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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 6417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6417 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere/rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3349/2021, assunta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avvocato Alfonso Ferrara c.f. , presso il cui studio in CodiceFiscale_2
Napoli, alla via L. Caldieri n. 63 elettivamente domicilia, giusta procura a margine dell'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. e p.i. , in persona del suo institore, Avvocato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Renato Magaldi c.f.
[...] CodiceFiscale_3 presso il cui studio in Napoli, alla piazza Carità n. 32 elettivamente domicilia, giusta procura su foglio separato, allegata in atti e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Napoli n. 5914/2021, pubblicata in data 21 giugno 2021, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesione personale.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 22 luglio 2021 e iscritta a ruolo in pari data Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 5914/2021, pubblicata in data 21 giugno 2021, con la
[...]
quale il Tribunale di Napoli, gravandola anche delle spese del giudizio, ha respinto la sua domanda per ottenere da il risarcimento per le lesioni occorsele in data 24 Controparte_1 ottobre 2017 alle ore 11,23 all'interno della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, allorquando, mentre si accingeva a scendere dal vagone del treno interregionale Napoli -
Formia, a causa di un brusco movimento della macchina e di materiale scivoloso sulla pavimentazione, era caduta al suolo.
1.1. Con un unico motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 187 Parte_1
c.p.c. avendo a suo dire il Tribunale erroneamente ritenuto la causa matura per la decisione senza ammettere i mezzi di prova da lei richiesti.
1.2. All'esito dell'articolazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
a titolo di risarcimento danni di € 52.000,00 o della diversa somma ritenuta eque, oltre interessi decorrenti dal giorno dell'illecito fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa depositata in data 25 novembre 2021, si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario con vittoria di spese. Si è opposta
[...]
all'ammissione delle istruttorie formulate, in subordine richiamando le proprie illo tempore articolate.
3. In appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado, del quale tuttavia si è verificata la consultabilità di quello telematico. Dopo la verifica preliminare della regolare costituzione delle parti e l'acquisizione della procura attestante il conferimento di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale da CP_1
all'Avvocato su istanza congiunta è stata fissata udienza di
[...] CP_2 conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con citazione ritualmente notificata ha evocato in giudizio dinnanzi il Parte_1
Tribunale di Napoli al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lei patiti Controparte_1
nell'evento occorsole il 24 ottobre 2017 alle ore 11,23 in Napoli all'interno della Stazione
Ferroviaria di Napoli Centrale, allorquando, nel discendere dal vagone del treno interregionale Napoli - Formia, a causa di un brusco movimento della macchina e di materiale scivoloso sulla pavimentazione, era caduta al suolo riportando gravi lesioni, per le cui cure era stata immediatamente trasportata tramite l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.M. Loreto Nuovo” di Napoli dove le era stata diagnosticata “frattura trimalleolare scomposta con lussazione tibio-tarsica dei tessuti molli del collo piede di sinistra”. Ha aggiunto che il 31 ottobre 2017 è stata sottoposta presso l'Ospedale di Formia ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e perone con fissazione interna e che le sono residuati postumi di natura permanente valutati nella misura del 14-15% di danno biologico, oltre invalidità temporanea totale e parziale.
4.2. Si è costituita in giudizio per resistere alla domanda attorea a suo parere Controparte_1
del tutto infondata.
4.3. Articolate le prove orali il Tribunale non le ha ammesse e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 21 giugno 2021 per la discussione orale della lite ex art. 281 sexies c.p.c..
5. Con sentenza n. 5914/2021, pubblicata in data 21 giugno 2021, il Tribunale ha rigettato la domanda e ha condannato l'attrice alle spese in favore di liquidate in € Controparte_1
2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
5.1. Il primo giudice ha evidenziato che né dal rapporto informativo reso dal capotreno, né dalla lettura dei movimenti della macchina emergono problematiche legate ad un anomalo movimento del convoglio e che ugualmente non sia stata dimostrata alcuna anomalia della scala discesa dall'attrice. Ha anzi stigmatizzato l'assoluta genericità dei fatti da costei dedotti, non avendo la neanche prospettato il tipo di sostanza che avrebbe bagnato Pt_1 le scale e che, rendendole scivolose, ne avrebbe procurato la caduta. A parere del Tribunale la condizione del bene così genericamente descritta non sarebbe idonea a integrare gli
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda estremi di un pericolo occulto, caratterizzato dalla non visibilità e dalla imprevedibilità, e tale da fondare la responsabilità della convenuta a titolo di omesso adempimento degli obblighi di custodia e manutenzione.
