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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 30/09/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 4398/2020 R.G.
promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELAGOTTI Parte_1 P.IVA_1 BARBARA elettivamente domiciliato in Rieti Via Sanizi 2
OPPONENTE
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con COroparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. LISETTI CLAUDIA e dell'avv. BELLUCCI ROBERTO elettivamente domiciliata in Umbertide Piazza Michelangelo 8/C
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per la ditta opponente: “conclude come da prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c..
Dà atto che è cessata la materia del contendere in ordine al mnitorio afferente all'obbligo di consegna. Rimane il debito per fattura e la penale per recesso illegittimo”.
Per la società opposta: “conclude come da prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c.”.
1
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 7.10.20 con cui ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1197/2020 emesso il 27.7.20 Pt_1 dall'adito Tribunale afferente al pagamento -in favore della della COroparte_1 somma di € 42.191,35 oltre interessi e spese oltre all'ordine di restituzione della macchina
Xerox 7125-T serie 332307328 e della macchina C60 Multip-1 serie CP_2
3916877381WF.
Con tale libello introduttivo ha formulato le seguenti richieste: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi tutti sopra esposti: - revocare, ovvero annullare, il Decreto Ingiuntivo di Pagamento n. 1197/2020 del
27/07/2020 opposto dichiarando che lo stesso è nullo e/o infondato e comunque ingiusto ed illegittimo, privo di effetti giuridici per le ragioni tutte di cui alla proposta opposizione, rigettando ogni domanda della convenuta e dichiarando che nessuna somma è dovuta alla
- previa verifica dell'intervenuta riconsegna delle macchine oggetto COroparte_1 dell'ordine di consegna dichiarare cessata la materia del contendere sul punto, - in via subordinata, qualora la fosse ritenuta effettiva debitrice di somme alla società Pt_1 ingiungente, limitare la condanna a quanto ritenuto di giustizia.”
L'udienza prefissata in citazione è stata ddifferita ex art. 168-bis co. 5° c.p.c. al 21 aprile
2021.
Con tempestiva comparsa costitutiva dell'1.4.21 la SRL opposta ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1197/20 dell'On.le intestato
Tribunale, limitatamente all'ingiunzione di pagamento, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE -preso atto della intervenuta riconsegna della macchina Xerox C60 MultiP con cassettone singolo ad
2 alta capacità n. serie 3916877381WF e Xerox 7125V_T n. serie 3323072328 in data
25/11/2020 – dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione ferma la condanna al pagamento delle spese della fase monitoria;
Rigettare, previa eventuale compensazione delle somma versata a titolo di deposito cauzionale con le somme necessarie per la riparazione della macchina Xerox C60, tutte le domande ed eccezioni proposte dalla in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto Parte_1 Parte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
1197/2020 emesso dal Tribunale di Perugia. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto Accertare che , quale titolare della Parte_1
, è debitore della per le ragioni esposte, Parte_1 COroparte_1 dell'importo di € 42.191,35 e per l'effetto Condannare al pagamento in favore Parte_1 di dell'importo di € 42.191,35 oltre gli interessi ex D.Lgs 231/2002 dalle COroparte_1 singole scadenza fino al saldo effettivo”.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio è stato concesso alle parti il triplo termine giusta ordinanza del 30/4/21.
Con prima memoria, l'opponente ha schiarito le proprie richieste ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi tutti sopra esposti: - revocare, ovvero annullare, il Decreto Ingiuntivo di Pagamento n.1197/2020 del
27.07.2020 opposto dichiarando che lo stesso nullo e/o infondato e comunque ingiusto ed illegittimo, privo di effetti giuridici per le ragioni tutte di cui alla proposta opposizione, rigettando ogni domanda della convenuta e dichiarando che nessuna somma è dovuta alla
- dare atto dell'intervenuta riconsegna delle macchine oggetto dell'ordine di CP_1 riconsegna e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere sul punto - rigettare
l'eccezione riconvenzionale di condanna al pagamento delle spese di riparazione della macchina perché infondata e sprovvista di prova - in via subordinata, qualora la Pt_1 fosse ritenuta effettiva debitrice di somme alla società ingiungente, limitare la condanna a quanto ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
3 Parte opposta con prima memoria ha formulato le seguenti richieste: “Voglia l'On.le intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare -preso atto della intervenuta riconsegna della macchina Xerox C60 MultiP con cassettone singolo ad alta capacità n. serie 3916877381WF e Xerox 7125V_T n. serie
3323072328 in data 25/11/2020 - cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione ferma la condanna al pagamento delle spese della fase monitoria;
Rigettare, previa eventuale compensazione delle somma versata a titolo di deposito cauzionale con le somme necessarie per la riparazione della macchina Xerox C60, tutte le domande ed eccezioni proposte dalla in quanto totalmente infondate sia in fatto Parte_1 Parte_1 che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1197/2020 emesso dal Tribunale di Perugia. IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto Accertare che , Parte_1 quale titolare della , è debitore della per le ragioni Parte_1 COroparte_1 esposte, dell'importo di € 42.191,35 e per l'effetto Condannare al pagamento Parte_1 in favore di dell'importo di € 42.191,35 oltre gli interessi ex D.Lgs COroparte_1
231/2002 dalle singole scadenza fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di merito e della fase monitoria”.
All'udienza del 22/3/23 le parti chiedevano al Giudice l'emissione di ordinanza contenente la formulazione della proposta alternativa alla lite.
Con ordinanza del 17/4/223 il Giudice ha ammesso le prove orali ed ha differito il vaglio afferente alla soluzione alternativa della lite.
Sono stati escussi i testimoni e . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4
Con ordinanza del 28.11.23 il Giudice Dott. Postacchini ha sottoposto alle parti la seguente soluzione alternativa: “L'opponente , pur senza alcun Parte_1 riconoscimento delle altrui pretese e al solo scopo conciliativo, paga all'opposta CP_1 la somma di complessivi € 4.731,27, consentendo che la somma già versata a titolo di
[...] deposito cauzionale resti acquisita dall'opposta. L'opposta pur senza COroparte_1 alcun riconoscimento delle altrui pretese e al solo scopo conciliativo, accetta tale somma a tacitazione di ogni pretesa relativa alla presente controversia. Le spese di lite sono
4 interamente compensate tra le parti”.
Con tale provvedimeto sono stati concessi alle parti giorni 60 per esprimere le proprie determinazioni sulla proposta.
Successivamente il fascicolo è stato assegnato a questo giudice onorario.
Con nota del 29/1/24 la sola ha aderito alla predetta proposta. CP_1
Ex officio è stato disposto l'interrogatorio non formale delle parti con rinvio al 8/7/24.
La sola opponente ha disertato tale udienza.
presente l'amministratore, confermava la volontà di accettare la proposta COroparte_1 anzidetta.
Fissata nuovamente l'udienza del 4/12/24 per interrogatorio libero delle parti.
All'udienza del 6/2/2025 le parti chiedevano concordemente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15/07/2025 il got ha trattenuto la causa in decisione ed ha concesso alle parti il termine ridotto di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali oltre a giorni 20 per repliche.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della disciplina del contratto d'opera (ex art. 2222 c.c.) afferente al primo contratto avente ad oggetto le prestazioni di assistenza tecnica della macchina Xerox 7125.
Il secondo contratto attinente al noleggio ed assistenza della macchina Xerox Color
C60 MultiP-1 è stato qualificato come contratto misto atteso che, in aggiunta al predetto contratto d'opera, il rapporto qualificato come noleggio è stato sussunto nell'ambito della disciplina del contratto di locazione (ex art. 1571 c.c.).
Sul punto, questo giudice onorario ha aderito all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “il noleggio di un bene che il noleggiante può utilizzare secondo la sua discrezionalità e senza ingerenza alcuna del noleggiatore è disciplinato dalla normativa sulla locazione" (Cass. 387/02 e Cass. 8621/90).
5 Co Nell'ambito del complesso rapporto contrattuale la ha addebitato a Parte_1
l'inadempimento nel pagamento di quanto contrattualmente pattuito in ordine ai compensi ordinari giusta le fatture contraddistinte dai documenti 5-8 per complessivi
€ 4.731,27.
La lite è insorta a seguito dell'inadempimento di che, in via consequenziale, ha Pt_1
CO indotto la creditrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (v. art. 4 contratto Doc. 9 opposta) con ulteriore richiesta di restituzione della macchina in aggiunta alla domanda afferente al pagamento della penale contrattualmente pattuita.
L'opponente ha, di contro, dedotto il malfunzionamento della macchina oggetto del Pt_1 contratto di noleggio e assistenza giusta documento numero due allegato alla comparsa di risposta. ha provveduto a riconsegnare la macchina in data 25.11.20 (v. doc. n.28 opposta). Pt_1
Ai fini della soluzione nel merito della lite corre obbligo invocare, in primo luogo, la pattuizione stipulata dai contendenti B2B ossia “business to business” (B2B), quale modello commerciale tra imprenditori al fine, altresì, di scrutinarne gli effetti connessi direttamente alle rispettive difese.
La tesi difensiva di parte opponente non coglie nel segno.
Essa è priva di pregio.
a affermato che l'art. 1 del contratto conchiuso tra le parti dà luogo a nullità della Pt_1 clausola cosiddetta di inopponibilità delle eccezioni al locatore.
Ha aggiunto che la clausola suddetta è vessatoria in quanto svantaggiosa per nche Pt_1 se approvata per iscritto mediante sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Ha, inoltre, eccepito che la nullità della clausola per contrarietà all'art. 1229, co. 1° c.c. secondo cui è “nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.
L'art. 1 è stampato sui due contratti conchiusi il 23.4.19 e tali pattuizioni recano il doppio timbro e la doppia firma di Pt_1
Tale sottoscrizione è stata giudizialmente riconosciuta ex art. 215 co. 2 c.p.c..
La specifica pattuizione reca il il seguente titolo: INOPPONIBILITà DI ECCEZIONI
AL LOCATORE ed ha il seguente tenore:
“il conduttore non potrà mai sospendere i pagamenti … per qualunque causa o
6 ragione”.
In tema di interpretazione del contratto, questo giudice ha fatto applicazione del noto brocardo secondo cui "in clarís non fit interpretatio".
In altri termini, giacchè la comune intenzione dei contraenti ha la sua chiara radice nel suddetto testo letterale, appare superfluo ogni altro approfondimento interpretativo- esegetico del suddetto contratto (v. anche Cass. 25840/14).
Questo giudice onorario ha, pertanto, qualificato il contenuto di detta clausola alla stregua della fattispecie dettata dall' art. 1462 c.c. (SOLVE et REPETE) ed ha ritenuto che il debitore vrebbe dovuto integralmente adempiere, anche in corso di causa, Pt_1 alle obbligazioni contrattualmente accettate prima di lamentare malfunzionamenti e prima di giustificare i ritardi nel pagamento delle somme contrattualmente pattuite.
Ciò in quanto l'efficacia della clausola solve et repete dà rilievo, in primo luogo, agli obblighi contrattualmenti assunti e, dunque, impone al debitore (CATI) il preventivo e integrale assolvimento di tutte le prestazioni richiamate nei rispettivi contratti.
Prima della completa esazione è, dunque, impedito al debitore di sollevare le CO contestazioni nei confronti della creditrice (v. Cass. 8713/24).
Nel caso in scrutinio, non sussistono motivi per la disapplicazione giudiziale dell'art.
1462 c.c. non essendo stati allegati e provati da «gravi motivi» di cui al comma Pt_1 secondo di detta norma.
La vessatorietà della calusola solve et repete è stata esclusa giacchè i due contratti del
23.4.19 contengono il doppio timbro e la doppia sottoscrizione del debitore- imprenditore individuale con richiamo all'articolo sottoscritto e al titolo pure Pt_1 menzionato in contratto.
La doppia sottoscrizione di per ciascun contratto è stata giudizialmente riconosciuta Pt_1 ex art. 215, co. 2 c.p.c..
Per le ragioni anzidette la riconsegna delle macchine in data 25.11.20, ossia in corso di causa, giustifica e legittima, in parte, l'eccezione di malfunzionamento il cui onere probatorio posto a carico di tuttavia, non ha trovato riscontro nel fascicolo in Pt_1 epigrafe.
