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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 5270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5270 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 7626 2024, pendente tra
+ 15 Parte_1
Ricorrenti
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. EF AS, anche in sostituzione dell'Avv. Pietro VIZZINI,
per i ricorrenti e l'Avv. Michele ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO,
per l' CP_1
L'Avv. Monasteri dichiara che i lavoratori hanno ricevuto il pagamento delle mensilità
residue, sia pur in data successiva alla notifica del ricorso e chiede la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese e distrazione. CP_1
L'Avv. Abbate si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 16.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) 2 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Addì _____________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Rilasciata spedizione in forma n° 7626 R.G. L. 2024, promossa esecutiva all'Avv. ______________________ DA Per ___________________
,
Parte_1 Parte_2 Pt_3 Il Cancelliere
, , , CP_2 Parte_4 CP_3
, , Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
, , Pt_12 Parte_13 Pt_14
, , rappresentati e difesi dagli
[...] Parte_15
Avv.ti Pietro VIZZINI e EF AS, giuste procure in
calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio
Vizzini, in Palermo, Via Giacomo Cusmano 4;
Ricorrenti
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente 3
avente per oggetto: PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI
SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 3/12/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l' al CP_1
pagamento della frazione residua che liquida in € 4.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avv.ti Pietro VIZZINI e EF
AS.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 20/05/2024, , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_16 Parte_4 [...]
, , , CP_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, convennero in giudizio l' per il Parte_14 Parte_15 CP_1
riconoscimento del loro diritto a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 4
2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, per i periodi indicati in ricorso e la condanna dell' a corrispondere loro le correlative differenze, oltre accessori e spese di CP_1
lite.
L' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che le originarie domande, CP_1
che non era stato possibile accogliere per i vincoli di bilancio, sono state poi accolte e le prestazioni erogate in epoca antecedente l'avverso ricorso, ad eccezione di alcune mensilità non erogate per incapienza del Fondo;
ha chiesto, quindi, la declaratoria di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti per le mensilità già liquidate e il rigetto della domanda per quelle non liquidate per incapienza del Fondo.
All'udienza del 3/12/2025 i procuratori delle parti hanno concordemente invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che con l'avvenuto pagamento di tutte le spettanze, dichiarato dalla difesa del ricorrente, era venuta meno ogni effettiva posizione di contrasto fra le parti.
Va, quindi, disposto in conformità.
Poiché i residui pagamenti sono stati eseguiti in epoca successiva al deposito del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod.
proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' attesa la parziale CP_1
soccombenza virtuale, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Pietro VIZZINI
e EF AS, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 3/12/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti 5
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 3/12/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della Dott.ssa
Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G. L. 7626 2024, pendente tra
+ 15 Parte_1
Ricorrenti
C/
CP_1
Resistente
Sono presenti l'Avv. EF AS, anche in sostituzione dell'Avv. Pietro VIZZINI,
per i ricorrenti e l'Avv. Michele ABBATE, in sostituzione dell'Avv. Delia CERNIGLIARO,
per l' CP_1
L'Avv. Monasteri dichiara che i lavoratori hanno ricevuto il pagamento delle mensilità
residue, sia pur in data successiva alla notifica del ricorso e chiede la cessazione della materia del contendere, con condanna dell' alle spese e distrazione. CP_1
L'Avv. Abbate si associa alla prima richiesta, ma chiede la compensazione.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 16.30 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti) 2 Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav. Cron. ______________ N° __________ Reg. Gen. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in
Addì _____________ persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al
Rilasciata spedizione in forma n° 7626 R.G. L. 2024, promossa esecutiva all'Avv. ______________________ DA Per ___________________
,
Parte_1 Parte_2 Pt_3 Il Cancelliere
, , , CP_2 Parte_4 CP_3
, , Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ,
[...] Parte_10 Parte_11 [...]
, , Pt_12 Parte_13 Pt_14
, , rappresentati e difesi dagli
[...] Parte_15
Avv.ti Pietro VIZZINI e EF AS, giuste procure in
calce al ricorso ed elettivamente domiciliati presso lo studio
Vizzini, in Palermo, Via Giacomo Cusmano 4;
Ricorrenti
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO, CP_1
giusta procura generale richiamata in memoria, ed elettivamente
domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, in
Palermo, Via Laurana 59;
Resistente 3
avente per oggetto: PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI
SOLIDARIETA' PER IL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
All'udienza del 3/12/2025, ha pronunciato
S E N T E N Z A
dando lettura del seguente dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara cessata la materia del contendere.
Dichiara compensate per metà le spese processuali e condanna l' al CP_1
pagamento della frazione residua che liquida in € 4.200,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avv.ti Pietro VIZZINI e EF
AS.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Premesso che con ricorso del 20/05/2024, , Parte_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_16 Parte_4 [...]
, , , CP_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, convennero in giudizio l' per il Parte_14 Parte_15 CP_1
riconoscimento del loro diritto a percepire nell'ambito del proprio trattamento economico, l'indennità integrativa prevista dall'art. 5 del D.M. n. 95269 del 7 aprile 4
2016 avente ad oggetto disposizioni relative al “Fondo di solidarietà per il settore del
trasporto aereo e del sistema aeroportuale”, per i periodi indicati in ricorso e la condanna dell' a corrispondere loro le correlative differenze, oltre accessori e spese di CP_1
lite.
L' si è costituito con memoria difensiva, deducendo che le originarie domande, CP_1
che non era stato possibile accogliere per i vincoli di bilancio, sono state poi accolte e le prestazioni erogate in epoca antecedente l'avverso ricorso, ad eccezione di alcune mensilità non erogate per incapienza del Fondo;
ha chiesto, quindi, la declaratoria di carenza di interesse ad agire dei ricorrenti per le mensilità già liquidate e il rigetto della domanda per quelle non liquidate per incapienza del Fondo.
All'udienza del 3/12/2025 i procuratori delle parti hanno concordemente invocato la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che con l'avvenuto pagamento di tutte le spettanze, dichiarato dalla difesa del ricorrente, era venuta meno ogni effettiva posizione di contrasto fra le parti.
Va, quindi, disposto in conformità.
Poiché i residui pagamenti sono stati eseguiti in epoca successiva al deposito del ricorso, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 cod.
proc. civ., per compensare per metà le spese di lite, mentre l' attesa la parziale CP_1
soccombenza virtuale, va condannato al pagamento della residua frazione, da liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore degli Avv.ti Pietro VIZZINI
e EF AS, che ne hanno fatto richiesta ex art. 93 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 3/12/2025
IL GIUDICE
Dr. Fabio Civiletti 5