Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
Sentenza 30 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 30/11/2023, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/11/2023
N. 00886/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00933/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Angrisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in SC, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-, notificato al deducente in data -OMISSIS- (doc.2) con il quale il Questore della Provincia di Bergamo ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dallo stesso ricorrente, con ordine nei confronti sig. -OMISSIS-di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento summenzionato (doc.2);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 novembre 2022 e ritualmente depositato, il sig. -OMISSIS- cittadino indiano, ha impugnato il decreto in data -OMISSIS-, a lui notificato il -OMISSIS- successivo, con cui il Questore di Bergamo ha rigettato la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
1.1. Il provvedimento è stato adottato in espressa applicazione degli articoli 4 comma 3 e 5 comma 5 del d. lgs. n. 286 del 1998, sul rilievo che lo straniero risulta essere stato condannato, con sentenza del Tribunale di Bergamo del -OMISSIS-, alla pena di anni 2 di reclusione ed € 1.800,00 di multa per il reato di tentata estorsione in concorso, circostanza da cui il Questore ha desunto un giudizio di pericolosità dello straniero.
1.2. Nella motivazione del provvedimento il Questore, operando un bilanciamento tra l’interesse collettivo alla tutela della sicurezza pubblica e gli interessi personali dello straniero, ha ritenuto recessivo il diritto all’unità familiare (dedotto dall’interessato nella memoria procedimentale depositata dopo la comunicazione del preavviso di diniego) rispetto alle esigenze di tutela della comunità, evidenziando peraltro come la presenza di un figlio, attualmente maggiorenne e titolare di un autonomo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non abbia costituito un deterrente alla commissione del reato.
2. Il ricorrente ha premesso di vivere in Italia da oltre vent’anni; di aver sempre espletato regolare attività lavorativa come operaio nel settore agricolo e nell’edilizia; di essere proprietario dell’abitazione nella quale risiede con il proprio figlio (entrato in Italia nel 2010 per ricongiungimento al padre e attualmente maggiorenne a titolare di rapporto di lavoro dipendente) e la propria anziana madre; nello stesso complesso residenziale abiterebbero anche i due fratelli del ricorrente con le proprie famiglie, mentre un altro fratello risiederebbe nello stesso Comune in altro luogo. Tanto premesso, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di un unico motivo, con il quale ha dedotto vizi di violazione della normativa di settore e di eccesso di potere sotto plurimi profili; in particolare, secondo il ricorrente:
(i) il giudizio di pericolosità sociale formulato dal Questore sarebbe in contraddizione con il beneficio della sospensione condizionale della pena accordato al ricorrente dal giudice penale, sulla base di una opposta valutazione di assenza di pericolosità sociale del condannato;
(ii) il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente sarebbe stato desunto dal Questore dalla mera esistenza di una condanna penale, attraverso un mero automatismo, non consentito in presenza di una condanna per un reato non ostativo; sarebbe mancata una valutazione in concreto di tale asserita pericolosità, riferita all’attualità;
(iii) i fatti oggetto della condanna sarebbero risalenti nel tempo (oltre all’episodio di tentata estorsione, avvenuto nel-OMISSIS-, il ricorrente riferisce di aver riportato nel -OMISSIS-un’altra condanna per rissa per fatti occorsi nel -OMISSIS-);
(iv) non sarebbero stati presi in considerazione dal Questore né i legami familiari del ricorrente in Italia, né il grado del suo radicamento sociale e lavorativo in Italia, tenuto conto che il ricorrente vive in Italia da oltre vent’anni, ha sempre svolto regolare attività lavorativa, è percettore di reddito adeguato al proprio sostentamento nonché proprietario dell’abitazione in cui vive.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio con atto formale, depositando relazione della Questura sui fatti di causa con la pertinente documentazione e chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza n. 809 del 2 dicembre 2022, la Sezione ha respinto la domanda cautelare e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese della fase.
5. In prossimità dell’udienza di merito, nessuna delle parti ha integrato la propria documentazione.
6. All’udienza pubblica del 23 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
7 . Il ricorso è infondato e va respinto.
7.1. L'art. 5 comma 5, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 dispone che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno sia stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio italiano di cui all’art. 4 dello stesso d. lgs. citato; a sua volta, l'art. 4 comma 3, d.lgs. cit., non accorda titolo di soggiorno allo straniero condannato, anche a pena patteggiata, ex art. 444 e ss., c.p.p., per i reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2, c.p.p.
7.2. Tra i reati di cui all’art. 380 c.p.p. figura quello di estorsione previsto dall’art. 629 del codice penale (art. 380, comma 2, lettera f); da notare, al riguardo, che il comma 1 dell’art. 380 c.p.p. include nell’elenco dei reati per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza anche le fattispecie di delitti “tentati”.
7.3. Alla luce di tale quadro normativo, si deve affermare che il delitto di tentata estorsione è di per sé ostativo alla permanenza dell'extracomunitario nel territorio nazionale, in forza del combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 d. lgs. 286/98 e 380 comma 2 lettera f) cod. proc. pen., in quanto di per sé sintomatico, per valutazione insindacabile del legislatore, della pericolosità dello straniero per l’ordine e per la sicurezza pubblica (cfr. T.A.R. Torino, sez. I, 09/01/2015, n.44). Pertanto, in presenza di una condanna, anche non definitiva, per un delitto di tale tipologia – quand’anche solo tentato, come nel caso di specie - il diniego del rilascio o del rinnovo del titolo di soggiorno rappresenta per l’Amministrazione un atto dovuto, senza che residuino in capo all’Autorità procedente margini di valutazione discrezionale in ordine all’accertamento della effettiva pericolosità sociale dello straniero, dal momento che tale valutazione è già stata effettuata a monte dal legislatore in relazione alla tipologia di reato, con effetti vincolati nei confronti dell’autorità amministrativa.
7.4. Parimenti non possono aver rilievo, in presenza di una condanna ostativa ex lege , ulteriori valutazioni in ordine alla tenuità del fatto commesso, alla sua episodicità nella condotta di vita dello straniero, o al grado del suo radicamento sociale e lavorativo in Italia.
7.5. Il grave disvalore sociale che il legislatore attribuisce ai reati cosiddetti ostativi ai fini della tutela della sicurezza pubblica rendono parimenti irrilevante la circostanza che il giudice penale abbia concesso all’interessato la sospensione condizionale della pena, la quale presuppone un giudizio prognostico di segno favorevole in ordine alla reiterazione dei reati, ai fini della realizzazione della funzione preventiva della pena, e non già in ordine all'integrazione sociale dello straniero, ai fini del giudizio di pericolosità sociale (T.A.R. SC, Sez. I, 21/11/2023, n. 851; T.A.R. Milano, sez. I, 05/05/2022, n.1011; conf. Consiglio di Stato, sez. III, 15/04/2021, n. 3120; Consiglio di Stato sez. III, 06/12/2019, n.8343).
7.6. Il Questore ha invece tenuto conto, correttamente, dei legami familiari del ricorrente in Italia, alla luce di quanto previsto dall’art. 5 comma 5 ultima parte del d. lgs. n. 286 del 1998, secondo cui “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine (…)”.
Sotto questo profilo, il Questore ha giustamente pretermesso il legame parentale del ricorrente con i propri fratelli residenti in Italia, legame non rilevante ai fini della normativa applicata (T.A.R. Genova, sez. II, 13/02/2017, n.106; Consiglio di Stato sez. III, 27/11/2017, n.5503), mentre ha preso in considerazione, correttamente, il solo legame parentale con il figlio, ritenendolo insufficiente a bilanciare il giudizio di pericolosità sociale del ricorrente tenuto conto che, da un lato la presenza del figlio non ha svolto alcuna efficacia deterrente in ordine alla commissione del reato, e dall’altro che il figlio è attualmente maggiorenne, titolare di attività lavorativa e di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quindi non a carico del padre.
Il legame familiare con la madre, anch’essa titolare di autonomo permesso di soggiorno e non a carico del ricorrente, non è stato nemmeno dedotto dal ricorrente in sede procedimentale (cfr. memoria difensiva ex art. 10 bis, prodotta sub doc. 17 ricorrente), e comunque non appare di per sé idoneo a prevalere sul giudizio di pericolosità sociale dello straniero ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno; al riguardo, nella relazione sui fatti di causa il Questore rileva che “il ricorrente non risulta rappresentare un particolare punto di riferimento per la famiglia, atteso che tutti i componenti sono regolarmente soggiornanti e non necessitano del contributo economico del richiedente per permanere sul territorio nazionale. Né il medesimo ha dimostrato di svolgere particolari compiti nella famiglia o comunque di sostenerla non solo economicamente”.
8. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va conclusivamente respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ariberto Sabino Limongelli | Bernardo Massari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.