2019, con la quale il Comune di Napoli ha disposto il diniego di sanatoria dell'immobile sito alla Via Sartania n.40 a destinazione non residenziale sito al piano seminterrato ed ha emesso il contestuale ordine demolizione delle opere realizzate;
- dal presupposto preavviso di diniego prot.n. 115394 del 5 febbraio 2018;
- da ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania dalla sig.ra OP RI RO, proprietaria dell’immobile per il quale il condono era stato richiesto, sulla base dei seguenti motivi: violazione e falsa applicazione della l.n. 724/1994, violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 81/2008, difetto di motivazione e di istruttoria, incompetenza assoluta.
3. Con la sentenza n. 7664 del 30 novembre 2021 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, condannando la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello ad un unico motivo così rubricato: violazione e falsa applicazione della l.n. 724/1994 - violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 81/2008 – difetto di motivazione e di istruttoria – incompetenza assoluta.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 2 maggio 2025 il Comune ha ulteriormente sviluppato le sue difese, insistendo nelle conclusioni già formulate.
7. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. L’appellante ha lamentato, in primo luogo, l’erroneità della sentenza impugnata, nella quale il T.a.r., ritenendo legittimo il diniego di condono fondato sull’impossibilità di esercitare l’attività artigianale di panetteria in un locale privo delle altezze minime previste per gli ambienti di lavoro ex d.lgs. n. 81/2008, non avrebbe adeguatamente considerato “l’incompetenza assoluta del Comune di Napoli a valutare la sussistenza di condizioni di igiene e salubrità dei locali che, per converso, (sarebbe spettato)…unicamente all’ASL”, che avrebbe, tra l’altro, anche potuto autorizzare una deroga ai minimi stessi.
9. Secondo la ricorrente, inoltre, il giudice di primo grado non avrebbe sufficientemente valorizzato il fatto che “solo al momento della presentazione della domanda di condono l’immobile era destinato ad attività di panetteria e che l’abuso originario consisteva nell’avvenuta realizzazione di un box auto e di un locale deposito” (utilizzazioni che avrebbero reso possibile la sanatoria).
10. Da tale circostanza sarebbe scaturito, a dire dell’appellante, a seguito dei chiarimenti forniti dopo il preavviso di rigetto, il dovere del Comune di rilasciare la sanatoria per la destinazione originaria dell’immobile – corrispondente, appunto, a quella di box auto e magazzino – verificando “astrattamente la salubrità dei locali e non anche con riferimento a un’attività che era esercitata solo all’atto della presentazione della domanda di condono”, essendo la destinazione stessa del manufatto – sottostante ad un immobile ad uso residenziale – “pienamente compatibile e anzi connaturale alla destinazione dell’edificio nel quale esso è inserito”.
11. Le suddette censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
12. Il condono del seminterrato è stato richiesto in base alla legge n. 724/1994 per un locale ad uso laboratorio di panetteria, con conseguente necessità per l’Amministrazione, nell’esaminare la domanda di sanatoria, di attenersi alla destinazione ivi indicata.
13. Come, infatti, evidenziato anche dalla difesa del Comune, nella situazione di “illegalità” in cui versava l’immobile edificato senza titolo, ogni suo utilizzo precedente risultava irrilevante ai fini della sanatoria, venendo la funzione cui il seminterrato era adibito in rilievo solo al momento della presentazione della domanda di condono, in quanto destinata ad essere sottoposta comunque al vaglio dell’Amministrazione comunale.
14. Al riguardo può, poi, osservarsi che sia nella originaria domanda che nella successiva autocertificazione dell’odierna appellante il locale appare essere stato sempre qualificato come laboratorio artigianale di panetteria, vincolando così l’Amministrazione, nella verifica della sua regolarizzabilità, all’applicazione della disciplina sulla tutela della salute negli ambienti di lavoro. Sulla questione della dimostrazione della destinazione d’uso dell’immobile, inoltre, deve ribadirsi che “l'onere della prova sulla ricorrenza dei presupposti per la condonabilità delle opere grava sulla parte istante. Infatti, nel caso di domande di condono edilizio ricade sull'istante l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti per il rilascio del provvedimento di sanatoria, tra cui, in primis, la data dell'abuso e, nel caso di specie, l'effettivo intervenuto cambio di destinazione d'uso e la sua data. Solo il privato può, infatti, fornire, in quanto ordinariamente ne dispone, inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso; mentre l'Amministrazione non può, di solito, materialmente accertare quale fosse la situazione all'interno del suo territorio; lo stesso dicasi in ordine alla necessarietà della prova dell'entità e della destinazione d'uso della preesistenza legittimamente assentita” (Cons. Stato, Sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8594).
15. Da qui l’infondatezza delle censure formulate dall’appellante circa l’omessa considerazione da parte del T.a.r. dell’uso originario dei locali che è stato, invece, correttamente ritenuto irrilevante ai fini della sanatoria, visto il tenore dell’istanza e gli elementi allegati dalle parti nel corso del giudizio.
16. Parimenti non condivisibili sono le doglianze di incompetenza del Comune a valutare il rispetto delle condizioni minime di igiene e salubrità dei locali in questione. Nella fattispecie in esame l’Amministrazione comunale, lungi dall’invadere un ambito riservato alla ASL appare essersi limitata a fare corretta applicazione delle disposizioni sul condono e del d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 63 e all’allegato IV, stabilisce che un locale di lavoro non deve essere alto meno di 3 m salvo eccezioni, neppure configurabili, però, nel caso de quo.
17. Sul punto può aggiungersi che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, interpretando la normativa sulla sanatoria edilizia, ha affermato che il rilascio del certificato di abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono, può legittimamente avvenire in deroga solo a norme regolamentari e non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti normative di livello primario, in quanto la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere di eccezionalità e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e, soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale (Cons. Stato, Sez. VI, 30 agosto 2021; Sez. IV, 30 maggio 2011, n. 2620; Sez. V, 15 aprile 2004, n. 2140). Tale orientamento risulta, peraltro, coerente con quello espresso dalla Corte costituzionale, che, con sentenza 18 luglio 1996, n. 256, ha affermato che la deroga introdotta dall'art. 35, comma 20, della legge n. 47/1985 “ non riguarda i requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto, escludersi un'automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità... a seguito di concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all'art. 221 T.U. delle leggi sanitarie…ma, altresì quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali relativi e rispettiva normativa tecnica.... Permangono, infatti, in capo ai Comuni tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l'abitabilità degli edifici, con l'unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari”.
18. Alla luce delle argomentazioni che precedono, tutte le censure svolte dall’appellante si rivelano quindi infondate, essendo la mancanza dell’altezza minima prevista per i locali di lavoro assolutamente preclusiva di qualsiasi regolarizzazione per l’uso indicato (laboratorio artigianale di pasticceria), “cristallizzato” nella domanda di condono.
19. In conclusione l’appello non può, dunque, che essere respinto.
20. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione in favore del Comune di Napoli delle spese del grado di appello, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO