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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 523/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avvocatessa Parte_1
Rita Gradara
-ricorrente-
contro
, IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Limardo
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Fava
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2024, l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020240000072106000, notificatagli via pec in data 23.1.2024, mediante la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 14.300,96, relativo a contributi dovuti alla per gli anni 2016, 2017, 2018. CP_1
1.1. Ha eccepito: l'erroneità degli importi esposti nella citata cartella, limitatamente alla somma (€ 4.322,64) richiesta per l'anno 2018, non dovuta in quanto la relativa pretesa contributiva era già stata annullata con sentenza di questo
Tribunale n. 402/2023, passata in giudicato;
l'inesistenza della notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata, nonché la nullità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione, mancanza di atti prodromici (ad es., una diffida) ed omessa instaurazione del preventivo contraddittorio;
la prescrizione dei crediti azionati;
la responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., dell'ente incaricato della riscossione.
2. Si sono costituite e , CP_1 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale nei CP_1
confronti del ricorrente, chiedendo, nel caso di accoglimento delle eccezioni di natura formale sollevate nell'atto introduttivo del giudizio, la condanna dello stesso al pagamento diretto in favore della degli importi iscritti a ruolo, oltre CP_1
accessori di legge.
3. Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le eccezioni di natura formale sollevate avverso la cartella di pagamento opposta (inesistenza della sua notifica e nullità per difetto di sottoscrizione, per mancanza di atti prodromici e per omessa preventiva instaurazione del contraddittorio).
3.1. Tali motivi di doglianza qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Pag. 2 a 8 3.2. Le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), infatti, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
3.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento opposta in data 23.1.2024 ed ha proposto il ricorso in data 1.3.2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Con riferimento agli unici motivi ammissibili, che qualificano la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto involgenti il diritto delle parti resistenti a procedere alla riscossione coattiva dei crediti previdenziali, ossia quelli relativi alla duplicazione delle somme richieste per l'anno 2018 ed alla prescrizione della pretesa contributiva, l'opposizione è infondata.
5. Deve essere, invero, respinta l'eccezione di duplicazione di talune voci della cartella opposta, richieste per l'anno 2018.
5.1. Dagli atti di causa emerge che l'odierno ricorrente, con ricorso iscritto al n.
412/2020 RG, aveva proposto, dinanzi a questo Tribunale, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020190017194812000, relativa a contributi (soggettivo minimo, di maternità e integrativo minimo), dovuti alla per gli anni CP_1
2015 e 2018. Il suddetto giudizio si è concluso con sentenza n. 402/2023 dell'11.5.2023 (doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente), passata in giudicato (doc. lett. c, allegato alla memoria depositata dal ricorrente in risposta alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , con la quale la predetta cartella di pagamento CP_1
è stata annullata, sul rilievo per il quale l'accertamento delle somme dovute non
Pag. 3 a 8 poteva ritenersi definitivo, in mancanza dell'avviso di cui all'art. 12 del
“Regolamento per la disciplina delle sanzioni”, approvato con delibera del
Comitato dei Delegati del 24.10.2014.
5.2. Tuttavia, esaminando il ruolo sotteso alla cartella n.
03020190017194812000 (ruolo 2019 – doc. n. 6 del fascicolo della e CP_1
confrontandolo col ruolo sotteso alla cartella opposta in questa sede (ruolo 2023 – doc. n. 4 del fascicolo della , si evince che non vi è alcuna coincidenza tra le CP_1 voci contributive esposte per l'anno 2018 dall'uno e dall'altro documento: in particolare, risultano diverse le causali e gli importi dovuti e iscritti a ruolo.
5.3. Del resto, la stessa con nota prot. 2022/144624 del CP_1
26.5.2022 (doc. n. 7), aveva avuto modo di chiarire la suddetta circostanza, precisando che, nel ruolo 2023, per l'anno 2018 erano state iscritte somme per
“omesso versamento dei contributi minimi soggettivo e di maternità da saldare entro il 30/09/2018; nonché omesso versamento del contributo integrativo dovuto in autoliquidazione il cui ammontare sarebbe dovuto essere corrisposto in due soluzioni, rispettivamente con scadenza al 30/09/2019 ed al 31/12/2019”. Nel ruolo
2019, invece, per l'anno 2018, risultano iscritte somme dovute esclusivamente somme a titolo di interessi per il mancato pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2015. Il riferimento all'anno 2018, dunque, deve intendersi non come indicazione dell'annualità contributiva, ma come momento nel quale erano stati calcolati i predetti interessi, riferiti, tuttavia, alla contribuzione dovuta per il 2015.
5.4. Ne consegue che, per un verso, la sentenza n. 402/2023 non spiega alcun effetto nell'ambito del presente giudizio e, per altro verso, alcuna duplicazione delle voci contributive è stata posta in essere nell'odierna fattispecie.
5.5. Parimenti, alcun rilievo ha la sentenza n. 1004/2024, emessa da questo
Tribunale in data 5.12.2024 (e depositata da parte ricorrente in data 13.1.2025), con la quale è stata annullata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202300002035000, notificata da i motivi posti alla base della CP_2
pronuncia, infatti, involgono la mera legittimità del provvedimento assunto
Pag. 4 a 8 dall'ente incaricato della riscossione (avente ad oggetto un bene strumentale all'attività professionale del ricorrente) e non attengono – come del resto chiarito nella stessa pronuncia (cfr. pag. 6, punto n. 9 della motivazione) – “alla esistenza o meno dei crediti sottesi a talune cartelle (quelle della Cassa Forense) richiamate nella comunicazione preventiva, per il cui accertamento è competente (stante la natura previdenziale di tali crediti) il giudice del lavoro. L'annullamento prescinde, infatti, dalla natura previdenziale dei crediti sottesi al fermo e dalla loro stessa esistenza ed attiene unicamente alla destinazione del bene oggetto del provvedimento di fermo allo svolgimento dell'attività professionale (destinazione che lo rende, per ciò solo, immune dal fermo)”. La predetta statuizione, inoltre, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il credito sotteso alla cartella n.
03020160013355983000, avente ad oggetto la “sanzione pecuniaria prevista, dall'art. 17, comma 4, della legge n. 576/1980 (come sostituito dall'art. 9 della legge n. 141/1992), per inottemperanza all'obbligo di comunicare alla
[...]
l'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla Controparte_1 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi”, ossia un credito diverso rispetto a quelli oggetto dell'odierna controversia.
6. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella opposta.
6.1. Preliminarmente, è opportuno premettere che, prima dell'entrata in vigore della l. n. 335/1995, il sistema previdenziale forense era disciplinato dalla l. n.
576/1980, la quale, per quel che in questa sede rileva, all'art. 19 prevedeva che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie CP_1
con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_1 artt. 17 e 23”. In seguito, la l. n. 335/1995, unificando la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ha ridotto da 10 a 5 anni il termine di prescrizioni per i contributi dovuti, tra gli altri, anche dagli avvocati alla propria
Pag. 5 a 8 cassa di categoria. Da ultimo, la legge n. 247/2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense, ha previsto all'art. 66 che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Per effetto di tale ultima Controparte_1
disposizione normativa, dunque, si è avuta la reviviscenza della disciplina prevista dall'art. 19 l. n. 576/1980, con la conseguenza per la quale, dalla entrata in vigore della l. n. 247/2012 (2.2.2013), il termine di prescrizione dei contributi professionali dovuti dagli avvocati alla è tornato decennale. CP_1
6.2. Per quanto concerne la disciplina intertemporale dei rapporti giuridici sorti e non esauriti nel corso dell'avvicendamento delle discipline legislative cui si è fatto cenno, la Cassazione ha avuto modo di precisare che la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cassazione civile sez. lav., 18/03/2013, n.6729).
6.3. Decisivo al fine di stabilire se, anche con riguardo al caso di specie, si applichi o meno il termine di prescrizione decennale, è, dunque, il verificare se, alla data di entrata in vigore della l. n. 247/2012 (2.2.2013), fosse o meno maturata la prescrizione quinquennale prevista in base al previgente regime di cui alla l. n.
335/1995.
6.4. La risposta è negativa, dal momento che i contributi richiesti si riferiscono ad annualità successive all'entrata in vigore della disciplina recata dalla l. n.
247/2012.
6.5. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la prescrizione è decennale e che, trattandosi di pretese relative agli anni 2016, 2017 e 2018, detto termine estintivo non è certo spirato alla data di notifica della cartella opposta.
Pag. 6 a 8 6.6. Né in ricorso è stata sollevata la questione dell'eventuale prescrizione delle sanzioni richieste, non essendo stato, peraltro, neppure indicato (anche mediante la produzione della normativa secondaria disciplinante la contribuzione della
[...]
il dies a quo del termine prescrizionale. CP_1
6.7. L'opposizione deve essere, pertanto, respinta. Ciò esime dall'affrontare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti del ricorrente, in CP_1
quanto espressamente subordinata all'ipotesi di accoglimento dell'azione proposta dalla parte ricorrente.
6.8. L'esito della lite, inoltre, non consente di ritenere configurata alcuna responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., in capo all'ente incaricato della riscossione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – per ciascuna parte resistente – come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€
14.300,96), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto dei profili di serialità e della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della
[...]
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1
1.908,00, di cui € 43,00 per spese ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore Controparte_2
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00 per onorari,
[...]
oltre accessori di legge.
Pag. 7 a 8 Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 523/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall'avvocatessa Parte_1
Rita Gradara
-ricorrente-
contro
, IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Limardo
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA Controparte_2
DEL L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Fava
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 8 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.3.2024, l'odierno ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020240000072106000, notificatagli via pec in data 23.1.2024, mediante la quale è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di € 14.300,96, relativo a contributi dovuti alla per gli anni 2016, 2017, 2018. CP_1
1.1. Ha eccepito: l'erroneità degli importi esposti nella citata cartella, limitatamente alla somma (€ 4.322,64) richiesta per l'anno 2018, non dovuta in quanto la relativa pretesa contributiva era già stata annullata con sentenza di questo
Tribunale n. 402/2023, passata in giudicato;
l'inesistenza della notifica della cartella a mezzo posta elettronica certificata, nonché la nullità dell'atto opposto per difetto di sottoscrizione, mancanza di atti prodromici (ad es., una diffida) ed omessa instaurazione del preventivo contraddittorio;
la prescrizione dei crediti azionati;
la responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., dell'ente incaricato della riscossione.
2. Si sono costituite e , CP_1 Controparte_3 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto. ha, altresì, proposto domanda riconvenzionale nei CP_1
confronti del ricorrente, chiedendo, nel caso di accoglimento delle eccezioni di natura formale sollevate nell'atto introduttivo del giudizio, la condanna dello stesso al pagamento diretto in favore della degli importi iscritti a ruolo, oltre CP_1
accessori di legge.
3. Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili le eccezioni di natura formale sollevate avverso la cartella di pagamento opposta (inesistenza della sua notifica e nullità per difetto di sottoscrizione, per mancanza di atti prodromici e per omessa preventiva instaurazione del contraddittorio).
3.1. Tali motivi di doglianza qualificano la domanda proposta come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Pag. 2 a 8 3.2. Le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), infatti, non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
3.3. Nel caso di specie, parte ricorrente ha ricevuto la notifica della cartella di pagamento opposta in data 23.1.2024 ed ha proposto il ricorso in data 1.3.2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Con riferimento agli unici motivi ammissibili, che qualificano la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c. in quanto involgenti il diritto delle parti resistenti a procedere alla riscossione coattiva dei crediti previdenziali, ossia quelli relativi alla duplicazione delle somme richieste per l'anno 2018 ed alla prescrizione della pretesa contributiva, l'opposizione è infondata.
