TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
VG n. 1469/2024
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 06.06.2024, da
1) Parte_1
Nata A COMO il 19.04.1974
cittadina: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. PAOLA PASTORE
e
2) Controparte_2
1
cittadino: Cod. Fisc. CP_3 C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Oregioni
premesso che:
a) la coppia
- ha i seguenti figli:
1) nato a [...], il [...] (maggiorenne ma non Persona_1
economicamente indipendente;
2) nato a [...], l'[...] (minorenne) Parte_2
b) tra le parti è intervenuta:
divorzio in data 20.11.2023 mediante Sentenza n. 1292/2023
letto il ricorso congiuntamente proposto dalle parti sopraindicate, volto a conseguire l'approvazione delle seguenti modifiche della regolamentazione vigente:
a) Omologare le nuove condizioni di modifica parziale di quelle di cui alla sentenza di divorzio, passata in giudicato, del Tribunale di Como n.1292/2023, del 20.11.2023 con la quale è stata definita la causa iscritta al n.1720/2020 e precisamente;
b) Confermate le condizioni di cui ai parag. 1-2-3-4-5-6 e specificatamente:
1) affidare il figlio minore (nato il [...]) in via super esclusiva alla madre, Pt_2 con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono l'educazione, istruzione, salute e residenza del minore, mentre il figlio , divenuto maggiorenne, Per_1 continuerà ad abitare presso l'abitazione materna;
2) Confermare il collocamento dei minori presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3) incaricare il Servizio Tutela Minori territorialmente competenti (comune di LO) di regolamentare gli incontri, a richiesta del padre, previa valutazione psicodiagnostica e adesione dello stesso ai percorsi proposti dagli operatori sociali, inizialmente in forma
2 protetta ed osservata, salva successiva progressiva liberalizzazione, ove ne sussistono i presupposti;
4) assegna la casa coniugale sita in LO Via G. Galilei 7, alla Signora Parte_1
5) porre a carico di con decorrenza aprile 2023, l'obbligo di corrispondere Controparte_2
a a titolo di mantenimento dei figli minori, l'importo di euro 1.300,00, Parte_1
somma da versare entro il giorno cinque di ogni mese rivalutabile annualmente a partire da ottobre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie, secondo il Protocollo del Tribunale di Como;
6) Disporre che l'assegno unico e universale per la prole sia interamente percepito da
Parte_1
A modifica della condizione di cui al parg.7;
7) il Signor nato a [...] il [...], residente a [...]
(CO)Via san Michele 1, si obbliga a trasferire entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, alla Signora come sopra individuata che accetta come Parte_1 nell'accordo sottoscritto in data 29 marzo 2024 e che viene allegato e con spese notarili a carico della stessa, il 50% di Sua proprietà (l'altro 50% è di proprietà della Signora
dell'immobile sito in LO (CO), via G. Galilei 7 ( già n.11), come Parte_1
individuato nel rogito notarile di provenienza dell' 11.05.2004 ( Notaio , Persona_2
notaio in Cantù) Rep. N.234.231 e precisamente:
- appartamento al piano terreno (primo fuori terra), a parte del fabbricato principale, costituito da ingresso-cucina, soggiorno, disimpegno, due camere, bagno e servizi.
La detta unità, come da acquisita documentazione è corredata in proprietà esclusiva dalla unità immobiliare di cui alla successiva lettera b)
Risulta censita all'Ufficio del Territorio di Como (CO), Catasto dei Fabbricati,
Comune Censuario di LO (CO), Sezione Censuaria di Persona_3
(CO) ed è attualmente distinta dai seguenti identificativi: foglio 3 particella 832 subalterno 10 ubicazione Via Galileo Galilei 11 (oggi n.7) piano T categoria A/2 classe 2vani 5 rendita Eu 348,61,
Confina;
- a nord-est con prospetto su beni di cui alla particella 832 subalterno 9(Catasto dei
Fabbricati) e beni di cui alla particella 832 subalterno 703 (Catasto dei fabbricati);
- a sud-est con beni di cui alla particella 832 subalterno 705 (Catasto dei
Fabbricati);
3 - a nord-ovest con beni di cui alla particella 832 subalterno 705 (catasto dei
Fabbricati) e prospetto su beni di cui alla particella 832 subalterno 9 (catasto dei
Fabbricati):
Salvo altri b) Pertinenziale posto auto coperto al piano terreno (primo fuori terra) a parte del corpo di fabbrica accessorio.
Risulta rappresentata all'Ufficio Del Territorio di Como (CO), Catasto dei
Fabbricati, Comune Censuario di LO (CO) Sezione censuaria di NA
LO (CO), ed è attualmente distinta dai seguenti identificativi;
foglio 3, particella 832 subalterno 709 ubicazione Via Galilei Galilei n.11 (oggi 7) piano T dati di classamento proposti ai sensi del D.M. 19.04.1994 n.701: categoria
C76 classe 1 consistenza mq 9 superficie catastale mq 10, rendita Eu 27,89.
Detto trasferimento del proprio 50% della casa coniugale da parte del Signor
a favore della Signora viene effettuato a titolo di liquidazione, CP_2 Parte_1 previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale, in un'unica soluzione a tacitazione di ogni e qualunque pretesa pregressa e futura anche risarcitoria della
Signora ai sensi e per gli effetti dell'art.5 comma 8 della legge 898/197, Parte_1
avente causa o comunque connessa al pregresso vincolo.
Quanto al Secondo Pilastro in capo al Sig. lo stesso verrà erogato alla CP_2
Signora per la parte ad essa spettante no appena espletate le relative Parte_1
formalità e rispettate le condizioni vigenti in Svizzera relativamente alle norme della c.d. “presentazione di libero passaggio”
Con compensazione delle spese di lite. viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA
il Collegio ritiene che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possano essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
Le istanze come sopra avanzate possono dunque trovare integrale accoglimento.
L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) PROVVEDE nei termini di cui al sopra riportato accordo delle parti;
4 2) SPESE compensate.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, il 4.4.2025
SI COMUNICHI
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
5