Al contrario, le evidenze probatorie documentali ed orali sono risultate a favore della CO opposta.
Il testimone ha dichiarato, in data 24.5.23, “Quando mi sono presentato non mi Tes_2
è stato consentito di entrare subito e ho dovuto attendere fuori”; in ordine allo stato delle macchine ha dichiarato: “non ricordo i numeri di serie, ricordo però i modelli
7 delle macchine, che sono quelli indicati nella domanda. Confermo che le macchine erano staccate dall'alimentazione. Ricordo il fatto perché il nostro iter è quello di prendere i contatori delle macchine prima di ritirarle, ciò che presuppone che le macchine siano accese. In quel caso l'accensione non fu possibile in quanto le macchine erano staccate dall'alimentazione. Per il resto, non ricordo se la macchina fosse imballata, ma ricordo che non ci fu permesso di accenderle per prendere tutti i dati dalla macchina”.
Le fatture prodotte e gli stessi rapporti di intervento allegatI in atti conferiscono piena prova della efficienza elettronica per un ingente numero di fotocopie:
l'ultima fattura della opposta numero 2180/20 (v. doc. 8 monitorio) evidenzia che la macchina oggetto del presente contratto aveva eseguito 92629 stampe a colori e 4432 stampe in bianco e nero.
Il testimone ha confermato, in data 28.9.23, di avere eseguito le prove Testimone_4 sulle macchine ravvisando gli errori rappresentati. Ha precisato che “erano errori relativi alle schede elettroniche principali che gestiscono la logica dell'apparecchiatura” ed ha confermato l'assenza delle viti sulla parte esterna del macchinario”.
CO non ha impugnato il contenuto analitico delle fatture commerciali della (o dei Pt_1 documetni di trasporto allegati in atti), ma vi ha unicamente sovrapposto le difese di cui all'atto di opposizione al monitorio.
Da ciò consegue che le fatture hanno piena efficacia probatoria sia nei confronti CO dell'emittente che vi ha indicato le prestazioni e gli importi, ma costituiscono piena prova anche nei confronti di quale imprenditore tenuto alle annotazioni nelle Pt_1 scritture contabili dei predetti documenti commerciali (v. Cass. 3581/2024).
Il credito in via monitoria risulta, pertanto, documentalmente provato benchè esso abbia subito una evidente riduzione nel “quantum” in ragione della clausola penale il cui aritmetico importo è stato qualificato massimamente sproporzionato per le ragioni di seguito enunciate.
La parte opponente ha eccepito quanto segue: “la penale è prevista in via facoltativa da parte del locatore e non come conseguenza automatica dell'intervenuta risoluzione per effetto del mancato pagamento delle fatture”.
8 La parte opposta ha replicato la palese infondatezza di detta eccezione ed ha insistito per conseguire il corrispettivo di cui alla pattuita pattuita all'art. 4 dei suddetti contratti il cui contenuto contempla anche le modalità di calcolo.
L'opposta ha inviato missiva in data 10/6/20 (v. Doc. 9 monitorio) con cui ha chiesto a
“Diversamente come già più volte rappresentatole i suoi inadempimenti non Pt_1 risultano più tollerabili dalla nostra società che pertanto intende avvalersi delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 4 di entrambi i contratti. In conseguenza di ciò la invitiamo a voler provvedere, oltre che all'immediata restituzione delle macchine di nostra proprietà nella sua disponibilità, al pagamento della complessiva somma di Euro
42.151,35 così specificata nel dettaglio: Euro 4.731,27 per fatture scadute e non saldate
e la penale contrattualmente prevista all'art. 4 “Clausola risolutiva espressa e clausola penale” che oggi ammonta ad Euro 37.420,08”.
Ciò posto, la clausola penale quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno, scevra dai profili di vessatorietà (v. Cass.18550/21 e Trib. Padova 274/15) esonera dalla prova del danno ex art. 1382 c.c..
La clausola penale prevista all'art. 4 del contratto ASS0045/19 (Doc. 2 monitorio) prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, è dovuta ad il pagamento dell'importo dei canoni previsti fino alla COroparte_1 scadenza naturale del contratto con rivalutazione degli importi mensili ai sensi dell'art. 1 dello stesso contratto. Nel caso di specie si tratterebbe di n. 47 canoni per € 796,17 ognuno ossia per un importo complessivo pari a € 37.420,08.
Il conclamato inadempimento di dà luogo alla applicazione della penale Pt_1 prescindendo dalla mancata richiesta di risoluzione derivante dalla applicazione della pattuita clausola risolutiva espresssa. Tale clausola, infatti, ha luogo per il solo effetto dell'inadempimento e trova la sua diretta applicazione dentro il regolamento contrattuale
(v. Cass. 23287/24).
Ai sensi dell'art. 1384 c.c., l'importo della penale può, tuttavia, essere diminuito equamente dal giudice sia nel caso in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte (restituzione macchine) sia nel caso in cui l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo (€ 37.420,08) avuto sempre riguardo all'interesse che il
9 creditore aveva all'adempimento. CO Conformemente alla predetta norma, l'importo della penale domandato dalla per €
37.420,08 è stato oggetto di riduzione operata “ex officio” limitanto, in tal guisa, gli CO importi dovuti da lla a far data dalla emissione del monitorio del 27.7.20 Pt_1 sino alla data riconsegna del 25.11.20 ossia per 4 mesi e, dunque, per € 3184,68. CO Sul punto e contrariamente ai rilievi difensivi della corre obbligo riportare il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il potere di riduzione della penale, esercitabile d'ufficio, non è impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza che le parti abbiano contrattuelmente definito equa la penale.
Per l'appunto, tutte queste circostanze non vincolano questo giudice onorario ai fini della anzidetta riduzione (v. Cass. 26901/23).
In ragione della riduzione degli importi originariamente indicati nel monitorio dovrà procedersi alla revoca integrale del decreto ingiuntivo indicato in premessa: il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, ma non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (v.
Cass. 4860/24).
Va, infine, evidenziato che l'opposta ha dato prova, eziandio, della manomissione della macchina (v. testimonianza di ). Tes_4
In ordine alla quantificazione degli importi correlati a tale prova occorre rilevare e segnalare l'acquiescenza di parte oppponente ovvero l'assoluta genericità di eccezioni al riguardo con la conseguenza di dovere ritenere operante la quantificazione effettuata in base al documento prodotto (doc. 31 opposta). CO Trattasi dell'importo per € 3.729,66 oltre iva che la ha chiesto in ragione del suddetto documento ai fini della compensazione parziale con il controcredito vantato da a titolo di deposito cauzionale per l'importo imponibile di € 2.139,00 a suo tempo Pt_1
CO corrisposto in favore della locatrice in concomitanza della conclusione del contratto di locazione-assistenza (v. doc. 2 opposta).
10 Al riguardo, la compensazione legale ex art. 1243 c.c. concerne i crediti già liquidi ed esigibili.
Invece, la compensazione giudiziale -afferente al caso in scrutinio- riflette la suddetta CO eccezione della tra credito vantato dalla locatrice -ritenuto di facile e pronta liquidazione per € 3.729,66 imponibile- e controcredito per deposito cauzionale spettante al conduttore (€ 2.139,00 imponibile) da cui scatutirsce l'odierna Pt_1
CO statuizione avente efficacia costituiva del credito spettante alla per differenza ossia per € 1590,66.
Sul punto, va ribadito l'orientamento giurisprudiaziale, qui condiviso, secondo cui è legittima la domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, del deposito cauzionale a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati” (Cass.
194/23 e Cass. 18069/19).
Un argomento a sé stante concerne il contegno processuale della parte a fronte del silente atteggiamento di ispetto al contenuto della ordinanza pronunciata il 28.11.23 Pt_1 dal GIUDICE DOTT. POSTACCHINI.
Tale provvedimento ha avuto ad oggetto la soluzione alternativa alla lite:
“L'opponente , pur senza alcun riconoscimento delle altrui Parte_1 pretese e al solo scopo conciliativo, paga all'opposta la somma di COroparte_1 complessivi € 4.731,27, consentendo che la somma già versata a titolo di deposito cauzionale resti acquisita dall'opposta. L'opposta pur senza alcun COroparte_1 riconoscimento delle altrui pretese e al solo scopo conciliativo, accetta tale somma a tacitazione di ogni pretesa relativa alla presente controversia. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”.
Con tale provvedimento sono stati concessi alle parti giorni 60 per esprimere le proprie determinazioni sulla proposta.
Successivamente è stato disposto, ex officio, l'interrogatorio non formale delle parti con rinvio al 8/7/24. La sola opponente ha disertato tale udienza. Invece, COroparte_1 presente l'amministratore, confermava la volontà di accettare la proposta anzidetta.
La mancanza di adesione ovvero l'omessa allegazione di specifiche argomentazioni giustificative del dissenso di ispetto alla proposta del Giudice, peraltro, accolta dalla Pt_1
CO dà luogo, ex officio, alla applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art.
96 c.p.c. (fra multis, v. SSUU 9912/18 e Trib. Palermo 90/2025).
11 Questo giudice onorario ha ritenuto sussitente la responsabilità aggravata dell'opponente i sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. che prescinde da apposita domanda della Pt_1 controparte e che non necessita della prova di un pregiudizio specifico richiedendo unicamente la sussistenza della violazione del grado minimo di diligenza per avere parte opponente ( omesso di indicare le proprie determinazioni ovvero per avere omessi di Pt_1 allegare valide e specifiche giustificazioni in ordine alla proposta di definizione alternativa della lite di cui alla ordinanza emessa dal Giudice Dott. Postacchini.
La somma a carico di è stata deteminata in via equitativa in € 500,00. Pt_1
A cagione di un efficace contrappeso probatoriamente connesso alla fondatezza delle proposizioni della società opposta è derivata la piena erosione delle tesi difensive della parte opponente.
In sostanza, le argomentazioni che precedono derivanti, altresì, dalle risultanze documentali versate in atti e dalle dichiarazioni testimoniali hanno reso evidente non soltanto la inattendibilità sostanziale della pretesa di parte opponente, bensì hanno consentito di acclarare la manifesta infondatezza dell'atto di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa dell'opposto ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove
Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori minimi di cui al nuovo regime tariffario per via della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposione della ; Parte_1 Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1197/2020 emesso da questo Tribunale il 27.7.20 in favore di COroparte_1
DICHIARA parzialmente cessata la materia del contendere unicamente in riferimento alla domanda di restituzione delle macchine concesse in locazione (noleggio) con consequenziale soccombenza virtuale della parte opponente anche su tale capo per esplicita domanda di parte opposta;
12 CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della SRL opposta della somma complessivamente pari a € 6.321.93 di cui € 4.731,27 per fatture (5-8 in monitorio) e €
1590,66 derivante dalla compensazione parziale tra l'importo spettante alla srl per riparare la macchina Xerox C60 sn 3916877381WF ed il deposito cauzionale a suo tempo corrisposto dal conduttore oltre interessi di pieno diritto dalla domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA -ex art. 96, co. 3° c.p.c.- parte opponente al pagamento in Parte_1 favore della SRL opposta della somma equitativamente determinata e liquidata in € 500,00;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della SRL opposta dei compensi di avvocato, in favore della società opponente, che liquida in € 2540,00 (in aggiunta al 15% TF, iva e cap) oltre all'importo di € 300,00 per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 27 settembre 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario Vincenzo Massimiliano Di Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. 4398/2020 R.G.
promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. PELAGOTTI Parte_1 P.IVA_1 BARBARA elettivamente domiciliato in Rieti Via Sanizi 2
OPPONENTE
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con COroparte_1 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. LISETTI CLAUDIA e dell'avv. BELLUCCI ROBERTO elettivamente domiciliata in Umbertide Piazza Michelangelo 8/C
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per la ditta opponente: “conclude come da prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c..
Dà atto che è cessata la materia del contendere in ordine al mnitorio afferente all'obbligo di consegna. Rimane il debito per fattura e la penale per recesso illegittimo”.