5. Deve essere, invero, respinta l'eccezione di duplicazione di talune voci della cartella opposta, richieste per l'anno 2018.
5.1. Dagli atti di causa emerge che l'odierno ricorrente, con ricorso iscritto al n.
412/2020 RG, aveva proposto, dinanzi a questo Tribunale, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03020190017194812000, relativa a contributi (soggettivo minimo, di maternità e integrativo minimo), dovuti alla per gli anni CP_1
2015 e 2018. Il suddetto giudizio si è concluso con sentenza n. 402/2023 dell'11.5.2023 (doc. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente), passata in giudicato (doc. lett. c, allegato alla memoria depositata dal ricorrente in risposta alla domanda riconvenzionale spiegata dalla , con la quale la predetta cartella di pagamento CP_1
è stata annullata, sul rilievo per il quale l'accertamento delle somme dovute non
Pag. 3 a 8 poteva ritenersi definitivo, in mancanza dell'avviso di cui all'art. 12 del
“Regolamento per la disciplina delle sanzioni”, approvato con delibera del
Comitato dei Delegati del 24.10.2014.
5.2. Tuttavia, esaminando il ruolo sotteso alla cartella n.
03020190017194812000 (ruolo 2019 – doc. n. 6 del fascicolo della e CP_1
confrontandolo col ruolo sotteso alla cartella opposta in questa sede (ruolo 2023 – doc. n. 4 del fascicolo della , si evince che non vi è alcuna coincidenza tra le CP_1 voci contributive esposte per l'anno 2018 dall'uno e dall'altro documento: in particolare, risultano diverse le causali e gli importi dovuti e iscritti a ruolo.
5.3. Del resto, la stessa con nota prot. 2022/144624 del CP_1
26.5.2022 (doc. n. 7), aveva avuto modo di chiarire la suddetta circostanza, precisando che, nel ruolo 2023, per l'anno 2018 erano state iscritte somme per
“omesso versamento dei contributi minimi soggettivo e di maternità da saldare entro il 30/09/2018; nonché omesso versamento del contributo integrativo dovuto in autoliquidazione il cui ammontare sarebbe dovuto essere corrisposto in due soluzioni, rispettivamente con scadenza al 30/09/2019 ed al 31/12/2019”. Nel ruolo
2019, invece, per l'anno 2018, risultano iscritte somme dovute esclusivamente somme a titolo di interessi per il mancato pagamento della contribuzione dovuta per l'anno 2015. Il riferimento all'anno 2018, dunque, deve intendersi non come indicazione dell'annualità contributiva, ma come momento nel quale erano stati calcolati i predetti interessi, riferiti, tuttavia, alla contribuzione dovuta per il 2015.
5.4. Ne consegue che, per un verso, la sentenza n. 402/2023 non spiega alcun effetto nell'ambito del presente giudizio e, per altro verso, alcuna duplicazione delle voci contributive è stata posta in essere nell'odierna fattispecie.
5.5. Parimenti, alcun rilievo ha la sentenza n. 1004/2024, emessa da questo
Tribunale in data 5.12.2024 (e depositata da parte ricorrente in data 13.1.2025), con la quale è stata annullata la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03080202300002035000, notificata da i motivi posti alla base della CP_2
pronuncia, infatti, involgono la mera legittimità del provvedimento assunto
Pag. 4 a 8 dall'ente incaricato della riscossione (avente ad oggetto un bene strumentale all'attività professionale del ricorrente) e non attengono – come del resto chiarito nella stessa pronuncia (cfr. pag. 6, punto n. 9 della motivazione) – “alla esistenza o meno dei crediti sottesi a talune cartelle (quelle della Cassa Forense) richiamate nella comunicazione preventiva, per il cui accertamento è competente (stante la natura previdenziale di tali crediti) il giudice del lavoro. L'annullamento prescinde, infatti, dalla natura previdenziale dei crediti sottesi al fermo e dalla loro stessa esistenza ed attiene unicamente alla destinazione del bene oggetto del provvedimento di fermo allo svolgimento dell'attività professionale (destinazione che lo rende, per ciò solo, immune dal fermo)”. La predetta statuizione, inoltre, ha dichiarato estinto per intervenuta prescrizione il credito sotteso alla cartella n.
03020160013355983000, avente ad oggetto la “sanzione pecuniaria prevista, dall'art. 17, comma 4, della legge n. 576/1980 (come sostituito dall'art. 9 della legge n. 141/1992), per inottemperanza all'obbligo di comunicare alla
[...]
l'ammontare del reddito professionale entro trenta giorni dalla Controparte_1 data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi”, ossia un credito diverso rispetto a quelli oggetto dell'odierna controversia.
6. Analogamente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti sottesi alla cartella opposta.
6.1. Preliminarmente, è opportuno premettere che, prima dell'entrata in vigore della l. n. 335/1995, il sistema previdenziale forense era disciplinato dalla l. n.
576/1980, la quale, per quel che in questa sede rileva, all'art. 19 prevedeva che “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie CP_1
con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli CP_1 artt. 17 e 23”. In seguito, la l. n. 335/1995, unificando la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ha ridotto da 10 a 5 anni il termine di prescrizioni per i contributi dovuti, tra gli altri, anche dagli avvocati alla propria
Pag. 5 a 8 cassa di categoria. Da ultimo, la legge n. 247/2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense, ha previsto all'art. 66 che “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge
8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
. Per effetto di tale ultima Controparte_1
disposizione normativa, dunque, si è avuta la reviviscenza della disciplina prevista dall'art. 19 l. n. 576/1980, con la conseguenza per la quale, dalla entrata in vigore della l. n. 247/2012 (2.2.2013), il termine di prescrizione dei contributi professionali dovuti dagli avvocati alla è tornato decennale. CP_1
6.2. Per quanto concerne la disciplina intertemporale dei rapporti giuridici sorti e non esauriti nel corso dell'avvicendamento delle discipline legislative cui si è fatto cenno, la Cassazione ha avuto modo di precisare che la nuova disciplina di cui all'art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (Cassazione civile sez. lav., 18/03/2013, n.6729).
6.3. Decisivo al fine di stabilire se, anche con riguardo al caso di specie, si applichi o meno il termine di prescrizione decennale, è, dunque, il verificare se, alla data di entrata in vigore della l. n. 247/2012 (2.2.2013), fosse o meno maturata la prescrizione quinquennale prevista in base al previgente regime di cui alla l. n.
335/1995.
6.4. La risposta è negativa, dal momento che i contributi richiesti si riferiscono ad annualità successive all'entrata in vigore della disciplina recata dalla l. n.
247/2012.
6.5. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, la prescrizione è decennale e che, trattandosi di pretese relative agli anni 2016, 2017 e 2018, detto termine estintivo non è certo spirato alla data di notifica della cartella opposta.
Pag. 6 a 8 6.6. Né in ricorso è stata sollevata la questione dell'eventuale prescrizione delle sanzioni richieste, non essendo stato, peraltro, neppure indicato (anche mediante la produzione della normativa secondaria disciplinante la contribuzione della
[...]
il dies a quo del termine prescrizionale. CP_1
6.7. L'opposizione deve essere, pertanto, respinta. Ciò esime dall'affrontare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti del ricorrente, in CP_1
quanto espressamente subordinata all'ipotesi di accoglimento dell'azione proposta dalla parte ricorrente.
6.8. L'esito della lite, inoltre, non consente di ritenere configurata alcuna responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., in capo all'ente incaricato della riscossione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate – per ciascuna parte resistente – come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n.
55/2014, della tipologia di controversia (causa di previdenza), del suo valore (€
14.300,96), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e di un importo pari al minimo tariffario, tenuto conto dei profili di serialità e della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della
[...]
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € Controparte_1
1.908,00, di cui € 43,00 per spese ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore Controparte_2
, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00 per onorari,
[...]
oltre accessori di legge.
Pag. 7 a 8 Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
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