6. Preliminarmente va verificata l'ammissibilità dell'appello.
6.1. Esso è tempestivo in quanto la notifica è stata curata il 22 luglio 2021 e la sentenza pronunciata e pubblicata il 21 giugno 2021. In assenza di prova di sua notifica trova applicazione l'art. 327 c.p.c. di cui consta il rispetto.
7. Con il suo unico motivo di gravame, è insorta contro la decisione di Parte_1 rigetto della sua domanda risarcitoria lamentando la violazione dell'art. 187 c.p.c. in quanto il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto la causa matura per la decisione senza ammettere i mezzi di prova da lei richiesti e che avrebbero permesso di riconoscerne fondata la pretesa risarcitoria. Ha osservato la centralità delle testimonianze per apprezzare la responsabilità di , non essendo possibile affermarla o negarla solo applicando un CP_1
principio di diritto. Ha quindi chiesto alla Corte distrettuale di ammettere le prove, a torto valutate ininfluenti dal Tribunale.
7.1. L'appellante ha affidato l'impugnazione all'unico motivo con cui ha chiesto di poter provare, tramite i due testimoni già nominativamente indicati in primo grado, le seguenti circostanze: se è vero o meno che il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 11,23 circa all'interno della Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale, mentre l'istante si accingeva a scendere dal treno interregionale Napoli - Formia, a causa di un brusco movimento dello stesso e della pavimentazione ricoperta di materiale scivoloso non visibile e non segnalato, ella è caduta rovinosamente al suolo;
se è vero o meno che a seguito di detto incidente, ha riportato lesioni personali per la cui cura è stata immediatamente trasportata a mezzo dell'ambulanza al
Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.M. Loreto Nuovo” di Napoli dove i sanitari le hanno diagnosticato “frattura trimalleolare scomposta con lussazione tibio-tarsica dei tessuti molli del collo piede di sinistra” e successivamente, in data 31 ottobre 2017, è stata sottoposta presso l'Ospedale di Formia ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e perone con fissazione interna, con postumi di natura permanente valutati nella misura del
14 - 15% di danno biologico, oltre invalidità temporanea totale e parziale.
Così genericamente il fatto è stato descritto anche nella citazione che ha introdotto il giudizio innanzi al Tribunale.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Pur indicando il tipo di responsabilità nell'art. 2051 c.c., l'attrice ha allegato il titolo di viaggio da Napoli verso Formia, convalidato alla stazione di Napoli.
Il primo giudice, scrutinando la domanda secondo la prospettazione attorea, ha nondimeno escluso, anche senza necessità di accedere alla prova testimoniale, il titolo della responsabilità custodiale, convergendo nel senso della decisione due aspetti dirimenti: alcuna descrizione della sostanza che possa avere reso scivolosa la pavimentazione delle scalette percorse dall'attrice è stata allegata e la sua presenza non è stata neanche menzionata ai sanitari che l'hanno presa in carico immediatamente dopo il fatto;
i documenti prodotti dalla convenuta redatti nell'imminenza del fatto hanno escluso movimenti del treno mentre era fermo nella stazione di Napoli Centrale. In particolare, il riferimento è alla comunicazione di in cui si esplicita che “alle ore 10.32 il Controparte_1 treno in questione si attesta al binario di Napoli Centrale, viene comandata l'apertura delle porte lato destro e da quel momento il convoglio resta immobile fino al momento della partenza del treno 2386 avvenuta alle ore 11.42”.
Si tratta di rationes decidendi che la prova di cui l'attrice lamenta la mancata ammissione non sono idonee a superare.
Resta invitta anche la conclusione che le ragioni di una caduta dalle scale di un treno possono essere le più varie e che il loro utilizzo impone un grado di attenzione adeguata che la generica allegazione dell'attrice non permette di verificare sia stata adoperata.
In ogni caso, in ragione sia della già osservata genericità della prova orale, sia del tenore decisamente contrario dei documenti allegati dalla convenuta, nulla depone nel senso di annettere a la responsabilità di avere manovrato il convoglio ferroviario in CP_1 maniera inavvertita, provocando sbalzi mentre era fermo in sosta nella stazione di Napoli
Centrale, né di avere lasciato sulla pavimentazione di un imprecisato punto del convoglio sostanze scivolose di ignota origine, natura e consistenza.
Dal rapporto informativo redatto dal capotreno verbalizzante, dal capotreno accertante e dal verificatore risulta non solo che al controllo eseguito le scale sono risultate “perfettamente integre e funzionanti in ogni loro parte” ma anche che la donna avrebbe dichiarato d'essere caduta dopo averle salite e di essere scivolata in prossimità di queste mentre il treno era fermo.
Il fatto che la sia caduta dopo essere salita sul treno, piuttosto che nel discendervi, Pt_1 come scritto in citazione, è avvalorato dal suo titolo di viaggio.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Della cosa è stato ad un certo punto persuasa anche l'attrice che nelle memorie del primo termine dell'art. 183 c.p.c. ha così precisato: il fatto si è verificato il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 11,23 circa all'interno della Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale sul treno interregionale in partenza da Napoli verso Formia;
la si trovava all'interno Parte_1
del treno e stava scendendo i gradini che dagli scomparti sopraelevati conducono al piano terra del vagone;
a causa di un movimento improvviso e brusco del treno e per la presenza di materiale scivoloso sui gradini stessi, non visibile e non segnalata, l'istante è caduta a terra;
la presenza del materiale scivoloso sarebbe stata resa nota al personale del treno;
la
è stata prelevata dai sanitari del 118 dall'interno del treno. Pt_1
Così meglio specificato il fatto - ma non anche la natura della sostanza e la consapevolezza che della sua presenza abbiano avuto i soggetti preposti a vigilare sulla sicurezza dei passeggeri (solo conoscendone in tempo utile alla rimozione la presenza, sarebbe stata esigibile la condotta di pulizia) - desta perplessità il fatto che il personale del treno, cui il materiale scivoloso non meglio specificato dall'attrice sarebbe stato fatto rilevare, non ne abbiano affatto riferito nel rapporto. Ancor più meraviglia che neanche ai sanitari del 118 la cosa sia constata, sebbene abbiano soccorso la donna mentre era ancora nel convoglio. Nel verbale di Pronto soccorso è riportato che la avrebbe riferito d'essere scivolata Pt_1
scendendo dal treno, senza altra specificazione.
Conclusivamente, le prove di cui si è chiesta alla Corte distrettuale l'amissione (quelle contenute nella citazione e riportate all'inizio del paragrafo, che differiscono in parte da quelle della seconda memoria istruttoria che reca una narrazione dell'occorso leggermente diversa) non sono idonee a integrare la responsabilità che si imputa all'appellata per la già pronunciata genericità e contrarietà ai documenti prodotti da . CP_1
Per tutto quanto finora osservato la sentenza non merita riforma e va confermata.
8. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente. Esse si liquidano in dispositivo, applicando il IV scaglione senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che è mancata e graduando al minimo per la sostanziale riedizione nel grado dei medesimi profili fattuali e giuridici già esaminati che hanno sicuramente agevolato lo sforzo difensivo di parte appellata. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Renato Magaldi che se ne è dichiarato antistatario.
9. Si evidenzia invece che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante principale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5914/2021, pubblicata in data 21 giugno 2021, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna alle spese del grado in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1
in € 3.950,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Renato Magaldi che si è dichiarato distrattario;
− dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere/rel. dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 3349/2021, assunta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025 trattata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'Avvocato Alfonso Ferrara c.f. , presso il cui studio in CodiceFiscale_2
Napoli, alla via L. Caldieri n. 63 elettivamente domicilia, giusta procura a margine dell'atto di appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
c.f. e p.i. , in persona del suo institore, Avvocato Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avvocato Renato Magaldi c.f.
[...] CodiceFiscale_3 presso il cui studio in Napoli, alla piazza Carità n. 32 elettivamente domicilia, giusta procura su foglio separato, allegata in atti e da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Napoli n. 5914/2021, pubblicata in data 21 giugno 2021, non notificata, in materia di responsabilità extracontrattuale: lesione personale.
1 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con citazione in appello notificata il 22 luglio 2021 e iscritta a ruolo in pari data Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 5914/2021, pubblicata in data 21 giugno 2021, con la
[...]
quale il Tribunale di Napoli, gravandola anche delle spese del giudizio, ha respinto la sua domanda per ottenere da il risarcimento per le lesioni occorsele in data 24 Controparte_1 ottobre 2017 alle ore 11,23 all'interno della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, allorquando, mentre si accingeva a scendere dal vagone del treno interregionale Napoli -
Formia, a causa di un brusco movimento della macchina e di materiale scivoloso sulla pavimentazione, era caduta al suolo.
1.1. Con un unico motivo di appello ha lamentato la violazione dell'art. 187 Parte_1
c.p.c. avendo a suo dire il Tribunale erroneamente ritenuto la causa matura per la decisione senza ammettere i mezzi di prova da lei richiesti.
1.2. All'esito dell'articolazione ha rassegnato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1
a titolo di risarcimento danni di € 52.000,00 o della diversa somma ritenuta eque, oltre interessi decorrenti dal giorno dell'illecito fino al soddisfo e rivalutazione monetaria;
condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2. Con comparsa depositata in data 25 novembre 2021, si è costituita in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello avversario con vittoria di spese. Si è opposta
[...]
all'ammissione delle istruttorie formulate, in subordine richiamando le proprie illo tempore articolate.
3. In appello non è stata svolta attività istruttoria e non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del primo grado, del quale tuttavia si è verificata la consultabilità di quello telematico. Dopo la verifica preliminare della regolare costituzione delle parti e l'acquisizione della procura attestante il conferimento di poteri di rappresentanza sostanziale e processuale da CP_1
all'Avvocato su istanza congiunta è stata fissata udienza di
[...] CP_2 conclusioni.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato in trattazione scritta per l'udienza del 9 luglio 2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
190 c.p.c. di giorni sessanta per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
4. Conviene ripercorrere brevemente i fatti di causa.
4.1. Con citazione ritualmente notificata ha evocato in giudizio dinnanzi il Parte_1
Tribunale di Napoli al fine di ottenere il risarcimento dei danni da lei patiti Controparte_1
nell'evento occorsole il 24 ottobre 2017 alle ore 11,23 in Napoli all'interno della Stazione
Ferroviaria di Napoli Centrale, allorquando, nel discendere dal vagone del treno interregionale Napoli - Formia, a causa di un brusco movimento della macchina e di materiale scivoloso sulla pavimentazione, era caduta al suolo riportando gravi lesioni, per le cui cure era stata immediatamente trasportata tramite l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.M. Loreto Nuovo” di Napoli dove le era stata diagnosticata “frattura trimalleolare scomposta con lussazione tibio-tarsica dei tessuti molli del collo piede di sinistra”. Ha aggiunto che il 31 ottobre 2017 è stata sottoposta presso l'Ospedale di Formia ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e perone con fissazione interna e che le sono residuati postumi di natura permanente valutati nella misura del 14-15% di danno biologico, oltre invalidità temporanea totale e parziale.
4.2. Si è costituita in giudizio per resistere alla domanda attorea a suo parere Controparte_1
del tutto infondata.
4.3. Articolate le prove orali il Tribunale non le ha ammesse e, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 21 giugno 2021 per la discussione orale della lite ex art. 281 sexies c.p.c..
5. Con sentenza n. 5914/2021, pubblicata in data 21 giugno 2021, il Tribunale ha rigettato la domanda e ha condannato l'attrice alle spese in favore di liquidate in € Controparte_1
2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e cassa come per legge.
5.1. Il primo giudice ha evidenziato che né dal rapporto informativo reso dal capotreno, né dalla lettura dei movimenti della macchina emergono problematiche legate ad un anomalo movimento del convoglio e che ugualmente non sia stata dimostrata alcuna anomalia della scala discesa dall'attrice. Ha anzi stigmatizzato l'assoluta genericità dei fatti da costei dedotti, non avendo la neanche prospettato il tipo di sostanza che avrebbe bagnato Pt_1 le scale e che, rendendole scivolose, ne avrebbe procurato la caduta. A parere del Tribunale la condizione del bene così genericamente descritta non sarebbe idonea a integrare gli
3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda estremi di un pericolo occulto, caratterizzato dalla non visibilità e dalla imprevedibilità, e tale da fondare la responsabilità della convenuta a titolo di omesso adempimento degli obblighi di custodia e manutenzione.
6. Preliminarmente va verificata l'ammissibilità dell'appello.
6.1. Esso è tempestivo in quanto la notifica è stata curata il 22 luglio 2021 e la sentenza pronunciata e pubblicata il 21 giugno 2021. In assenza di prova di sua notifica trova applicazione l'art. 327 c.p.c. di cui consta il rispetto.
7. Con il suo unico motivo di gravame, è insorta contro la decisione di Parte_1 rigetto della sua domanda risarcitoria lamentando la violazione dell'art. 187 c.p.c. in quanto il Tribunale di Napoli avrebbe erroneamente ritenuto la causa matura per la decisione senza ammettere i mezzi di prova da lei richiesti e che avrebbero permesso di riconoscerne fondata la pretesa risarcitoria. Ha osservato la centralità delle testimonianze per apprezzare la responsabilità di , non essendo possibile affermarla o negarla solo applicando un CP_1
principio di diritto. Ha quindi chiesto alla Corte distrettuale di ammettere le prove, a torto valutate ininfluenti dal Tribunale.
7.1. L'appellante ha affidato l'impugnazione all'unico motivo con cui ha chiesto di poter provare, tramite i due testimoni già nominativamente indicati in primo grado, le seguenti circostanze: se è vero o meno che il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 11,23 circa all'interno della Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale, mentre l'istante si accingeva a scendere dal treno interregionale Napoli - Formia, a causa di un brusco movimento dello stesso e della pavimentazione ricoperta di materiale scivoloso non visibile e non segnalato, ella è caduta rovinosamente al suolo;
se è vero o meno che a seguito di detto incidente, ha riportato lesioni personali per la cui cura è stata immediatamente trasportata a mezzo dell'ambulanza al
Pronto Soccorso dell'Ospedale “S.M. Loreto Nuovo” di Napoli dove i sanitari le hanno diagnosticato “frattura trimalleolare scomposta con lussazione tibio-tarsica dei tessuti molli del collo piede di sinistra” e successivamente, in data 31 ottobre 2017, è stata sottoposta presso l'Ospedale di Formia ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e perone con fissazione interna, con postumi di natura permanente valutati nella misura del
14 - 15% di danno biologico, oltre invalidità temporanea totale e parziale.
Così genericamente il fatto è stato descritto anche nella citazione che ha introdotto il giudizio innanzi al Tribunale.
4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Pur indicando il tipo di responsabilità nell'art. 2051 c.c., l'attrice ha allegato il titolo di viaggio da Napoli verso Formia, convalidato alla stazione di Napoli.
Il primo giudice, scrutinando la domanda secondo la prospettazione attorea, ha nondimeno escluso, anche senza necessità di accedere alla prova testimoniale, il titolo della responsabilità custodiale, convergendo nel senso della decisione due aspetti dirimenti: alcuna descrizione della sostanza che possa avere reso scivolosa la pavimentazione delle scalette percorse dall'attrice è stata allegata e la sua presenza non è stata neanche menzionata ai sanitari che l'hanno presa in carico immediatamente dopo il fatto;
i documenti prodotti dalla convenuta redatti nell'imminenza del fatto hanno escluso movimenti del treno mentre era fermo nella stazione di Napoli Centrale. In particolare, il riferimento è alla comunicazione di in cui si esplicita che “alle ore 10.32 il Controparte_1 treno in questione si attesta al binario di Napoli Centrale, viene comandata l'apertura delle porte lato destro e da quel momento il convoglio resta immobile fino al momento della partenza del treno 2386 avvenuta alle ore 11.42”.
Si tratta di rationes decidendi che la prova di cui l'attrice lamenta la mancata ammissione non sono idonee a superare.