Per la società opposta: “conclude come da prima memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c.”.
1
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(Omissis ex art. 58, co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
L'esposizione in “synopsis” dà contezza alla parte esplicativa dell'odierna pronuncia.
Il processo in epigrafe ha preso le mosse dall'atto di citazione notificato il 7.10.20 con cui ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1197/2020 emesso il 27.7.20 Pt_1 dall'adito Tribunale afferente al pagamento -in favore della della COroparte_1 somma di € 42.191,35 oltre interessi e spese oltre all'ordine di restituzione della macchina
Xerox 7125-T serie 332307328 e della macchina C60 Multip-1 serie CP_2
3916877381WF.
Con tale libello introduttivo ha formulato le seguenti richieste: Pt_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi tutti sopra esposti: - revocare, ovvero annullare, il Decreto Ingiuntivo di Pagamento n. 1197/2020 del
27/07/2020 opposto dichiarando che lo stesso è nullo e/o infondato e comunque ingiusto ed illegittimo, privo di effetti giuridici per le ragioni tutte di cui alla proposta opposizione, rigettando ogni domanda della convenuta e dichiarando che nessuna somma è dovuta alla
- previa verifica dell'intervenuta riconsegna delle macchine oggetto COroparte_1 dell'ordine di consegna dichiarare cessata la materia del contendere sul punto, - in via subordinata, qualora la fosse ritenuta effettiva debitrice di somme alla società Pt_1 ingiungente, limitare la condanna a quanto ritenuto di giustizia.”
L'udienza prefissata in citazione è stata ddifferita ex art. 168-bis co. 5° c.p.c. al 21 aprile
2021.
Con tempestiva comparsa costitutiva dell'1.4.21 la SRL opposta ha precisato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1197/20 dell'On.le intestato
Tribunale, limitatamente all'ingiunzione di pagamento, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE -preso atto della intervenuta riconsegna della macchina Xerox C60 MultiP con cassettone singolo ad
2 alta capacità n. serie 3916877381WF e Xerox 7125V_T n. serie 3323072328 in data
25/11/2020 – dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione ferma la condanna al pagamento delle spese della fase monitoria;
Rigettare, previa eventuale compensazione delle somma versata a titolo di deposito cauzionale con le somme necessarie per la riparazione della macchina Xerox C60, tutte le domande ed eccezioni proposte dalla in quanto totalmente infondate sia in fatto che in diritto Parte_1 Parte_1 per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.
1197/2020 emesso dal Tribunale di Perugia. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto Accertare che , quale titolare della Parte_1
, è debitore della per le ragioni esposte, Parte_1 COroparte_1 dell'importo di € 42.191,35 e per l'effetto Condannare al pagamento in favore Parte_1 di dell'importo di € 42.191,35 oltre gli interessi ex D.Lgs 231/2002 dalle COroparte_1 singole scadenza fino al saldo effettivo”.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del monitorio è stato concesso alle parti il triplo termine giusta ordinanza del 30/4/21.
Con prima memoria, l'opponente ha schiarito le proprie richieste ed ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi tutti sopra esposti: - revocare, ovvero annullare, il Decreto Ingiuntivo di Pagamento n.1197/2020 del
27.07.2020 opposto dichiarando che lo stesso nullo e/o infondato e comunque ingiusto ed illegittimo, privo di effetti giuridici per le ragioni tutte di cui alla proposta opposizione, rigettando ogni domanda della convenuta e dichiarando che nessuna somma è dovuta alla
- dare atto dell'intervenuta riconsegna delle macchine oggetto dell'ordine di CP_1 riconsegna e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere sul punto - rigettare
l'eccezione riconvenzionale di condanna al pagamento delle spese di riparazione della macchina perché infondata e sprovvista di prova - in via subordinata, qualora la Pt_1 fosse ritenuta effettiva debitrice di somme alla società ingiungente, limitare la condanna a quanto ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
3 Parte opposta con prima memoria ha formulato le seguenti richieste: “Voglia l'On.le intestato Tribunale, disattesa ogni contraria istanza NEL MERITO – IN VIA PRINCIPALE
Dichiarare -preso atto della intervenuta riconsegna della macchina Xerox C60 MultiP con cassettone singolo ad alta capacità n. serie 3916877381WF e Xerox 7125V_T n. serie
3323072328 in data 25/11/2020 - cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione ferma la condanna al pagamento delle spese della fase monitoria;
Rigettare, previa eventuale compensazione delle somma versata a titolo di deposito cauzionale con le somme necessarie per la riparazione della macchina Xerox C60, tutte le domande ed eccezioni proposte dalla in quanto totalmente infondate sia in fatto Parte_1 Parte_1 che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1197/2020 emesso dal Tribunale di Perugia. IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto Accertare che , Parte_1 quale titolare della , è debitore della per le ragioni Parte_1 COroparte_1 esposte, dell'importo di € 42.191,35 e per l'effetto Condannare al pagamento Parte_1 in favore di dell'importo di € 42.191,35 oltre gli interessi ex D.Lgs COroparte_1
231/2002 dalle singole scadenza fino al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio di merito e della fase monitoria”.
All'udienza del 22/3/23 le parti chiedevano al Giudice l'emissione di ordinanza contenente la formulazione della proposta alternativa alla lite.
Con ordinanza del 17/4/223 il Giudice ha ammesso le prove orali ed ha differito il vaglio afferente alla soluzione alternativa della lite.
Sono stati escussi i testimoni e . Tes_1 Tes_2 Tes_3 Testimone_4
Con ordinanza del 28.11.23 il Giudice Dott. Postacchini ha sottoposto alle parti la seguente soluzione alternativa: “L'opponente , pur senza alcun Parte_1 riconoscimento delle altrui pretese e al solo scopo conciliativo, paga all'opposta CP_1 la somma di complessivi € 4.731,27, consentendo che la somma già versata a titolo di
[...] deposito cauzionale resti acquisita dall'opposta. L'opposta pur senza COroparte_1 alcun riconoscimento delle altrui pretese e al solo scopo conciliativo, accetta tale somma a tacitazione di ogni pretesa relativa alla presente controversia. Le spese di lite sono
4 interamente compensate tra le parti”.
