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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/09/2025, n. 1399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1399 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 675/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 675/2025 tra
Parte_1
[...] Pt_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 12,05 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per Per 'avv. GUSELLA IE Parte_1 Parte_1
Per l'avv. MARCELLINI MARCELLINO assistito ai fini della pratica forense Controparte_1 dal dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Gusella precisa le conclusioni come da primo atto e memoria integrativa rimettendosi al Giudice per la liquidazione delle spese. L'avv. Marcellini precisa le conclusioni come alla comparsa di risposta e come da memoria integrativa anche in via istruttoria insistendo in tutte quelle formulate. Si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 13,20.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA IE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUSELLA IE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA IE Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUSELLA IE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLINI Controparte_1 C.F._3
MARCELLINO elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 107 60100 ANCONA presso il difensore avv. MARCELLINI MARCELLINO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato, notificato in data 20.12.2024, e Parte_1 convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 convalidare l'intimato sfratto per finito contratto di comodato, fissare la data di esecuzione del rilascio nel più breve termine possibile, con vittoria delle spese di lite. Le intimanti premettevano di essere proprietarie, in virtù di successione testamentaria del sig. , dell'appartamento sito in Persona_2
Arcevia (AN), Fraz. Magnadorsa n. 65 piano 1; che detta unità immobiliare era stata concessa dal sig.
in comodato precario al sig. , come risultante dalla dichiarazione di Persona_2 Controparte_1 ospitalità del 02.02.2024; di avere, in data 20.09.2024 inviato al comodatario raccomandata a.r., tornata al mittente per compiuta giacenza in data 11.10.2024, contenente formale richiesta di rilascio dell'immobile di cui intendevano riottenere la disponibilità; che comunque con l'intimazione ribadivano tale volontà di ottenere la restituzione dell'immobile libero da cose e/o persone ai sensi dell'art. 1810 c.c..
pagina 2 di 6 Con comparsa depositata in data 10.02.2025 si costituiva in giudizio per opporsi Controparte_1 alle domande avversarie, eccependo la simulazione del contratto di comodato in quanto in realtà il de cuius aveva preteso la stipula di un contratto verbale di locazione per la durata di anni 4+4, al canone mensile di € 300,00 che l'intimato aveva puntualmente corrisposto in contanti nelle mani del locatore o della sua badante. L'intimato allegava, inoltre, che i rapporti si erano deteriorati dopo la grave malattia e poi il decesso dell'originario proprietario, dal momento in cui i figli pretendevano il pagamento del canone nelle loro mani, sottraevano computer, documenti e l'agenda contenente tutte le annotazioni dei versamenti effettuati relativi ai canoni di locazione dalla casa del loro padre, nonché, approfittando di un suo temporaneo rientro in Marocco per le vacanze, violavano il suo domicilio, forzando la porta d'ingresso, asportando i suoi beni ponendoli nel garage e cambiando la serratura, violazione di domicilio denunciata ai Carabinieri di Arcevia.
Alla prima udienza dell'11.02.2025, la difesa delle intimanti, contestate le avverse allegazioni, insisteva per la emissione della ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.. Con ordinanza del 16.02.2025 il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta e l'insussistenza di gravi motivi in contrario, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, disponeva il rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. per la data del 12.05.2025 nonché, previo esperimento della mediazione di cui al D.lgs 28/2010, il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. Con la propria memoria integrativa parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e comunque palesemente infondata per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto accertata la cessazione del contratto di comodato precario concluso in data 01.02.2024 convalidare l'intimata licenza per finito contratto di comodato, confermando l'ordinanza di rilascio del 16.02.2025 e condannando il sig.
all'immediata riconsegna dell'immobile in Arcevia (AN), fraz. Magnadorsa 65. Si Controparte_1 chiede, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale perché inammissibile ed infondata. Spese rifuse oltre ad IVA e CPA.”
La difesa di parte resistente nella memoria integrativa rassegnava invece le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Tribunale di Ancona, revocata l'ordinanza di rilascio già emessa in data 16/02/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare l'avvenuta simulazione del contratto di locazione di durata di 4 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni, attraverso un contratto di comodato precario stipulato tra le parti in data 01/02/2024, con un canone prestabilito di € 300,00 mensili, o in via subordinata con il diverso inizio ex adverso indicato del 02/03/2024 o in quel diverso periodo che risulterà in corso di causa, in conseguenza rigettare le domande di rilascio dell'immobile in via definitiva, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. Si chiede altresì al Giudice di autorizzare il ricorrente ex tunc a versare la somma di
€ 300,00 mensili a titolo di canone locativo, dal mese di settembre 2024, in adempimento della reale obbligazione dissimulata dietro il fittizio contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1414 c.c., simulazione, secondo cui il contratto simulato non produce effetti tra le parti, con preferenza per il negozio dissimulato, quale quello locativo”.
Alla successiva udienza del 27.06.2025 il Giudice, appurato l'esito negativo della espletata mediazione e valutate come inammissibili le richieste istruttorie formulate da parte resistente, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 16.09.2025. A tale udienza le parti, pagina 3 di 6 rassegnate le conclusioni come da verbale, da intendersi quivi richiamate, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali la domanda di rilascio formulata dalle ricorrenti deve affermarsi come legittima e fondata poiché quello stipulato dalle parti è un contratto di comodato senza determinazione di durata che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., è cessato a seguito della richiesta di riconsegna del bene comunicata al comodatario dalle comodanti, da ultimo anche con la notifica dell'atto di intimazione di sfratto. Ai sensi dell'art. 1810 c.c., infatti, “ Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante lo richiede “. In mancanza di elementi certi ed oggettivi che consentano di stabilire la durata del contratto, l'uso dell'immobile corrispondente alla destinazione abitativa del medesimo, non consente, infatti, di desumere un temine del contratto, il quale, pertanto, deve intendersi a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum. Ricostruzione, questa, che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, in più occasioni, ha affermato che “ in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. ( cfr. Cass. Civ. 13614/13 – 3168/11 ). In tale ipotesi la cessazione del contratto di comodato va ancorata alla data di recezione della comunicazione per mezzo della quale il comodante richieda la restituzione dell'immobile, con la conseguenza che, in mancanza di rilascio spontaneo, il comodatario deve essere condannato al rilascio del bene, in temine da fissarsi da parte del Giudice, tenendo conto delle condizioni delle parti e del tempo trascorso dalla domanda di restituzione ( cfr. da ultimo Trib. Genova sentenza 02.02.17 n° 336 ). Ciò significa che il contratto di comodato per cui è causa si è risolto a seguito dell'invio della raccomandata a.r. del 20.09.2024, resa al mittente per compiuta giacenza in data 11.10.2024 ( doc. 3 atto di intimazione ), con la quale parte comodante ha richiesto la restituzione del bene e che da allora (
o quanto meno dalla notifica della intimazione di sfratto ) il resistente è occupante dell'immobile senza titolo.
Il resistente sostiene di avere, comunque, diritto a continuare a detenere l'immobile per cui è causa poiché nel febbraio 2024 le parti avrebbero stipulato un contratto di comodato avente la reale natura di una locazione ad uso abitativo, disciplinata dalla L. 431/98, anche in termini di durata del contratto, eccependo la natura simulata del rapporto di comodato.
Tale tesi non può però essere condivisa, poiché, come già evidenziato con la ordinanza del 16.02.2025, la simulazione relativa del rapporto di comodato, formalizzato con atto del 01/02.02.2024, doveva essere provata con la controdichiarazione scritta ( cfr anche ordinanza Cass. Civ. 10933/2022 ) senza possibilità di avvalersi di presunzioni e prove testimoniali, poiché relativamente al contratto asseritamente dissimulato ( locazione ad uso abitativo per la quale la forma scritta è necessaria a pena di nullità ) non è stato dedotto alcun profilo di illiceità, per cui non conferente è, sul punto, il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n° 33727 del 2023. Nel caso esaminato dai Supremi Giudici la prova testimoniale è stata ritenuta ammissibile non perché si trattasse di contratto “ in nero “, bensì perché si sosteneva che il canone fosse maggiore rispetto a quello esigibile per legge, unico profilo di illiceità, mai addotto nel caso di specie. Così come non sono stati allegati altri e diversi profili di illiceità pagina 4 di 6 ulteriori rispetto alla mancata trasposizione scritta del contratto.