Resta invitta anche la conclusione che le ragioni di una caduta dalle scale di un treno possono essere le più varie e che il loro utilizzo impone un grado di attenzione adeguata che la generica allegazione dell'attrice non permette di verificare sia stata adoperata.
In ogni caso, in ragione sia della già osservata genericità della prova orale, sia del tenore decisamente contrario dei documenti allegati dalla convenuta, nulla depone nel senso di annettere a la responsabilità di avere manovrato il convoglio ferroviario in CP_1 maniera inavvertita, provocando sbalzi mentre era fermo in sosta nella stazione di Napoli
Centrale, né di avere lasciato sulla pavimentazione di un imprecisato punto del convoglio sostanze scivolose di ignota origine, natura e consistenza.
Dal rapporto informativo redatto dal capotreno verbalizzante, dal capotreno accertante e dal verificatore risulta non solo che al controllo eseguito le scale sono risultate “perfettamente integre e funzionanti in ogni loro parte” ma anche che la donna avrebbe dichiarato d'essere caduta dopo averle salite e di essere scivolata in prossimità di queste mentre il treno era fermo.
Il fatto che la sia caduta dopo essere salita sul treno, piuttosto che nel discendervi, Pt_1 come scritto in citazione, è avvalorato dal suo titolo di viaggio.
5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Della cosa è stato ad un certo punto persuasa anche l'attrice che nelle memorie del primo termine dell'art. 183 c.p.c. ha così precisato: il fatto si è verificato il giorno 24 ottobre 2017 alle ore 11,23 circa all'interno della Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale sul treno interregionale in partenza da Napoli verso Formia;
la si trovava all'interno Parte_1
del treno e stava scendendo i gradini che dagli scomparti sopraelevati conducono al piano terra del vagone;
a causa di un movimento improvviso e brusco del treno e per la presenza di materiale scivoloso sui gradini stessi, non visibile e non segnalata, l'istante è caduta a terra;
la presenza del materiale scivoloso sarebbe stata resa nota al personale del treno;
la
è stata prelevata dai sanitari del 118 dall'interno del treno. Pt_1
Così meglio specificato il fatto - ma non anche la natura della sostanza e la consapevolezza che della sua presenza abbiano avuto i soggetti preposti a vigilare sulla sicurezza dei passeggeri (solo conoscendone in tempo utile alla rimozione la presenza, sarebbe stata esigibile la condotta di pulizia) - desta perplessità il fatto che il personale del treno, cui il materiale scivoloso non meglio specificato dall'attrice sarebbe stato fatto rilevare, non ne abbiano affatto riferito nel rapporto. Ancor più meraviglia che neanche ai sanitari del 118 la cosa sia constata, sebbene abbiano soccorso la donna mentre era ancora nel convoglio. Nel verbale di Pronto soccorso è riportato che la avrebbe riferito d'essere scivolata Pt_1
scendendo dal treno, senza altra specificazione.
Conclusivamente, le prove di cui si è chiesta alla Corte distrettuale l'amissione (quelle contenute nella citazione e riportate all'inizio del paragrafo, che differiscono in parte da quelle della seconda memoria istruttoria che reca una narrazione dell'occorso leggermente diversa) non sono idonee a integrare la responsabilità che si imputa all'appellata per la già pronunciata genericità e contrarietà ai documenti prodotti da . CP_1
Per tutto quanto finora osservato la sentenza non merita riforma e va confermata.
8. Le spese del presente grado del giudizio vanno poste a carico dell'appellante soccombente. Esse si liquidano in dispositivo, applicando il IV scaglione senza nulla riconoscere per la fase istruttoria che è mancata e graduando al minimo per la sostanziale riedizione nel grado dei medesimi profili fattuali e giuridici già esaminati che hanno sicuramente agevolato lo sforzo difensivo di parte appellata. Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Renato Magaldi che se ne è dichiarato antistatario.
9. Si evidenzia invece che a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare
6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame quanto all'appellante principale e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto e tra le parti indicate, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5914/2021, pubblicata in data 21 giugno 2021, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna alle spese del grado in favore di che liquida Parte_1 Controparte_1
in € 3.950,00 per compensi professionali oltre indennizzo forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Renato Magaldi che si è dichiarato distrattario;
− dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 26 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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