Con tale provvedimeto sono stati concessi alle parti giorni 60 per esprimere le proprie determinazioni sulla proposta.
Successivamente il fascicolo è stato assegnato a questo giudice onorario.
Con nota del 29/1/24 la sola ha aderito alla predetta proposta. CP_1
Ex officio è stato disposto l'interrogatorio non formale delle parti con rinvio al 8/7/24.
La sola opponente ha disertato tale udienza.
presente l'amministratore, confermava la volontà di accettare la proposta COroparte_1 anzidetta.
Fissata nuovamente l'udienza del 4/12/24 per interrogatorio libero delle parti.
All'udienza del 6/2/2025 le parti chiedevano concordemente la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 15/07/2025 il got ha trattenuto la causa in decisione ed ha concesso alle parti il termine ridotto di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali oltre a giorni 20 per repliche.
L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
Nella prospettiva di una soluzione questo giudice onorario ha ritenuto di dovere inquadrare il caso in scrutinio nell'ambito della disciplina del contratto d'opera (ex art. 2222 c.c.) afferente al primo contratto avente ad oggetto le prestazioni di assistenza tecnica della macchina Xerox 7125.
Il secondo contratto attinente al noleggio ed assistenza della macchina Xerox Color
C60 MultiP-1 è stato qualificato come contratto misto atteso che, in aggiunta al predetto contratto d'opera, il rapporto qualificato come noleggio è stato sussunto nell'ambito della disciplina del contratto di locazione (ex art. 1571 c.c.).
Sul punto, questo giudice onorario ha aderito all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “il noleggio di un bene che il noleggiante può utilizzare secondo la sua discrezionalità e senza ingerenza alcuna del noleggiatore è disciplinato dalla normativa sulla locazione" (Cass. 387/02 e Cass. 8621/90).
5 Co Nell'ambito del complesso rapporto contrattuale la ha addebitato a Parte_1
l'inadempimento nel pagamento di quanto contrattualmente pattuito in ordine ai compensi ordinari giusta le fatture contraddistinte dai documenti 5-8 per complessivi
€ 4.731,27.
La lite è insorta a seguito dell'inadempimento di che, in via consequenziale, ha Pt_1
CO indotto la creditrice ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (v. art. 4 contratto Doc. 9 opposta) con ulteriore richiesta di restituzione della macchina in aggiunta alla domanda afferente al pagamento della penale contrattualmente pattuita.
L'opponente ha, di contro, dedotto il malfunzionamento della macchina oggetto del Pt_1 contratto di noleggio e assistenza giusta documento numero due allegato alla comparsa di risposta. ha provveduto a riconsegnare la macchina in data 25.11.20 (v. doc. n.28 opposta). Pt_1
Ai fini della soluzione nel merito della lite corre obbligo invocare, in primo luogo, la pattuizione stipulata dai contendenti B2B ossia “business to business” (B2B), quale modello commerciale tra imprenditori al fine, altresì, di scrutinarne gli effetti connessi direttamente alle rispettive difese.
La tesi difensiva di parte opponente non coglie nel segno.
Essa è priva di pregio.
a affermato che l'art. 1 del contratto conchiuso tra le parti dà luogo a nullità della Pt_1 clausola cosiddetta di inopponibilità delle eccezioni al locatore.
Ha aggiunto che la clausola suddetta è vessatoria in quanto svantaggiosa per nche Pt_1 se approvata per iscritto mediante sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Ha, inoltre, eccepito che la nullità della clausola per contrarietà all'art. 1229, co. 1° c.c. secondo cui è “nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.
L'art. 1 è stampato sui due contratti conchiusi il 23.4.19 e tali pattuizioni recano il doppio timbro e la doppia firma di Pt_1
Tale sottoscrizione è stata giudizialmente riconosciuta ex art. 215 co. 2 c.p.c..
La specifica pattuizione reca il il seguente titolo: INOPPONIBILITà DI ECCEZIONI
AL LOCATORE ed ha il seguente tenore:
“il conduttore non potrà mai sospendere i pagamenti … per qualunque causa o
6 ragione”.
In tema di interpretazione del contratto, questo giudice ha fatto applicazione del noto brocardo secondo cui "in clarís non fit interpretatio".
In altri termini, giacchè la comune intenzione dei contraenti ha la sua chiara radice nel suddetto testo letterale, appare superfluo ogni altro approfondimento interpretativo- esegetico del suddetto contratto (v. anche Cass. 25840/14).
Questo giudice onorario ha, pertanto, qualificato il contenuto di detta clausola alla stregua della fattispecie dettata dall' art. 1462 c.c. (SOLVE et REPETE) ed ha ritenuto che il debitore vrebbe dovuto integralmente adempiere, anche in corso di causa, Pt_1 alle obbligazioni contrattualmente accettate prima di lamentare malfunzionamenti e prima di giustificare i ritardi nel pagamento delle somme contrattualmente pattuite.
Ciò in quanto l'efficacia della clausola solve et repete dà rilievo, in primo luogo, agli obblighi contrattualmenti assunti e, dunque, impone al debitore (CATI) il preventivo e integrale assolvimento di tutte le prestazioni richiamate nei rispettivi contratti.
Prima della completa esazione è, dunque, impedito al debitore di sollevare le CO contestazioni nei confronti della creditrice (v. Cass. 8713/24).
Nel caso in scrutinio, non sussistono motivi per la disapplicazione giudiziale dell'art.
1462 c.c. non essendo stati allegati e provati da «gravi motivi» di cui al comma Pt_1 secondo di detta norma.
La vessatorietà della calusola solve et repete è stata esclusa giacchè i due contratti del
23.4.19 contengono il doppio timbro e la doppia sottoscrizione del debitore- imprenditore individuale con richiamo all'articolo sottoscritto e al titolo pure Pt_1 menzionato in contratto.
La doppia sottoscrizione di per ciascun contratto è stata giudizialmente riconosciuta Pt_1 ex art. 215, co. 2 c.p.c..
Per le ragioni anzidette la riconsegna delle macchine in data 25.11.20, ossia in corso di causa, giustifica e legittima, in parte, l'eccezione di malfunzionamento il cui onere probatorio posto a carico di tuttavia, non ha trovato riscontro nel fascicolo in Pt_1 epigrafe.
Al contrario, le evidenze probatorie documentali ed orali sono risultate a favore della CO opposta.
Il testimone ha dichiarato, in data 24.5.23, “Quando mi sono presentato non mi Tes_2
è stato consentito di entrare subito e ho dovuto attendere fuori”; in ordine allo stato delle macchine ha dichiarato: “non ricordo i numeri di serie, ricordo però i modelli
7 delle macchine, che sono quelli indicati nella domanda. Confermo che le macchine erano staccate dall'alimentazione. Ricordo il fatto perché il nostro iter è quello di prendere i contatori delle macchine prima di ritirarle, ciò che presuppone che le macchine siano accese. In quel caso l'accensione non fu possibile in quanto le macchine erano staccate dall'alimentazione. Per il resto, non ricordo se la macchina fosse imballata, ma ricordo che non ci fu permesso di accenderle per prendere tutti i dati dalla macchina”.
Le fatture prodotte e gli stessi rapporti di intervento allegatI in atti conferiscono piena prova della efficienza elettronica per un ingente numero di fotocopie:
l'ultima fattura della opposta numero 2180/20 (v. doc. 8 monitorio) evidenzia che la macchina oggetto del presente contratto aveva eseguito 92629 stampe a colori e 4432 stampe in bianco e nero.
Il testimone ha confermato, in data 28.9.23, di avere eseguito le prove Testimone_4 sulle macchine ravvisando gli errori rappresentati. Ha precisato che “erano errori relativi alle schede elettroniche principali che gestiscono la logica dell'apparecchiatura” ed ha confermato l'assenza delle viti sulla parte esterna del macchinario”.
CO non ha impugnato il contenuto analitico delle fatture commerciali della (o dei Pt_1 documetni di trasporto allegati in atti), ma vi ha unicamente sovrapposto le difese di cui all'atto di opposizione al monitorio.
Da ciò consegue che le fatture hanno piena efficacia probatoria sia nei confronti CO dell'emittente che vi ha indicato le prestazioni e gli importi, ma costituiscono piena prova anche nei confronti di quale imprenditore tenuto alle annotazioni nelle Pt_1 scritture contabili dei predetti documenti commerciali (v. Cass. 3581/2024).
Il credito in via monitoria risulta, pertanto, documentalmente provato benchè esso abbia subito una evidente riduzione nel “quantum” in ragione della clausola penale il cui aritmetico importo è stato qualificato massimamente sproporzionato per le ragioni di seguito enunciate.
La parte opponente ha eccepito quanto segue: “la penale è prevista in via facoltativa da parte del locatore e non come conseguenza automatica dell'intervenuta risoluzione per effetto del mancato pagamento delle fatture”.
8 La parte opposta ha replicato la palese infondatezza di detta eccezione ed ha insistito per conseguire il corrispettivo di cui alla pattuita pattuita all'art. 4 dei suddetti contratti il cui contenuto contempla anche le modalità di calcolo.
L'opposta ha inviato missiva in data 10/6/20 (v. Doc. 9 monitorio) con cui ha chiesto a
“Diversamente come già più volte rappresentatole i suoi inadempimenti non Pt_1 risultano più tollerabili dalla nostra società che pertanto intende avvalersi delle clausole risolutive espresse di cui all'art. 4 di entrambi i contratti. In conseguenza di ciò la invitiamo a voler provvedere, oltre che all'immediata restituzione delle macchine di nostra proprietà nella sua disponibilità, al pagamento della complessiva somma di Euro
42.151,35 così specificata nel dettaglio: Euro 4.731,27 per fatture scadute e non saldate
e la penale contrattualmente prevista all'art. 4 “Clausola risolutiva espressa e clausola penale” che oggi ammonta ad Euro 37.420,08”.
Ciò posto, la clausola penale quale liquidazione preventiva e forfettaria del danno, scevra dai profili di vessatorietà (v. Cass.18550/21 e Trib. Padova 274/15) esonera dalla prova del danno ex art. 1382 c.c..
La clausola penale prevista all'art. 4 del contratto ASS0045/19 (Doc. 2 monitorio) prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatrice, è dovuta ad il pagamento dell'importo dei canoni previsti fino alla COroparte_1 scadenza naturale del contratto con rivalutazione degli importi mensili ai sensi dell'art. 1 dello stesso contratto. Nel caso di specie si tratterebbe di n. 47 canoni per € 796,17 ognuno ossia per un importo complessivo pari a € 37.420,08.
Il conclamato inadempimento di dà luogo alla applicazione della penale Pt_1 prescindendo dalla mancata richiesta di risoluzione derivante dalla applicazione della pattuita clausola risolutiva espresssa. Tale clausola, infatti, ha luogo per il solo effetto dell'inadempimento e trova la sua diretta applicazione dentro il regolamento contrattuale
(v. Cass. 23287/24).
Ai sensi dell'art. 1384 c.c., l'importo della penale può, tuttavia, essere diminuito equamente dal giudice sia nel caso in cui l'obbligazione principale sia stata eseguita in parte (restituzione macchine) sia nel caso in cui l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo (€ 37.420,08) avuto sempre riguardo all'interesse che il
9 creditore aveva all'adempimento. CO Conformemente alla predetta norma, l'importo della penale domandato dalla per €
37.420,08 è stato oggetto di riduzione operata “ex officio” limitanto, in tal guisa, gli CO importi dovuti da lla a far data dalla emissione del monitorio del 27.7.20 Pt_1 sino alla data riconsegna del 25.11.20 ossia per 4 mesi e, dunque, per € 3184,68. CO Sul punto e contrariamente ai rilievi difensivi della corre obbligo riportare il condivisibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il potere di riduzione della penale, esercitabile d'ufficio, non è impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza che le parti abbiano contrattuelmente definito equa la penale.
Per l'appunto, tutte queste circostanze non vincolano questo giudice onorario ai fini della anzidetta riduzione (v. Cass. 26901/23).
In ragione della riduzione degli importi originariamente indicati nel monitorio dovrà procedersi alla revoca integrale del decreto ingiuntivo indicato in premessa: il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, ma non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali (v.
Cass. 4860/24).
Va, infine, evidenziato che l'opposta ha dato prova, eziandio, della manomissione della macchina (v. testimonianza di ). Tes_4
In ordine alla quantificazione degli importi correlati a tale prova occorre rilevare e segnalare l'acquiescenza di parte oppponente ovvero l'assoluta genericità di eccezioni al riguardo con la conseguenza di dovere ritenere operante la quantificazione effettuata in base al documento prodotto (doc. 31 opposta). CO Trattasi dell'importo per € 3.729,66 oltre iva che la ha chiesto in ragione del suddetto documento ai fini della compensazione parziale con il controcredito vantato da a titolo di deposito cauzionale per l'importo imponibile di € 2.139,00 a suo tempo Pt_1
CO corrisposto in favore della locatrice in concomitanza della conclusione del contratto di locazione-assistenza (v. doc. 2 opposta).
10 Al riguardo, la compensazione legale ex art. 1243 c.c. concerne i crediti già liquidi ed esigibili.
Invece, la compensazione giudiziale -afferente al caso in scrutinio- riflette la suddetta CO eccezione della tra credito vantato dalla locatrice -ritenuto di facile e pronta liquidazione per € 3.729,66 imponibile- e controcredito per deposito cauzionale spettante al conduttore (€ 2.139,00 imponibile) da cui scatutirsce l'odierna Pt_1
CO statuizione avente efficacia costituiva del credito spettante alla per differenza ossia per € 1590,66.
Sul punto, va ribadito l'orientamento giurisprudiaziale, qui condiviso, secondo cui è legittima la domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, del deposito cauzionale a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati” (Cass.
194/23 e Cass. 18069/19).
Un argomento a sé stante concerne il contegno processuale della parte a fronte del silente atteggiamento di ispetto al contenuto della ordinanza pronunciata il 28.11.23 Pt_1 dal GIUDICE DOTT. POSTACCHINI.
Tale provvedimento ha avuto ad oggetto la soluzione alternativa alla lite:
“L'opponente , pur senza alcun riconoscimento delle altrui Parte_1 pretese e al solo scopo conciliativo, paga all'opposta la somma di COroparte_1 complessivi € 4.731,27, consentendo che la somma già versata a titolo di deposito cauzionale resti acquisita dall'opposta. L'opposta pur senza alcun COroparte_1 riconoscimento delle altrui pretese e al solo scopo conciliativo, accetta tale somma a tacitazione di ogni pretesa relativa alla presente controversia. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”.
Con tale provvedimento sono stati concessi alle parti giorni 60 per esprimere le proprie determinazioni sulla proposta.
Successivamente è stato disposto, ex officio, l'interrogatorio non formale delle parti con rinvio al 8/7/24. La sola opponente ha disertato tale udienza. Invece, COroparte_1 presente l'amministratore, confermava la volontà di accettare la proposta anzidetta.
La mancanza di adesione ovvero l'omessa allegazione di specifiche argomentazioni giustificative del dissenso di ispetto alla proposta del Giudice, peraltro, accolta dalla Pt_1
CO dà luogo, ex officio, alla applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell'art.
96 c.p.c. (fra multis, v. SSUU 9912/18 e Trib. Palermo 90/2025).
11 Questo giudice onorario ha ritenuto sussitente la responsabilità aggravata dell'opponente i sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. che prescinde da apposita domanda della Pt_1 controparte e che non necessita della prova di un pregiudizio specifico richiedendo unicamente la sussistenza della violazione del grado minimo di diligenza per avere parte opponente ( omesso di indicare le proprie determinazioni ovvero per avere omessi di Pt_1 allegare valide e specifiche giustificazioni in ordine alla proposta di definizione alternativa della lite di cui alla ordinanza emessa dal Giudice Dott. Postacchini.
La somma a carico di è stata deteminata in via equitativa in € 500,00. Pt_1
A cagione di un efficace contrappeso probatoriamente connesso alla fondatezza delle proposizioni della società opposta è derivata la piena erosione delle tesi difensive della parte opponente.
In sostanza, le argomentazioni che precedono derivanti, altresì, dalle risultanze documentali versate in atti e dalle dichiarazioni testimoniali hanno reso evidente non soltanto la inattendibilità sostanziale della pretesa di parte opponente, bensì hanno consentito di acclarare la manifesta infondatezza dell'atto di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..
Giacché la difesa dell'opposto ha esaurito le attività dopo l'entrata in vigore delle nuove
Tariffe Forensi di cui al D.M. 147/22 (applicabili dal 24.10.22) è stata fatta applicazione dei valori minimi di cui al nuovo regime tariffario per via della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
RIGETTA l'opposione della ; Parte_1 Parte_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1197/2020 emesso da questo Tribunale il 27.7.20 in favore di COroparte_1
DICHIARA parzialmente cessata la materia del contendere unicamente in riferimento alla domanda di restituzione delle macchine concesse in locazione (noleggio) con consequenziale soccombenza virtuale della parte opponente anche su tale capo per esplicita domanda di parte opposta;
12 CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della SRL opposta della somma complessivamente pari a € 6.321.93 di cui € 4.731,27 per fatture (5-8 in monitorio) e €
1590,66 derivante dalla compensazione parziale tra l'importo spettante alla srl per riparare la macchina Xerox C60 sn 3916877381WF ed il deposito cauzionale a suo tempo corrisposto dal conduttore oltre interessi di pieno diritto dalla domanda all'effettivo soddisfo;
CONDANNA -ex art. 96, co. 3° c.p.c.- parte opponente al pagamento in Parte_1 favore della SRL opposta della somma equitativamente determinata e liquidata in € 500,00;
CONDANNA parte opponente al pagamento in favore della SRL opposta dei compensi di avvocato, in favore della società opponente, che liquida in € 2540,00 (in aggiunta al 15% TF, iva e cap) oltre all'importo di € 300,00 per spese.
Sentenza ope legis provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Perugia il 27 settembre 2025
Il giudice onorario
Vincenzo Massimiliano Di Fiore
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