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la simulazione relativa del rapporto di comodato formalizzato con atto del 02.02.2024 deve essere provata con la controdichiarazione scritta, senza possibilità di avvalersi di presunzioni e prove testimoniali essendo la domanda di simulazione relativa proposta dalla parte nei confronti degli eredi del comodante, per cui la prova per testi diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato ( locazione ad uso abitativo ), di cui quello simulato deve rivestire la forma scritta, sarebbe stata ammissibile soltanto nella ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ai sensi dell'art. 2725 c.c..
Ipotesi di cui non ricorrono gli estremi nel caso concreto nel quale la difesa del resistente ha invocato l'applicabilità dell'art. 2724 n° 2, c.c..
Né può trascurarsi la non verosimiglianza della ipotesi della simulazione del contratto di comodato sulla scorta di quanto “confessato” dal resistente nella denuncia del 23.11.2025 ( doc. 2 resistente ) nella quale il resistente dichiara di godere dell'immobile ad uso gratuito. Quale migliore occasione per denunciare il comportamento scorretto ed illecito del prepotente “locatore”.
Non appare credibile neppure la giustificazione offerta dalla difesa del resistente, secondo la quale tale dichiarazione sarebbe dovuta alla scarsa confidenza della parte con la lingua italiana, considerato che è da 35 anni che il comodatario vive in Italia ( pag. 5 comparsa di costituzione ) e che, come affermato nella comparsa di costituzione, a fronte delle pretese dei figli dell'originario comodante, avrebbe chiesto espressamente un contratto chiaro di locazione fatto per iscritto.
Anche i pagamenti sono stati allegati in maniera del tutto generica: non è dato sapere se i pagamenti avvenivano al domicilio del creditore o del debitore, all'inizio del mese o alla fine, se in presenza di testimoni o meno e comunque degli stessi non è stata fornita alcuna prova indiziaria. Così come del presunto furto a casa dell'originario comodante non esiste traccia: nessuna denuncia, né da parte della vittima, né della sua badante, né è dato sapere da quali fonti il resistente avrebbe appreso la notizia.
Come chiarito dalla Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass. Civ. 6721/2024 ), l'accertamento della simulazione costituisce indagine di fatto, riservata al Giudice di merito, accertamento che viene fatto apprezzando l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, peraltro valutati non solo analiticamente ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico-giuridico.
Accertato, pertanto, che tra le parti è intercorso un contratto di comodato senza determinazione di durata che è scaduto a seguito della richiesta di riconsegna dell'immobile da parte delle ricorrenti il sig.
va dichiarato tenuto e condannato all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
Arcevia (AN), frazione Magnadorsa n. 65, piano 1, oggetto del suddetto contratto, libero da cose e/ persone anche interposte nella disponibilità delle ricorrenti.
Di conseguenza la domanda riconvenzionale veicolata dal resistente va respinta siccome infondata.
Le competenze di lite, quantificate in parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia ( scaglione fino ad € 5.200,00 ) , della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa viene liquidata al 50% ma è stata attivata e si è svolta la mediazione ) seguono la soccombenza per cui vengono poste a carico del convenuto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Accertata la cessazione del contratto di comodato stipulato dalle parti in data 01.02.2024 relativo all'immobile sito in Arcevia (AN), frazione Magnadorsa n. 65, piano 1, dichiara tenuto e condanna ( C.F. ) all'immediato rilascio del Controparte_1 C.F._3 suddetto immobile nella disponibilità delle ricorrenti, libero da cose e/o persone anche interposte;
• Condanna ( C.F. ) ex art. 91 c.p.c. alla refusione Controparte_1 C.F._3 delle spese di lite che si liquidano in € 532,29 ( di cui € 190,32 per la mediazione ex DM 150/2023 ) per esborsi ed € 3.293,00 per compensi professionali ( di cui € 851,00 per la mediazione ) oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 16.09.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 675/2025 tra
Parte_1
[...] Pt_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 settembre 2025 ad ore 12,05 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per Per 'avv. GUSELLA IE Parte_1 Parte_1
Per l'avv. MARCELLINI MARCELLINO assistito ai fini della pratica forense Controparte_1 dal dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Gusella precisa le conclusioni come da primo atto e memoria integrativa rimettendosi al Giudice per la liquidazione delle spese. L'avv. Marcellini precisa le conclusioni come alla comparsa di risposta e come da memoria integrativa anche in via istruttoria insistendo in tutte quelle formulate. Si rimette al Giudice per la liquidazione delle spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 13,20.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 675/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA IE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUSELLA IE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA IE Parte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUSELLA IE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLINI Controparte_1 C.F._3
MARCELLINO elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI 107 60100 ANCONA presso il difensore avv. MARCELLINI MARCELLINO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato, notificato in data 20.12.2024, e Parte_1 convenivano in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 convalidare l'intimato sfratto per finito contratto di comodato, fissare la data di esecuzione del rilascio nel più breve termine possibile, con vittoria delle spese di lite. Le intimanti premettevano di essere proprietarie, in virtù di successione testamentaria del sig. , dell'appartamento sito in Persona_2
Arcevia (AN), Fraz. Magnadorsa n. 65 piano 1; che detta unità immobiliare era stata concessa dal sig.
in comodato precario al sig. , come risultante dalla dichiarazione di Persona_2 Controparte_1 ospitalità del 02.02.2024; di avere, in data 20.09.2024 inviato al comodatario raccomandata a.r., tornata al mittente per compiuta giacenza in data 11.10.2024, contenente formale richiesta di rilascio dell'immobile di cui intendevano riottenere la disponibilità; che comunque con l'intimazione ribadivano tale volontà di ottenere la restituzione dell'immobile libero da cose e/o persone ai sensi dell'art. 1810 c.c..
pagina 2 di 6 Con comparsa depositata in data 10.02.2025 si costituiva in giudizio per opporsi Controparte_1 alle domande avversarie, eccependo la simulazione del contratto di comodato in quanto in realtà il de cuius aveva preteso la stipula di un contratto verbale di locazione per la durata di anni 4+4, al canone mensile di € 300,00 che l'intimato aveva puntualmente corrisposto in contanti nelle mani del locatore o della sua badante. L'intimato allegava, inoltre, che i rapporti si erano deteriorati dopo la grave malattia e poi il decesso dell'originario proprietario, dal momento in cui i figli pretendevano il pagamento del canone nelle loro mani, sottraevano computer, documenti e l'agenda contenente tutte le annotazioni dei versamenti effettuati relativi ai canoni di locazione dalla casa del loro padre, nonché, approfittando di un suo temporaneo rientro in Marocco per le vacanze, violavano il suo domicilio, forzando la porta d'ingresso, asportando i suoi beni ponendoli nel garage e cambiando la serratura, violazione di domicilio denunciata ai Carabinieri di Arcevia.
Alla prima udienza dell'11.02.2025, la difesa delle intimanti, contestate le avverse allegazioni, insisteva per la emissione della ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.. Con ordinanza del 16.02.2025 il Giudice, ritenuta l'opposizione non fondata su prova scritta e l'insussistenza di gravi motivi in contrario, per le ragioni da intendersi quivi richiamate, disponeva il rilascio dell'immobile ex art. 665 c.p.c. per la data del 12.05.2025 nonché, previo esperimento della mediazione di cui al D.lgs 28/2010, il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi con memorie e documenti. Con la propria memoria integrativa parte ricorrente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'opposizione avversaria in quanto inammissibile e comunque palesemente infondata per le causali di cui in narrativa, e per l'effetto accertata la cessazione del contratto di comodato precario concluso in data 01.02.2024 convalidare l'intimata licenza per finito contratto di comodato, confermando l'ordinanza di rilascio del 16.02.2025 e condannando il sig.
all'immediata riconsegna dell'immobile in Arcevia (AN), fraz. Magnadorsa 65. Si Controparte_1 chiede, altresì, il rigetto della domanda riconvenzionale perché inammissibile ed infondata. Spese rifuse oltre ad IVA e CPA.”
La difesa di parte resistente nella memoria integrativa rassegnava invece le seguenti conclusioni: “ Piaccia al Tribunale di Ancona, revocata l'ordinanza di rilascio già emessa in data 16/02/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare l'avvenuta simulazione del contratto di locazione di durata di 4 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni, attraverso un contratto di comodato precario stipulato tra le parti in data 01/02/2024, con un canone prestabilito di € 300,00 mensili, o in via subordinata con il diverso inizio ex adverso indicato del 02/03/2024 o in quel diverso periodo che risulterà in corso di causa, in conseguenza rigettare le domande di rilascio dell'immobile in via definitiva, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio. Si chiede altresì al Giudice di autorizzare il ricorrente ex tunc a versare la somma di
€ 300,00 mensili a titolo di canone locativo, dal mese di settembre 2024, in adempimento della reale obbligazione dissimulata dietro il fittizio contratto di comodato, ai sensi dell'art. 1414 c.c., simulazione, secondo cui il contratto simulato non produce effetti tra le parti, con preferenza per il negozio dissimulato, quale quello locativo”.
Alla successiva udienza del 27.06.2025 il Giudice, appurato l'esito negativo della espletata mediazione e valutate come inammissibili le richieste istruttorie formulate da parte resistente, fissava, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, l'udienza del 16.09.2025. A tale udienza le parti, pagina 3 di 6 rassegnate le conclusioni come da verbale, da intendersi quivi richiamate, discutevano oralmente la causa che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Sulla scorta delle emergenze processuali la domanda di rilascio formulata dalle ricorrenti deve affermarsi come legittima e fondata poiché quello stipulato dalle parti è un contratto di comodato senza determinazione di durata che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., è cessato a seguito della richiesta di riconsegna del bene comunicata al comodatario dalle comodanti, da ultimo anche con la notifica dell'atto di intimazione di sfratto. Ai sensi dell'art. 1810 c.c., infatti, “ Se non è stato convenuto un termine, né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante lo richiede “. In mancanza di elementi certi ed oggettivi che consentano di stabilire la durata del contratto, l'uso dell'immobile corrispondente alla destinazione abitativa del medesimo, non consente, infatti, di desumere un temine del contratto, il quale, pertanto, deve intendersi a tempo indeterminato e, dunque, revocabile ad nutum. Ricostruzione, questa, che ha trovato avallo anche nella giurisprudenza della Suprema Corte la quale, in più occasioni, ha affermato che “ in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c. ( cfr. Cass. Civ. 13614/13 – 3168/11 ). In tale ipotesi la cessazione del contratto di comodato va ancorata alla data di recezione della comunicazione per mezzo della quale il comodante richieda la restituzione dell'immobile, con la conseguenza che, in mancanza di rilascio spontaneo, il comodatario deve essere condannato al rilascio del bene, in temine da fissarsi da parte del Giudice, tenendo conto delle condizioni delle parti e del tempo trascorso dalla domanda di restituzione ( cfr. da ultimo Trib. Genova sentenza 02.02.17 n° 336 ). Ciò significa che il contratto di comodato per cui è causa si è risolto a seguito dell'invio della raccomandata a.r. del 20.09.2024, resa al mittente per compiuta giacenza in data 11.10.2024 ( doc. 3 atto di intimazione ), con la quale parte comodante ha richiesto la restituzione del bene e che da allora (
o quanto meno dalla notifica della intimazione di sfratto ) il resistente è occupante dell'immobile senza titolo.
Il resistente sostiene di avere, comunque, diritto a continuare a detenere l'immobile per cui è causa poiché nel febbraio 2024 le parti avrebbero stipulato un contratto di comodato avente la reale natura di una locazione ad uso abitativo, disciplinata dalla L. 431/98, anche in termini di durata del contratto, eccependo la natura simulata del rapporto di comodato.
Tale tesi non può però essere condivisa, poiché, come già evidenziato con la ordinanza del 16.02.2025, la simulazione relativa del rapporto di comodato, formalizzato con atto del 01/02.02.2024, doveva essere provata con la controdichiarazione scritta ( cfr anche ordinanza Cass. Civ. 10933/2022 ) senza possibilità di avvalersi di presunzioni e prove testimoniali, poiché relativamente al contratto asseritamente dissimulato ( locazione ad uso abitativo per la quale la forma scritta è necessaria a pena di nullità ) non è stato dedotto alcun profilo di illiceità, per cui non conferente è, sul punto, il richiamo alla sentenza della Suprema Corte n° 33727 del 2023. Nel caso esaminato dai Supremi Giudici la prova testimoniale è stata ritenuta ammissibile non perché si trattasse di contratto “ in nero “, bensì perché si sosteneva che il canone fosse maggiore rispetto a quello esigibile per legge, unico profilo di illiceità, mai addotto nel caso di specie. Così come non sono stati allegati altri e diversi profili di illiceità pagina 4 di 6 ulteriori rispetto alla mancata trasposizione scritta del contratto.
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la simulazione relativa del rapporto di comodato formalizzato con atto del 02.02.2024 deve essere provata con la controdichiarazione scritta, senza possibilità di avvalersi di presunzioni e prove testimoniali essendo la domanda di simulazione relativa proposta dalla parte nei confronti degli eredi del comodante, per cui la prova per testi diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato ( locazione ad uso abitativo ), di cui quello simulato deve rivestire la forma scritta, sarebbe stata ammissibile soltanto nella ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ai sensi dell'art. 2725 c.c..
Ipotesi di cui non ricorrono gli estremi nel caso concreto nel quale la difesa del resistente ha invocato l'applicabilità dell'art. 2724 n° 2, c.c..
Né può trascurarsi la non verosimiglianza della ipotesi della simulazione del contratto di comodato sulla scorta di quanto “confessato” dal resistente nella denuncia del 23.11.2025 ( doc. 2 resistente ) nella quale il resistente dichiara di godere dell'immobile ad uso gratuito. Quale migliore occasione per denunciare il comportamento scorretto ed illecito del prepotente “locatore”.
Non appare credibile neppure la giustificazione offerta dalla difesa del resistente, secondo la quale tale dichiarazione sarebbe dovuta alla scarsa confidenza della parte con la lingua italiana, considerato che è da 35 anni che il comodatario vive in Italia ( pag. 5 comparsa di costituzione ) e che, come affermato nella comparsa di costituzione, a fronte delle pretese dei figli dell'originario comodante, avrebbe chiesto espressamente un contratto chiaro di locazione fatto per iscritto.
Anche i pagamenti sono stati allegati in maniera del tutto generica: non è dato sapere se i pagamenti avvenivano al domicilio del creditore o del debitore, all'inizio del mese o alla fine, se in presenza di testimoni o meno e comunque degli stessi non è stata fornita alcuna prova indiziaria. Così come del presunto furto a casa dell'originario comodante non esiste traccia: nessuna denuncia, né da parte della vittima, né della sua badante, né è dato sapere da quali fonti il resistente avrebbe appreso la notizia.
Come chiarito dalla Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass. Civ. 6721/2024 ), l'accertamento della simulazione costituisce indagine di fatto, riservata al Giudice di merito, accertamento che viene fatto apprezzando l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, peraltro valutati non solo analiticamente ma anche nella loro globalità, all'esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico-giuridico.
Accertato, pertanto, che tra le parti è intercorso un contratto di comodato senza determinazione di durata che è scaduto a seguito della richiesta di riconsegna dell'immobile da parte delle ricorrenti il sig.
va dichiarato tenuto e condannato all'immediato rilascio dell'immobile sito in Controparte_1
Arcevia (AN), frazione Magnadorsa n. 65, piano 1, oggetto del suddetto contratto, libero da cose e/ persone anche interposte nella disponibilità delle ricorrenti.
Di conseguenza la domanda riconvenzionale veicolata dal resistente va respinta siccome infondata.
Le competenze di lite, quantificate in parte dispositiva ex DM 55/14 tenuto conto del valore della controversia ( scaglione fino ad € 5.200,00 ) , della natura delle difese e dell'attività svolta ( non c'è stata attività istruttoria per cui la voce relativa viene liquidata al 50% ma è stata attivata e si è svolta la mediazione ) seguono la soccombenza per cui vengono poste a carico del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione respinta od assorbita:
• Accertata la cessazione del contratto di comodato stipulato dalle parti in data 01.02.2024 relativo all'immobile sito in Arcevia (AN), frazione Magnadorsa n. 65, piano 1, dichiara tenuto e condanna ( C.F. ) all'immediato rilascio del Controparte_1 C.F._3 suddetto immobile nella disponibilità delle ricorrenti, libero da cose e/o persone anche interposte;
• Condanna ( C.F. ) ex art. 91 c.p.c. alla refusione Controparte_1 C.F._3 delle spese di lite che si liquidano in € 532,29 ( di cui € 190,32 per la mediazione ex DM 150/2023 ) per esborsi ed € 3.293,00 per compensi professionali ( di cui € 851,00 per la mediazione ) oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona, 16.09.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
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