Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
LL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 8400 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. POLLARA' ROSARIA) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
SEDE LEGALE IN Controparte_1
ROMA IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (Avv.
SOTGIA STEFANIA)
Resistente
All'udienza di discussione del 11.03.2025 ha pronunziato
SENTENZA dando lettura del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
CP_ condanna l in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della parte ricorrente dei ratei di Assegno nucleo familiare da giugno 2017
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
distrazione in favore dei procuratori antistatari in € 662,00 oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30.06.2023, la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo al Tribunale il riconoscimento del diritto alla corresponsione CP_1
dell'assegno per nucleo familiare di tre persone relativamente al rapporto di lavoro alle dipendenze della s.r.l. SF FR in fallimento s.r.l. per il periodo di lavoro luglio 2017 -agosto 2018 condannando l' al pagamento CP_1
del relativo importo in € 832,95 oppure a quell'altra misura che potrà risultare dovuta per legge .
Ritualmente notificato il ricorso, l' si costituiva chiedendone il rigetto CP_1
deducendo che la domanda oggetto del presente giudizio era stata respinta in sede amministrativa in quanto i chiesti assegni familiari sarebbero “stati pagati al suo datore di lavoro con il sistema dei conguagli”.
Deduceva il ricorrente al riguardo che l'importo di € 832,95 conguagliato con il datore di lavoro non era stato corrisposto al lavoratore. Inoltre, precisava che dalla istanza di ammissione al passivo e dal verbale di verifica dello stato passivo allegati agli atti, emergeva che erano state ammesse al passivo le retribuzioni non corrisposte nei mesi da giugno 2017 a luglio 2018 con esclusione dei relativi ANF perché “di competenza dell' CP_1
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
L'Assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione economica erogata
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dall' ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle CP_1
pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.
Inoltre, per i lavoratori di ditte fallite è richiesta la dichiarazione del curatore fallimentare nonché la dichiarazione del lavoratore di non avere ricevuto l'assegno e l'impegno di non insinuare nel passivo fallimentare i crediti per l'ANF.
Va innanzitutto precisato che, a differenza di quanto erroneamente dedotto dall'istituto, emerge chiaramente dagli atti allegati al ricorso come la domanda in via amministrativa sia stata limitata al periodo di nove mesi dall'ottobre 2017 al giugno 2018 (escludendo, pertanto, il mese di luglio), per un importo di € 832,95 così come anche richiesto in seno al ricorso giudiziario.
Nel merito si osserva che in tema di assegni familiari l'unico obbligato alla erogazione resta l cosicché la legittimazione passiva nelle relative CP_1
controversie spetta all previdenziale mentre il datore di lavoro assume la CP_1
posizione di adiectus solutionis causa, e tale resta anche nell'ipotesi che abbia già portato a conguaglio il dovuto, senza erogare alcunché al lavoratore (circostanza che si verifica, peraltro, proprio nella fattispecie concreta oggetto del giudizio).
“La qualità assegnata al datore di mero soggetto pagatore non è idonea a superare il profilo della legittimazione passiva. La legittimazione passiva, infatti, si radica in capo al soggetto
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro titolare del rapporto previdenziale”. E' proprio l'ente previdenziale, d'altronde, “l'unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata […]”. Si tratta di un ragionamento ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità che ne fa applicazione anche in riferimento alle prestazioni degli ANF e della cassa integrazione (cfr., tra le molte, la recente Corte di Cassazione 17/11/2021 n.3076).
Dalla documentazione agli atti è emerso che il ricorrente ha effettuato la richiesta nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. L' che ne aveva CP_1
l'onere non ha fornito la prova di avere corrisposto al ricorrente gli ANF richiesti in ricorso né ha contestato la correttezza dei calcoli effettuati.
Ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, il ricorso deve essere accolto con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo anche in ordine alle spese di lite.
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 11/04/2025.
LL II
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro